XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2138
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa della deputata GHIO
Introduzione dell'articolo 116-bis del codice della navigazione, in materia di disciplina dell'attività di consulente chimico di porto
Presentata il 12 novembre 2024
Onorevoli Colleghi! – La figura del consulente chimico di porto è presente in Italia sin dagli anni immediatamente successivi alla fine della seconda guerra mondiale ed è oggi disciplinata dalla circolare del Ministro dei trasporti e della navigazione 10 dicembre 1999, n. 1160. Si tratta di un ruolo che è riconosciuto in molti Paesi del mondo, anche europei, con altre definizioni terminologiche (per esempio «marine chemist»).
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 256 del 14 gennaio 2022, e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con il parere n. AS1878 del 13 dicembre 2022, hanno evidenziato tuttavia la necessità di prevedere una disposizione legislativa di rango primario che disciplini in modo organico l'esercizio e l'accesso alla qualifica di consulente chimico di porto.
La proposta in esame intende sistematizzare tale figura, enunciando espressamente il ruolo e le funzioni del consulente chimico di porto – in particolare prevedendo che la sua attività sia finalizzata alla tutela della sicurezza sul lavoro di tutti coloro che operano nella navigazione e nelle operazioni portuali nonché alla tutela dell'incolumità pubblica –, nonché definire i compiti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella disciplina di tale figura.
Stante il ruolo pubblicistico rivestito dal consulente chimico di porto e alla luce delle delicate attività svolte da tale categoria, si rende necessaria un'iniziativa legislativa che, nel disciplinare questa funzione, preveda il coinvolgimento degli ordini professionali di riferimento (Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici e Consiglio nazionale degli ingegneri).
In particolare, la proposta in esame elenca, ai commi primo, secondo e terzo del nuovo articolo 116-bis del codice della navigazione, i requisiti necessari per lo svolgimento di tale attività e prevede l'iscrizione dei consulenti chimici di porto in appositi registri tenuti dalle capitanerie di porto.
Inoltre, il comma quarto specifica che i certificati, gli attestati e gli atti emessi dal consulente chimico di porto sono rilasciati all'autorità marittima e, nei casi previsti da altre disposizioni, anche all'autorità di sistema portuale, al datore di lavoro e alla parte committente.
Il quinto comma demanda, poi, a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro della salute, la definizione delle modalità attuative nonché di controllo dei requisiti per mantenere l'iscrizione nel registro delle capitanerie di porto.
I commi sesto e settimo fanno salvo l'esercizio dell'attività di consulente chimico di porto da parte dei professionisti già iscritti in qualità di «consulente chimico di porto» nei registri di cui all'articolo 68 e sospendono le nuove iscrizioni fino all'entrata in vigore dei decreti attuativi.
All'ottavo comma si prevede la possibilità che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, possano essere adottate disposizioni integrative e correttive relative alle attività del consulente chimico di porto.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al codice della navigazione, dopo l'articolo 116 è inserito il seguente:
«Art. 116-bis. – (Consulente chimico di porto) – L'attività dei consulenti chimici di porto è finalizzata alla sicurezza della navigazione, delle operazioni portuali e del porto e alla tutela dell'incolumità pubblica. Sono fatte salve le competenze e le attività attribuite alle professioni regolamentate di chimico e di ingegnere.
Possono esercitare l'attività di consulente chimico di porto i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
1) possesso di una laurea magistrale in scienze chimiche o scienze e tecnologie della chimica industriale o ingegneria chimica;
2) iscrizione nella sezione A – chimica dell'albo professionale dei chimici e dei fisici o nella sezione A – settore industriale dell'albo professionale degli ingegneri;
3) compimento di un percorso di qualificazione tecnico-professionale la cui organizzazione è affidata alla Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici e al Consiglio nazionale degli ingegneri, comprensivo di tirocinio pratico di un anno e superamento di una prova finale.
I consulenti chimici di porto sono iscritti in appositi registri tenuti dalle capitanerie di porto.
Gli atti adottati dal consulente chimico di porto sono rilasciati all'autorità marittima e, nei casi previsti, all'autorità di sistema portuale, al datore di lavoro nonché alla parte committente. Per l'esecuzione dei servizi di cui al presente articolo, il rilascio di giudizi, valutazioni, pareri e perizie in materia di chimica pura e applicata, nonché delle certificazioni analitiche, deve essere effettuato da un professionista chimico, iscritto nella sezione A – chimica dell'albo professionale dei chimici e dei fisici.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, sono definiti le attività e i servizi di competenza del consulente chimico di porto, compresi quelli già previsti dalla legislazione vigente, le modalità di svolgimento delle attività, le caratteristiche tecniche dei registri di cui al terzo comma e i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione nei medesimi registri.
I professionisti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risultano già iscritti in qualità di consulente chimico di porto nei registri di cui all'articolo 68, sono iscritti di diritto nei registri di cui al terzo comma. Con i regolamenti di cui al quinto comma del presente articolo sono altresì definite le modalità di iscrizione nei registri di cui al predetto terzo comma e quelle di soppressione dei registri dei consulenti chimici di porto tenuti ai sensi dell'articolo 68.
Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui ai commi quinto e sesto sono sospese le iscrizioni di nuovi consulenti chimici di porto nei registri tenuti ai sensi dell'articolo 68.
Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al quinto comma, con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, possono essere adottate ulteriori disposizioni in materia di attività e di servizi svolti dal consulente chimico di porto, volte a specificare la disciplina del presente articolo e a garantirne la corretta attuazione».