XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2147
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
Proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224
Presentata il 26 novembre 2024
Onorevoli Deputati! – La legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione» e, in particolare, l'articolo 7, comma 2, lettera b), prevede che il responsabile tecnico deve aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni.
La legge 11 dicembre 2012, n. 224, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, recante «Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione», prevede, all'articolo 2, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. In particolare, con la legge 11 dicembre 2012, n. 224, sono stati modificati i requisiti tecnici professionali concernenti l'attività di autoriparazione; in particolare sono state accorpate le sezioni «meccanica e motoristica» ed «elettrauto» nella nuova sezione della «meccatronica». A seguito di tale modifica, le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, erano già iscritte al registro delle imprese sia per l'attività di meccanica e motoristica sia per l'attività di elettrauto sono state abilitate d'ufficio alla nuova attività di «meccatronica»; mentre le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge, erano già iscritte nel registro delle imprese e abilitate alla sola attività di meccanica e motoristica o alla sola attività di elettrauto potevano continuare a svolgere l'attività sino al 4 gennaio 2023. Successivamente, l'articolo 22-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, (cosiddetto Decreto milleproroghe), ha prorogato di un anno il termine per la regolarizzazione. Pertanto, la data entro cui tali imprese avrebbero dovuto regolarizzarsi è quella del 5 gennaio 2024. Entro tale termine le persone preposte alla gestione tecnica delle imprese sopra indicate avrebbero dovuto estendere l'abilitazione all'intero settore della meccatronica, in via alternativa, tramite:
a) la frequenza del preposto alla gestione tecnica agli appositi corsi integrativi di formazione regionale limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta (percorso di formazione ridotto a 40 ore);
b) la rivalutazione del titolo di studio in possesso del preposto alla gestione tecnica, riconosciuto come titolo culturale abilitante per la sola sezione di meccanica-motoristica o elettrauto, ai fini dell'abilitazione alla nuova sezione della meccatronica.
Il Ministero dello sviluppo economico, relativamente al passaggio tra la vecchia legge n. 122 del 1992 e la nuova disciplina, con la circolare n. 3703/C del 9 gennaio 2018, ha ribadito che il legislatore statale, attraverso tale normativa, ha inteso venire incontro alle reiterate istanze giunte dalle associazioni di categoria miranti a consentire una maggiore libertà di intraprendere iniziative imprenditoriali nel settore della autoriparazione, specificando inoltre che tale spazio di operatività è tuttavia limitato nel tempo (10 anni), ed è a favore esclusivamente delle imprese già operanti nel settore – seppur limitatamente ad una o più sezioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 122 del 1992 – alla data di entrata in vigore della legge n. 224 del 2012, ed è condizionato al sostenimento di corsi di qualificazione entro il termine suindicato di 10 anni.
Allo stato attuale, essendo decorso il termine decennale, poi prorogato di un anno, sono tante le imprese, non solo in Calabria ma in tutta Italia, a non essere riuscite, nel suddetto arco temporale, prorogato al 5 gennaio 2024, ad adeguarsi alla norma statale; ne deriva che il responsabile tecnico, anche nella persona del titolare, socio o amministratore, non potrà più abilitare l'impresa all'esercizio dell'attività di meccanica-motoristica o elettrauto con la conseguenza che l'Ufficio del registro delle imprese ha già avviato il procedimento di divieto di prosecuzione dell'attività di meccanica-motoristica o elettrauto esercitata.
La formazione del responsabile tecnico-meccatronico delle autoriparazioni è, infatti, di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi, nonché alla programmazione e organizzazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati e nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dall'accordo del 12 giugno 2014, approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Occorre, pertanto, venire incontro alle esigenze lavorative e formative provenienti dai territori di riferimento, al fine di consentire, non solo alla Calabria ma a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, di procedere alla riorganizzazione e, quindi, all'implementazione delle specifiche attività formative già avviate per la meccatronica delle autoriparazioni. Tutto ciò premesso e considerato, la presente proposta di legge statale propone di prorogare di un ulteriore anno la scadenza del termine del 5 gennaio 2024, per venire incontro alle esigenze provenienti dalle imprese già iscritte al registro delle imprese e operanti in tutto il territorio statale, al fine di consentire, in Calabria e in tutta Italia, l'adeguamento dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di meccatronica. La proroga è, infatti, indispensabile per consentire di sanare i ritardi nella organizzazione dei corsi regionali di qualificazione e creare le condizioni idonee per l'adeguamento della qualificazione degli autoriparatori. Nel frattempo, tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvederanno all'immediata adozione di indirizzi operativi omogenei per implementare su tutto il territorio di riferimento la formazione professionale necessaria a coprire tutte le richieste formative e rendere efficace l'ulteriore proroga del termine per l'adeguamento dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di meccatronica.
La proposta di legge si compone di un articolo volto a prorogare il termine di cui all'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224.
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
Dal presente intervento di novellazione, avente carattere ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale.
PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA REGIONALE
Art. 1.
1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge 11 dicembre 2012, n. 224, le parole: «per gli undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dodici anni».