FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2166

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CASTIGLIONE

Istituzione del Parco nazionale dell'Etna

Presentata il 9 dicembre 2024

Onorevoli Colleghi! – L'Etna, il «Mons Gebel» («la montagna per eccellenza» degli arabi) è un vulcano dove l'interazione tra le forze primordiali e le forme di vita vegetale che si sono succedute nello spazio e nel tempo ha determinato l'evoluzione di una straordinaria varietà di ambienti e di paesaggi naturali, che sono il risultato di lunghi e complessi fenomeni fisico-chimici e biologici.
L'idea dell'istituzione del Parco regionale dell'Etna per proteggere questo ambiente naturale straordinario e unico in Europa nacque nel corso degli anni '60, da un'iniziativa sostenuta dal professor Valerio Giacomini e da un piccolo gruppo di studiosi e di appassionati.
All'istituzione del Parco regionale dell'Etna inizialmente contribuì un comitato di proposta composto dai rappresentanti dei venti comuni interessati, da ambientalisti e da docenti universitari.
L'atto di nascita porta la data del 17 marzo 1987 (decreto del Presidente della Regione siciliana 17 marzo 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 4 aprile 1987). Il 14 agosto dello stesso anno venne istituito l'Ente di diritto pubblico per la gestione dell'area protetta, denominato «Ente parco dell'Etna», con sede in Nicolosi (Catania).
Il sito «Monte Etna» è stato inserito, dal 2013, nella lista dei patrimoni dell'umanità riconosciuti dall'UNESCO, in quanto, oltre a essere uno straordinario esempio di processi geologici continui e di formazioni vulcaniche, presenta un'attività vulcanica che è una delle più antiche registrazioni documentate al mondo di vulcanismo storico, con documentazioni risalenti all'VIII secolo avanti Cristo.
Con la presente proposta di legge si intende promuovere l'istituzione di un nuovo Parco nazionale, secondo le procedure e le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, trasformando di fatto il Parco regionale dell'Etna in Parco nazionale.
L'istituzione del Parco nazionale appare giustificata dalla straordinaria ricchezza naturalistica e storica dei luoghi, dalla necessità di una gestione autorevole, dalla possibilità di accedere a contributi adeguati alla sua gestione, dall'opportunità di entrare nella rete dei Parchi nazionali nonché dalla notorietà nel mondo del vulcano che dà nome al Parco.
Con i suoi 590 chilometri quadrati il Parco protegge lo straordinario ambiente naturale che circonda il vulcano attivo più alto d'Europa, che scandisce il trascorrere del tempo attraverso eventi distruttivi seguiti dalla dirompente rinascita della vita sulla superficie lavica all'apparenza inospitale.
Nella zona sommitale del vulcano non vi è alcun tipo di vegetazione in quanto sulla lava recente nessun seme può germogliare. Scendendo intorno ai 2500 metri, già si incontrano piante quali la saponaria, l'astragalo siciliano, il senecio, oltre a muschi e licheni. Intorno ai 2000 metri si possono incontrare, su alcuni versanti, il pino loricato, la betulla dell'Etna e il faggio e ancora più in basso anche il castagno e l'ulivo.
Nella zona collinare delle falde si incontrano i vigneti di Nerello, dai quali si produce l'Etna vino DOC della zona pedemontana. Nel versante ovest del vulcano, dai 600 agli 850 metri di altitudine, prosperano i pistacchi (Bronte e Adrano) e le fragole (Maletto) unici per il loro sapore e colore dovuti alla tipicità del territorio e del microclima. Altra notevole produzione è quella delle mele «cola» e «gelata» e delle pere di vario tipo e delle pesche, tra cui la «tabacchiera dell'Etna».
La notevole ricchezza dei suoli ha permesso lo sviluppo di una ricchissima varietà agricola, soprattutto nella zona nord-orientale del vulcano rispetto agli altri territori, grazie al particolare microclima dovuto alla vicinanza con la costa ionica e numerose specialità arboree, tra le quali la ciliegia rossa dell'Etna (comuni di Milo, di Sant'Alfio, di Mascali e di Giarre) e le noci e nocciole di più alta quota (comuni di Sant'Alfio, di Milo, di Piedimonte Etneo).
I comuni presenti all'interno del Parco sono i seguenti: Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Castiglione di Sicilia, Giarre, Linguaglossa, Maletto, Mascali, Milo, Nicolosi, Pedara, Piedimonte Etneo, Ragalna, Randazzo, Santa Maria di Licodia, Sant'Alfio, Trecastagni, Viagrande, Zafferana Etnea.
La proposta di legge stabilisce una perimetrazione provvisoria coincidente con quella prevista dal Parco regionale. Stabilisce, inoltre, che la perimetrazione definitiva sia determinata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti la Regione siciliana e gli enti locali interessati. Ciò potrà consentire anche di rivedere le scelte fatte all'epoca dell'istituzione del Parco regionale.
La proposta di legge, riprendendo un testo presentato dal collega Basilio Catanoso Genoese del Popolo delle Libertà nel 2013 (atto Camera, n. 1397, della XVII legislatura), prevede, come già avvenuto in occasione dell'istituzione di altri parchi nazionali, un passaggio senza soluzione di continuità tra il Parco regionale dell'Etna e l'istituendo Parco nazionale e l'accorpamento sotto un'unica gestione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Parco nazionale dell'Etna
e dell'Ente di gestione del Parco)

1. È istituito, d'intesa con la Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale dell'Etna, di seguito denominato «Parco».
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la Regione siciliana e con gli enti locali interessati, definisce la delimitazione e la zonizzazione del territorio del Parco nonché le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi.
3. La delimitazione e la zonizzazione del territorio del Parco coincidono, in via provvisoria, con i territori di cui al decreto del Presidente della Regione siciliana 17 marzo 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 14 del 4 aprile 1987.
4. È istituito l'Ente di gestione del Parco nazionale dell'Etna, di seguito denominato «Ente Parco», che ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
5. La pianta organica dell'Ente Parco è determinata e approvata entro due mesi dalla data di costituzione del consiglio direttivo del medesimo Ente, in conformità alle procedure di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6. Fino alla nomina degli organi di cui all'articolo 2, la gestione provvisoria del Parco è affidata all'Ente preposto alla gestione del Parco naturale regionale dell'Etna, con sede in Nicolosi, nella provincia di Catania.

Art. 2.
(Organi dell'Ente Parco)

1. Sono organi dell'Ente Parco:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) la giunta esecutiva;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) la comunità del Parco.

2. La nomina degli organi di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'articolo 9, commi 3, 4, 4-bis, 5, 6 e 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. Entro due mesi dalla data della sua costituzione, il consiglio direttivo dell'Ente Parco individua all'interno del territorio del Parco la sede legale e amministrativa dell'Ente medesimo.
4. L'Ente Parco può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e di strutture messi a disposizione dalla Regione siciliana, dalla provincia di Catania e dagli enti locali interessati, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 3.
(Entrate dell'Ente Parco)

1. Costituiscono entrate dell'Ente Parco, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi della Regione siciliana e degli altri enti pubblici;

c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro previsti dagli articoli 10 e 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

e) eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste dalla normativa vigente in materia, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari stabilite dall'Ente Parco;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco.

2. I contributi ordinari erogati dallo Stato ai sensi del comma 1, lettera a), sono posti a carico del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 4.
(Convenzioni)

1. L'Ente Parco può avvalersi, previa stipulazione di apposite convenzioni, degli enti strumentali della Regione siciliana per tutte le attività che si rendono necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta.

Art. 5.
(Promozione)

1. Al fine di promuovere e di incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del Parco, l'Ente Parco può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e a prodotti locali che presentano requisiti di qualità e che soddisfano le finalità del Parco stesso.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 6.
(Disposizioni in materia
di personale e transitorie)

1. Il personale dell'Ente Parco naturale regionale dell'Etna è trasferito, su domanda, nei ruoli dell'Ente Parco istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 4. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
2. Fino all'approvazione della pianta organica definitiva dell'Ente Parco rimangono in carica i dirigenti dell'Ente Parco naturale regionale dell'Etna.
3. L'Ente Parco subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche con riferimento ai contratti di collaborazione in essere, facenti capo all'Ente Parco naturale regionale dell'Etna.

Art. 7.
(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini del funzionamento del Parco è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

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