PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 14
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2240-A
DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
l'11 febbraio 2025 (v. stampato Senato n. 1351)
presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)
Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
l'11 febbraio 2025
(Relatore: CONGEDO)
NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 2240. La VI Commissione permanente (Finanze), il 26 febbraio 2025, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 2240.
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2240 e rilevato che:
sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; esso è sottoposto al parere del Comitato in ragione della presenza, all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 19-bis, di una disposizione recante una delega legislativa;
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
l'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 19-bis, recante la delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al comma 1, lettere a) («individuazione, selezione, determinazione e coordinamento delle condotte illecite e dei trattamenti sanzionatori, anche in ragione della rilevanza delle condotte e della loro continuazione, nonché distinguendo l'ambito delle sanzioni amministrative e penali sulla base del criterio di offensività»), b) («individuazione dei casi di applicazione del principio del ne bis in idem ai fini della più adeguata valorizzazione di tale principio e, ove opportuno, individuazione delle ipotesi di retroattività della lex mitior in materia di sanzioni amministrative») e h) («revisione della disciplina relativa all'irregolare acquisto di azioni di cui all'articolo 172 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»), appare prefigurare, piuttosto che dei princìpi e criteri direttivi, degli oggetti di delega, circostanza questa da valutare alla luce del paragrafo 2, lettera d), della circolare del Presidente della Camera sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001, che prevede di distinguere i princìpi e i criteri direttivi dagli oggetti di delega;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
l'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 19-bis, comma 2, prevede, al quarto periodo, che qualora il termine di trenta giorni per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi di decreto legislativo trasmessi dal Governo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cosiddetta «tecnica dello scorrimento»); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta «una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa»; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);
il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;
formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 19-bis, comma 1, lettere a), b) e h), alla luce del paragrafo 2, lettera d), della circolare del Presidente della Camera sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001;
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso Art. 19-bis, comma 2, quarto periodo, prevedendo termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2240, recante modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria;
rilevato che:
il provvedimento reca la proroga del termine per l'esercizio della delega per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati di capitali di cui alla legge 5 marzo 2024, n. 21, la modifica dell'oggetto della delega introducendo – in luogo della modifica ove necessario delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti – la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario, e il conferimento di un'ulteriore delega per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio previsto dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
il provvedimento reca altresì norme in materia di obblighi degli intermediari finanziari in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio, per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/886 del 13 marzo 2024 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro, in materia di disciplina dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari e in materia di accesso ai servizi bancari e finanziari con riferimento a servizi e attività di investimento aventi ad oggetto le azioni emesse dalle banche popolari e dalle banche di credito cooperativo;
ritenuto che:
per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla materia «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari» attribuita alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;
le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/886, di cui all'articolo 2, sono inoltre riconducibili alla materia «rapporti dello Stato con l'Unione europea» attribuita alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge n. 2240, recante modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria, approvato dal Senato;
premesso che l'articolo 1:
proroga da 12 a 24 mesi il termine per l'adozione, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro della giustizia, di uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) aggiungendo, anche una delega per la modifica delle disposizioni del codice di procedura civile in materia di arbitrato societario (comma 1, lettera a), numero 1);
interviene sull'oggetto della delega con riguardo agli interventi di razionalizzazione della disciplina degli emittenti al fine di escludere che si intervenga sul relativo sistema sanzionatorio, consentendo che si possa invece modificare la disciplina sulla partecipazione assembleare (comma 1, lettera a), numero 3);
integra l'oggetto della delega riferita alla revisione del regime di responsabilità, nel senso di delegare il Governo anche a prevedere disposizioni in materia di prescrizione dell'azione risarcitoria (comma 1, lettera a), numero 7);
specifica che nell'esercizio della delega occorre assicurare in ogni caso il rispetto della disciplina antiriciclaggio (comma 1, lettera a), numero 8);
inserisce una nuova delega al Governo ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie previsti dal TUF (comma 1, lettera b)) indicando i relativi princìpi e criteri direttivi;
premesso, inoltre, che:
l'articolo 2, comma 2, prevede sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento e dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti, qualora essi non abbiano osservato una serie di doveri;
il medesimo articolo 2, al comma 3, modifica il decreto legislativo n. 135 del 2015 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione, adottato in attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) 260/2012;
l'articolo 3 modifica la disciplina che regola l'attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, escludendo che costituisca una violazione del segreto d'ufficio la trasmissione di talune informazioni all'Organismo di vigilanza,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2240, recante modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria, approvato dal Senato;
preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti da parte del Governo, che ha confermato che la clausola di invarianza finanziaria contenuta nell'articolo 1, comma 3, primo periodo, si riferisce essenzialmente alle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, in quanto le disposizioni del comma 1, lettera a), recano novelle all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, che già reca un'autonoma clausola di invarianza finanziaria, mentre per l'attuazione della delega di cui al comma 1, lettera b), il medesimo comma 3 fa rinvio al meccanismo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai sensi del quale, qualora i decreti legislativi attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino copertura al loro interno, i medesimi decreti sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2240, recante modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 21, per l'aggiornamento della delega ivi prevista e per il conferimento della delega al Governo per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recate dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nonché ulteriori disposizioni in materia finanziaria, approvato dal Senato;
richiamati al riguardo, in particolare:
l'articolo 1, comma 1, lettera b), che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), allo scopo di garantire la proporzionalità e la dissuasività della sanzione, nel rispetto del diritto euro-unitario e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
l'articolo 2, comma 1, lettera a), recante una definizione aggiornata di «ente» ai fini dell'applicazione della normativa relativa agli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, in modo da tener conto dei nuovi riferimenti e definizioni della normativa unionale;
l'articolo 2, comma 2, lettera c), con cui vengono individuate le condizioni che devono ricorrere affinché gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica possano richiedere la partecipazione a sistemi di pagamento designati;
l'articolo 2, comma 3, con cui vengono introdotti i commi 1-bis e 1-ter, che dispongono modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, adottato in attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) 260/2012, con particolare riguardo alle sanzioni amministrative per talune violazioni commesse dai prestatori di servizi di pagamento in materia di bonifici istantanei, prevedendo segnatamente l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo alle fattispecie di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime dell'articolo 5-quinquies del suddetto regolamento (UE) 260/2012;
l'articolo 2, comma 4, che modifica l'articolo 126-bis, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, specificando che in materia di servizi di pagamento resta fermo quanto stabilito anche dal regolamento (UE) 2024/886;
considerato altresì che l'articolo 11 del citato regolamento (UE) 260/2012 non prevede per le violazioni dell'articolo 5-quinquies la possibilità di limitare l'applicazione delle sanzioni alle sole ipotesi di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime;
rilevato che nel suo complesso il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
si valuti l'opportunità di verificare la conformità delle sanzioni previste dai suddetti commi 1-bis e 1-ter, introdotti dal comma 3 dell'articolo 2 del provvedimento in esame, per la violazione dell'articolo 5-quinquies del regolamento (UE) 260/2012 a quanto disposto dall'articolo 11 del regolamento medesimo.