FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2269

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Disposizioni in materia di tutela, razionalizzazione
ed efficientamento delle risorse idriche

Presentata il 24 febbraio 2025

Onorevoli Deputati! – Con l'approvazione del Programma di attività della XI Consiliatura, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ha inteso dare compiuta attuazione al percorso di rinnovato protagonismo delle forze sociali, offrendosi alle istituzioni nazionali e locali quale luogo di proposta, sintesi e consenso diffuso su temi di rilievo in ambito economico, sociale e del lavoro, attraverso l'integrale esercizio delle prerogative a esso conferite dalla Costituzione e dalla successiva legge 30 dicembre 1986, n. 936.
Le attribuzioni di rilevanza costituzionale comportano infatti necessariamente che il CNEL abbia una «visione di Paese» e rappresenti il luogo nel quale interpretare la società e i processi evolutivi di essa, esercitando una capacità di interlocuzione attiva e reciproca con tutti i corpi intermedi, interrogandosi sugli effetti economico-sociali delle decisioni di volta in volta adottabili e svolgendo, al contempo, un continuo esercizio di mediazione tra interessi di parte a beneficio dell'interesse collettivo.
Tale intendimento trova la più coerente applicazione innanzitutto nella funzione di iniziativa legislativa sancita dall'articolo 99 della Costituzione, mediante la quale il CNEL esplica in maniera concreta e propositiva l'attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico ex ante nei riguardi del Parlamento su materie e temi di preminente ed emergente interesse pubblico.
Attraverso il presente atto di iniziativa legislativa, presentato in conformità alle attribuzioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera i), della legge n. 936 del 1986, il CNEL, in continuità con la costante attenzione istituzionale rivolta negli anni con numerosi interventi e documenti, intende quindi intervenire normativamente sul tema dell'assetto funzionale dei servizi idrici e della loro strategicità ai fini di un equilibrato sviluppo economico-territoriale del Paese.
Già nel documento di «Osservazioni e Proposte sui problemi dell'irrigazione», approvato in Assemblea nella seduta del 4 febbraio 1976, il CNEL riteneva infatti indispensabile realizzare uno stretto coordinamento interministeriale e una chiarificazione tra le competenze dello Stato e le responsabilità delle regioni insieme con una revisione dei compiti da assegnare agli strumenti (consorzi d'irrigazione, consorzi di bonifica, enti di sviluppo agricolo, eccetera) che avrebbero dovuto assicurare il pieno successo ai piani d'irrigazione, ravvisando inoltre la necessità di un coordinamento degli studi e della sperimentazione per ridurre la notevole dispersività, facilitare la divulgazione e stimolare la formazione di tecnici specializzati nel genio rurale.
Successivamente, con il documento di «Osservazioni e Proposte in materia di politica acquedottistica», approvato in Assemblea nella seduta del 16 luglio 1992, il CNEL, nel quadro della sua attività di analisi e controllo dell'efficienza del «sistema Italia» e, in particolare, dei servizi a rete, ha rivolto specifica attenzione al sistema idrico proprio in considerazione del fatto che, rispetto agli altri grandi servizi a rete, quello degli acquedotti fosse caratterizzato da un'estrema frammentazione delle gestioni, per lo più di tipo localistico, e da marginali problemi di integrazione internazionale.
In tale occasione venivano esposte, tra le altre, alcune proposte finalizzate a:

a) sancire il superamento della frammentazione delle gestioni previa individuazione da parte delle regioni, nei bacini idrici, di ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi pubblici di acquedotto, fognature, collettamento e depurazione delle acque usate;

b) prevedere la promozione, da parte delle regioni, di una convenzione tra tutti gli enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale (ATO), con la quale stabilire la forma di gestione dei servizi pubblici;

c) stabilire che, nel determinare le metodologie tecniche e i parametri di base per il calcolo della tariffa, si dovesse assicurare l'integrale copertura dei costi comprendendovi anche i costi dei servizi di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Peraltro, il suddetto documento faceva seguito a un articolato e approfondito «Rapporto sul sistema idrico in Italia», vera e propria indagine a tutto campo promossa dal CNEL coinvolgendo tutti i portatori di interessi di riferimento, nella quale veniva rilevato come, di pari passo con un opportuno e accentuato decentramento, connesso a esigenze di maggiore corresponsabilizzazione degli organi, dovessero necessariamente essere salvaguardati, a livello centrale, momenti di coordinamento, indirizzo, informatizzazione e monitoraggio di valenza nazionale, cercando quindi di realizzare una più corretta separazione tra la funzione amministrativa e la funzione propositiva.
Un ulteriore intervento del CNEL si realizzava poi con l'approvazione di un terzo documento di «Osservazioni e Proposte sulla gestione delle acque e sullo stato di attuazione della legge 36 del 1994», approvato dalla Commissione IV in sede deliberante il 5 dicembre 1997, nel quale si ribadiva ancora una volta come la netta separazione delle funzioni di programmazione, indirizzo e controllo da quelle di gestione fosse condizione essenziale non solo per l'efficienza, ma anche per la concretezza del processo democratico di sviluppo del Paese e come la suddetta impostazione dovesse caratterizzare sia le aree dove preponderante era stata la frammentazione dovuta alle gestioni in economia, sia quelle dove la presenza di grandi aziende o enti pubblici di gestione aveva di fatto esautorato molte amministrazioni delle proprie prerogative e competenze.
Le conclusioni del CNEL evidenziavano che doveva essere privilegiata una programmazione di bacino idrografico come quadro di riferimento per la gestione della risorsa, tale da consentire un approccio integrato sia al ciclo d'uso e smaltimento sia alle diverse forme di utilizzo civile e industriale, promuovendo l'uso di un bilancio idrico non solo di bacino ma anche di impresa, che, specialmente se realizzato su base annuale, avrebbe consentito di monitorare efficacemente i prelievi, rappresentando anche uno strumento di gestione e di programmazione degli apporti tale da contribuire alla verifica di eventuali sprechi ma soprattutto a ottimizzare e razionalizzare la qualità e le quantità d'acqua impegnate.
Veniva inoltre posta grande attenzione, in questa nuova condizione di potenzialità imprenditoriali, alla trasparenza e all'efficienza delle regole di mercato, evitando che i processi di alleanza nel settore delle gestioni tra società pubbliche, aziende speciali e privati, ancorché utili in alcune aree al perseguimento di dimensioni imprenditoriali consone alla gestione degli ambiti, avvenissero con criteri eccessivamente discrezionali.
In proposito veniva proposto di: verificare le effettive capacità gestionali dei vari partner delle società miste di gestione; garantire la concorrenzialità nell'affidamento delle opere infrastrutturali; promuovere in ogni caso, soprattutto nel Mezzogiorno, il coinvolgimento di realtà imprenditoriali locali; favorire, promuovendone spesso la stessa costituzione, la qualità dell'industria dei servizi per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni di organizzazione, di conoscenza, di controllo e di verifica.
Sulle tariffe veniva infine sottolineata l'opportunità di rafforzare il processo di industrializzazione attivato con la riforma, riconoscendo nella tariffa lo strumento per il raggiungimento del pareggio di bilancio e della remunerazione del capitale, nel quadro della necessaria trasparenza delle funzioni gestionali; rispetto a un siffatto impianto, la difesa delle fasce più deboli della popolazione andava garantita tramite interventi di compensazione o di differenziazione tariffaria e non impropriamente con la fiscalizzazione di fatto dei costi del settore.
Infine, con due distinti provvedimenti, le «Osservazioni e Proposte sulla tutela delle risorse idriche» e le «Osservazioni e proposte sul ciclo idrico integrato», adottati rispettivamente il 5 giugno 2008 e il 21 giugno 2010, il CNEL è tornato a esprimersi sul tema del governo e della regolamentazione del servizio idrico integrato, ritenendo necessaria e pregiudiziale l'istituzione, da un lato, di un soggetto nazionale di regolazione e, dall'altro lato, di nuovi soggetti territoriali, cui attribuire le funzioni precedentemente affidate agli ATO, sottolineando come, per garantire l'uso della risorsa idrica e la qualità del servizio e per governare le dinamiche tariffarie in relazione a criteri di efficienza e di efficacia nella gestione del servizio, sia necessario affidare questi compiti a un regolatore nazionale, dotato di autonomia e di indipendenza.
I cambiamenti climatici, l'inquinamento e l'aumento della domanda di acqua rappresentano le principali minacce alle risorse idriche e rischiano di mettere in crisi non solo la sicurezza dei territori, ma anche la resilienza sociale, la competitività e la coesione delle comunità. I recenti periodi di siccità che hanno caratterizzato alcune regioni sono una chiara dimostrazione della necessità di intervenire non solo sulle infrastrutture idriche, ma anche sull'organizzazione dei servizi ad esse connessi, al fine di prevenire un'insostenibile competizione per l'accesso all'acqua nei diversi settori d'uso e rafforzare la resilienza idrica nazionale. Occorre garantire, infatti, che anche nel futuro ci sia abbastanza acqua per tutti gli utenti (civili, agricoli e industriali) e per tutti gli usi, compresi quelli innovativi (idrogeno, chip, centri di elaborazione dati, batterie, eccetera), tutelando, al contempo, l'ambiente e la natura.
In tale contesto, i servizi idrici dovrebbero essere visti come un fattore abilitante attraverso il quale l'Italia può raggiungere gli obiettivi strategici sopra brevemente illustrati.
A tal fine, la presente proposta di legge individua misure per il riordino del quadro normativo in materia di tutela, pianificazione e gestione delle acque.
In particolare, l'articolo 1 enunzia i princìpi a cui deve conformarsi il governo del patrimonio idrico nazionale, richiamando i contenuti della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 28 luglio 2010 (GA/10967) nonché nella risoluzione del Parlamento europeo del 5 ottobre 2022 (2023/C 132/07) sull'accesso all'acqua in quanto diritto umano. Nello specifico, si sottolinea che l'acqua e l'accesso ai servizi idrici rappresentano diritti umani fondamentali, il cui soddisfacimento richiede una disciplina in grado di valorizzare e proteggere le risorse idriche. Da tale disposizione, pertanto, non derivano oneri aggiuntivi.
L'articolo 2 prevede che alla composizione della Cabina di regia istituita dal decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, siano aggiunti il presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani, il Commissario unico per la depurazione e il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica. Si precisa altresì che la Cabina di regia sarà chiamata a svolgere funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione dell'azione strategica del Governo in materia di acque.
A seconda della tematica trattata, potranno poi essere inviati alle riunioni gli i portatori di interessi qualificati, pubblici e privati, competenti in materia, e tutti i soggetti pubblici e privati che a vario titolo sono coinvolti nella gestione della risorsa idrica e delle relative infrastrutture, nella difesa del suolo e nella salvaguardia ambientale, ivi compresi gli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) regionali e le autorità di bacino distrettuali.
L'articolo 3 introduce una serie di modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TUA), recante norme in materia di ambiente, al fine di garantire un miglior coordinamento degli usi delle acque nonché di rafforzare la struttura organizzativa del servizio idrico integrato.
Nello specifico, le lettere a) e b) modificano rispettivamente gli articoli 63 e 65 del TUA, con l'obiettivo di assicurare un controllo più stringente da parte delle autorità di bacino distrettuali attraverso l'espressione di pareri obbligatori e vincolanti sulla coerenza dei vari strumenti di pianificazione in materia di acqua con i piani di bacino. I contenuti di questi ultimi, inoltre, vengono ampliati per comprendervi anche gli interventi necessari al raggiungimento dei livelli di qualità del servizio idrico fissati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
La lettera c) interviene sull'articolo 127 del TUA, attribuendo agli EGATO la facoltà di proporre alle regioni specifici interventi finalizzati a valorizzare il ruolo dei fanghi quale fonte di nutrienti da utilizzare in agricoltura, per il loro inserimento nei piani regionali di gestione dei rifiuti.
La lettera d) specifica che nella definizione di servizio idrico integrato rientra l'attività di riuso delle acque reflue depurate ai soli fini agricoli.
La lettera e) sostituisce l'articolo 147 del TUA, in materia di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato. In particolare, rispetto al testo vigente, la nuova formulazione prevede l'istituzione, in ciascuna regione, di un ATO di livello regionale. Per ciascun ATO regionale, le regioni dovranno individuare un unico ente di governo d'ambito. Vengono fatte salve le organizzazioni territoriali esistenti che già prevedono ATO di livello regionale.
Tale intervento si pone l'obiettivo di razionalizzare l'organizzazione del servizio idrico attraverso la creazione di EGATO adeguatamente strutturati, in grado di assicurare una pianificazione degli interventi capace di rispondere alle sfide poste dai cambiamenti climatici e dall'evoluzione degli usi delle acque. La riduzione degli enti di governo, inoltre, consentirà di assicurare significative economie di scala e una maggior efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.
Viene confermata la possibilità, già prevista dall'attuale formulazione dell'articolo 147 nell'ipotesi di ATO regionali, di affidare il servizio idrico integrato in ambiti territoriali di dimensioni non inferiori alle province o alle città metropolitane. Anche in tali casi, comunque, dovrà essere garantito il rispetto del principio dell'unicità della gestione all'interno dei singoli ambiti di affidamento.
Si conferma, inoltre, l'obbligo per le regioni di rispettare, oltre al già citato principio dell'unicità della gestione, anche i princìpi di unità del bacino idrografico e di adeguatezza delle dimensioni gestionali.
Al fine di superare la frammentazione gestionale e addivenire a gestioni uniche in tutti gli ambiti di affidamento, viene introdotta una nuova disciplina delle gestioni salvaguardate. In particolare, il nuovo testo, oltre alle gestioni in forma autonoma nei piccoli comuni montani, fa salve esclusivamente le ulteriori gestioni autonome già salvaguardate dagli EGATO prima dell'entrata in vigore della legge. Tutte le gestioni diverse dovranno confluire nelle gestioni uniche d'ambito.
La nuova formulazione dell'articolo, infine, oltre a confermare la possibilità, per le regioni, di introdurre norme integrative sul controllo degli scarichi, estende i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri, che possono essere esercitati in tutte le ipotesi di mancata attuazione degli obblighi previsti nel nuovo testo.
La successiva lettera f), intervenendo sull'articolo 149 del TUA, rafforza il controllo esercitato dall'ARERA sui piani d'ambito predisposti dagli EGATO, anche al fine di assicurare il coordinamento di questi ultimi con i già citati piani di bacino. Si prevede infatti che l'ARERA possa rivolgere all'EGATO osservazioni e prescrizioni sui piani d'ambito, anche chiedendo un parere alle autorità di bacino distrettuali sulla coerenza tra questi ultimi e i piani di bacino.
La lettera g), invece, introduce nell'articolo 151 del TUA, in materia di rapporti tra gli EGATO e i gestori, i nuovi commi da 6-bis a 6-quinquies, finalizzati a garantire che la gestione del servizio idrico integrato sia conforme ai livelli di efficienza e qualità previsti dalla regolazione di settore. Nello specifico, le nuove previsioni enunziano in maniera analitica le attività di vigilanza sulla gestione, già previste dagli articoli 28 e 30 dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, con riferimento al servizio idrico integrato.
La lettera h), infine, interviene per razionalizzare il quadro dei corrispettivi applicati all'utenza del servizio idrico, oggi caratterizzato da un'estrema eterogeneità. A tal fine, si attribuisce all'ARERA il compito di individuare termini e modalità per il passaggio graduale a una tariffa unitaria da applicare per tipologia di utenza identica a livello regionale.
Le modifiche sopra illustrate risultano di natura essenzialmente ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'articolo 4 abroga e modifica alcune disposizioni presenti nel nostro ordinamento al fine di assicurare la coerenza del contesto normativo in una visione sistematica.
Nello specifico, il comma 1 ha l'obiettivo di garantire una maggiore efficienza gestionale e una migliore qualità del servizio all'utenza, escludendo in ogni caso la possibilità di gestire il servizio idrico integrato in economia o attraverso azienda speciale.
Per le medesime finalità, il comma 2 specifica che i poteri sostitutivi riconosciuti ai presidenti delle regioni, nella qualità di commissari, nei casi in cui gli enti di governo dell'ambito non adempiano all'obbligo di affidare il servizio, saranno mantenuti per tutta la durata dell'affidamento.
Dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 5 chiarisce che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto non viene redatta relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA DEL CNEL

Art. 1.
(Princìpi generali)

1. L'acqua è un bene naturale e un diritto umano universale e fondamentale. Il diritto all'acqua potabile di qualità nonché ai servizi igienico-sanitari è essenziale per la qualità della vita e per l'esercizio di tutti i diritti dell'uomo.
2. L'attuazione di politiche che mirano allo sviluppo delle capacità e della struttura organizzativa dei sistemi idrici è lo strumento principale per la creazione di servizi idrici e sanitari affidabili e sostenibili.
3. L'acqua è una risorsa rinnovabile che riveste un'importanza fondamentale per gli esseri viventi e l'ecosistema. Tutte le acque superficiali e sotterranee costituiscono una risorsa che va tutelata e utilizzata secondo criteri di solidarietà e qualsiasi loro uso, in attuazione dell'articolo 9, terzo comma, della Costituzione, deve essere effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
4. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, concernente la Cabina di regia per la crisi idrica)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, dal presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani o da un suo delegato nonché dai Commissari di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e all'articolo 3 del presente decreto»;

2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i rappresentanti delle amministrazioni locali, di enti privati e del partenariato economico, sociale e territoriale nonché dei soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti nella gestione della risorsa idrica e delle relative infrastrutture, nella difesa del suolo e nella salvaguardia ambientale, ivi compresi gli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale regionali e le autorità di bacino distrettuali»;

b) al comma 8, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale in materia di politiche e interventi di tutela, razionalizzazione e incremento dell'efficienza delle risorse idriche».

Art. 3.
(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 63, comma 10, lettera b), dopo le parole: «a esprimere parere» sono inserite le seguenti: «obbligatorio e vincolante»;

b) all'articolo 65, comma 3, lettera d), dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

«4-bis) del raggiungimento dei livelli di qualità del servizio idrico integrato prescritti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente»;

c) all'articolo 127, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di governo dell'ambito territoriale ottimale regionali possono proporre alle regioni interventi per la promozione del recupero dei fanghi per uso agricolo ai fini del loro inserimento nei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199»;

d) all'articolo 141, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione, nonché di riuso delle acque reflue nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, e deve essere gestito secondo princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e dell'Unione europea. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato»;

e) l'articolo 147 è sostituito dal seguente:

«Art. 147. – (Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato)1. I servizi idrici sono organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali coincidenti con i confini amministrativi delle regioni. Ciascuna regione, per il proprio territorio, provvede ad individuare con delibera l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) regionale entro il termine perentorio di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli enti locali appartenenti alla medesima regione partecipano obbligatoriamente all'EGATO regionale così individuato, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1. Restano ferme le disposizioni regionali che già prevedono la perimetrazione regionale dell'ambito territoriale ottimale.
2. Entro due anni dalla delibera di cui al comma 1, gli EGATO regionali subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che sono contestualmente soppressi.
3. Ferma restando la salvaguardia delle concessioni in corso, assentite in conformità alla normativa di tempo in tempo vigente e non dichiarate cessate per disposizione di legge, gli EGATO regionali subentrano, senza effetti novativi, nelle convenzioni per l'affidamento del servizio idrico integrato esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4. Ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale e una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali individuati dalle regioni, comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. È in ogni caso garantito il rispetto del principio di unicità della gestione, di cui al comma 5, lettera b), all'interno dell'ambito di affidamento.
5. Le regioni assicurano lo svolgimento del servizio idrico integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti princìpi:

a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;

b) unicità della gestione;

c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici e tecnici.

6. Sono fatte salve:

a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;

b) le ulteriori gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, per le quali l'ente di governo d'ambito territorialmente competente abbia già accertato l'esistenza dei requisiti per la salvaguardia.

7. Le gestioni del servizio idrico in forma autonoma che non rientrano nella salvaguardia di cui al comma 6 confluiscono nella gestione unica entro un anno.
8. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.
9. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo comporta l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e le relative spese sono poste a carico dell'ente inadempiente»;

f) all'articolo 149, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il piano d'ambito è trasmesso entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla regione competente, all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, alla competente Autorità di bacino distrettuale e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente può notificare all'ente di governo dell'ambito, entro novanta giorni decorrenti dal ricevimento del piano, i propri rilievi od osservazioni, dettando, ove necessario, prescrizioni concernenti:

a) il programma degli interventi, con particolare riferimento all'adeguatezza degli investimenti programmati in relazione ai livelli minimi di servizio individuati quali obiettivi della gestione e, sentita la competente Autorità di bacino distrettuale, che esprime il parere di cui all'articolo 63, comma 10, lettera b), entro trenta giorni decorrenti dal ricevimento del piano d'ambito, alla coerenza con il piano di bacino distrettuale di cui agli articoli 63 e 65;

b) il piano finanziario, con particolare riferimento alla capacità dell'evoluzione tariffaria di garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati»;

g) all'articolo 151, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Al fine di garantire una gestione del servizio idrico integrato conforme ai livelli di efficienza e qualità previsti dalla regolazione di settore, nell'ambito delle attività di ricognizione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di quelli minimi di cui agli indicatori previsti dall'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo, gli enti di governo dell'ambito devono verificare la ricorrenza delle condizioni per l'eventuale risoluzione del contratto ai sensi del codice civile. In ogni caso, la gestione del servizio può proseguire solo a seguito di adeguata motivazione da parte dell'ente di governo dell'ambito. L'ente di governo dell'ambito non può consentire la prosecuzione del servizio ai sensi del presente comma per più di due volte consecutive.
6-ter. Il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 6-bis per tre anni consecutivi costituisce inadempimento ai fini della risoluzione del contratto ai sensi del codice civile, fatto salvo il risarcimento del danno. In tale ipotesi, entro i sei mesi successivi, l'ente di governo dell'ambito procede a risolvere il contratto e a individuare il nuovo gestore. In caso di inerzia dell'ente di governo dell'ambito, il Presidente della regione esercita i poteri sostitutivi, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.
6-quater. La relazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, in un'apposita sezione, illustra l'esito dell'attività di verifica di cui al comma 6-ter del presente articolo ovvero le ragioni per la prosecuzione del servizio. Essa è adottata con delibera dell'ente di governo dell'ambito. Entro dieci giorni dalla sua adozione la delibera è trasmessa, a cura dell'ente di governo dell'ambito, all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, che ne dà evidenza annualmente nell'ambito della relazione predisposta ai sensi dell'articolo 172, comma 3-bis, nonché al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministero dell'economia e delle finanze, e, nel caso di gestore a partecipazione pubblica, a tutte le pubbliche amministrazioni socie, per gli adempimenti di rispettiva competenza.
6-quinquies. In caso di esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del comma 6-ter nonché in caso di mancata adozione della relazione ai sensi del comma 6-quater, i costi di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti nella tariffa sono pari a zero per tutta la durata temporale dell'inadempimento»;

h) all'articolo 154, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire uno sviluppo del settore idrico in senso solidaristico e promuovere livelli di efficienza e di qualità del servizio uniformi in tutto il territorio nazionale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente individua tempi e modalità per il passaggio graduale ad una tariffa unitaria da applicare per tipologia di utenza identica a livello regionale. La medesima Autorità disciplina altresì i sistemi di perequazione tra i diversi soggetti esercenti il servizio nell'ambito della stessa regione».

Art. 4.
(Abrogazioni e disposizioni di coordinamento)

1. Il comma 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, è abrogato.
2. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali casi, per l'intera durata dell'affidamento del servizio idrico integrato, tutte le funzioni dell'ente di governo dell'ambito sono esercitate dal Presidente della regione; non si applica l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201».

Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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