FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2271

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
AMORESE, CANGIANO, DI MAGGIO, MALAGOLA, MATTEONI,
MICHELOTTI, MOLLICONE

Introduzione del requisito del consenso informato dell'esercente la responsabilità genitoriale per la partecipazione dello studente minorenne ad attività scolastiche vertenti su materie di natura sessuale, affettiva o etica

Presentata il 25 febbraio 2025

Onorevoli Colleghi! – Negli ultimi anni il dibattito pubblico ha evidenziato una crescente attenzione verso i temi dell'educazione sessuale e affettiva all'interno degli istituti scolastici, favorendo la diffusione di modelli culturali distorti e contaminazioni ideologiche che appaiono intollerabili all'interno del luogo deputato alla formazione del libero pensiero.
Se da un lato è indubbio il valore informativo di tali attività, dall'altro risulta essenziale rispettare la libertà educativa delle famiglie evitando imposizioni culturali e indottrinamenti su temi di così grande e profonda sensibilità.
La presente proposta di legge nasce dalla necessità di garantire ai genitori e ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale un ruolo attivo e consapevole nell'educazione scolastica su tematiche di carattere sessuale, affettivo o etico affrontate all'interno del loro percorso scolastico.
La sensibilità culturale, etica e religiosa di ciascuna famiglia deve essere rispettata nel contesto educativo, assicurando ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale la possibilità di esercitare il diritto al consenso informato in merito alla partecipazione dei figli a tali attività, valorizzando ancor di più l'impianto normativo di settore ed i princìpi di cui all'articolo 316 del codice civile.
L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di introdurre un meccanismo che preveda l'espressione di un consenso informato da parte dei genitori o dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale prima che gli studenti minorenni possano prendere parte a lezioni, seminari o attività curricolari o extracurricolari vertenti su materie di natura sessuale, affettiva e alle relazioni interpersonali. Tale strumento, assieme alla consultazione del materiale didattico, garantisce la trasparenza dell'offerta formativa e tutela il diritto della famiglia a essere partecipe delle scelte educative che riguardano i propri figli. La partecipazione degli studenti sarà subordinata alla sottoscrizione di un modulo di consenso da parte dei genitori o dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, senza che tale decisione comporti discriminazioni o penalizzazioni per lo studente.
La presente proposta di legge si compone di tre articoli. Nello specifico l'articolo 1 subordina lo svolgimento di attività comprese nel curricolo obbligatorio o nell'ampliamento della sfera formativa extracurricolare rientranti nella sfera sessuale, affettiva o etica, alla manifestazione del consenso informato da parte dei genitori o dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale. L'articolo 2 rinvia ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la definizione delle modalità attuative del consenso informato. L'articolo 3, infine, reca le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Consenso informato per lo svolgimento di attività scolastiche vertenti su materie di natura sessuale, affettiva o etica)

1. La partecipazione dello studente minorenne, delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, alle attività scolastiche vertenti su materie di natura sessuale, affettiva o etica comprese nel curricolo obbligatorio o nell'ampliamento della sfera formativa extracurricolare è subordinata alla manifestazione del consenso informato da parte dei genitori o dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
2. L'istituto scolastico, per favorire la piena presa di coscienza del tema e per consentire la convinta maturazione del consenso informato ai genitori e ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, mette a loro disposizione il materiale didattico utilizzato per le attività di cui al comma 1.
3. La consultazione deve essere sempre consentita e riguardare la totalità del materiale didattico in uso, sia esso in formato analogico o digitale.
4. La mancata autorizzazione o il diniego dell'avente diritto alla partecipazione ad attività extracurricolari, non incide negativamente sul percorso scolastico dello studente.

Art. 2.
(Modalità di manifestazione del consenso informato)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative della manifestazione del consenso informato di cui all'articolo 1.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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