FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2289

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa delle deputate
TENERINI, ROSSELLO, MARROCCO

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per la semplificazione delle procedure di adozione nazionale e internazionale di minori

Presentata il 5 marzo 2025

Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge intende modificare la normativa in vigore in tema di adozioni nazionali e internazionali, introducendo nell'ordinamento norme dirette a semplificare le procedure, a renderle maggiormente chiare e uniformi e a tutelare gli interessi dell'adottato. La ratio della proposta di legge è quella che il minore abbia il diritto di crescere nell'ambito della propria famiglia. Esistono, tuttavia, delle situazioni particolari che incidono in modo negativo sulla vita familiare del minore e che pertanto comportano l'applicazione degli istituti dell'affidamento e dell'adozione. Occorre, infatti, avere cura dell'interesse superiore del minore di vivere la propria vita di relazione in condizioni tali da poterne favorire la crescita in modo stabile, avendo come riferimento una famiglia che lo aiuti e lo sostenga. Per le famiglie che decidono di intraprendere il percorso dell'adozione, la stessa non rappresenta un diritto, ma un'opportunità. Il primo atto con cui si apre il procedimento di adozione è quello in cui la coppia dichiara al tribunale per i minorenni la propria disponibilità ad adottare; da quel momento inizia un percorso che può rivelarsi lungo e pieno di difficoltà. Quando si parla di adozioni, in Italia, si fa spesso riferimento al «limbo» in cui vengono lasciate le famiglie che intendono adottare, ai tempi di attesa molto lunghi e alle difficoltà che le coppie affrontano. Le famiglie che hanno adottato un minore straniero nel 2022, ad esempio, hanno dovuto aspettare circa 4 anni e mezzo prima di realizzare il proprio sogno; un periodo che va dalla dichiarazione di disponibilità all'autorizzazione dell'arrivo del minore in Italia, sei mesi in più rispetto all'anno precedente. Un lasso di tempo eccessivamente lungo. Le lungaggini burocratiche rappresentano una delle maggiori problematiche nel sistema delle adozioni in Italia. Le coppie che desiderano adottare un bambino si trovano spesso a fronteggiare tempi estremamente dilatati, a causa di procedure aggiuntive introdotte in maniera discrezionale da alcuni tribunali, come per esempio i corsi pre-dichiarazione di disponibilità, non previsti da alcuna normativa. La legge 4 maggio 1984, n. 183, nel disciplinare l'iter delle adozioni, attualmente prevede un termine non perentorio di centoventi giorni, prorogabile una sola volta per ulteriori centoventi giorni, per l'espletamento delle indagini da parte dei servizi sociali sulle coppie che hanno dato disponibilità all'adozione, senza null'altro disporre sul seguito delle procedure. Vieppiù che l'assenza di perentorietà di tali termini ha contribuito a un'applicazione poco uniforme sul territorio nazionale. È evidente che un sistema più semplice e rigoroso nella gestione dei tempi sia essenziale per garantire il diritto dei minori a una famiglia e per ridurre il peso psicologico e finanziario sulle coppie adottive. Oltre a ciò, si avverte l'esigenza che vengano standardizzate le procedure applicate nel territorio nazionale, al fine di garantire alle famiglie adottanti percorsi chiari, tempi certi e procedure uniformi in tutto il territorio nazionale.
In questo contesto e nell'ottica di colmare le più evidenti lacune del sistema delle adozioni nel nostro Paese, si ritiene possibile incidere, senza pregiudicare la qualità delle adozioni, in alcune fasi, sia relativamente alle adozioni nazionali che a quelle internazionali, al fine di arrivare ad una congrua definizione dei tempi del procedimento, nonché ad una loro semplificazione e trasparenza a tutela delle famiglie adottive; ciò in quanto la salvaguardia del superiore interesse del minore non può essere svincolata dalla necessità di assicurare che i procedimenti, seppure volti a considerare le peculiarità di ogni singolo caso, abbiano tempi di svolgimento tali da non pregiudicare le esigenze e i bisogni dei minori interessati a causa di una loro eccessiva durata. Per gli stessi motivi, al fine di garantire ai bambini e alle bambine e ai ragazzi e alle ragazze con storie di adozione il rispetto dei loro diritti, è altrettanto importante avviare un lavoro in merito alla fase successiva all'adozione, spesso negletta e non affrontata in modo omogeneo nel territorio nazionale.
La presente proposta di legge si compone di quattro articoli.
L'articolo 1 reca le finalità della legge.
L'articolo 2 prevede che vengano uniformate le richieste ai tribunali dei minorenni presenti sul territorio nazionale, rispetto agli aspiranti genitori. Oggi, infatti, le coppie che danno la propria disponibilità all'adozione al tribunale per i minorenni territorialmente competente possono dichiarare la disponibilità anche ad altri tribunali presenti sul territorio italiano. Ognuno di tali tribunali per i minorenni prevede attualmente procedure parzialmente differenti. Ciò determina la circostanza per cui gli adempimenti cui le coppie devono far fronte differiscono a seconda del tribunale cui ci si rivolge. Ad esempio, le procedure si differenziano per le visite e le indagini sanitarie richieste: alcuni tribunali chiedono la visita cardiologica, altri quella ginecologica o psichiatrica, ovvero ognuna di queste, altri ancora chiedono gli esami del sangue relativi alla tubercolosi, alla sifilide e al virus dell'immunodeficienza umana, oppure la radiografia del torace o l'esame delle urine. Analoga previsione è prevista in merito alle procedure successive all'adozione, riguardo alle quali sarà necessaria una uniformazione anche relativamente al profilo della competenza; si auspica poi un futuro intervento normativo volto a definire le procedure che regolano i due anni successivi all'arrivo del minore nella nuova famiglia, con un'attenzione particolare all'accoglienza scolastica e a tutte le strategie di sostegno, con l'ausilio di professionisti, quali l'educatore domiciliare, e strumenti come i gruppi di auto-mutuo-aiuto.
L'articolo 3 reca svariati interventi alla legge 4 maggio 1983, n. 184, mirati a snellire i presupposti e la durata della procedura adottiva. È questa, infatti, una delle «piaghe» dell'attuale sistema delle adozioni sia nazionali che internazionali in Italia: tempi lunghissimi per ottenere il decreto di idoneità. In particolare, la lettera a) del comma 1, modificando l'articolo 1 della legge n. 184 del 1983, prevede che il Ministero della giustizia, entro il 31 marzo di ogni anno, pubblichi nel proprio sito internet istituzionale i dati relativi all'anno precedente riguardanti i minori in stato di abbandono, i minori adottati e coloro che intendono adottare.
La lettera b) modifica in diversi punti l'articolo 22, prevedendo che al momento della presentazione della domanda il tribunale fornisca ogni informazione utile circa il percorso adottivo alle coppie che hanno manifestato la propria disponibilità all'adozione. Si riduce la durata delle indagini a carico dei servizi sociali locali da centoventi giorni a novanta giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori novanta giorni. In particolare, si prevede che eventuali attività istruttorie suppletive, compresa l'eventuale partecipazione a corsi di formazione, si debbano svolgere entro il termine complessivo di durata delle indagini. Si prevede, inoltre, per coloro che intendono adottare, la possibilità, all'esito delle indagini, di integrare la domanda mediante l'indicazione dell'eventuale preferenza circa l'età dell'adottando, ovvero di modificarla, dando disponibilità ad adottare più fratelli oppure minori in condizioni di disabilità. Ciò in quanto all'esito delle informazioni acquisite a seguito del percorso con gli assistenti sociali e il personale sanitario gli interessati possono maturare una maggiore consapevolezza sul complesso mondo dei minori adottabili e, dunque, possono decidere di voler affrontare una adozione della fratria ovvero di minori in condizione di disabilità, disponibilità non resa all'atto della presentazione della domanda. Al fine di dare certezza alla tempistica dell'iter dell'adozione si prevede che il tribunale, ricevuta la relazione dei servizi sociali locali, sentiti coloro che intendono adottare anche a mezzo di un giudice delegato, disposti, ove necessario, gli opportuni approfondimenti, pronunci, entro i successivi trenta giorni, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare. Si prevede che il provvedimento debba essere immediatamente comunicato alle parti e che debba contenere l'indicazione dell'esito della valutazione della scelta operata, la motivazione dell'esito della valutazione e, in caso di esito negativo, le indicazioni utili per eventuali miglioramenti nel percorso adottivo ove possibili, nonché l'espressa indicazione della facoltà di richiedere colloqui con i professionisti incaricati dal tribunale, al fine di ricevere un supporto personalizzato. Inoltre, viene sostituito l'ultimo periodo del comma 8 del medesimo articolo 22, prevedendo che, ove necessario, il tribunale per i minorenni disponga interventi di sostegno psicologico e sociale, avvalendosi dei servizi sociali locali, anche in sinergia con gli enti del Terzo settore, tra cui le associazioni familiari indicate eventualmente dagli affidatari. La valutazione del tribunale tiene conto del rapporto con la scuola e del rispetto delle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati – 2023, di cui all'atto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 5 del 28 marzo 2023; infine, al fine di tutelare i dati personali dei minori in fase di affidamento preadottivo, viene loro assegnato un codice fiscale temporaneo, costituito utilizzando il cognome dell'affidatario.
La lettera c) modifica l'articolo 26 in materia di impugnazione della sentenza che dichiara se far luogo o meno all'adozione, prevedendo il termine di trenta giorni per la pronuncia della sentenza di appello. Si riduce il termine per proporre ricorso in Cassazione da trenta a quindici giorni. È altresì ridotto da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale la Cassazione deve fissare l'udienza di discussione.
La lettera d), in materia di adozioni internazionali, modifica l'articolo 29-bis, prevedendo: al numero 1), la possibilità di presentare la dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni anche in modalità telematica; al numero 2), la modifica del comma 5, riducendo, da quattro a tre mesi, i termini entro i quali inviare la relazione sull'attività di informazione, di indagine e di preparazione di coloro che intendono adottare; inoltre, si prevede che la suddetta relazione sia comunicata dai servizi sociali agli aspiranti all'adozione.
La lettera e) interviene, sempre nell'ambito delle adozioni internazionali, modificando l'articolo 30 al fine di ridurre da due mesi a trenta giorni il termine entro il quale il tribunale, una volta ricevuta la relazione dei servizi socio-assistenziali, pronuncia con decreto motivato la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare. Inoltre, viene sostituito il comma 2 del medesimo articolo 30, prevedendo che il decreto di idoneità ad adottare abbia efficacia per cinque anni, trascorsi i quali, senza che l'adozione abbia avuto luogo, il tribunale per i minorenni, anche avvalendosi dei servizi sociali locali, verifichi nuovamente la sussistenza dei requisiti e la permanenza della disponibilità di farsi carico di un'adozione internazionale; infine, viene specificato che la procedura debba essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche le indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione e il minore da adottare.
L'articolo 4 introduce l'obbligo di raccogliere le informazioni anamnestiche della madre che decide di partorire in anonimato. Essere a conoscenza di tutto ciò che riguarda la familiarità delle patologie e la salute della madre biologica, in particolare durante la gravidanza e la nascita, permette ai genitori adottivi di poter curare al meglio i propri figli. Le informazioni anamnestiche diventano ancora più importanti quando una donna adottata affronta a sua volta una gravidanza. Nel caso del parto in anonimato il ginecologo, l'ostetrica o l'operatore sanitario, che assiste la madre che sceglie di non essere nominata, secretati i dati sensibili che possono consentirne l'identificazione, deve compilare una scheda contenente tutti i dati sanitari relativi alla madre e al neonato. I dati anamnestici sono trasmessi al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del bambino, unitamente alla dichiarazione di nascita e devono essere conservati in forma anonima. I genitori adottanti o gli adottati stessi possono, in caso di necessità dettata da motivi di salute, accedere a tali informazioni.
In ragione di quanto sin qui esposto si ravvede la necessità di approvare la presente proposta di legge al fine di semplificare e uniformare le disposizioni sulle adozioni nazionali e internazionali, a tutela del superiore interesse del minore ad una famiglia, garantendo al contempo la parità di trattamento e la trasparenza delle procedure per le coppie aspiranti all'adozione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. Al fine di tutelare il superiore interesse del minore ad avere una famiglia e garantire la parità di trattamento e la trasparenza delle procedure per gli aspiranti all'adozione, la presente legge semplifica e uniforma le disposizioni sulle adozioni nazionali e internazionali.

Art. 2.
(Comitato tecnico per l'uniformazione delle procedure di adozione)

1. È istituito presso il Ministero della giustizia il Comitato tecnico per l'uniformazione delle procedure di adozione con il compito di predisporre un protocollo unico delle procedure per la domanda di adozione nazionale e internazionale nonché delle procedure ad essa collegate, sia nella fase antecedente che in quella successiva all'adozione, affinché queste siano omogenee e uniformi nel territorio nazionale.
2. Il Comitato tecnico di cui al comma 1 è composto da rappresentanti del Ministero della giustizia, da esperti in diritto minorile, da psicologi e medici e da rappresentanti delle associazioni familiari di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184. I componenti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di cui al secondo periodo stabilisce altresì le modalità operative del Comitato tecnico di cui al comma 1.
3. Il protocollo unico di cui al comma 1, adottato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, su proposta del Comitato tecnico di cui al medesimo comma 1, individua i documenti e gli accertamenti, compresi i dati anamnestici e clinici, necessari per la domanda di adozione nazionale e internazionale.
4. I tribunali per i minorenni, nelle more dell'istituzione dei tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie, di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si attengono al protocollo di cui al comma 1 nello svolgimento delle proprie funzioni. È fatta salva in ogni caso la facoltà del giudice competente di chiedere con decreto motivato ulteriori accertamenti, in relazione alle specificità del caso trattato e al Paese di origine dell'adottando.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il Ministero della giustizia, entro il 31 marzo di ogni anno, pubblica nel proprio sito internet istituzionale i dati relativi all'anno precedente riguardanti i minori in stato di abbandono, i minori adottati e coloro che intendono adottare»;

b) all'articolo 22:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al momento della presentazione della domanda il competente tribunale fornisce ogni informazione utile circa il procedimento di adozione»;

2) al comma 4:

2.1) le parole: «centoventi giorni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;

2.2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Ogni attività istruttoria suppletiva, compresa l'eventuale partecipazione a corsi di formazione, si svolge entro il termine complessivo di novanta giorni, eventualmente prorogato ai sensi del presente comma. Tali attività non costituiscono requisito per la presentazione della domanda di cui al comma 1»;

2.3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «All'esito delle indagini, coloro che intendono adottare possono integrare la domanda di cui al comma 1 indicando la preferenza circa l'età del soggetto da adottare, ovvero modificarla, dando disponibilità ad adottare più fratelli o minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali indicazioni non sono vincolanti ai fini delle successive valutazioni per l'adozione»;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il tribunale per i minorenni, ricevuti i risultati delle indagini cui al comma 4, sentiti coloro che intendono adottare, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i successivi trenta giorni, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare. In caso positivo, sulla base delle indagini effettuate sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti e contiene:

a) l'esito della valutazione rispetto alla scelta operata;

b) la motivazione dell'esito della valutazione di cui alla lettera a), salvaguardando i dati sensibili delle parti coinvolte;

c) in caso di esito negativo, le indicazioni utili per eventuali miglioramenti ai fini della presentazione di una nuova domanda di adozione nonché l'espressa indicazione della facoltà di richiedere colloqui con i professionisti incaricati dal tribunale, al fine di ricevere un supporto personalizzato»;

4) al comma 8, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale avvalendosi dei servizi sociali locali, anche in sinergia con gli enti del Terzo settore, tra cui le associazioni di cui al comma 2 dell'articolo 5. La valutazione del tribunale tiene conto del rapporto con la scuola e del rispetto delle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati – 2023, di cui all'atto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 5 del 28 marzo 2023. Al fine di tutelare i dati personali dei minori in fase di affidamento preadottivo, viene loro assegnato un codice fiscale temporaneo, costituito utilizzando il cognome dell'affidatario»;

c) all'articolo 26:

1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Corte d'appello,» sono inserite le seguenti: «nei trenta giorni successivi,»;

2) al comma 2, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quindici»;

3) al comma 3, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta»;

d) all'articolo 29-bis:

1) al comma 1, dopo la parola: «presentano» sono inserite le seguenti: «, anche in modalità telematica,»;

2) al comma 5, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale relazione è comunicata dai servizi sociali agli aspiranti all'adozione»;

e) all'articolo 30:

1) al comma 1, le parole: «due mesi successivi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni successivi»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per cinque anni, trascorsi i quali, senza che l'adozione abbia avuto luogo, il tribunale per i minorenni, anche avvalendosi dei servizi sociali locali, verifica nuovamente la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e la permanenza della disponibilità di farsi carico di un'adozione internazionale. La procedura deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione e il minore da adottare».

Art. 4.
(Modifiche alle disposizioni regolamentari in materia di stato civile e in materia di raccolta di informazioni anamnestiche nei casi di parto in anonimato)

1. Il Governo apporta al regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modificazioni necessarie al fine di prevedere che, in caso di parto in anonimato, il personale sanitario raccolga i dati anamnestici non identificativi della madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del medesimo regolamento con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare. I dati anamnestici sono trasmessi al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del bambino unitamente alla dichiarazione di nascita e sono conservati in forma anonima. L'accesso ai dati anamnestici è consentito, in casi di comprovata necessità medica del nato, ai genitori adottanti o all'adottato stesso, previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.

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