FRONTESPIZIO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

ALLEGATO

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2293

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 5 marzo 2025 (v. stampato Senato n. 1358)

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(TAJANI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(CALDERONE)

con il ministro della salute
(SCHILLACI)

e con il ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità
(ROCCELLA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 5 marzo 2025

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 48 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 22 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in 25.000 euro per l'anno 2025, 76.000 euro per l'anno 2026, 128.000 euro per l'anno 2027, 183.000 euro per l'anno 2028, 239.000 euro per l'anno 2029, 298.000 euro per l'anno 2030, 360.000 euro per l'anno 2031, 423.000 euro per l'anno 2032, 489.000 euro per l'anno 2033 e 558.000 euro annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dell'articolo 31 del medesimo Accordo.
2. Dall'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, considerato quanto previsto al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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