XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2302
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato CASTIGLIONE
Modifica all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione dell'area marina protetta del Golfo di Capo Zafferano
Presentata l'11 marzo 2025
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge istituisce l'area marina protetta del Golfo di Capo Zafferano. Il testo prende spunto dalla decisione dell'Unione europea, presa nel 2019, di classificare i «Fondali di Capo Zafferano» (ITA020052) quale zona speciale di conservazione (ZSC).
Con tale denominazione si fa riferimento al tratto di mare che chiude il Golfo di Palermo a oriente, tra i comuni di Santa Flavia, Aspra e Bagheria, caratterizzato dal rilievo di Monte Catalfano che si protende sul mare con le propaggini di Capo Mongerbino e Capo Zafferano. L'area da tutelare si sviluppa su 25 chilometri quadrati di superficie marina e 8 chilometri di costa, come risulta dalla perimetrazione del sito di interesse comunitario (SIC) «Fondali di Capo Zafferano», del dicembre 2021.
Con la deliberazione n. 533 dell'11 dicembre 2021, infatti, la giunta regionale della Regione Siciliana ha approvato il Piano delle azioni prioritarie (PAF) per la rete Natura 2000 della Sicilia nel quadro finanziario pluriennale 2021/2027. In tale ambito trovano spazio le misure a tutela dei fondali e delle scogliere di Capo Zafferano.
Con il termine rete Natura 2000 si indica lo strumento della politica ambientale dell'Unione europea, istituito ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, cosiddetta «direttiva Habitat», e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, cosiddetta «direttiva Uccelli».
La Sicilia possiede uno straordinario patrimonio naturalistico, in quanto vi si rinvengono un gran numero di specie endemiche e di specie esclusive, rispettivamente circa 322 specie endemiche e 344 esclusive, 1 parco nazionale, 4 parchi regionali, 75 riserve naturali, 7 aree marine protette e 245 siti della rete Natura 2000.
Si tratta di un enorme complesso territoriale che si basa sull'individuazione di aree di particolare pregio ambientale denominate SIC, ZSC e zone di protezione speciale (ZPS) per l'avifauna.
Per quanto riguarda l'area di Capo Zafferano sono previste misure di conservazione consistenti in divieti di pesca e di qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali o animali e del loro habitat, ivi compresa la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo, nonché di prelievo, anche parziale, o di danneggiamento di reperti e di formazioni geologiche.
Nei fondali che circondano il promontorio di Capo Zafferano sono stati censiti numerosi habitat di notevole importanza, fra cui una vasta prateria di posidonia oceanica, che si estende da 1 metro ai circa 30 metri di profondità.
La posidonia oceanica, che svolge un ruolo rilevante nella produzione di ossigeno, non è una pianta «qualsiasi», le sue praterie rivestono un'enorme funzionalità per la vita del mare e del suo litorale, tanto da essere protetta da norme nazionali ed internazionali. Questa pianta acquatica, nota anche come «albero del mare», è endemica del Mar Mediterraneo e riveste un ruolo di primaria importanza ecologica, data la sua funzione chiave nel contrasto all'erosione costiera e la sua notevole rilevanza nel processo di produzione dell'ossigeno e di stoccaggio della CO2.
Le praterie di posidonia costituiscono uno fra i più importanti ecosistemi del Mar Mediterraneo: è stato stimato che un ettaro di prateria può ospitare fino a 350 specie diverse di animali, offrendo riparo a pesci, cefalopodi, bivalvi, gasteropodi, echinodermi, tunicati ed un numero elevato di alghe e svariati microrganismi.
Oltre alla prateria di posidonia, l'area di Capo Zafferano presenta altre specificità naturalistiche da proteggere, tra cui il coralligeno tipico dei fondali rocciosi.
L'obiettivo della presente proposta di legge è fornire al prezioso e delicatissimo ecosistema che caratterizza questa zona la dovuta protezione, salvaguardando così la biodiversità e contribuendo a rafforzare la sicurezza e lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali. A tal fine, nel dicembre 2021, esponenti della società civile hanno costituito un comitato promotore e, nel maggio 2022, hanno siglato un accordo di programma che vede coinvolti numerosi attori istituzionali e associazioni.
Il 25 settembre 2024 è stato istituito un Tavolo tecnico dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione Siciliana volto alla definizione delle misure di conservazione del sito «Natura 2000 Capo Zafferano».
Presso il comune di Santa Flavia, con i decreti sindacali n. 27 del 4 ottobre 2024 e n. 31 del 5 novembre 2024, è stato costituito e successivamente integrato un Comitato tecnico-scientifico per supportare l'amministrazione comunale nel percorso della istituenda area marina protetta di Capo Zafferano.
Per accelerare questo procedimento, con la presente proposta di legge si modifica l'elenco delle aree marine previsto dall'articolo 36 della legge quadro sulle aree protette ossia la legge 6 dicembre 1991, n. 394; inoltre, si incrementano gli stanziamenti già previsti per tali aree con ulteriori risorse, quantificate in 400.000 euro a decorrere dal 2026.
Si demanda, infine, a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro il 31 dicembre 2025, l'individuazione e la perimetrazione dell'area protetta, sulla base dell'istruttoria tecnica già elaborata dalla Regione Siciliana.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunta, infine, la seguente lettera:
«ee-novies) Golfo di Capo Zafferano».
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro il 31 dicembre 2025, all'individuazione e alla perimetrazione dell'area di cui al comma 1, sulla base dell'istruttoria tecnica elaborata dalla Regione Siciliana.
3. Per l'istituzione, l'incremento delle misure di tutela e il funzionamento dell'area di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.