FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2303

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MIELE, MOLINARI, ANDREUZZA, CECCHETTI, GIAGONI, LOIZZO

Introduzione della qualifica di «docente per l'inclusione»

Presentata l'11 marzo 2025

Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione della figura del docente incaricato di garantire il diritto allo studio e l'inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Il cambiamento della qualifica di questi docenti non è un semplice atto formale, ma risponde alla necessità di riconoscere il loro ruolo di promotori di un'inclusione scolastica a 360 gradi, in coerenza con i princìpi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e con le linee guida nazionali sull'inclusione scolastica.
L'uso del termine «sostegno» potrebbe indurre una percezione limitativa del ruolo di questi docenti, facendoli apparire come risorse dedicate esclusivamente agli alunni con disabilità, mentre in realtà essi svolgono un compito più ampio, volto a favorire l'integrazione di tutti gli studenti e a supportare l'intero contesto di classe. La nuova qualifica di «docente per l'inclusione» vuole sottolineare il valore pedagogico e formativo di questa figura, che opera in sinergia con i docenti curricolari per promuovere strategie didattiche inclusive.
L'introduzione della qualifica di «docente per l'inclusione» rappresenta un passo significativo verso una scuola sempre più attenta ai princìpi di equità e pari opportunità. Tale riconoscimento lessicale intende promuovere una cultura dell'inclusione scolastica più ampia e condivisa, valorizzando il contributo di questi professionisti nel garantire un'istruzione realmente accessibile a tutti.
L'articolo 1 stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, le parole: «docente di sostegno», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «docente per l'inclusione». È demandato inoltre ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito l'attuazione concreta di tali disposizioni, anche in riferimento all'utilizzo della nuova terminologia nei documenti ufficiali. L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Si auspica, dunque, un'ampia condivisione del provvedimento da parte di tutte le forze politiche e del mondo della scuola, affinché si possa dare piena attuazione ai princìpi di inclusione e partecipazione su cui si fonda il nostro sistema educativo.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione della qualifica di «docente per l'inclusione»)

1. La qualifica di «docente di sostegno» nell'ambito del sistema nazionale di istruzione è sostituita dalla qualifica di «docente per l'inclusione».
2. I riferimenti al docente di sostegno contenuti nell'ordinamento vigente si intendono effettuati al docente per l'inclusione.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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