FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2306

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BONELLI, ZANELLA, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, GHIRRA,
GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI, ZARATTI

Istituzione dell'area naturale protetta d'altura del Golfo di Taranto

Presentata il 13 marzo 2025

Onorevoli Colleghi! – La direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino, la direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo, e il regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, sono le normative che definiscono le principali politiche dell'Unione europea (UE) in materia di mantenimento degli habitat marini in buone condizioni di salute, produttività e resilienza, permettendo di beneficiare della fornitura dei servizi ecosistemici e di arginare la perdita di biodiversità negli Stati membri dell'Unione europea (UE), come anche riportato nella Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla revisione intermedia della strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020, contenuta nella comunicazione COM(478/2015). In questo contesto, ogni attività di gestione intesa alla conservazione della biodiversità marina va fondata sulla conoscenza della distribuzione spaziale delle specie obiettivo e dell'estensione dei loro habitat critici, così come l'eventuale sovrapposizione con le attività umane.
La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, contenuta nella comunicazione COM(380/2020) della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, presentata nel maggio del 2020, è definita come «la pietra angolare della protezione della natura nell'UE». Tra le principali azioni che gli Stati membri dell'UE sono chiamati a realizzare, c'è anche la creazione di zone protette comprendenti almeno il 30 per cento della superficie terrestre e marina. In Italia, considerando il sistema di aree protette e quello di rete Natura 2000, che solo in parte si sovrappone alle aree protette istituite, vi è oggi una protezione naturalistica che copre circa il 22 per cento della superficie terrestre e circa il 15 per cento di quella marina. Considerando che è difficile pensare che il divario tra queste percentuali e l'obiettivo del 30 per cento possa essere colmato attraverso gli strumenti della legge quadro sulle aree protette, la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e i relativi atti di recepimento regionale, ovvero attraverso l'istituzione di nuove aree di rete Natura 2000, in applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, cosiddetta «direttiva habitat», e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, cosiddetta «direttiva uccelli», è stata più volte richiamata la necessità di definire nuove tipologie di aree che, non rientrando nei modelli di queste categorie, potessero comunque garantite un «soddisfacente stato di conservazione» nei termini richiesti dall'UE.
La tutela a mare ha presentato certamente maggiori livelli di problematicità rispetto a quella a terra e da molto tempo è stata segnalata la necessità di modifiche alle normative che possano portare anche a nuovi modelli gestionali. In attesa di una rivalutazione complessiva della legge quadro sulle aree protette, per altro attualmente in corso, va evidenziato, al di là di ogni giudizio di merito, che il sistema delle aree marine protette non si presta a garantire una gestione di aree d'altura che, invece, devono essere necessariamente considerate per colmare quel circa 15 per cento di superficie marina da tutelare, che ci separa dall'obiettivo del 30 per cento; questo considerando anche che per almeno il 10 per cento delle superfici, sia a terra che a mare, si deve garantire un «livello rigoroso di tutela».
In quest'ottica, tra le superfici a mare che possono essere considerate di particolare interesse, documentato scientificamente, vi è quella parte del Mar Ionio settentrionale denominato Golfo di Taranto, prospiciente le regioni Puglia, Basilicata e Calabria. Questo, già interessato dalla presenza dell'area marina protetta (AMP) di Porto Cesareo e da una proposta istitutiva di una AMP che comprendesse il Mar Piccolo di Taranto e le Isole Cheradi, specie nella sua parte settentrionale, potrebbe essere considerato, con le dovute proporzioni anche dimensionali, come una sorta di «santuario dei cetacei».
Le informazioni disponibili su scala di bacino segnalano la presenza di otto diverse specie di cetacei: Stenella coeruleoalba, Tursiops truncatus, Delphinus delphis, Grampus griseus, Ziphius cavirostris, Physeter macrocephalus, Balaenoptera physalus, Globicephala melas (Notarbartolo di Sciara e Birkun, 2010; Hoyt, 2011; Carlucci e altri, 2017). In aggiunta, osservazioni più recenti, raccolte a partire dal 2009 nel quadro di un monitoraggio scientifico sperimentale condotto congiuntamente dal dipartimento di biologia dell'università degli studi di Bari e dalla Jonian Dolphin Conservation, hanno evidenziato che nel Golfo di Taranto la stenella S. coeruleoalba e il tursiope T. truncatus sono specie residenti, con popolazioni strutturate in adulti, giovani e cuccioli (Dimatteo e altri, 2011; Siniscalchi e altri, 2012; Fanizza e altri, 2014; Carlucci e altri, 2015, 2016, 2017, 2018; Cosentino e altri, 2015). Si tratta di specie protette, esposte a minacce di vario tipo, la cui tutela rientra certamente in un ambito d'interesse anche internazionale.
Attualmente, nessuna misura volta alla conservazione a lungo termine di entrambe le specie è stata applicata nell'area. Al contrario, questi delfini potrebbero essere esposti a minacce antropiche di elevato livello e di non ovvia interpretazione e quantificazione, quali il traffico navale mercantile, l'uso di sonar militari ad alta intensità durante le esercitazioni navali e l'esposizione ad inquinamento chimico dal vicino porto di Taranto (Marsili e Focardi, 1997; Cardellicchio e altri, 2000). Inoltre, diversi programmi di prospezione geosismica finalizzati alla ricerca di idrocarburi sono stati recentemente assentiti o sono in fase di valutazione da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, rappresentando una potenziale minaccia per questi delfini, già valutati come vulnerabili all'interno delle aree marine, di cui all'accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell'area atlantica contigua (ACCOBAMS), fatto a Monaco il 24 novembre 1996 (Reeves e Notarbartolo di Sciara, 2006; Carlucci e altri, 2017).
Considerando tutto ciò, emerge la necessità di individuare strumenti di conservazione quale strategia urgente di gestione alternativa a differente scala spaziale per i cetacei, in generale, e soprattutto per il S. coeruleoalba e T. truncatus. Una tutela che preservi gli habitat e conseguentemente le specie ospitate, trattandosi di aree d'altura, che non hanno sin qui trovato una concreta protezione. Da tale necessità nasce la presente proposta di legge, che prevede l'istituzione di un'area protetta marina d'altura che abbia le caratteristiche tipiche di un'area protetta marina, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ma con una struttura organizzativa necessariamente diversa ossia con un consorzio di cui faranno parte lo Stato, tramite il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e le regioni Puglia, Basilicata e Calabria, nonché il National Biodiversity Future Center.
L'articolo 1 istituisce l'area protetta marina d'altura del Golfo di Taranto e affida al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il compito di sottoporre, entro sei mesi, la proposta di perimetrazione alle regioni Puglia, Basilicata e Calabria, che si esprimono nei successivi sei mesi. Qualora entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente proposta di legge non si raggiunga l'intesa, il Ministero provvede ad una perimetrazione provvisoria.
L'articolo 2 dispone l'affidamento della gestione dell'area protetta ad un consorzio e la sorveglianza della stessa alla capitaneria di porto competente.
L'articolo 3 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge si provvede con il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dell'area naturale protetta d'altura del Golfo di Taranto)

1. È istituita l'area naturale protetta d'altura del Golfo di Taranto.
2. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministro della protezione civile e delle politiche del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dell'istruttoria tecnica condotta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sottopone una proposta di perimetrazione dell'area naturale di cui al comma 1 alle regioni Puglia, Basilicata e Calabria, tenendo conto delle esigenze di navigazione e di sicurezza, nonché di carattere economico e sociale presenti nell'area interessata. La proposta di perimetrazione è accompagnata da una proposta di regolamentazione e zonizzazione dell'area individuata in relazione agli eventuali livelli di tutela differenziati su singole parti della medesima, nonché sui divieti da applicare ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. Le regioni Puglia, Basilicata e Calabria si esprimono entro sei mesi dalla data di ricezione della proposta di perimetrazione di cui al comma 2. Le regioni di cui al primo periodo possono presentare osservazioni motivate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Qualora l'intesa non si raggiunga entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede alla perimetrazione provvisoria dell'area di cui al comma 1 con la definizione di misure provvisorie di salvaguardia.

Art. 2.
(Gestione dell'area naturale protetta)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, costituisce un consorzio per la gestione dell'area di cui all'articolo 1, a cui partecipano il Ministero medesimo, le regioni Puglia, Basilicata e Calabria, nonché il National Biodiversity Future Center.
2. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto, nomina il presidente del consorzio di cui al comma 1, individuandolo tra figure di particolare esperienza e competenza nel campo della biologia marina.
3. Con apposita convenzione da stipulare da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, la funzione operativa dell'area di cui all'articolo 1 è affidata all'ISPRA.
4. La sorveglianza dell'area di cui all'articolo 1 è esercitata dalla capitaneria di porto competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 3.
(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 500.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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