FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                        Articolo 24
                        Articolo 25
                        Articolo 26

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2310

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CERRETO, ALMICI, CANGIANO, LA SALANDRA,
MARCHETTO ALIPRANDI, GAETANA RUSSO, URZÌ

Disposizioni in materia di ricerca, raccolta, coltivazione
e commercio dei tartufi destinati al consumo

Presentata il 14 marzo 2025

Onorevoli Colleghi! – L'Italia è il Paese delle eccellenze e delle specialità, anche gastronomiche.
È il caso del tartufo, un alimento estremamente pregiato e ricercato che cresce spontaneamente nel terreno in simbiosi con le radici delle piante, del quale pochi sanno che l'Italia vanta un'antica tradizione di raccolta e che, grazie alle condizioni morfologiche del territorio, guida a livello globale la produzione e l'esportazione di questo prezioso fungo.
Per quanto riguarda la produzione nazionale di tartufo, oggi i maggiori produttori sono le regioni centrali e meridionali che rappresentano complessivamente il 53 per cento della produzione italiana, ma si tratta di un mercato in costante crescita che solo in Italia è stimato valere circa 200 milioni di euro all'anno, mentre a livello globale ha raggiunto complessivamente nel 2024 i 404 milioni di dollari, con previsioni di crescita al 2029 fino a 592,5 milioni.
La tradizione italiana si distingue, però, anche per aver saputo preservare la cultura di raccolta e consumo di questo prodotto, così da trasformarlo in un simbolo del legame tra terra e cucina, conferendo al patrimonio tartufigeno nazionale un elevato valore culturale, socio-economico e ambientale.
Nel 2021 l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ha riconosciuto la cerca del tartufo italiano quale patrimonio culturale immateriale mondiale. Una grande novità per l'Italia e per questa importante tradizione culturale, che però necessita di un adeguato supporto normativo essendo la legge quadro nazionale obsoleta e non più rispondente alle esigenze di un comparto importante e vivace come quello del tartufo.
La normativa quadro in materia di ricerca, raccolta e commercio dei tartufi è la legge 16 dicembre 1985, n. 752. Si tratta, però, di una normativa datata, frammentata e lacunosa in alcuni suoi aspetti, come, ad esempio, il corretto equilibrio tra la preservazione degli ecosistemi tartufigeni, la tradizione della ricerca libera e la tutela dei soggetti coinvolti nella filiera.
Alla luce di quanto esposto, la presente proposta di legge, che si compone di ventisei articoli, intende proporre una disciplina di settore analitica ed unitaria. In particolare, gli articoli 1 e 2 disciplinano rispettivamente l'ambito di applicazione e le definizioni, mentre l'articolo 3 prevede l'adozione del Piano di settore della filiera del tartufo, con finalità di individuazione degli interventi prioritari atti a migliorare la condizione di sostenibilità delle attività di ricerca, raccolta e coltivazione, incentivare lo sviluppo della filiera e coordinare la ricerca.
L'articolo 4 istituisce il Tavolo tecnico di settore del tartufo, con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico e monitoraggio e al successivo articolo 5 sono elencate le specie che possono essere raccolte come tartufi freschi, le cui caratteristiche vengono demandate a un successivo decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
La tematica del diritto di proprietà sui tartufi è analiticamente normata dall'articolo 6, che qualifica come libera l'attività di ricerca e raccolta nei boschi e nei terreni non coltivati, demandando ai provvedimenti regionali la raccolta in aree demaniali. L'articolo 7 norma il riconoscimento delle tartufaie naturali controllate, mentre il successivo articolo 8 disciplina il riconoscimento di quelle coltivate.
La presente proposta di legge, all'articolo 9, disciplina altresì la costituzione di consorzi e forme aggregative della proprietà. L'articolo 10 demanda alle regione e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'istituzione di registri regionali digitali per la raccolta di dati sui vari tipi di soggetti che raccolgono il tartufo. L'articolo 11 disciplina l'attività di ricerca, scavo e raccolta del tartufo.
Gli articoli 12 e 13 regolamentano la procedura di abilitazione all'attività di ricerca e raccolta, con previsione di un esame di idoneità che qualifica altresì i tartufai come operatori del settore alimentare.
L'articolo 14 regolamenta il calendario di raccolta e di ricerca dei tartufi.
Gli articoli da 15 a 17 recano disposizioni in materia di lavorazione e commercializzazione dei tartufi e, in particolare, disciplinano analiticamente le attività di vendita, etichettatura e tracciabilità del prodotto.
L'articolo 18 disciplina la produzione e commercializzazione di piante micorizzate con tartufo, che potrà avvenire sulla scorta di certificazioni le cui modalità di rilascio saranno stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
L'articolo 19 reca la disciplina dei controlli, con riferimento alle modalità di raccolta, demandando le relative attività al Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri nelle regioni e nelle province autonome e ad altri organi deputati alla protezione della natura ed alla salvaguardia dell'ambiente. Per quanto concerne il controllo sulla commercializzazione, esso è demandato al dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed alle aziende sanitarie locali.
L'articolo 20 disciplina il sistema delle sanzioni amministrative.
L'articolo 21 reca le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 22 regola la gestione del patrimonio tartufigeno a livello regionale e delle province autonome.
L'articolo 23 reca le disposizioni fiscali prevedendo, rispettivamente, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali di 100 euro nonché modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Gli articoli 24, 25 e 26, infine, recano rispettivamente la clausola di mutuo riconoscimento, la previsione di adeguamento della normativa regionale alle nuove disposizioni di legge e l'abrogazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752.
La salvaguardia del settore dei tartufi in Italia, con l'individuazione di un corretto equilibrio tra normativa, tradizione e sostenibilità, è l'obiettivo della presente proposta di legge, nella convinzione che il tartufo debba essere valorizzato quale simbolo della cucina italiana e tesoro naturalistico da proteggere.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge reca disposizioni in materia di ricerca, raccolta e coltivazione del tartufo, nonché in materia di commercializzazione dei tartufi, freschi o trasformati, destinati al consumo, di attività vivaistica di propagazione, di vendita delle piante micorizzate e di gestione del patrimonio tartufigeno nazionale.
2. La presente legge persegue l'obiettivo della tutela del patrimonio tartufigeno nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socioeconomico ed ambientale, attraverso la gestione attiva dell'ambiente naturale in grado di produrre tartufi, lo sviluppo della loro coltivazione, nonché sostenendo adeguatamente la loro valorizzazione e tutelando il consumatore.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge le modalità di ricerca, raccolta, coltivazione e gestione dei tartufi nel rispetto dei princìpi e criteri della presente legge.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) «tartufaio» o «raccoglitore di tartufo»: colui che è abilitato alla ricerca e alla raccolta del tartufo spontaneo o selvatico ai soli fini dell'autoconsumo;

b) «tartuficoltore» o «coltivatore di tartufo»: il conduttore di una tartufaia di cui detiene la proprietà o altro diritto sul fondo e che coltiva per la produzione di tartufo; le tartufaie condotte possono essere coltivate o naturali controllate;

c) «tartufaio professionista»: il cercatore di tartufo e il tartuficoltore che utilizzano il proprio raccolto per fini commerciali di vendita e di trasformazione agroalimentare;

d) «tartufaia naturale»: qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che produce tartufo in modo spontaneo, come boschi, siepi, filari e singoli alberi;

e) «tartufaia naturale controllata»: la tartufaia naturale in cui avviene la fruttificazione spontanea del tartufo e in cui è verificata la manutenzione effettuata dal conduttore attraverso un piano di conduzione basato sull'adozione di tecniche colturali atte al mantenimento o al miglioramento della produzione del tartufo in sito e che utilizza il tartufo a fini commerciali e di trasformazione agroalimentare;

f) «tartufaia coltivata»: una coltura agraria convertibile in cui sono messe a dimora piante micorizzate in un terreno nudo con lo scopo di produrre il tartufo attraverso l'adozione di specifiche tecniche colturali;

g) «tartufi coltivati»: i corpi fruttiferi ricavati dalle tartufaie coltivate;

h) «raccolta controllata»: l'insieme delle operazioni che comprendono la ricerca e il prelievo dei corpi fruttiferi dei tartufi, nonché il trasporto degli stessi nei e dai luoghi naturali di produzione; la raccolta controllata è consentita nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

2. Sono fatte salve le altre definizioni di cui alle pertinenti normative dell'Unione europea e nazionali.

Art. 3.
(Piano di settore della filiera del tartufo)

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il Piano di settore della filiera del tartufo, di seguito denominato «Piano di settore».
2. Il Piano di settore è lo strumento programmatico strategico del settore destinato a fornire alle regioni un indirizzo sulle misure di interesse da inserire nei singoli piani di sviluppo rurale. Il Piano di settore individua gli interventi prioritari volti a migliorare le condizioni di sostenibilità della ricerca, raccolta e coltivazione del tartufo, a incentivare lo sviluppo di una filiera integrata dal punto di vista ambientale nonché a realizzare un coordinamento della ricerca nel settore.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.
(Tavolo tecnico del settore del tartufo)

1. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce presso il medesimo Ministero il tavolo tecnico del settore del tartufo con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico e di monitoraggio in materia di tartufo.
2. Il tavolo tecnico del settore tartufo è composto da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con funzione di coordinatore, del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle organizzazioni professionali agricole, delle federazioni e associazioni nazionali di tartuficoltori e tartufai, delle organizzazioni dei produttori, degli importatori e dei trasformatori di tartufo, dei collegi e degli ordini professionali agricoli, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nonché da una rappresentanza delle università competenti. I componenti del tavolo durano in carica tre anni, rinnovabili per un altro triennio.
3. Nell'ambito del tavolo tecnico è istituito l'osservatorio economico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del tartufo spontaneo e coltivato al fine di aggiornare le indicazioni economiche, i prezzi e l'andamento del mercato, utilizzando anche i dati elaborati dal Sistema informativo nazionale forestale (SINFor).
4. I componenti dell'osservatorio economico e di mercato permanente sono scelti tra i membri del tavolo tecnico.
5. All'attuazione delle attività di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività del tavolo tecnico e dell'osservatorio economico e di mercato permanente di cui al presente articolo non dà diritto a compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese di qualunque natura o comunque denominati.

Art. 5.
(Raccolta tartufi freschi e destinati al consumo)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, possono essere raccolti, destinati al consumo e commercializzati nel territorio nazionale i tartufi appartenenti ad una delle seguenti specie:

a) Tuber magnatum Pico, detto volgarmente tartufo bianco pregiato;

b) Tuber melanosporum Vittadini, detto volgarmente tartufo nero pregiato;

c) Tuber brumale Vittadini, detto volgarmente tartufo nero d'inverno;

d) Tuber brumale varietà moschatum De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;

e) Tuber aestivum Vittadini, varietà aestivum, detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;

f) Tuber aestivum Vittadini, varietà uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato;

g) Tuber borchii Vittadini o Tuber albidum Pico, detto volgarmente tartufo bianchetto o marzuolo;

h) Tuber macrosporum Vittadini, detto volgarmente tartufo nero liscio;

i) Tuber mesentericum Vittadini, detto volgarmente tartufo nero ordinario.

2. L'accertamento delle specie di cui al comma 1 può essere fatto a vista dall'operatore, munito di tesserino di cui all'articolo 12, durante la cessione del prodotto. In caso di contenzioso, l'identificazione delle specie è rimessa alla decisione di un'apposita struttura, individuata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle normative dell'Unione europea sull'accreditamento ed il controllo ufficiale dei prodotti, o dall'attestazione di un esperto micologo iscritto all'Albo nazionale.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono stabilite le caratteristiche botaniche e organolettiche delle specie di cui al comma 1.

Art. 6.
(Diritti di proprietà sui tartufi)

1. La ricerca e raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati. Il tartufaio abilitato ai sensi dell'articolo 12 diviene proprietario del tartufo raccolto in tali ambienti.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propri provvedimenti la raccolta dei tartufi in aree demaniali.
3. I titolari o conduttori delle tartufaie naturali controllate e coltivate hanno il diritto di proprietà sui tartufi prodotti. Tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi di qualunque specie.
4. Fatta eccezione per le tartufaie coltivate in fondo agricolo la cui tabellazione è lasciata alla discrezionalità del titolare o conduttore, le tartufaie naturali controllate sono tabellate. Le tabelle devono essere esposte lungo il perimetro della tartufaia, a una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso e in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo. Le tabelle devono riportare la scritta in stampatello: «Raccolta di tartufi riservata» ed eventuali indicazioni di riconoscimento reali o previste dalla normativa regionale o dalla tipologia di conduzione.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono il registro delle aree in cui la ricerca e la raccolta sono interdette ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo di cui al comma 1 dell'articolo 5. L'interdizione dalla raccolta dei tartufi deve essere motivata per ogni singola area e può essere soggetta a variazioni annuali e periodiche.
6. I diritti di uso civico di raccolta del tartufo sono garantiti nel rispetto delle norme vigenti. In ogni caso, è vietata la chiusura dei fondi soggetti ad uso civico al solo uso esclusivo degli aventi diritto. Qualora i soggetti titolari dell'uso civico vogliano precludere l'accesso ai raccoglitori terzi, sono tenuti a chiedere il riconoscimento di tartufaia naturale controllata ai sensi dell'articolo 7.

Art. 7.
(Riconoscimento delle tartufaie naturali controllate)

1. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con proprio decreto, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina i criteri, la composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni per il riconoscimento delle tartufaie naturali controllate. Con il medesimo decreto sono definiti i contenuti minimi dei piani di gestione delle tartufaie finalizzati alla conservazione dei tartufi e dell'ambiente tartufigeno attraverso l'individuazione delle azioni necessarie, anche con l'integrazione degli strumenti di pianificazione esistenti.
2. Le tartufaie naturali controllate in boschi privati, boschi consortili o altre forme di aggregazione di proprietà forestali o agricole sono equiparate a una tartufaia controllata in tutta la superficie interessata dal piano di gestione qualora al gestore sia riservata la raccolta. In tal caso, le tabelle di cui al comma 4 dell'articolo 6 della presente legge sono apposte lungo il perimetro del bosco soggetto a piano di gestione o lungo i principali accessi all'area qualora facilmente individuabile.
3. Il conduttore della tartufaia può trasferire il diritto di raccolta attraverso un contratto di cessione a tempo determinato del diritto di raccolta o altra forma di commercializzazione come la vendita di diritti di raccolta, vincolata, in ogni caso, all'adozione del piano di gestione da parte del conduttore.
4. Il conduttore della tartufaia naturale controllata è equiparato al tartufaio professionista e soggiace a tutti gli obblighi previsti dagli articoli 10 e 17 relativamente alla registrazione della produzione, alla tracciabilità e agli obblighi fiscali. Il mantenimento della conduzione della tartufaia è condizione necessaria per il rinnovo quinquennale dell'equiparazione di cui al precedente periodo.

Art. 8.
(Riconoscimento delle tartufaie coltivate)

1. Il riconoscimento della tartufaia coltivata ha durata decennale e consente al conduttore, qualora lo ritenga necessario, di apporre le tabelle di raccolta riservata e di recintare il fondo in qualunque fase del ciclo produttivo, con modalità compatibili con la tutela dell'ambiente.
2. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 7 stabilisce la procedura di riconoscimento e di revoca delle tartufaie coltivate.

Art. 9.
(Consorzi e forme aggregative della proprietà)

1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa del tartufo, la raccolta e la commercializzazione del tartufo nonché per l'impianto di nuove tartufaie.
2. Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.
3. Qualora le aziende consorziate interessino il territorio di più regioni o province autonome tra loro confinanti, le stesse regioni o province autonome possono stabilire, d'intesa tra loro e per quanto di rispettiva competenza, apposite norme per garantire l'uniformità giuridica e regolamentare dell'attività del consorzio.

Art. 10.
(Registri regionali dei tartufai)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la ricerca e la raccolta dei tartufi nei boschi, nei terreni non coltivati e nelle aree demaniali secondo calendari opportunamente predisposti.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono:

a) un registro digitale dei tartufai professionisti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 a cui sono iscritti, su richiesta dell'interessato, i soggetti muniti di tesserino di cui all'articolo 12. Il tartufaio professionista può effettuare la ricerca e la raccolta, nel rispetto del calendario regionale, nei giorni feriali, esclusa la domenica, con un limite di 2 chilogrammi per giorno;

b) un registro digitale dei tartufai di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 il cui uso del prodotto della ricerca è destinato all'autoconsumo. Il tartufaio può effettuare la ricerca e la raccolta, nel rispetto del calendario regionale, nei giorni di sabato e domenica con un limite di 200 grammi per giorno.

3. Entro il 28 febbraio di ogni anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano alla Direzione generale competente del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'elenco dei tartufai e di quelli eventualmente esonerati dalla ricerca e dalla raccolta. La direzione generale di cui al precedente periodo comunica gli elenchi ricevuti al SINFor.
4. Non sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli 11, 12, e 13 i produttori di tartufi su tartufaie coltivate. Sono soggetti all'articolo 11 comma 1 i produttori di tartufo in tartufaie naturali controllate e i conduttori di fondi privati in cui esistono tartufaie naturali.

Art. 11.
(Ricerca, scavo e raccolta del tartufo)

1. La ricerca del tartufo deve essere effettuata con l'ausilio di un numero massimo di due cani addestrati o in fase di addestramento. Per le operazioni di raccolta, il tartufaio utilizza un attrezzo adatto a dissotterrare il tartufo nel punto specifico segnalato dal cane.
2. È in ogni caso vietata:

a) la lavorazione del terreno ai fini della raccolta, come la zappatura o rastrellatura;

b) la raccolta dei tartufi immaturi;

c) la non riempitura delle buche aperte per la raccolta.

3. L'orario di ricerca e la raccolta del tartufo sono disciplinati dalle regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 12.
(Abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi)

1. Il tesserino di idoneità a praticare la ricerca e la raccolta del tartufo è rilasciato, previa richiesta, a coloro che hanno compiuto i 18 anni di età ovvero i 16 anni con autorizzazione dei genitori, precisando al momento della presentazione della domanda se lo stesso è richiesto per l'attività di tartufaio o di tartufaio professionista.
2. Il tesserino di cui al comma 1 è rilasciato a coloro che hanno superato l'esame per l'accertamento dell'idoneità alla ricerca e alla raccolta del tartufo, tenuto periodicamente secondo le procedure previste dalle regioni e provincie autonome di Trento e di Bolzano.
3. L'esame verifica le conoscenze relative:

a) all'ecologia dei tartufi;

b) ai princìpi di tartuficoltura;

c) al contenuto della presente legge e degli eventuali provvedimenti attuativi nonché delle normative pertinenti alla raccolta del tartufo;

d) ai princìpi della legislazione alimentare, ivi incluse le nozioni generali di tracciabilità e sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti;

e) alle norme sul benessere animale.

4. Sono esentati dall'esame coloro che sono già muniti del tesserino alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il tesserino è valido nel solo territorio regionale e ha una durata dieci anni. Gli interessati alla transumanza richiedono un apposito tesserino, anche a validità periodica, alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano in cui intendono spostarsi.

Art. 13.
(Requisiti dei tartufai quali operatori del settore alimentare)

1. L'attività di raccolta del tartufo, anche spontaneo, si configura come produzione primaria.
2. Il possesso del tesserino di cui all'articolo 12, che attesta l'idoneità del tartufaio professionista alla ricerca e alla raccolta del tartufo, vale, in qualità di operatore del settore alimentare, quale notifica alla autorità sanitaria territorialmente competente in cui risiede, ai sensi della normativa nazionale.
3. Le associazioni dei tartufai e tartuficoltori, tramite le loro rappresentanze nazionali, possono redigere manuali di corretta prassi igienica e adottarli, previa validazione da parte del Ministero della salute.

Art. 14.
(Calendario di ricerca e raccolta)

1. La raccolta è consentita secondo il seguente calendario:

a) Tuber aestivum Vittadini, varietà aestivum: dal 15 maggio al 15 agosto;

b) Tuber magnatum Pico: dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre;

c) Tuber aestivum Vittadini varietà uncinatum Chatin: dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre;

d) Tuber macrosporum Vittadini: dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre;

e) Tuber mesentericum Vittadini: dall'ultima domenica di settembre al 31 gennaio;

f) Tuber melanosporum Vittadini: dal 1° dicembre al 15 marzo;

g) Tuber brumale Vittadini: dal 15 gennaio al 15 aprile;

h) Tuber brumale Vittadini varietà moschatum De Ferry: dal 15 gennaio al 15 aprile;

i) Tuber borchii Vittadini o Tuber albidum Pico: dal 15 gennaio al 15 aprile.

2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, con proprio provvedimento, possono modificare i periodi di cui al comma 1 ovvero i calendari di cerca e raccolta legali ed il relativo orario.
3. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano che intendono adottare propri calendari di ricerca e di raccolta, devono comunque rispettare due mesi di fermo biologico indicativamente tra i mesi di aprile e di maggio e tra i mesi di agosto e di settembre. Per le aree di raccolta situate ad altitudini superiori agli 800 metri sul livello del mare, ai fini della determinazione del periodo di fermo biologico, sono considerati i periodi di copertura nevosa verificatisi.
4. Il calendario di raccolta non si applica alle tartufaie coltivate riconosciute.

Art. 15.
(Vendita dei tartufi freschi)

1. I tartufi freschi delle specie di cui all'articolo 5, comma 1, per essere posti in vendita al consumatore finale, devono essere distinti per specie e varietà e devono essere maturi e liberi da corpi estranei e impurità, nel rispetto delle norme dell'Unione europea e delle disposizioni della presente legge.
2. I tartufi di altre specie edibili, non compresi nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, possono essere posti in vendita solo previo trattamento che ne abbia disattivato le spore. In ogni caso, è vietata la vendita al consumatore finale, compresi i soggetti esercenti l'attività di ristorazione, di specie di tartufi allo stato fresco, congelato e secco, non presenti nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1.
3. I tartufi possono essere venduti interi o spezzati in modalità separate tra loro.
4. I tartufi freschi sono offerti al pubblico per la vendita, accompagnati dalle indicazioni del nome latino di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione legale riportata nell'articolo 5, comma 1, l'indicazione «interi» o «spezzati», nonché, conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea, dalla indicazione del Paese di origine.
5. È vietata ogni forma di commercio di generi e specie di tartufi freschi non coltivati nei periodi di cui all'articolo 14.
6. La vendita dei tartufi può essere effettuata solo dal «tartufaio professionista» e dal «tartuficoltore».
7. Il tritume di tartufo può essere utilizzato solo per la trasformazione.

Art. 16.
(Etichettatura dei prodotti trasformati a base di tartufi)

1. Fatte salve le disposizioni in materia di etichettatura degli alimenti, nell'etichetta e nella presentazione dei prodotti trasformati in cui è presente il tartufo come ingrediente deve essere sempre indicato il nome latino della specie di tartufo utilizzata e la percentuale contenuta.
2. Nei prodotti trasformati monospecifici non è ammessa la presenza di specie di tartufi diverse da quelle dichiarate nell'etichetta.

Art. 17.
(Tracciabilità)

1. Al fine di consentire le attività di controllo circa il rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e della normativa europea, il tartuficoltore annota a fine giornata, su apposita scheda predisposta in base alle norme regionali in materia, l'origine, la data, la quantità e le specie di tartufi raccolte.
2. Il tartufaio professionista che effettua la vendita della produzione raccolta compila le apposite ricevute di vendita con l'indicazione dell'origine, della data, della quantità e delle specie di tartufi raccolte.
3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il tartuficoltore e il tartufaio professionista inviano agli uffici competenti in materia agricola e forestale della regione o della provincia autonoma le schede di cui ai commi 1 e 2 relative all'anno precedente.
4. Alle attività di cessione dei tartufi si applicano le disposizioni dell'Unione europea in materia di tracciabilità.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano raccolgono i dati di cui al comma 3 e li pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, dandone comunicazione al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per la realizzazione di una banca dati nazionale ai fini del controllo e del monitoraggio dell'andamento della raccolta e della commercializzazione del tartufo in Italia.

Art. 18.
(Produzione e commercializzazione di piante micorizzate con tartufo)

1. Le aziende vivaistiche che intendono produrre e commercializzare piante micorizzate con tartufo devono immettere nel mercato materiale certificato ai sensi del comma 2.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di certificazione del materiale vivaistico di cui al comma 1.

Art. 19.
(Controlli)

1. Il controllo sull'applicazione delle disposizioni in materia di raccolta dei tartufi di cui alla presente legge è affidato al Comando unità per la tutela forestale, ambientale ed agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri(CUFAA), alle guardie venatorie volontarie, agli organi di polizia locale urbana e rurale e alle guardie giurate volontarie facenti parte di cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.
2. Le guardie giurate volontarie devono possedere i requisiti previsti dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.
3. Il controllo sulla commercializzazione dei tartufi freschi e conservati è affidato all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e alle aziende sanitarie locali ed alle autorità pubbliche aventi i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

Art. 20.
(Sanzioni)

1. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della giustizia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con apposito decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importi e le modalità di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nonché le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative medesime, con particolare riguardo alle seguenti violazioni:

a) la raccolta in periodo di divieto o senza ausilio del cane addestrato e senza attrezzo idoneo o senza il tesserino valido o la raccolta in aree in cui non si ha diritto di raccolta;

b) la raccolta effettuata ricorrendo a zappatura o rastrellatura del terreno;

c) il mancato riempimento delle buche aperte;

d) la ricerca nelle aree rimboschite nei primi otto anni;

e) la raccolta di tartufi immaturi o fuori dal periodo consentito e durante le ore notturne qualora vietato dalla normativa regionale;

f) la vendita di piante micorizzate con tartufo senza certificato;

g) la vendita dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte;

h) il commercio dei tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta;

i) la messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte;

l) la messa in commercio di specie diverse da quelle presenti nell'elenco dell'articolo 5 comma 1;

m) il mancato rispetto del benessere degli animali.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 può comportare la sospensione del tesserino di cui all'articolo 12 per tre mesi. In caso di nuova violazione il tesserino è sospeso per dodici mesi.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, sono considerate condotte lesive dei diritti di terzi e punite con sanzione amministrativa pecuniaria:

a) la raccolta nelle zone tabellate come zone di «raccolta di tartufo riservata» senza la necessaria autorizzazione del concessionario della tartufaia naturale controllata;

b) la raccolta nelle zone di cui all'articolo 6, comma 6, soggette a uso civico riconosciute quali tartufaie naturali controllate;

c) la tabellazione illegittima ovvero difforme dalle modalità stabilite nella presente legge.

4. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 17, la regione o la provincia autonoma competente dispone nei confronti dei soggetti inadempienti una riduzione dei giorni previsti per esercitare l'attività di ricerca e raccolta dei tartufi. In caso di inadempimento per due anni consecutivi il tesserino di cui all'articolo 12 è sospeso per un tempo non inferiore a dodici mesi.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di impiego di denominazioni di vendita per i tartufi freschi, conservati, trasformati e utilizzati come ingredienti non conformi a quanto previsto dall'articolo 5 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231.

Art. 21.
(Disposizioni finanziarie)

1. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono l'importo del contributo per la ricerca e la raccolta del tartufo, denominato «tassa di concessione regionale», per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare le finalità previste dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché per il rilascio del tesserino di cui all'articolo 12. I soggetti di cui al primo periodo sono autorizzati ad istituire un contributo ambientale regionale annuale finalizzato a mantenere i territori idonei e disponibili alla ricerca e raccolta del tartufo.
2. Il contributo ambientale di cui al comma 1 non si applica ai raccoglitori di tartufo su fondi di loro proprietà o da essi condotti, né ai raccoglitori che, consorziati ai sensi dell'articolo 9, esercitino la raccolta sui fondi di altri appartenenti al medesimo consorzio.
3. L'importo del contributo annuo per regione o per provincia autonoma non è inferiore a 100 euro ed è obbligatorio per la raccolta del tartufo in boschi e terreni non coltivati. Tale importo minimo deve essere pagato dai raccoglitori in ogni regione o provincia autonoma ove intendono esercitare la raccolta maggiorato di un'aliquota stabilita dalla regione ospitante.
4. Le regioni possono rilasciare ai cercatori transumanti permessi di raccolta con durata inferiore all'anno.
5. Le regioni confinanti, d'intesa fra loro, disciplinano con propri provvedimenti l'importo del contributo per la raccolta nelle zone di confine, al fine di favorire la popolazione locale. L'importo può essere inferiore al valore stabilito dal comma 3.

Art. 22.
(Gestione del patrimonio tartufigeno a livello regionale)

1. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano destinano gli importi derivanti dai contributi di cui all'articolo 21 ad attività di salvaguardia delle tartufaie, di studio e ricerca scientifica, nonché di promozione e valorizzazione delle produzioni tartuficole regionali.

Art. 23.
(Disciplina fiscale della raccolta di prodotti selvatici non legnosi)

1. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, da parte delle persone fisiche, delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di altri prodotti non legnosi del bosco come regolata dall'articolo 3 del testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, sono assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è fissata in euro 100 ed è versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro che sono in possesso del titolo di raccolta per uno o più prodotti inclusi nella classe ATECO 02.30.
3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, l'attività di ricerca e raccolta di prodotti selvatici non legnosi del bosco per i tartufai professionisti si applica se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000.
4. La ritenuta di cui all'articolo 25-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata.
5. All'articolo 1, comma 109, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «la raccolta» sono aggiunte le seguenti: «di funghi e».
6. Per le operazioni di acquisto di un prodotto effettuate senza l'applicazione della ritenuta ai sensi del comma 4, il soggetto acquirente emette un documento di acquisto dal quale risultano la data di cessione del prodotto, il nome, cognome e il codice fiscale del cedente, il codice di ricevuta del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, la natura e la quantità del prodotto ceduto, nonché l'ammontare del corrispettivo pattuito. Lo stesso soggetto acquirente include i dati relativi ai documenti di acquisto di cui al primo periodo nella comunicazione trimestrale di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
7. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34-ter, dopo le parole: «non legnosi» sono inserite le seguenti «del bosco,» e dopo le parole: «a cui si aggiungono i raccoglitori occasionali» sono inserite le seguenti: «di funghi»;

b) alla Tabella A:

1) alla parte II-bis, il numero 1-quater) è sostituito dal seguente:

«1-quater) tartufi freschi, refrigerati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato»;

2) alla parte III, il numero 20-bis) è abrogato.

8. I produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi esclusi dalla classe ATECO 02.30 e dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, e che non rientrano nei produttori di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 75, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai fini dell'imposizione sui redditi, il reddito di tali soggetti è comunque determinato su base catastale e non trovano applicazione i commi 64 e seguenti dell'articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014.

Art. 24.
(Clausola di mutuo riconoscimento)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai tartufi o ai prodotti a base di tartufo fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia, né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte Contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Art. 25.
(Adeguamento della normativa regionale)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano la propria legislazione in materia alle disposizioni della presente legge.

Art. 26.
(Abrogazioni)

1. La legge 16 dicembre 1985, n. 752, è abrogata.

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