XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2313
PROPOSTA DI LEGGE
APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 19 marzo 2025 (v. stampato Senato n. 507)
d'iniziativa dei senatori
VERDUCCI, SEGRE, MARTI, MALPEZZI, DE CRISTOFARO, DE POLI, BARBARA FLORIDIA, MALAN, PAITA, ROMEO, RONZULLI, UNTERBERGER, MIELI, PIROVANO, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, ALFIERI, MIRABELLI, LORENZIN, MISIANI, IRTO, BASSO, ZAMPA, ROSSOMANDO, ASTORRE, BAZOLI, BOCCIA, ENRICO BORGHI, COTTARELLI, CAMUSSO, CASINI, DELRIO, FURLAN, FINA, FRANCESCHELLI, FRANCESCHINI, GIORGIS, GIACOBBE, LOSACCO, LA MARCA, MARTELLA, MANCA, MELONI, NICITA, PARRINI, ROJC, VALENTE, VERINI, ZAMBITO
Disposizioni sulla redazione della Mappa della memoria per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei viaggi nella storia e nella memoria presso i campi medesimi
Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 19 marzo 2025
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Mappa della memoria per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia)
1. Al fine di promuovere la conoscenza e lo studio dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, con particolare riferimento a quelli operanti durante il periodo fascista compreso tra il 1922 e il 1945, nonché preservarne la memoria nelle future generazioni, è prevista la redazione della Mappa della memoria attraverso la realizzazione di ricerche storiche, documentali e archivistiche, nonché di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita a essi inerenti.
2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2025.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate alla Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 2.
(Viaggi nella storia e nella memoria presso i campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia)
1. Presso il Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i viaggi nella storia e nella memoria presso i campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, con particolare riferimento a quelli operanti durante il periodo fascista compreso tra il 1922 e il 1945, rivolti a studentesse e studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, stabilendo altresì la tipologia di spese finanziabili.
Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 500.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;
b) quanto a 1.000.000 di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.