XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2323
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CURTI, BRAGA, SIMIANI, FERRARI, EVI, AMENDOLA, CARÈ, CASU, FORATTINI, MALAVASI, MARINO, PANDOLFO, ANDREA ROSSI, SERRACCHIANI
Disposizioni e delega al Governo in materia di concessione di benefìci in favore dei familiari delle vittime di calamità naturali
Presentata il 26 marzo 2025
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge persegue l'obiettivo di tutelare i familiari delle vittime di calamità naturali, garantendo un adeguato sostegno economico a coloro che hanno subìto la perdita di un congiunto in seguito a eventi catastrofali. L'Italia, tra i Paesi più esposti alle calamità naturali, negli ultimi settant'anni è stata colpita da disastri che hanno causato danni per oltre 290 miliardi di euro, e da numerosi episodi di dissesto idrogeologico che, secondo l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, colpiscono circa il 94 per cento dei comuni italiani. Tra i terremoti più distruttivi di questo periodo si segnalano il sisma dell'Aquila del 2009 che ha provocato la morte di 309 persone e quello di Amatrice del 2016 in cui hanno perso la vita 299 persone. In totale, i terremoti in Italia dal 2003 ad oggi hanno causato 637 morti. Nel corso degli anni, lo Stato italiano ha sviluppato un quadro normativo volto alla mitigazione degli effetti devastanti delle calamità naturali, mediante l'adozione di misure di ristoro per i danni materiali subiti dai cittadini e dalle imprese, il finanziamento di interventi di ricostruzione e il supporto alla ripresa economica dei territori colpiti. Tuttavia, sebbene tali misure abbiano garantito una risposta emergenziale alle crisi, non è stato ancora istituito un meccanismo normativo organico che riconosca un adeguato sostegno economico ai familiari delle vittime di tali eventi. In assenza di un intervento legislativo strutturato, le conseguenze sociali ed economiche della perdita di un congiunto rischiano di rimanere prive di un'adeguata tutela e da ciò deriva la necessità di prevedere una misura di solidarietà istituzionale. È innegabile che la perdita di un familiare in una calamità naturale si configuri come un evento di incommensurabile gravità, capace di incidere profondamente non solo sulla sfera emotiva e psicologica dei superstiti, ma anche sul loro equilibrio economico e sociale. In particolare, il venir meno di una figura che rappresenti il fulcro del sostentamento familiare può determinare un aggravamento delle condizioni di vita, acuendo le difficoltà materiali e generando un vuoto insostituibile nel tessuto affettivo e relazionale. In tali contesti, il dolore si accompagna all'incertezza del futuro, rendendo ancor più imprescindibile un intervento strutturale che tuteli e sostenga coloro che si trovano a dover affrontare simili tragedie. Pertanto, al fine di garantire il principio costituzionale di solidarietà sociale, si rende necessaria l'istituzione di un apposito fondo destinato a sostenere i familiari delle vittime di calamità naturali. La presente proposta di legge prevede, quindi, l'istituzione del Fondo per il sostegno dei familiari delle vittime di calamità naturali, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il Fondo è gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze e le modalità di attribuzione delle elargizioni sono definite con decreto. L'articolato prevede altresì un ordine di priorità nell'assegnazione delle risorse, assicurando che i benefìci vengano erogati sulla base della normativa vigente in materia di successione e che le somme erogate siano esenti da qualsiasi imposizione fiscale. Si attribuisce inoltre una delega al Governo per la disciplina della concessione dei benefìci in favore delle vittime di calamità naturali, ivi comprese le tipologie, la misura e le modalità di erogazione.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del Fondo per il sostegno dei familiari delle vittime di calamità naturali)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il sostegno dei familiari delle vittime di calamità naturali, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Il Fondo è destinato all'erogazione di contributi e di agevolazioni in favore dei familiari delle vittime di calamità naturali nel territorio nazionale.
3. Il Fondo è iscritto nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma «Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio». Le modalità di utilizzo e gestione del Fondo sono disciplinate con il decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 3.
Art. 2.
(Soggetti beneficiari)
1. I benefìci di cui alla presente legge sono attribuiti ai familiari delle persone decedute a causa di calamità naturali secondo il seguente ordine:
a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;
b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;
c) ai genitori;
d) ai fratelli e alle sorelle conviventi se a carico;
e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;
f) al convivente more uxorio.
2. In presenza di figli a carico della persona deceduta nati da rapporti di convivenza more uxorio, i benefìci di cui alla presente legge sono attribuiti al convivente more uxorio, con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui alla lettera a) del comma 1.
Art. 3.
(Delega al Governo)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare la concessione di benefìci in favore delle vittime di calamità naturali, ivi comprese le tipologie, la misura e le modalità di erogazione dei benefìci medesimi.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) gestione del procedimento di concessione dei benefìci da parte del Commissario straordinario alla ricostruzione, ove nominato, o, in sua assenza, da parte della prefettura – ufficio territoriale del Governo. L'esito dell'istruttoria che verifica il nesso di causalità tra il decesso e l'evento calamitoso è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'adozione del decreto di attribuzione;
b) concessione dei contributi ai superstiti delle vittime di calamità naturali, secondo l'ordine di cui all'articolo 2, comma 1. In assenza di coniuge, figli, ascendenti, fratelli e sorelle o altri parenti entro il sesto grado, i benefìci sono devoluti allo Stato, conformemente a quanto previsto dal codice civile in materia di successione legittima;
c) previsione di un contributo una tantum;
d) previsione di esenzioni dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nonché di agevolazioni per l'accesso a specifiche prestazioni sociali;
e) previsione di quote di riserva nell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare e nei concorsi per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni;
f) previsione dell'esenzione dei contributi da imposte e della cumulabilità degli stessi con altre somme percepite per danni da responsabilità di terzi;
g) previsione di quote di riserva del Fondo di cui all'articolo 1 da destinare all'erogazione di borse di studio in favore dei figli delle vittime degli eventi calamitosi di cui alla presente legge, per ciascun anno scolastico della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado nonché per ciascun anno accademico del corso universitario. Le borse di studio di cui al primo periodo sono esenti da ogni imposizione fiscale.
3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
4. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo adottato ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al medesimo articolo.
Art. 4.
(Concessione della cittadinanza italiana)
1. Agli stranieri che siano coniugi, parti di un'unione civile o conviventi di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, nonché ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle di vittime di calamità naturali, che non abbiano cittadinanza italiana e risultino regolarmente residenti in Italia al momento del decesso, può essere concessa la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, a condizione che gli stessi abbiano maturato almeno cinque anni di residenza legale in Italia alla data della richiesta.
Art. 5.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.