XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2328
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MATONE, MOLINARI, ANDREUZZA, BOF, CECCHETTI, GIAGONI, IEZZI, LOIZZO, OTTAVIANI, PIERRO, ZOFFILI
Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza nella rete internet nei casi di proscioglimento o di archiviazione dei procedimenti penali nonché introduzione dell'articolo 144-ter del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente la pubblicità delle sentenze di proscioglimento
Presentata il 27 marzo 2025
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge si propone di affrontare un tema estremamente delicato nel panorama giuridico contemporaneo: il diritto alla buona fama e alla riservatezza. Quest'ultimo può essere definito come la legittima pretesa di un individuo a ottenere la rimozione dei dati personali che lo riguardano, relativi ad una vicenda giudiziaria, dai motori di ricerca e dalle piattaforme digitali in rete. Tale diritto è divenuto centrale a seguito dell'espansione della società digitale, che ha caratterizzato gli ultimi decenni, facendo emergere l'urgenza, in capo al legislatore europeo, di garantire un bilanciamento e, dunque, di realizzare un equilibrio tra diritto alla privacy del soggetto coinvolto e diritto all'informazione dei soggetti terzi.
Dal 2022, il testo dell'articolo 64-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, rubricato «Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini», presenta un disposto lungo e dettagliato:
«1. La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».
La problematica che affronta la presente proposta di legge, in linea teorica, non sussisterebbe, se non fosse per l'accessibilità degli archivi informatici e per la pervasività della cronaca giudiziaria nei mezzi di informazione tradizionali e in rete. Ciascuno, infatti, può chiedere e ottenere, ragionevolmente, la rimozione dei propri dati al titolare del trattamento, ad esempio, un quotidiano; ma non per questo il suo nome verrà «cancellato» dai motori di ricerca e dai risultati a questo associati, come, per esempio, articoli o servizi giornalistici.
La giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte di giustizia dell'Unione europea hanno stabilito che, di regola, non è possibile imporre alle testate giornalistiche la rimozione degli articoli collegati a un nome. L'unica soluzione percorribile è la deindicizzazione della notizia dai motori di ricerca: in altri termini, un «ordine» dato ai motori di ricerca di non «mostrare» più i risultati di cui l'interessato ha chiesto l'oscuramento. Il problema è costituito dal «percorso a ostacoli» che un soggetto deve affrontare per ottenere la deindicizzazione: in un primo momento, infatti, era necessario un provvedimento dell'Autorità giudiziaria o del Garante per la protezione dei dati personali, con contenziosi, spesso, molto lunghi e onerosi.
Pretendere oggi che le proprie informazioni personali vengano sottratte alla pubblica circolazione non è agevole come in passato, quando si poteva pretendere che le informazioni che ci riguardano non venissero ristampate, essenzialmente su carta, e diffuse ulteriormente.
La prospettiva oggi è totalmente diversa. Nel mondo digitale, caratterizzato dalla condivisione continua di contenuti, mossi dall'adagio «If you experience something, record it. If you record something, upload it. If you upload something, share it», non si tratta solo di impedire che permangano disponibili le nostre informazioni personali pubblicate dalla fonte originaria, ma, piuttosto, far eliminare anche le successive ripubblicazioni delle stesse da parte di soggetti terzi.
In altre parole, la problematica più rilevante oggi non è relativa alla difficoltà di cancellare una notizia o una foto o un video pubblicati dalla fonte originaria, ma le ripubblicazioni che permangono sempre accessibili. Per questo motivo, la riflessione da fare oggi, per far salvo il diritto all'oblio, è su quanto può permanere pubblicamente disponibile una informazione in rete, prescindendo dal tempo trascorso dalla prima pubblicazione, che potrebbe aver fatto perdere alla notizia anche attualità e interesse pubblico.
La disposizione del citato articolo 64-ter è condivisibile dal punto di vista dell'intento perseguito, poiché introduce la possibilità per il soggetto tutelato di chiedere la deindicizzazione, nonché di far sì che la notizia che lo riguarda non sia collegata ai suoi dati. La scelta del legislatore è in linea con il principio di bilanciamento, richiamato in più occasioni sia dalla Corte di giustizia dell'Unione europea che dalla Corte di cassazione, tra il diritto all'oblio e il diritto all'informazione.
Tuttavia, la presente proposta di legge evidenzia che allo scenario dipinto dalla memoria in rete non sia sufficiente applicare il diritto all'oblio e il diritto alla protezione dei dati personali, così come si sono consolidati nel mondo fisico, ma sia invece necessario introdurre un nuovo diritto, sciolto dai vincoli che caratterizzano i suddetti diritti, cioè il diritto alla buona fama e alla riservatezza.
Alla normativa vigente manca la contestualizzazione, cioè l'associazione ai dati delle informazioni che caratterizzano il contesto, cioè che consentono di attribuire ai dati quel peso che a essi nella rete internet spesso manca. Centrale, infatti, nella costruzione del diritto alla buona fama e alla riservatezza è la contestualizzazione, cioè il collegare le vicende in un quadro completo degli elementi essenziali. Manca nella rete internet l'attribuzione di una valutazione, di un peso relativo, dell'informazione pubblicata e un'indicazione proporzionata ad altre informazioni pubblicate. Manca anche l'indicazione di informazioni che possano completare o addirittura radicalmente modificare il quadro prospettato; si pensi, ad esempio, ad una sentenza riformata nel grado successivo del giudizio.
Nel mondo digitale tutte le informazioni permangono; non ci sono esigenze di selezione e la memoria è illimitata.
La presente proposta di legge si compone di due articoli.
L'articolo 1 sancisce che alle persone nei cui confronti siano stati pronunciati una sentenza di proscioglimento, di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione è riconosciuto il diritto alla buona fama e alla riservatezza, che si sostanzia nella pretesa alla non visibilità ai motori di ricerca e nella rete internet di tutte le informazioni e di tutti gli articoli facenti riferimento alla propria pregressa condizione giuridica di imputato o indagato e ai dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento.
L'articolo 2 incrementa le attribuzioni del Garante per la protezione dei dati personali, mediante l'inserimento dell'articolo 144-ter nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che prevede che, a seguito di richiesta dell'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile o dell'indagato prosciolto, il direttore o il responsabile di una testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online dia pubblicità alla sentenza di assoluzione o di proscioglimento e lo faccia con le stesse modalità e la stessa evidenza data alla notizia dell'avvio del procedimento penale o alle dichiarazioni, informazioni e atti oggetto del processo. Negli ultimi anni, il trattamento di dati giudiziari nel contesto dell'informazione è stato uno dei temi sui quali maggiormente si è concentrato l'impegno del Garante, in ragione della particolare delicatezza dei dati in questione e del fatto che in tale ambito, come affermato dallo stesso Garante nella sua relazione sull'attività svolta nell'anno 2020, «siano state frequentemente riscontrate condotte palesemente illecite o verosimilmente tali» (Doc. CXXXVI, n. 3, della XVIII legislatura, pagina 130). In considerazione del significativo impatto che la divulgazione di dati riguardanti le vicende giudiziarie di una persona può avere sulla sua identità personale e sociale, risulta dunque importante garantire che l'aggiornamento delle notizie veicolate all'opinione pubblica sia effettuato con modalità appropriate, come stabilito dalla stessa Autorità indipendente, tra l'altro, con il provvedimento n. 71 del 9 aprile 2020. Del resto, la Corte di cassazione, fin dal 2012, con la nota sentenza n. 5525, della terza sezione civile, ha affermato come le notizie di cronaca giudiziaria non possono prescindere dall'essere aggiornate rispetto alla successiva evoluzione, altrimenti la notizia, originariamente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Diritto alla buona fama e alla riservatezza)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 64-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, alla persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione è riconosciuto il diritto alla buona fama e alla riservatezza.
2. La persona di cui al comma 1 ha diritto, entro dodici mesi dalla pronuncia dei provvedimenti di cui al comma 1, alla non visibilità ai motori di ricerca e sulla rete internet di tutte le informazioni e di tutti gli articoli di stampa facenti riferimento alla propria pregressa condizione giuridica di imputato o indagato e ai dati personali riportati nei suddetti provvedimenti.
Art. 2.
(Modifica al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 144-bis è inserito il seguente:
«144-ter. – (Pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento e segnalazioni al Garante) – 1. Su richiesta dell'imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile o dell'indagato prosciolto, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o telematica che abbia dato notizia dell'avvio del relativo procedimento penale o di dichiarazioni, informazioni o atti oggetto del procedimento stesso è tenuto a dare immediata pubblicità alla sentenza di assoluzione o di proscioglimento con le stesse modalità, lo stesso spazio e la stessa evidenza con cui è stata data notizia dell'avvio del procedimento penale o delle dichiarazioni, informazioni e atti oggetto del procedimento.
2. L'interessato, in caso di mancato adempimento da parte del direttore o responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o telematica a quanto previsto dal comma 1, può rivolgere una segnalazione al Garante, il quale, nelle quarantotto ore successive al suo ricevimento, decide ai sensi dell'articolo 144.
3. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 2 del presente articolo, il Garante diffida il fornitore del servizio ad adempiere entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al precedente periodo il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 83, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.».