FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2351

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BONAFÈ, SIMIANI, MAURI, CASU

Istituzione del Museo e della Fondazione per la memoria
del disastro marittimo della nave «Moby Prince»

Presentata il 9 aprile 2025

Onorevoli Colleghe e Colleghi! — Il 10 aprile 1991, nella rada del porto di Livorno, alle ore 22:25, il traghetto passeggeri Moby Prince della compagnia Nav.Ar.Ma., appena partito con direzione Olbia, e la petroliera Agip Abruzzo, ancora nella rada del porto, entrarono in collisione.
Quello che oggi sappiamo è che la prua del traghetto squarciò una delle cisterne del greggio trasportato, che prese fuoco incendiando tutto lo scafo. Nonostante la vicinanza al porto, l'incendio fuori controllo provocò ingenti danni sia alla petroliera che al traghetto.
Rimangono ancora ignoti anche i motivi del mancato coordinamento della gestione del soccorso delle vittime e delle procedure, delle modalità e dei mezzi con cui sono stati organizzati e attuati i soccorsi in mare in relazione alle disposizioni allora vigenti, perché, paradossalmente, fu anche a causa dei soccorsi, in ritardo e maldestri, che il bilancio delle vittime fu così drammatico. Il segnale di soccorso del traghetto ebbe dei problemi di trasmissione. Della Moby Prince si salverà soltanto una persona, sul resto della vicenda cala ancora il buio.
Si è trattato non soltanto di una tragedia immane, che ha mietuto 140 vite, ma della più grande strage della storia della navigazione civile italiana e uno dei maggiori disastri sul lavoro della nostra nazione.
È un episodio sul quale, dopo 34 anni, non è stata fatta ancora luce. Il percorso giudiziario ha visto nel 1997 l'assoluzione di tutti gli imputati nel primo grado e poi nel 1999 la sentenza di appello che ha riconosciuto l'intervenuta prescrizione; successivamente, l'inchiesta è stata riaperta nel 2006, chiusa nel 2010 con la richiesta di archiviazione per gli indagati. Rimane soltanto aperto un fascicolo per strage a carico di ignoti, aperto solo perché non è prescrittibile.
Non siamo, va ricordato, nel secondo dopoguerra ma negli anni Novanta del secolo scorso. Vi erano quindi già strumenti tecnologici diffusi, era maggiore la trasparenza delle informazioni, vi erano tutti i presupposti per poter ricostruire, in breve, la certa cronologia degli eventi. Se si ripercorre quello che fu detto, non solo nelle ore successive alla tragedia, ma anche nelle prime udienze in tribunale, risulta evidente che tutto fu cercato meno che la verità. Inizialmente, fu data la colpa alla nebbia, una nebbia che non c'era; nessuna nebbia, dissero subito e ripeterono i vari testimoni che erano stati sentiti. Successivamente fu incolpato dell'incidente il comandante della nave, che si sarebbe distratto. Fu accusato ingiustamente anche l'equipaggio, che si disse fosse impegnato a guardare in TV la partita di calcio tra Juventus e Barcellona, semifinale di ritorno di Coppa delle Coppe. Furono infangati l'onore e la professionalità dei lavoratori, capri espiatori perfetti per quella circostanza.
In questo quadro così desolante, chi non si è mai arreso, in oltre 30 anni, sono le famiglie delle vittime. Queste hanno combattuto spesso da sole per cercare la verità dei fatti, per non arrendersi alle risposte di circostanza, per rendere omaggio alla memoria e all'onore dei propri cari.
Le Commissioni parlamentari d'inchiesta delle scorse legislature e quella insediata nell'attuale hanno lavorato in questi anni e stanno lavorando per trovare la verità.
Passi in avanti sono stati quindi fatti e va ammesso con oggettività e obiettività, anche rispetto ad altri organismi similari spesso veicoli di propaganda politica, che quelle Commissioni hanno scalfito questo muro di gomma.
Appare comunque evidente come, a 34 anni dall'accaduto, le criticità relative alla sicurezza marittima e navale rimangano ancora irrisolte.
La presente proposta di legge ha, in questa direzione, la finalità di istituire a Livorno un museo ed una fondazione dedicate alla memoria delle vittime che abbia, tra le sue attività, anche quella di promuovere la sicurezza marittima.
La proposta di legge si compone di quattro articoli.
L'articolo 1 istituisce il Museo per la memoria del disastro marittimo della nave «Moby Prince», con sede a Livorno.
L'articolo 2 prevede che il Ministero della cultura, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituisca la Fondazione del Museo per la memoria del disastro marittimo della nave «Moby Prince», sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura. Viene, inoltre, sancito che l'organo con funzioni di indirizzo della Fondazione sia costituito almeno da un rappresentante del Ministero della cultura, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da tre rappresentanti del comune di Livorno, da un rappresentante della provincia di Livorno, da un rappresentante della regione Toscana e da un rappresentante delle associazioni delle vittime della strage della nave Moby Prince.
La Fondazione ha i seguenti compiti: programma l'attività del Museo; definisce la struttura amministrativa dello stesso; stipula le convenzioni e ha la rappresentanza esterna del museo; regola e controlla le attività amministrative; approva una relazione annuale sulle attività dal medesimo svolte da inviare ai ministeri competenti.
L'articolo 3 definisce nel dettaglio i compiti del Museo e della Fondazione, la cui conoscenza è assicurata tramite un apposito sito internet istituzionale. Tali compiti sono: diffondere la conoscenza relativa ai fatti e alle conseguenze dell'incidente verificatosi il 10 aprile del 1991; rendere omaggio alle vittime dell'incidente e alle loro famiglie; promuovere buone pratiche e la ricerca per migliorare la sicurezza nella navigazione marittima; monitorare l'andamento della sicurezza del sistema del trasporto navale nazionale e indicare le aree di maggiore criticità e le azioni ritenute necessarie per la loro risoluzione; promuovere attività didattiche nonché organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di video e di spettacoli sui temi della sicurezza marittima; fornire sostegno alle attività scolastiche e di educazione permanente, anche attraverso proprie proposte didattiche o divulgative.
Viene, inoltre, specificato che il Museo possa avvalersi della collaborazione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, l'ente dell'Unione europea che fornisce consulenza tecnica e assistenza operativa per migliorare la protezione dei mari, la preparazione e l'intervento in caso di inquinamento e la sicurezza marittima.
L'articolo 4 reca, infine, le disposizioni finanziarie, stanziando 8 milioni di euro per la realizzazione della sede del Museo nel 2025 e 1 milione di euro annui a decorrere dal 2026 per lo svolgimento delle sue attività.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Museo per la memoria del disastro marittimo della nave «Moby Prince»)

1. È istituito il Museo per la memoria del disastro marittimo della nave «Moby Prince», di seguito denominato «Museo», al fine di conservare la memoria dell'incidente verificatosi il 10 aprile 1991.
2. Il Museo ha sede a Livorno, presso locali concessi in uso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dal Ministero della cultura aventi caratteristiche idonee per lo svolgimento delle funzioni di offerta espositiva, comunicazione e ricerca scientifica.

Art. 2.
(Istituzione della Fondazione del Museo per la memoria del disastro marittimo della nave «Moby Prince»)

1. Alla gestione del Museo provvede la Fondazione Museo per la memoria del disastro marittimo della nave «Moby Prince», di seguito denominata «Fondazione», ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La Fondazione può avvalersi della collaborazione del comune di Livorno, della provincia di Livorno, della regione Toscana, dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, delle associazioni delle vittime del disastro marittimo, delle università del territorio e di altri soggetti pubblici e privati.
2. La Fondazione è posta sotto la vigilanza del Ministero della cultura ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491.
3. L'organo con funzioni di indirizzo della Fondazione, di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, è costituito almeno da un rappresentante del Ministero della cultura, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da tre rappresentanti del comune di Livorno, da un rappresentante della provincia di Livorno, da un rappresentante della regione Toscana e da un rappresentante delle associazioni delle vittime della strage della nave «Moby Prince».
4. Il direttore scientifico del Museo è nominato dall'organo con funzioni di indirizzo della Fondazione di cui al comma 3.
5. La Fondazione:

a) programma l'attività del Museo, in collaborazione con il direttore scientifico di cui al comma 4;

b) definisce l'organizzazione del Museo;

c) stipula le convenzioni e ha la rappresentanza esterna del Museo;

d) regola e controlla le attività amministrative del Museo;

e) approva, su proposta del direttore, una relazione annuale sull'attività del Museo, da inviare al Ministero della cultura e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 3.
(Compiti)

1. Il Museo e la Fondazione svolgono le seguenti attività:

a) diffondere la conoscenza relativa ai fatti e alle conseguenze dell'incidente marittimo verificatosi il 10 aprile 1991;

b) ricordare le vittime della strage e rendere omaggio alle stesse e alle loro famiglie;

c) favorire la conoscenza di buone pratiche per migliorare la sicurezza nell'ambito del trasporto marittimo e promuovere la ricerca in tale settore;

d) analizzare e condurre studi sull'andamento della sicurezza del sistema marittimo nazionale, anche al fine di individuare le aree di maggiore criticità e le azioni ritenute necessarie per la loro risoluzione;

e) promuovere attività didattiche e organizzare manifestazioni, incontri nazionali e internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di video nonché spettacoli sui temi della sicurezza navale e marittima;

f) fornire sostegno alle attività scolastiche e di educazione permanente, anche attraverso proprie proposte didattiche o divulgative.

2. La diffusione della conoscenza delle attività svolte dal Museo e dalla Fondazione è assicurata anche attraverso un proprio sito internet istituzionale.

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2025, per la realizzazione della sede del Museo e della Fondazione, nonché la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, quale contributo per le spese di funzionamento.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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