FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2356

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata SERRACCHIANI

Modifiche all'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di indicazione obbligatoria del gruppo sanguigno nella carta d'identità elettronica

Presentata l'11 aprile 2025

Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di migliorare sensibilmente la gestione delle emergenze sanitarie nel nostro Paese, attraverso una modifica legislativa volta a prevedere che nelle carte d'identità elettroniche di nuova emissione, ovvero in quelle già emesse al momento del loro rinnovo, sia indicato espressamente il gruppo sanguigno del titolare della carta.
L'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, prevede che la carta d'identità elettronica debba contenere i dati identificativi della persona e il codice fiscale. È prevista altresì l'indicazione del gruppo sanguigno, ma solo se l'interessato ne fa esplicita richiesta.
Tuttavia, tale disposizione è rimasta fino ad oggi di fatto inattuata, talvolta anche solo per la mancata conoscenza da parte dei richiedenti del proprio gruppo sanguigno.
Tuttavia, poiché è ormai appurato che in situazioni critiche, come gli incidenti o le emergenze improvvise, la conoscenza tempestiva del proprio gruppo sanguigno può risultare fondamentale per il salvataggio della vita, si ritiene opportuno modificare la normativa vigente, prevedendo l'integrazione dei dati indicati nelle carte d'identità elettroniche, comprendendo anche il gruppo sanguigno del titolare della carta.
Tenuto conto che la nuova disposizione si applicherà solo alle carte di nuova emissione e a quelle oggetto di rinnovo, la presente proposta di legge non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di indicazione obbligatoria del gruppo sanguigno nella carta d'identità elettronica)

1. All'articolo 66 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) l'indicazione del gruppo sanguigno»;

b) la lettera a) del comma 4 è abrogata.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle carte d'identità elettroniche di nuova emissione e alle carte d'identità già emesse al momento del loro rinnovo.

Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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