VII Commissione
Cultura, scienza e istruzione
Cultura, scienza e istruzione (VII)
Commissione VII (Cultura)
Comm. VII
Disposizioni in materia di cinema. C. 2360 Schlein, C. 2578 Mollicone, C. 2731 Amato, C. 2794 Grippo e C. 2969 Latini.
TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE
Capo I
PRINCÌPI GENERALI, GOVERNANCE E RIFORMA
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge disciplina il settore del cinema e dell'audiovisivo quale componente fondamentale del patrimonio culturale nazionale nonché quale strumento di promozione della cultura italiana, dell'innovazione tecnologica e dello sviluppo dell'intera filiera della produzione, distribuzione, esercizio, conservazione e diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive e il rafforzamento della competitività del sistema economico e del mercato del lavoro della Nazione, assicurando la stabilità normativa, la certezza dei procedimenti, il pluralismo culturale, la sostenibilità industriale e la tutela delle professionalità coinvolte.
2. Le politiche pubbliche in materia di cinema e audiovisivo sono adottate nel rispetto dei princìpi di libertà di espressione artistica, di trasparenza, di imparzialità, di proporzionalità, di tracciabilità, di concorrenza leale, del pluralismo culturale, della neutralità tecnologica, della tutela della produzione indipendente, della promozione della diversità culturale europea e della valorizzazione della lingua italiana, assicurando la parità di accesso agli strumenti di sostegno.
3. L'intervento pubblico garantisce l'equilibrio strutturale tra il sostegno automatico e il sostegno selettivo, tra i meccanismi di incentivazione fiscale e i contributi a fondo perduto, tra le esigenze industriali e gli obiettivi culturali nonché tra la tutela del mercato interno e l'apertura al mercato internazionale, operando nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, di concorrenza e mercati digitali.
4. Le politiche pubbliche promuovono l'utilizzo responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale nel settore cinematografico e audiovisivo, assicurando trasparenza nei confronti del pubblico nonché la tutela degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori e dei titolari dei diritti.
5. La presente legge costituisce il quadro normativo primario per il coordinamento degli interventi dello Stato, delle regioni e degli enti locali, favorendo l'armonizzazione delle politiche pubbliche e la semplificazione amministrativa.
Art. 2.
(Istituzione del Forum del cinema e dell'audiovisivo)
1. È istituito il Forum del cinema e dell'audiovisivo, di seguito denominato «Forum», quale organo permanente di consultazione, di analisi e di partecipazione dei soggetti appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio delle politiche pubbliche in materia di cinema e audiovisivo.
2. Il Forum svolge compiti di consulenza e supporto strategico in favore del Ministero della cultura e dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo, istituita ai sensi dell'articolo 3.
3. Il Forum, in particolare, con riferimento al settore cinematografico e audiovisivo:
a) svolge attività di analisi del settore e di valutazione dell'impatto delle politiche pubbliche;
b) formula proposte sugli indirizzi generali del settore e sugli strumenti di intervento pubblico;
c) esprime pareri sugli atti normativi e amministrativi generali;
d) contribuisce alla definizione della posizione nazionale nell'ambito dell'Unione europea e internazionale;
e) organizza consultazioni periodiche con i soggetti della filiera del cinema e dell'audiovisivo e con le associazioni di categoria;
f) effettua il monitoraggio dell'impatto delle tecnologie digitali e dei sistemi di intelligenza artificiale sul settore.
4. Il Forum è composto da:
a) otto esperti del settore cinematografico e audiovisivo di comprovata esperienza e competenza professionale, anche in ambito giuridico, economico, amministrativo e gestionale, nominati dal Ministro della cultura nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, due dei quali designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e quattro individuati tra professionisti, studiosi ed esperti all'esito di una selezione comparativa effettuata mediante avviso pubblico;
b) otto componenti nominati dal Ministro della cultura, su designazione delle associazioni del settore cinematografico e audiovisivo, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere e assicurando la presenza di rappresentanti degli autori, dei lavoratori dello spettacolo, dei produttori indipendenti, degli esercenti, delle piattaforme audiovisive, e del settore videoludico.
5. Il Ministro nomina il presidente del Forum, tra gli esperti di cui al comma 4, lettera a). Il Ministero comunica i nominativi del presidente e degli altri componenti del Forum alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il curriculum vitae dei soggetti nominati.
6. I componenti del Forum restano in carica tre anni. Ai componenti non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
7. Il Forum adotta un regolamento interno. I pareri di cui al comma 3, lettera c) sono espressi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Presso il Forum opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero della cultura.
8. Con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Forum.
9. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10. A decorrere dalla data del primo insediamento del Forum è soppresso il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, di cui all'articolo 11 della legge 14 novembre 2016, n. 220, e le relative attribuzioni sono assegnate al Forum.
Art. 3.
(Istituzione dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo)
1. Al fine di garantire la tutela del patrimonio culturale e il rafforzamento dell'identità della Nazione, è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2028, l'Agenzia per il Cinema e l'Audiovisivo, di seguito denominata «Agenzia», ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale.
2. All'Agenzia sono trasferite le funzioni di gestione, operative e di attuazione in materia di cinema e audiovisivo attribuite al Ministero della cultura ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220, con particolare riferimento a quelle esercitate dalla Direzione generale cinema e audiovisivo. Sono escluse dal trasferimento le funzioni in materia di indirizzo politico, di vigilanza strategica e ispettive, che restano riservate al Ministero della cultura.
3. Sono attribuiti all'Agenzia compiti e funzioni concernenti:
a) la progettazione, la gestione e l'attuazione delle politiche pubbliche per lo sviluppo e il sostegno del settore cinematografico e audiovisivo, degli interventi e delle azioni pubbliche per la crescita e l'allargamento dell'offerta e della domanda di cinema e di audiovisivo, ivi compresa la gestione dei fondi e delle risorse stanziate nel bilancio dello Stato per l'attuazione delle politiche di sviluppo, sostegno e rafforzamento del settore, nonché le azioni e gli accordi per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese del settore;
b) il coordinamento delle iniziative delle pubbliche amministrazioni competenti e degli enti operanti nel settore del cinema e dell'audiovisivo, anche con riferimento alle iniziative di livello regionale ed europeo e della programmazione degli strumenti finanziari destinati al settore medesimo;
c) la progettazione, la gestione e l'attuazione di programmi, azioni e interventi per l'internazionalizzazione e il rafforzamento delle imprese del settore del cinema e dell'audiovisivo;
d) la progettazione e lo sviluppo di attività di raccolta di dati, di studio e di ricerca finalizzate allo svolgimento dei propri compiti e funzioni, nonché all'istituzione di un osservatorio dedicato al settore del cinema e dell'audiovisivo e al monitoraggio dei risultati dell'azione pubblica in tale settore, ivi comprese le azioni, le misure e gli interventi realizzati dagli enti locali nel settore di riferimento per il sostegno e lo sviluppo del comparto del cinema e dell'audiovisivo, anche ai fini dell'eventuale innovazione e dell'aggiornamento delle discipline e della riprogrammazione degli interventi pubblici;
e) l'organizzazione di incontri e la promozione della collaborazione tra gli attori e gli operatori del settore del cinema e dell'audiovisivo;
f) la promozione, in accordo con le regioni, della formazione e dell'aggiornamento professionale e delle competenze riguardanti o connesse al settore del cinema e dell'audiovisivo, in particolare attraverso intese con le università e gli enti di ricerca;
g) la progettazione e la promozione di iniziative, interventi e programmi per l'ampliamento e la crescita della domanda e della fruizione delle opere cinematografiche e audiovisive, anche in collaborazione o con il coinvolgimento delle scuole e delle università;
h) la raccolta e la pubblicazione sistematica dei dati economici, occupazionali e industriali della filiera del cinema e dell'audiovisivo;
i) il coordinamento delle politiche pubbliche nazionali per l'attrazione di produzioni cinematografiche e audiovisive internazionali;
l) l'istituzione di un osservatorio permanente sull'intelligenza artificiale applicata al settore del cinema e dell'audiovisivo;
m) il coordinamento delle Film Commission, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v), della legge 14 novembre 2016, n. 220, mediante l'adozione di linee guida nazionali.
4. L'Agenzia coordina altresì le attività di formazione inerenti alle professionalità del settore del cinema e dell'audiovisivo, nonché elabora, di concerto con le Film Commission e con il coinvolgimento delle categorie produttive, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei professionisti del cinema e dell'audiovisivo, un piano triennale per la formazione, sulla base della domanda, degli operatori e delle altre professionalità ricercate dal l'industria del cinema e dell'audiovisivo, anche in relazione all'applicazione di innovazioni tecnologiche. Le Film Commission si conformano al suddetto piano triennale, con l'obiettivo di favorire la crescita del settore e il riconoscimento delle professionalità che vi lavorano nonché di incrementare la qualità dei progetti cinematografici e audiovisivi sottoposti alle procedure di riconoscimento dei finanziamenti pubblici destinati al settore medesimo.
5. Sono organi dell'Agenzia il direttore, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti.
6. Il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. La proposta di nomina è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che possono procedere all'audizione della persona designata; il parere favorevole delle predette Commissioni è espresso a maggioranza dei due terzi. Il direttore è scelto tra persone di comprovata e qualificata professionalità e con esperienza manageriale nel settore del cinema e dell'audiovisivo. Il direttore dura in carica tre anni e può essere confermato per una sola volta. L'incarico di direttore è incompatibile con altri impieghi pubblici o privati e con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale. Per i tre anni successivi alla data di cessazione dell'incarico, al direttore è fatto divieto di svolgere attività professionali, di consulenza o di direzione nel settore cinematografico e audiovisivo e di assumere incarichi di governo a livello europeo, nazionale, regionale o locale, ruoli di direzione in partiti o movimenti politici, ovvero incarichi di diretta collaborazione politica.
7. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri di cui due componenti designati dal Ministro della cultura, un componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, un componente designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Film Commission delle regioni, e un componente designato dal Forum del cinema e dell'audiovisivo. Ciascuna proposta di nomina è sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che possono procedere all'audizione della persona designata; il parere favorevole delle predette Commissioni è espresso a maggioranza semplice. Il Presidente è eletto dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti.
8. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e due designati dal Ministro della cultura, nonché da due membri supplenti nominati uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Ministero della cultura.
9. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferita all'Agenzia una parte delle unità di personale già assegnate agli uffici della Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero della cultura. Il personale trasferito non può superare il 60 per cento del personale in servizio alla data del 1° giugno 2028 presso la citata Direzione generale. Detto personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento alla data del trasferimento. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero della cultura e le relative risorse sono trasferite all'Agenzia. Le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. I rapporti di lavoro del personale trasferito rimangono regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto al quale appartengono all'atto del trasferimento.
10. L'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con rapporti di lavoro a tempo determinato. Il suddetto personale è assunto mediante procedure selettive pubbliche, nel rispetto dei princìpi di imparzialità, trasparenza e merito. L'Agenzia può altresì avvalersi, nei medesimi limiti di disponibilità finanziaria e comunque per un numero non superiore a quaranta unità, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di comando dal Ministero della cultura, nonché da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni, dalle università e dagli enti pubblici di ricerca.
11. Agli oneri relativi al personale di cui ai commi 9 e 10 e alle spese di funzionamento dell'Agenzia si fa fronte mediante corrispondente utilizzo delle risorse finanziarie trasferite dai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura relativi alle attività svolte dalla Direzione generale cinema e audiovisivo, nonché mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con altri organismi nazionali e internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca e mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione e attività editoriali.
12. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto dell'Agenzia. Lo statuto disciplina le modalità di nomina, le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell'Agenzia, stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività. Lo statuto disciplina altresì i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani programmatici e le spese che impegnano il bilancio dell'Agenzia medesima per importi superiori al limite fissato dallo statuto.
13. L'Agenzia opera nel rispetto dei princìpi di legalità e di imparzialità, secondo criteri di efficienza gestionale, di economicità dell'attività e di efficacia dell'azione. Gli atti connessi alle operazioni di istituzione dell'Agenzia sono esenti da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.
14. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, all'Agenzia si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
15. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo. Nelle more dell'istituzione dell'Agenzia, le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dalle strutture competenti del Ministero della cultura.
Art. 4.
(Delega al Governo per la riforma, il coordinamento e il riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma, il coordinamento e il riordino della disciplina del cinema e dell'audiovisivo.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) costituire un Polo nazionale del cinema e dell'audiovisivo con il coinvolgimento delle amministrazioni statali competenti in materia di cinema e audiovisivo, della società Cinecittà Spa e del Centro sperimentale di cinematografia;
b) introdurre una programmazione triennale del settore del cinema e dell'audiovisivo, adottata dal Ministero della cultura sentito il Forum del cinema e dell'audiovisivo e aggiornata annualmente, che individui gli obiettivi, le linee di intervento e la ripartizione pluriennale delle risorse disponibili, indicando per ciascuna linea l'ammontare stanziato, le finestre temporali di presentazione delle domande e i termini certi di conclusione dei procedimenti e di erogazione dei contributi, al fine di assicurare agli operatori un quadro stabile e prevedibile su cui fondare la pianificazione industriale, finanziaria e creativa delle iniziative;
c) rafforzare la capacità organizzativa e amministrativa delle strutture competenti del Ministero della cultura, la valorizzazione di professionalità specialistiche, il potenziamento delle attività di raccolta e analisi dei dati, di valutazione delle politiche pubbliche e di monitoraggio degli interventi, nonché il rafforzamento e lo sviluppo delle competenze in ambito europeo e internazionale;
d) potenziare l'efficienza, la trasparenza, la semplificazione, l'aggiornamento tecnologico e la tempestività dei procedimenti amministrativi relativi alla concessione di contributi e incentivi e all'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, garantendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa;
e) prevedere, con riferimento ai contributi di cui agli articoli 26 e 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220, almeno due finestre temporali predeterminate e fisse per ciascun anno, assicurando l'effettivo rispetto dei tempi di pubblicazione delle deliberazioni concernenti le singole linee di intervento;
f) adottare un piano nazionale per la riapertura e la rigenerazione delle sale;
g) stabilire che la determinazione dei criteri di erogazione e delle modalità di liquidazione e anticipazione dei contributi a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, avvenga con decreti non aventi natura regolamentare, da emanare sentito il Forum del cinema e dell'audiovisivo, garantendo la massima trasparenza;
h) affidare la gestione di tesoreria del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo ad un intermediario bancario sottoposto a vigilanza prudenziale, individuato in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici;
i) prevedere l'introduzione della figura del «responsabile per i crediti d'imposta», a fini di trasparenza;
l) introdurre strumenti idonei a favorire una maggiore concorrenzialità e dinamicità del mercato nel settore cinematografico e audiovisivo, anche mediante la modulazione dell'intensità degli aiuti pubblici in relazione alle caratteristiche dimensionali delle imprese e dei gruppi di imprese;
m) promuovere il sostegno delle opere cinematografiche e audiovisive di particolare valore culturale e artistico, delle opere prime e seconde, dei giovani autori, delle micro, piccole e medie imprese del settore e delle forme di aggregazione e collaborazione tra imprese;
n) introdurre limiti alla concessione dei contributi selettivi per le opere audiovisive e cinematografiche per la cui realizzazione sia stata stanziata una somma superiore a 5 milioni di euro, al fine di favorire prioritariamente le opere prime e seconde, le opere realizzate da giovani autori, i film tecnicamente complessi realizzati con risorse finanziarie modeste e le opere di particolare qualità artistica;
o) sostenere la filmografia di genere, con particolare attenzione ai generi del fantastico, dell'azione, della fantascienza, dell'orrore e storico;
p) introdurre misure finalizzate ad accelerare l'erogazione dei contributi e degli incentivi, nel rispetto dell'equilibrio finanziario degli interventi e dei limiti delle risorse disponibili;
q) favorire l'accesso a strumenti finanziari destinati all'anticipazione delle somme riconosciute ai beneficiari, anche attraverso l'individuazione di strumenti di accesso al credito agevolato mediante convenzioni con il sistema bancario, ivi compresa la società Istituto per il credito sportivo e culturale Spa;
r) potenziare i sistemi di verifica, di monitoraggio e di controllo dei contributi pubblici assegnati e degli incentivi fiscali riconosciuti, nonché dei costi ammissibili e degli altri indicatori economici rilevanti ai fini della concessione dei contributi e incentivi medesimi, adottando strumenti adeguati ai fini della verifica della congruità dei costi rispetto ai parametri di mercato e dell'efficace prevenzione di comportamenti elusivi o abusivi;
s) semplificare e razionalizzare la disciplina relativa al riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive, anche con riguardo alle opere realizzate in coproduzione o in associazione con soggetti esteri;
t) razionalizzare e semplificare la normativa in materia di cineturismo e di rilascio delle autorizzazioni alle riprese nel territorio nazionale;
u) semplificare e aggiornare la disciplina del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive di cui all'articolo 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220, assicurandone l'efficacia ai fini della pubblicità e dell'opponibilità dei diritti e favorendone la digitalizzazione e l'interoperabilità con altri sistemi informatici pubblici;
v) rafforzare le misure di contrasto della pirateria cinematografica e audiovisiva e di tutela della proprietà intellettuale;
z) garantire il rispetto dei requisiti di accessibilità e di fruizione delle opere cinematografiche e audiovisive da parte delle persone con disabilità, anche mediante l'utilizzo di sottotitoli, strumenti di audio-descrizione e programmi informatici per tali servizi, potenziando i relativi sistemi di verifica, di monitoraggio e di controllo;
aa) promuovere l'integrazione e l'inclusione sociale attraverso attività formative nonché mediante la pratica e la fruizione della cultura cinematografica e audiovisiva anche nei contesti caratterizzati da disagio sociale;
bb) promuovere la crescita della domanda e della fruizione delle opere cinematografiche e audiovisive, attraverso l'adozione di politiche volte all'incentivazione della domanda culturale di settore mediante la predisposizione di stanziamenti dedicati all'incremento della partecipazione culturale e allo studio e all'analisi dei consumi, con particolare riguardo alle giovani generazioni e ai territori più complessi;
cc) prevedere interventi educativi, formativi e culturali, nonché percorsi formativi scolastici, universitari o nell'alta formazione volti ad assicurare la consapevolezza delle generazioni più giovani rispetto alla cultura cinematografica e la trasmissione delle relative conoscenze, anche attraverso il rafforzamento delle finalità istituzionali della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia;
dd) promuovere la tutela e la valorizzazione dell'immagine cinematografica come patrimonio culturale immateriale;
ee) introdurre l'obbligo di restauro delle opere cinematografiche e audiovisive in caso di accertata emergenza conservativa, anche in relazione ai diritti concernenti le opere medesime che si succedono nel tempo;
ff) favorire il coordinamento e l'integrazione tra le politiche nazionali, regionali, dell'Unione europea e internazionali in materia di cinema e audiovisivo, anche attraverso l'armonizzazione degli interventi dello Stato con quelli degli enti pubblici territoriali mediante accordi di programma;
gg) rafforzare la promozione del settore cinematografico e audiovisivo italiano, sostenendo la diffusione delle opere italiane nei mercati esteri, la partecipazione delle imprese e dei professionisti italiani alle reti e ai programmi europei e internazionali, lo sviluppo delle coproduzioni internazionali e l'attrazione in Italia di investimenti, produzioni e talenti, al fine di rafforzare la competitività e la proiezione internazionale dell'industria culturale nazionale;
hh) effettuare una ricognizione delle disposizioni abrogate espressamente, tacitamente o implicitamente, provvedendo al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, al fine di garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, nonché adeguando, aggiornando e semplificando il linguaggio normativo;
ii) valorizzare la centralità della sala cinematografica quale presidio culturale e sociale, con particolare riguardo alle sale storiche, alle sale d'essai e alle sale di comunità, anche mediante la previsione di strumenti di sostegno dedicati, l'introduzione di criteri premiali nella concessione di contributi e incentivi fiscali, nonché l'adozione di misure idonee a favorire prioritariamente la distribuzione e la fruizione in sala delle opere cinematografiche;
ll) promuovere partenariati tra le sale cinematografiche e le istituzioni scolastiche, le università, gli enti di formazione, i musei nonché le altre realtà sociali, culturali e associative operanti nel territorio, al fine di sostenere la realizzazione di progetti a carattere sociale, educativo e di inclusione;
mm) prevedere l'istituzione di una specifica e autonoma fascia di tutela per le opere cinematografiche e audiovisive destinate alla diffusione televisiva e nella rete internet con un costo di produzione inferiore a 1,5 milioni di euro, individuando criteri di accesso al credito d'imposta differenziati, semplificati e coerenti con la reale sostenibilità economica delle medesime opere;
nn) prevedere l'estensione al settore dei videogiochi delle specifiche linee di intervento e di sostegno economico volte alla valorizzazione dell'identità culturale italiana già applicabili al settore cinematografico e audiovisivo;
oo) adottare misure finalizzate al rafforzamento industriale del settore videoludico nazionale e all'attrazione di investimenti esteri, atte a qualificare il territorio nazionale quale polo di rilievo internazionale nel comparto multimediale e interattivo; a tal fine, prevedere il potenziamento dello strumento del credito d'imposta per le imprese del settore videoludico, mediante l'incremento della dotazione finanziaria complessiva destinata a sostenere la produzione nazionale e l'innalzamento del limite massimo del credito d'imposta medesimo concedibile a ciascuna impresa, armonizzandolo con i parametri e le pratiche applicate negli altri Stati membri dell'Unione europea, al fine di garantire la competitività internazionale delle imprese italiane;
pp) adottare iniziative volte a uniformare la normativa in materia di Film Commission;
qq) prevedere l'abrogazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti antecedenti e incompatibili con il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, e, in particolare del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 luglio 1976, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 31 luglio 1976, concernente la determinazione della misura del compenso dovuto dall'ente concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale per l'utilizzazione diretta dei fonogrammi, al fine di garantire la libera concorrenza, la buona fede e la trasparenza nella determinazione delle tariffe per i diritti connessi;
rr) disciplinare l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle opere cinematografiche e audiovisive, garantendo la trasparenza, il consenso per l'utilizzo delle prestazioni artistiche e la tutela dei diritti;
ss) rafforzare la distribuzione indipendente delle opere cinematografiche e audiovisive italiane e favorire la loro permanenza nelle sale cinematografiche;
tt) promuovere l'adozione di strumenti dedicati all'attrazione di produzioni audiovisive e cinematografiche internazionali attraverso misure di semplificazione amministrativa;
uu) rafforzare la formazione delle professionalità connesse alle nuove tecnologie audiovisive e cinematografiche, alla produzione virtuale, agli effetti visivi digitali e all'intelligenza artificiale.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di ciascun decreto legislativo, corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal presente articolo, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato. Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda esercitare la facoltà di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può avvalersi, al fine della redazione dell'articolato normativo, di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e di rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo può apportarvi le correzioni e le integrazioni che l'applicazione pratica dimostri necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo articolo.
5. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 5.
(Modifiche alla disciplina degli incentivi all'esercizio cinematografico)
1. All'articolo 17 della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Alle imprese di esercizio cinematografico, a decorrere dall'anno 2028, sono concessi incentivi nella forma di contributi diretti, esenti da imposizione fiscale.
1-bis. I contributi di cui al comma 1 sono destinati al sostegno delle attività e alla copertura dei costi concernenti:
a) il funzionamento delle sale cinematografiche e la realizzazione di nuove sale e nuovi schermi;
b) il ripristino delle sale cinematografiche inattive;
c) gli interventi di ristrutturazione e di adeguamento strutturale e tecnologico;
d) gli interventi di trasformazione funzionale delle sale cinematografiche, in particolare di quelle inattive o in condizioni di crisi, finalizzati all'integrazione di attività culturali ulteriori rispetto alla programmazione cinematografica, con mantenimento della funzione principale della sala.
1-ter. L'entità dei contributi di cui al comma 1 è definita secondo criteri di proporzionalità e diversificazione tenuto conto della dimensione dell'impresa beneficiaria, stabiliti dalla programmazione triennale, prevedendo specifiche maggiorazioni per le sale cinematografiche storiche.
1-quater. Costituiscono priorità nell'assegnazione dei contributi le domande relative a interventi o progettualità localizzate in province e città metropolitane caratterizzate da una bassa densità di schermi cinematografici in rapporto alla popolazione residente, al fine di ridurre gli squilibri territoriali nell'offerta cinematografica e favorire l'accesso alla fruizione culturale nelle aree meno servite.
1-quinquies. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i requisiti di accesso, i parametri per il calcolo dell'entità dei contributi di cui al comma 1, nonché le modalità, i termini e le procedure per la presentazione delle domande, per l'erogazione delle risorse e per la verifica del mantenimento della destinazione d'uso e della funzione principale della sala cinematografica»;
b) al comma 3, le parole: «di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;
c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Incentivi alle sale cinematografiche e credito d'imposta per le industrie tecniche e di post-produzione»;
Art. 6.
(Modifica all'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in materia di sostegno alla produzione indipendente)
1. All'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4.1. I decreti di cui al comma 4 prevedono, in sede di riparto delle risorse e di valutazione dei progetti, specifiche misure di premialità e quote di riserva nell'assegnazione dei contributi di cui al presente articolo in favore delle imprese cinematografiche o audiovisive indipendenti, come definite ai sensi del testo unico dei servizi di media audiovisivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. A tal fine, i medesimi decreti introducono criteri di valutazione finalizzati a premiare l'effettiva assunzione del rischio di impresa e il mantenimento, in capo al produttore indipendente, di quote significative della titolarità dei diritti di sfruttamento dell'opera, potendo altresì disporre l'innalzamento delle intensità massime di aiuto nel rispetto della normativa dell'Unione europea.».
Art. 7.
(Delega al Governo per l'istituzione di strumenti di accesso al credito e per la disciplina della cartolarizzazione dei crediti nel settore cinematografico e audiovisivo)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all'istituzione di strumenti di accesso al credito e al sostegno finanziario delle imprese del settore cinematografico e audiovisivo, nonché alla disciplina della cartolarizzazione dei relativi crediti, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituire uno o più strumenti di accesso al credito specificamente calibrati sui cicli economici del settore, mediante la concessione di una garanzia pubblica, anche in forma di controgaranzia, in favore di intermediari bancari e finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, su operazioni di finanziamento connesse all'attività delle imprese della filiera, comprese le operazioni di anticipazione di contributi e di crediti pubblici e di liquidazione a fronte di cessione dei crediti commerciali;
b) prevedere che la garanzia pubblica di cui alla lettera a) sia riferita a una specifica operazione finanziaria, abbia una durata limitata, di norma pari a trentasei mesi prorogabili, e copra una quota non superiore all'80 per cento di ciascuna esposizione debitoria, escludendo, in ogni caso, dal beneficio le imprese in difficoltà ai sensi della disciplina dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto dalla lettera h);
c) stabilire che la garanzia pubblica di cui alla lettera a) sia concessa a fronte del pagamento di un premio determinato a condizioni di mercato, in coerenza con il principio dell'operatore privato in un'economia di mercato, ovvero, in alternativa, in misura non inferiore ai premi esenti di cui alla comunicazione della Commissione europea 2008/C 155/02, del 20 giugno 2008, sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, al fine di escludere la configurabilità di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
d) prevedere per le microimprese e per le piccole e medie imprese l'applicazione di un premio ridotto ovvero la gratuità della garanzia pubblica di cui alla lettera a), nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, ovvero nell'ambito di un regime di aiuti previamente notificato e autorizzato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera d), del TFUE e della comunicazione della Commissione europea 2013/C 332/01, del 15 novembre 2013, relativa agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, subordinando in tal caso il beneficio al rispetto di criteri di selezione culturale;
e) definire procedure semplificate di valutazione del merito di credito per l'accesso alle garanzie pubbliche, definite sulla base di modelli economici delle diverse tipologie di imprese della filiera e fondate sulla natura e sulla qualità dei flussi finanziari sottostanti, quali i contributi pubblici, i crediti d'imposta, i minimi garantiti e i proventi dei contratti di pre-vendita e di licenza, anche in deroga ai modelli ordinari di valutazione del rischio;
f) prevedere, mediante le opportune modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130, la facoltà per le imprese del settore di cedere a una società veicolo per la cartolarizzazione dei crediti:
1) i crediti, anche futuri, vantati a titolo di contributi, sovvenzioni, crediti d'imposta e altre forme di sostegno pubblico previste dalla legislazione in materia di settore cinematografico e audiovisivo, ivi compresa la legge 14 novembre 2016, n. 220;
2) i crediti e i proventi, anche futuri, derivanti da contratti di cessione, licenza o sfruttamento dei diritti sulle opere cinematografiche e audiovisive, compresi i contratti di pre-vendita, di distribuzione e di minimo garantito;
g) disporre che alle cessioni effettuate nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione eseguita ai sensi della lettera f) del presente comma si applichi esclusivamente il regime previsto dalla citata legge 30 aprile 1999, n. 130, con particolare riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, all'iscrizione nel registro delle imprese ai fini dell'opponibilità ai terzi, ai debitori ceduti e alla pubblica amministrazione, nonché alla segregazione patrimoniale, escludendo espressamente l'applicazione delle formalità e delle limitazioni in materia di cessione dei crediti verso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, agli articoli 120, comma 12, e 6 dell'allegato II.14 annesso al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alle disposizioni del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché all'allegato E annesso alla legge 20 marzo 1865, n. 2248.
Capo II
TUTELE DEL LAVORO E AMMORTIZZATORI SOCIALI NEL SETTORE DELLO SPETTACOLO
Art. 8.
(Tutele previdenziali e assistenziali dei lavoratori dello spettacolo)
1. I lavoratori subordinati e autonomi, ivi compresi i professionisti, operanti nel settore dello spettacolo sono obbligatoriamente iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), indipendentemente dalla classificazione dell'attività economica del datore di lavoro o del committente.
2. Le prestazioni previdenziali, assistenziali e le assicurazioni sociali obbligatorie sono garantite a tutti gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto di lavoro, sia esso subordinato o autonomo, e dalla tipologia negoziale adottata, in correlazione con l'assolvimento dei rispettivi obblighi contributivi.
3. Ai fini della determinazione della contribuzione e delle relative prestazioni, ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo si applicano le disposizioni in materia di minimali e massimali contributivi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 9.
(Deleghe al Governo per la revisione della disciplina dell'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, per il riordino dei relativi ammortizzatori sociali e per l'armonizzazione della disciplina degli oneri contributivi)
1. In ragione del carattere strutturalmente discontinuo e delle specificità del settore dello spettacolo nonché delle prestazioni lavorative svolte nel settore medesimo, indipendentemente dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e dalla tipologia del contratto, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il procedimento di cui all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017, n. 175, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione della disciplina istitutiva e della gestione dell'indennità di discontinuità, introdotta dal decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, per il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità del settore dello spettacolo e per l'armonizzazione e la razionalizzazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, dei committenti e dei lavoratori, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione dell'accesso all'indennità per i lavoratori subordinati e autonomi iscritti nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, non iscritti ad altri fondi di previdenza obbligatoria, il cui reddito prevalente derivi da attività lavorative svolte nel settore dello spettacolo;
b) riconoscimento dell'indennità, previa domanda, ai lavoratori subordinati e autonomi che, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda stessa, abbiano maturato almeno cinquantuno giornate di contribuzione versata o accreditata nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; ai fini del calcolo concorrono le giornate di contribuzione figurativa relative ai periodi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonché quelle relative alla maternità, alla malattia e all'infortunio; ai lavoratori autonomi sono riconosciute tre giornate di contribuzione figurativa per ciascuna giornata di lavoro effettivo con contribuzione versata;
c) riconoscimento dell'indennità per un numero di giornate equivalente a quelle accreditate nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda; il numero massimo di giornate accreditabili, comprensivo delle giornate di indennità, è pari a trecentododici;
d) calcolo dell'indennità giornaliera sulla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali relative ai ventiquattro mesi precedenti alla presentazione della domanda; per i nuovi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo la media è calcolata sui dodici mesi precedenti;
e) erogazione dell'indennità giornaliera nella misura dell'80 per cento per i lavoratori con almeno cinquantuno giornate accreditate nel citato Fondo pensione e dell'85 per cento per i lavoratori con almeno ottanta giornate accreditate;
f) limite dell'indennità giornaliera che non può in ogni caso essere superiore a due volte l'importo del minimale contributivo determinato annualmente dall'INPS ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;
g) riconoscimento per le giornate di percezione dell'indennità della contribuzione figurativa ai fini dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori;
h) erogazione dell'indennità anche in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di contratto intermittente ai sensi degli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di contratto di lavoro a tempo determinato, per le giornate non retribuite in assenza di prestazione lavorativa;
i) divieto di cumulo dell'indennità con i periodi indennizzabili per la maternità, la malattia, l'infortunio e la disoccupazione involontaria; in caso di coincidenza, è riconosciuto il trattamento più favorevole;
l) finanziamento degli oneri derivanti dall'istituzione dell'indennità assicurato mediante un contributo specifico pari all'1,01 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché mediante un contributo di solidarietà pari allo 0,50 per cento a carico dei lavoratori sulla retribuzione o sui compensi eccedenti il massimale contributivo stabilito annualmente per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
m) determinazione, ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni per i lavoratori di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, appartenenti al gruppo A, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, del numero delle giornate accreditabili considerando, per ciascuna giornata di lavoro effettivo, il doppio del minimale contributivo annualmente determinato dall'INPS; le retribuzioni eccedenti tale limite danno luogo a un corrispondente numero di giornate di contribuzione figurativa accreditabili nel citato Fondo pensione, comunque entro il limite massimo di sei giornate figurative per ciascuna prestazione;
n) modifica, ove necessario, dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, al fine di adeguarlo alle disposizioni del presente articolo;
o) stanziamento, con riguardo agli ammortizzatori sociali, alle indennità del settore dello spettacolo e agli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, dei committenti e dei lavoratori, delle risorse necessarie per il finanziamento delle tutele previdenziali ed economiche connesse all'indennità di discontinuità di cui al comma 1, fino al raggiungimento dell'equilibrio del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo finanziato dalla contribuzione obbligatoria.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi di cui all'articolo 1, commi 199 e 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 10.
(Fondo per il sostegno ai lavoratori dello spettacolo in condizioni di fragilità socioeconomica)
1. Al fine di sostenere la comunità artistica e le maestranze del settore dello spettacolo in condizioni di fragilità socioeconomica, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo di solidarietà con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi di cui all'articolo 1, commi 199 e 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'INPS, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni attuative, la platea dei beneficiari e le modalità di erogazione delle risorse.
Art. 11.
(Istituzione della Commissione per la valutazione delle opere e dei progetti cinematografici e audiovisivi)
1. Presso l'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo che gestisce i contributi selettivi e i contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, di cui agli articoli 26 e 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220, è istituita la Commissione valutatrice, di seguito denominata «Commissione» con il compito di valutare le opere e i progetti cui concedere tali contributi a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo. La Commissione subentra nelle funzioni già assegnate alle Commissioni di cui ai citati articoli 26 e 27 della legge n. 220 del 2016.
2. La Commissione è composta da venti esperti di comprovata qualificazione ed esperienza professionale nel settore del cinema e dell'audiovisivo. Gli esperti sono individuati tra registi, sceneggiatori, autori, critici, professionisti del settore della produzione, della distribuzione e dell'esercizio cinematografico e audiovisivo ovvero professionisti del settore finanziario, legale, della cultura umanistica, con riguardo alla produzione e distribuzione cinematografica e audiovisiva, e docenti universitari dei settori disciplinari afferenti al cinema e all'audiovisivo.
3. La composizione della commissione è stabilita favorendo la partecipazione di entrambi i sessi e l'equilibrio tra le diverse esperienze professionali o accademiche nonché, tenendo conto altresì dell'assenza di conflitti di interesse.
4. Gli esperti presentano annualmente la loro candidatura presso l'organismo di gestione dei contributi. Le candidature sono esaminate da un comitato selezionatore costituito da cinque membri scelti tra i componenti del Forum del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 2. Il comitato selezionatore redige un elenco di trenta candidati e procede all'estrazione a sorte di venti commissari. In ogni fase della selezione e del sorteggio si garantisce il rispetto della parità di genere e la partecipazione di rappresentanti per ogni categoria professionale o accademica ammessa alla candidatura. La nomina della commissione è disposta dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo.
5. I componenti della commissione durano in carica un anno e possono ripresentare la propria candidatura dopo tre anni dalla data di cessazione dell'ultimo incarico. La Commissione si riunisce per le operazioni di competenza con cadenza almeno bimestrale.
6. All'atto dell'insediamento, i componenti della commissione dichiarano:
a) l'assenza di situazioni di incompatibilità ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2023, n. 39;
b) l'assenza, a proprio carico, di procedimenti penali in corso, nonché di procedimenti civili o amministrativi pendenti per fatti commessi a danno della pubblica amministrazione;
c) l'assenza di rapporti economici di dipendenza o di collaborazione con enti o soggetti riconducibili alle opere e ai progetti oggetto di esame della Commissione;
d) di non beneficiare di ulteriori contributi, per tutta la durata dell'incarico, in proprio o come presidenti, consiglieri di amministrazione, amministratori soci di enti o società beneficiarie;
7. All'inizio di ciascuna seduta di valutazione, i componenti della Commissione dichiarano l'insussistenza di rapporti economici di dipendenza o di relazione con i soggetti, i progetti e le attività oggetto di esame da parte della Commissione medesima. I componenti della Commissione che versano in tale condizione si astengono dalla relativa valutazione.
8. La Commissione può istituire sottocommissioni per la prima istruttoria e la valutazione preliminare sui progetti di scrittura, sviluppo e produzione, compresi quelli delle opere prime e seconde, ai fini dell'assegnazione dei contributi previsti.
9. La Commissione valuta i progetti in base alla qualità artistica e al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare. Nell'ambito del lavoro istruttorio la Commissione può svolgere le audizioni dei soggetti che hanno presentato domanda di accesso ai contributi.
10. A ciascun componente la Commissione è riconosciuto un compenso pari a 35.000 euro lordi annui, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.
11. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.
Art. 12.
(Inapplicabilità ai beneficiari di contributi destinati al settore cinematografico e audiovisivo delle disposizioni in materia di verifica dell'inadempimento degli obblighi tributari)
1. Alle erogazioni dei contributi, delle sovvenzioni e degli altri benefìci economici disposte dal Ministero della cultura o dall'Agenzia per il cinema e l'audiovisivo ai sensi della presente legge, in quanto destinate alla realizzazione di finalità di interesse pubblico di promozione della cultura, e soggette a vincolo di destinazione e a obbligo di rendicontazione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero, a decorrere dalla relativa data di applicazione, quelle di cui all'articolo 144 del testo unico in materia di versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì alle verifiche, ai procedimenti amministrativi, alle procedure di pignoramento presso terzi e ai relativi giudizi avviati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e a tale data non ancora definiti con decisione passata in giudicato, anche qualora le somme siano state già versate dall'amministrazione erogante all'agente della riscossione. Il versamento delle somme all'agente della riscossione non determina, ai fini del presente comma, l'esaurimento del rapporto qualora sia pendente un giudizio avente ad oggetto il diritto di procedere all'esecuzione, la legittimità della verifica o la pignorabilità delle somme.
3. Nei casi di cui al comma 2, l'agente della riscossione restituisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme ricevute all'amministrazione che ne ha disposto il versamento. L'amministrazione erogante provvede alla liquidazione delle medesime somme in favore del beneficiario entro i successivi trenta giorni.
4. La restituzione delle somme ai sensi del comma 3 non determina l'estinzione o la riduzione dei crediti affidati all'agente della riscossione, per i quali restano esperibili le ordinarie azioni di riscossione diverse dall'espropriazione dei contributi e dei benefìci economici di cui al comma 1.
5. Restano fermi i controlli sulla sussistenza dei requisiti per la concessione dei benefìci, sulla destinazione delle somme e sulla regolarità della rendicontazione, nonché i poteri di sospensione, revoca e recupero nei casi di irregolarità o frode.