FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

ALLEGATO

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2370

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)

Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 517, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

Presentato il 24 aprile 2025

Onorevoli Deputati! – I rapporti tra lo Stato italiano e le Chiese cristiane evangeliche «Assemblee di Dio in Italia» (ADI) sono attualmente regolati dall'intesa approvata con legge 22 novembre 1988, n. 517, recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia.
Nel 2010, le ADI hanno avanzato richiesta di modifica dell'intesa in vigore al fine di poter concorrere alla ripartizione della quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) risultante dalle scelte non espresse dai contribuenti, poiché l'intesa vigente prevede che le ADI concorrano alla ripartizione della quota dell'8 per mille derivante dalle scelte espresse, restando devoluta alla gestione statale la quota relativa alle scelte non espresse.
L'intesa modificativa fu siglata per la prima volta nel 2011 dal sottosegretario di Stato pro tempore alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ma non fu firmata a causa delle sopravvenute dimissioni del Governo.
Il 1° ottobre 2014 si è proceduto ad acquisire nuovamente la sigla del sottosegretario di Stato pro tempore alla Presidenza del Consiglio dei ministri e del rappresentante della confessione religiosa. L'intesa, sottoposta alla deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera l), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e approvata nella seduta del 10 novembre 2014, non è stata poi firmata dal Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore e dal Presidente delle ADI egualmente a causa delle intervenute dimissioni del Governo.
Con lettera del 28 marzo 2019, il Presidente delle ADI ha rivolto istanza al Governo sollecitando la presentazione al Parlamento del disegno di legge di approvazione dell'intesa. Analoga istanza era già stata presentata il 9 febbraio 2017.
La nuova Commissione per le intese con le confessioni religiose e per la libertà religiosa, incaricata dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri di svolgere le trattative con le confessioni religiose che abbiano fatto richiesta di stipulare un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, è stata istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2023, modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023 e, da ultimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2024, assumendo i compiti svolti dalla precedente Commissione per le intese con le confessioni religiose, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 1997.
L'istruttoria è stata definita d'intesa con le amministrazioni competenti a seguito di discussione in sede collegiale. Dopo la conclusione delle trattative tra la Commissione e la confessione religiosa interessata, la relativa bozza di modifica dell'intesa vigente è stata trasmessa, con nota, ai componenti della Commissione, con invito a comunicare il formale assenso dei rispettivi Ministeri, interessando anche gli uffici legislativi di rispettiva competenza, per acquisire eventuali osservazioni e valutazioni.
Per quanto concerne le modifiche dell'intesa con le ADI, è stato acquisito l'assenso formale dei singoli componenti della Commissione sui testi definitivi e sono stati altresì acquisiti dai medesimi i pareri degli uffici legislativi di rispettiva competenza. Quanto alla copertura finanziaria della modifica dell'intesa, si fa presente, in base a quanto comunicato dal componente del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito della Commissione, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha precisato come «la modifica richiesta non comporti oneri a carico del bilancio dello Stato, non essendo, tra l'altro, utilizzabile a copertura il gettito della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, ma risultando lo stesso integralmente destinato, nell'ambito della gestione statale, alle finalità assistenziali specificamente previste dalla normativa vigente. Si rileva, infine, che l'ammontare del gettito dell'8 per mille è proporzionale all'importo che lo Stato incassa a titolo di IRPEF ed è proporzionalmente ripartito tra tutti gli aventi diritto, fermo restando l'importo complessivo da assegnare».
Pertanto, non occorre reperire una copertura finanziaria poiché dall'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa non deriveranno oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Il testo della modifica dell'intesa è stato siglato il 27 settembre 2024 dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri dottor Alfredo Mantovano e dal pastore Gaetano Montante, Presidente delle ADI.
Il testo siglato è stato sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera l), della legge n. 400 del 1988.
L'intesa è stata firmata dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal rappresentante legale della confessione religiosa in data 17 dicembre 2024.
Il Governo si è impegnato a presentare il presente disegno di legge diretto a modificare l'intesa approvata con la legge 22 novembre 1988, n. 517.
Si ricorda che le ADI sono un'emanazione diretta del movimento di risveglio, nato contemporaneamente e indipendentemente, al principio del secolo scorso, in diversi Paesi del mondo, dall'unione di cristiani di diversa denominazione, caratterizzata dalla pratica del battesimo nello Spirito Santo con il carisma della «glossolalia» (parlare in diverse lingue), considerata rinnovazione di quanto avvenuto agli apostoli il giorno della Pentecoste e manifestazione iniziale di molte esperienze di risveglio religioso.
La testimonianza del messaggio evangelico proposta dal movimento pentecostale comprende, oltre alla salvezza mediante la fede in Gesù Cristo, anche la guarigione del corpo per la medesima fede e il battesimo nello Spirito Santo, come esperienza susseguente alla nuova nascita del credente, con la manifestazione del segno biblico delle lingue.
Dal punto di vista storico, il movimento italiano si ricollega al grande risveglio evangelico proclamato a Los Angeles nel 1906, dal quale il messaggio pentecostale si sparse rapidamente in tutti gli Stati Uniti d'America e raggiunse a Chicago un gruppo di evangelici italiani, i quali ben presto organizzarono una loro comunità. Negli anni seguenti si costituirono chiese e gruppi, anche in Italia, su iniziativa di immigrati ritornati nei propri Paesi.
Le ADI hanno ottenuto il riconoscimento giuridico con il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, su conforme parere del Consiglio di Stato.
A seguito dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le ADI, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, i rapporti tra lo Stato e le ADI sono regolati dalla legge 22 novembre 1988, n. 517.
Le modificazioni previste dall'intesa e sottoposte all'approvazione parlamentare con il presente disegno di legge attengono ai commi primo, secondo e quarto dell'articolo 23 dell'intesa vigente, stipulata il 29 dicembre 1986 e, per conseguenza, ai corrispondenti commi 1, 2 e 4 dell'articolo 23 della legge n. 517 del 1988.
In particolare, la modifica al comma 1 consente alle ADI di aggiungere tra le finalità cui possono essere destinati i proventi derivanti dall'8 per mille dell'IRPEF anche le finalità assistenziali e culturali; la finalità «culturale», richiesta dalla confessione religiosa nell'audizione svoltasi il 12 febbraio 2024, è già presente in altre intese e pertanto non si sono ravvisati elementi di criticità a tale riguardo.
La modifica al comma 2 consente alle ADI di concorrere anche alla ripartizione della quota dell'8 per mille corrispondente alle scelte non espresse dai contribuenti.
La modifica del comma 4 ha mera natura di coordinamento, in quanto conseguente a quella apportata al comma 2 del medesimo articolo.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

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DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DALL'AIR

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia)

1. È approvata l'allegata intesa, stipulata il 17 dicembre 2024 tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia, che modifica l'intesa del 29 dicembre 1986, approvata con legge 22 novembre 1988, n. 517.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 23 della legge
22 novembre 1988, n. 517)

1. All'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo» sono sostituite dalle seguenti: «interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero»;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «le ADI dichiarano di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «l'attribuzione delle somme relative viene effettuata in proporzione alle scelte espresse»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La quota di cui ai commi 1 e 2 è quella determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Art. 3.
(Entrata in vigore)

1. Le modifiche apportate dall'articolo 2 della presente legge alla legge 22 novembre 1988, n. 517, hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato
(Articolo 1, comma 1)

INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Modifiche all'intesa del 29 dicembre 1986 tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia

Preambolo

La Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia (ADI),

visto l'articolo 29 dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 517;

considerata l'opportunità di procedere alla sua modificazione;

convengono di modificare l'intesa firmata il 29 dicembre 1986 con le seguenti disposizioni:

Articolo 1.
(Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986, le parole: «interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo» sono sostituite dalle seguenti: «interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero».
2. Al comma 2 dell'articolo 23 dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986, secondo periodo, le parole: «le ADI dichiarano di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «l'attribuzione delle somme relative viene effettuata in proporzione alle scelte espresse».
3. Al comma 4 dell'articolo 23 dell'intesa stipulata in data 29 dicembre 1986, la disposizione: «La quota di cui al primo comma è quella determinata nell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222» è sostituita dalla seguente: «La quota di cui ai commi 1 e 2 è quella determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Articolo 2.
(Entrata in vigore)

Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

Articolo 3.
(Norma finale)

1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.

Roma, 17 dicembre 2024

Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Presidente delle Assemblee di Dio in Italia

On. Giorgia Meloni

Past. Gaetano Montante

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