FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2374

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
LUPI, BICCHIELLI, ALESSANDRO COLUCCI

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, concernenti l'ampliamento dell'ambito di applicazione del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura

Presentata il 2 maggio 2025

Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge nasce dall'intendimento di rafforzare ulteriormente l'efficacia del credito d'imposta introdotto dal decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (noto come «Art Bonus»). Questa forma di agevolazione tributaria si è rivelata infatti negli anni uno strumento efficace per promuovere la partecipazione privata alla tutela del patrimonio culturale nazionale. Ne è prova il fatto che l'ammontare dei contributi raccolti tramite le procedure dell'Art Bonus, nei dieci anni della sua applicazione, ha raggiunto il significativo traguardo di un miliardo di euro, come ha annunciato il Ministero della cultura nel mese di novembre 2024. Il suo ampliamento è oggi necessario per comprendervi nuove categorie di soggetti e ulteriori attività di promozione culturale, così da riconoscere e promuovere il ruolo attivo e rilevante svolto anche da istituzioni private di consolidata tradizione ed esperienza nelle attività di conservazione e valorizzazione di beni e tradizioni culturali di cui è tanto ricca l'Italia.
La presente proposta di legge intende pertanto integrare la vigente disciplina dell'Art Bonus, estendendo l'applicazione del beneficio, con gli opportuni adattamenti, ai contributi privati derivanti da erogazioni liberali destinate alla salvaguardia e alla valorizzazione di edifici, parchi, chiese e monasteri di particolare interesse culturale, all'attività di istituzioni culturali e scientifiche di riconosciuta rilevanza nazionale, di archivi, biblioteche e musei ecclesiastici o privati di accertato valore storico o artistico, compresi gli archivi e musei d'impresa, e all'organizzazione di manifestazioni e festival culturali di particolare importanza nazionale o internazionale. I requisiti dei soggetti privati beneficiari sono stati individuati sulla base di elementi oggettivi, in modo da assicurare l'efficacia degli interventi e prevenire abusi, ed è stata prevista l'introduzione di criteri ulteriori per specificare l'ambito degli interventi finanziabili, rimettendone la determinazione a un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. È stata infine prevista una sanzione, commisurata al valore del credito d'imposta fruito dal donatore, a carico dei soggetti beneficiari dell'erogazione nel caso in cui siano accertati l'uso indebito o il prolungato mancato impiego delle somme ricevute a titolo di liberalità.
Si esamina di seguito il dettaglio della disciplina introdotta.
L'articolo 1 della presente proposta di legge, modificando l'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, individua sette nuove categorie di beneficiari e di corrispondenti interventi per la tutela di beni e la promozione di attività culturali. Il beneficio del credito d'imposta viene quindi esteso alle seguenti fattispecie:

a) erogazioni liberali per interventi di conservazione, manutenzione e restauro di edifici, ville, parchi o giardini di particolare interesse artistico, archeologico o storico, effettuate in favore di enti del Terzo settore, fondazioni o associazioni riconosciute, operanti senza scopo di lucro, i quali abbiano tra le proprie finalità statutarie la conservazione, il restauro e la gestione di tali beni culturali. Il requisito necessario è che il particolare interesse artistico, archeologico o storico del bene su cui è realizzato l'intervento finanziato mediante i contributi ricevuti sia stato accertato dall'amministrazione, previa verifica dell'interesse culturale, mediante la dichiarazione prevista dall'articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; inoltre, l'immobile deve essere reso fruibile al pubblico assicurandone la visita almeno per un determinato numero di giorni nel corso dell'anno;

b) erogazioni liberali per interventi di conservazione, manutenzione e restauro di chiese, monasteri e luoghi di culto di particolare interesse storico o artistico ovvero di biblioteche, archivi o musei riconosciuti di rilevante interesse culturale, effettuate in favore di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ovvero di fabbricerie, per le chiese che ne sono dotate;

c) erogazioni liberali per l'organizzazione di manifestazioni o festival culturali effettuate in favore degli enti organizzatori. Il requisito soggettivo è costituito, per l'ente organizzatore, dal possesso della personalità giuridica di diritto pubblico o privato, al fine di garantire la necessaria stabilità dell'iniziativa e di prevenire condotte fraudolente; l'ulteriore requisito, di carattere oggettivo, consiste nel riconoscimento del rilevante interesse pubblico dell'iniziativa sulla base di criteri stabiliti con il decreto attuativo;

d) erogazioni liberali in favore degli istituti culturali destinatari di contributi ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534 (Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali), o di leggi speciali, per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dai rispettivi statuti. In questo caso, l'accertamento della serietà e della rilevanza culturale e scientifica dell'attività svolta dall'istituzione discende dal suo inserimento nella tabella triennale degli istituti culturali destinatari di contributi pubblici o dalla statuizione legislativa di un contributo per il finanziamento dell'ente;

e) erogazioni liberali in favore dei comitati e delle edizioni nazionali istituiti ai sensi della legge 1° dicembre 1997, n. 420 (Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali), o di leggi speciali, per lo svolgimento delle attività istituzionali. Anche in questo caso, l'esistenza di un provvedimento ministeriale o di una norma legislativa che disponga l'istituzione di un comitato per la celebrazione di eventi o l'organizzazione di manifestazioni culturali di particolare rilevanza o di un'edizione nazionale costituiscono il fondamento oggettivo che garantisce l'interesse pubblico e la serietà scientifica dell'iniziativa;

f) erogazioni liberali in favore di istituti e luoghi della cultura pubblici o privati appartenenti al Sistema museale nazionale ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 4 aprile 2018. La disposizione estende il beneficio del credito d'imposta alle erogazioni in favore di qualificati musei, biblioteche e archivi privati e alle eventuali analoghe istituzioni pubbliche le quali non fossero già beneficiarie dell'attuale disciplina sull'Art Bonus, mentre nulla è innovato per gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica già contemplati dalle norme vigenti;

g) erogazioni liberali in favore di archivi e musei d'impresa aderenti all'Associazione italiana archivi e musei d'impresa – Museimpresa, promossa dalle associazioni Confindustria e Assolombarda, la quale riunisce numerose istituzioni private costituite per lo più su iniziativa delle imprese al fine di salvaguardare la memoria storica di attività che rappresentano sovente elementi fondamentali della storia economica e sociale dell'Italia negli ultimi centocinquant'anni.

Per garantire la certezza e la trasparenza nella ricezione e nell'impiego delle erogazioni liberali, ne viene prescritta l'iscrizione in una contabilità separata nell'ambito del bilancio del soggetto destinatario. Inoltre, gli obblighi di comunicazione previsti dalla disciplina generale dell'Art Bonus sono rimodulati per adeguarli alle caratteristiche dei soggetti beneficiari delle erogazioni, stabilendo per esse periodicità diverse in considerazione della differente capacità organizzativa e delle diverse modalità di utilizzazione che caratterizzano ciascuna categoria di istituzioni. In particolare:

a) le comunicazioni dovute dagli enti del Terzo settore, fondazioni o associazioni riconosciute che gestiscono edifici, ville, parchi o giardini di particolare interesse artistico, archeologico o storico, dagli enti ecclesiastici e dalle fabbricerie, dagli istituti culturali, musei e luoghi della cultura privati, compresi gli archivi e i musei d'impresa, sono rese con periodicità semestrale;

b) le comunicazioni dovute dai comitati e dalle edizioni nazionali, in considerazione della loro ridotta struttura organizzativa, delle caratteristiche dell'attività e della più ampia prospettiva temporale in cui essa si svolge, sono rese con periodicità annuale, con riferimento ai dati del consuntivo dell'esercizio precedente, nonché alla fine del periodo di operatività del comitato o dell'edizione nazionale;

c) le comunicazioni dovute dagli enti organizzatori di manifestazioni o festival culturali sono rese entro il quindicesimo giorno antecedente la data di inizio della manifestazione o del festival e, per il consuntivo degli impieghi, entro il novantesimo giorno successivo alla data della sua conclusione, in relazione alle due fasi in cui ragionevolmente si articolano le attività, rispettivamente, della raccolta dei contributi e della loro utilizzazione per il pagamento delle spese della manifestazione.

Ulteriori disposizioni riguardano la vigilanza, rimessa al Ministero della cultura d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sulla destinazione e sull'utilizzazione dei fondi derivanti dalle erogazioni liberali e sulla corretta esecuzione degli interventi e delle attività previsti da parte dei soggetti beneficiari delle erogazioni stesse. La sanzione per il caso di indebita utilizzazione dei fondi o di mancato impiego di essi entro ventiquattro mesi dall'erogazione è stabilita in un quarto del valore del credito d'imposta attribuito all'erogante, oltre al recupero dell'importo del credito d'imposta medesimo a carico del beneficiario. Il recupero e la sanzione sono posti a carico del destinatario dell'erogazione liberale, sul quale ricade la responsabilità dell'inadempimento, mentre viene tenuto indenne il benefattore, che ha effettuato l'erogazione, in quanto non è in condizione di esercitare alcun controllo successivo sull'attività del destinatario dell'atto di liberalità.
Gli interventi contenuti nella presente proposta di legge mirano a rafforzare la sinergia tra il settore pubblico e quello privato nella tutela dei beni e nella promozione delle attività culturali, incoraggiando investimenti in ambiti finora esclusi dal beneficio, ma centrali per la conservazione dell'identità storica e artistica del Paese, primo vero valore che permette al sistema nazionale di mantenere una posizione di rilevanza mondiale nell'arte e nella cultura, valorizzando la straordinaria ricchezza di monumenti, esperienze e tradizioni artistiche, letterarie, filosofiche e scientifiche formatasi nella plurimillenaria storia dell'Italia, dall'antichità, attraverso il medioevo e il rinascimento, fino all'età moderna e contemporanea.
Il costo complessivo dell'operazione di ampliamento della platea dei beneficiari dell'Art Bonus, quale risulta dalla presente proposta di legge, considerando la ripartizione del beneficio in tre periodi d'imposta, è stimato in un milione di euro annui a regime. Si tratta di un investimento sostenibile e mirato, capace di generare un ritorno culturale, economico e sociale significativo, con un indotto rilevante, producendo risultati tali da compensare ampiamente il valore delle risorse pubbliche impiegate.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, concernenti l'ampliamento dell'ambito di applicazione del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia di Art Bonus – Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, il credito d'imposta di cui al presente articolo spetta anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate:

a) in favore di enti del Terzo settore, fondazioni o associazioni riconosciute, operanti senza scopo di lucro, i quali abbiano tra le proprie finalità statutarie la conservazione, il restauro e la gestione di edifici, ville, parchi o giardini di particolare interesse artistico, archeologico o storico per i quali sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dei quali siano assicurate la visita e la fruizione da parte del pubblico almeno per il numero minimo di giorni all'anno e secondo le modalità stabiliti con il decreto previsto dal comma 5-quater del presente articolo, per interventi di conservazione, manutenzione e restauro dei medesimi edifici, ville, parchi e giardini;

b) in favore di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222, o di fabbricerie disciplinate dagli articoli da 35 a 41 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, per interventi di conservazione, manutenzione e restauro di chiese, monasteri e luoghi di culto di particolare interesse storico o artistico ovvero di biblioteche, archivi o musei riconosciuti di rilevante interesse culturale sulla base di criteri stabiliti con il decreto previsto dal comma 5-quater del presente articolo;

c) in favore degli enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico o privato organizzatori di manifestazioni e festival culturali di particolare importanza nazionale o internazionale, per l'organizzazione della manifestazione o del festival, purché riconosciuti come iniziative di rilevante interesse pubblico sulla base di criteri stabiliti con il decreto previsto dal comma 5-quater del presente articolo, con particolare attenzione al rapporto tra l'archeologia e l'arte contemporanea;

d) in favore degli istituti culturali destinatari di contributi ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, o di leggi speciali, per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dai rispettivi statuti;

e) in favore dei comitati e delle edizioni nazionali istituiti ai sensi della legge 1° dicembre 1997, n. 420, o di leggi speciali, per lo svolgimento delle attività istituzionali;

f) in favore di istituti e luoghi della cultura pubblici o privati appartenenti al Sistema museale nazionale ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 4 aprile 2018, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo per gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica;

g) in favore di archivi e musei d'impresa aderenti all'Associazione italiana archivi e musei d'impresa – Museimpresa, per lo svolgimento di attività culturali riconosciute di rilevante interesse pubblico sulla base di criteri stabiliti con il decreto previsto dal comma 5-quater del presente articolo»;

b) al comma 2, le parole: «del comma 1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 1-bis»;

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1-bis adottano un sistema di contabilità separata per la gestione delle somme ricevute e impiegate. Le comunicazioni previste dal primo periodo del comma 5 sono rese nei seguenti termini:

a) per i soggetti di cui alle lettere a), b), d), f) e g) del comma 1-bis: con periodicità semestrale;

b) per i soggetti di cui alla lettera e) del comma 1-bis: con periodicità annuale, con riferimento ai dati del consuntivo dell'esercizio precedente, nonché alla fine del periodo di operatività del comitato o dell'edizione nazionale;

c) per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1-bis: entro il quindicesimo giorno antecedente la data di inizio della manifestazione o del festival e, successivamente, entro il novantesimo giorno successivo alla data della sua conclusione.

5-ter. Il Ministero della cultura, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, verifica la destinazione e l'utilizzazione dei fondi derivanti dalle erogazioni liberali di cui al comma 1-bis e la corretta esecuzione degli interventi e delle attività previsti da parte dei soggetti beneficiari. In caso di indebita utilizzazione dei fondi o di mancato impiego entro ventiquattro mesi dall'erogazione, il Ministero della cultura ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate, la quale provvede al recupero del valore del credito d'imposta, aumentato di un quarto a titolo di sanzione, a carico del soggetto beneficiario dell'erogazione.
5-quater. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 1-bis, 5-bis e 5-ter».

2. Il decreto previsto dal comma 5-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, valutati in un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser