XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2382
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ZARATTI, BONELLI, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, GHIRRA,
GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI, ZANELLA
Disposizioni concernenti la valutazione dei rischi sanitari connessi all'esposizione a sostanze inquinanti derivanti dal trattamento e dallo smaltimento finale dei rifiuti
Presentata il 6 maggio 2025
Onorevoli Colleghi! – L'epidemiologia ha un ruolo importante nel riconoscimento dei danni alla salute derivanti da esposizione ambientale, nella valutazione del loro impatto sanitario e nella verifica dell'efficacia dei programmi di bonifica ambientale. La valutazione delle conseguenze sulla salute dell'esposizione ad inquinanti di natura chimica, fisica e biologica, da cui derivano patologie acute e croniche, si basa su un sistema di conoscenze multidisciplinari in grado di individuare la fonte di contaminazione, determinarne la pericolosità e valutarne i possibili effetti sulla salute umana.
L'epidemiologia ambientale, in particolare, si va sempre più affermando come disciplina capace di integrare le informazioni ambientali e sanitarie, integrazione che consente un approfondimento delle relazioni tra l'ambiente e gli effetti sulla salute umana, che rappresentano un elemento decisivo anche nella programmazione degli interventi di prevenzione e più in generale di informazione alla popolazione. Anche i sistemi di monitoraggio ambientale sono sempre più interconnessi allo studio dei livelli di esposizione della popolazione, in modo da individuare gli elementi che possono assumere rilevanza ai fini della salute pubblica.
I due ambiti di approfondimento tradizionali dell'epidemiologia ambientale riguardano la distribuzione delle malattie tra popolazioni e tra sottopopolazioni nonché la comprensione delle potenzialità nocive derivanti dall'esposizione ambientale. Un terzo ambito concerne il biomonitoraggio, ossia la misurazione di agenti esogeni nel materiale biologico, quale il sangue, l'urina, i capelli eccetera; tale approccio ha avuto una secolare applicazione nella medicina del lavoro. La sua estensione agli studi sulla popolazione apre nuove prospettive per la stima dell'impatto dell'esposizione ambientale e la valutazione del rischio di contrarre una malattia.
Obiettivo ultimo dell'epidemiologia ambientale è identificare i fattori di rischio da rimuovere dall'ambiente o, almeno, di cui occorre ridurre la presenza. Da questo punto di vista, l'epidemiologia ambientale, diversamente da altre branche della medicina clinica, non è una scienza sperimentale, bensì osservazionale: il rapporto tra l'ambiente e la salute viene analizzato senza alcun intervento da parte degli studiosi, che devono raccogliere e ordinare le loro osservazioni nella forma più idonea per ottenere risultati attendibili.
L'impatto ambientale e sanitario nella gestione del ciclo dei rifiuti è da tempo al centro dell'attenzione e oggetto di studio nel nostro Paese. La gestione dei rifiuti è un processo complesso che interessa popolazioni diverse e migliaia di lavoratori nel territorio italiano. Le sostanze che si generano durante lo smaltimento possono contaminare l'ambiente e da qui la preoccupazione, soprattutto nelle popolazioni che vivono in prossimità degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, che vi possano essere conseguenze sulla propria salute. La letteratura scientifica relativa agli studi epidemiologici condotti in prossimità di impianti di smaltimento di rifiuti attivi negli anni passati è stata ampiamente valutata in molteplici studi, senza tuttavia giungere a conclusioni univoche.
I risultati contraddittori non consentono ad oggi di individuare una risposta chiara e univoca al problema e le preoccupazioni delle persone che vivono nelle aree vicine a inceneritori o impianti di smaltimento dei rifiuti richiedono ulteriori studi approfonditi. Gli impianti di trattamento dei rifiuti sono inoltre localizzati in un contesto geografico e ambientale particolarmente complesso, normalmente in prossimità di centri urbani e industriali, complicando ulteriormente la valutazione del reale impatto dei medesimi impianti sulla qualità dell'aria, del suolo o delle acque e, di conseguenza, dei possibili effetti sanitari sulla popolazione interessata (lavoratori e residenti).
Appare quanto mai opportuno, dunque, proseguire nello sviluppo di strumenti di valutazione di impatto sanitario (health impact assessment) di insediamenti, impianti e tecnologie per la sorveglianza della salute delle popolazioni, strumenti che hanno trovato proprio sul tema dei rifiuti delle interessanti applicazioni.
Alcune esperienze a livello regionale, quali il Progetto Moniter – Monitoraggio degli inceneritori nel territorio dell'Emilia-Romagna e il programma ERASLazio – Epidemiologia, rifiuti, ambiente e salute nel Lazio, hanno consentito di sistematizzare le conoscenze esistenti sul tema, di uniformare le metodologie di monitoraggio ambientale degli impianti di trattamento dei rifiuti, di acquisire conoscenze sistematiche relative alle caratteristiche qualitative e quantitative degli inquinanti emessi dagli impianti e presenti nell'ambiente, di valutare i possibili effetti sanitari dei processi tecnologici di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, di integrare conoscenze ambientali e conoscenze epidemiologiche e sanitarie nonché di valutare lo stato di salute della popolazione e la qualità dell'aria nelle aree interessate da futuri impianti.
La presente proposta di legge intende realizzare sistemi di sorveglianza sanitaria e di biomonitoraggio sulla popolazione residente o che svolge la propria attività lavorativa entro cinque chilometri dagli impianti di incenerimento e dalle discariche, volti alla valutazione dell'impatto del ciclo di trattamento dei rifiuti solidi urbani sulla salute della popolazione coinvolta, anche ai fini della definizione dei criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario, di cui al decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2013, nelle procedure di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, di cui all'articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa agli impianti di trattamento e smaltimento finale dei rifiuti.
A tale fine, la presente proposta di legge introduce, a carico dei gestori degli impianti di incenerimento dei rifiuti con capacità nominale di trattamento pari ad almeno due tonnellate per ora e dei gestori di discariche, un contributo, in misura pari al 10 per cento della tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti, da destinare al Fondo nazionale per la valutazione dei rischi sanitari derivanti da impianti di incenerimento e discariche, finalizzato a finanziare specifiche attività di sorveglianza sanitaria e di epidemiologia ambientale.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi e oggetto)
1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 32 e 41 della Costituzione, tutela i singoli e la collettività dai rischi sanitari negli ambienti di vita e di lavoro, anche in riferimento agli effetti sulla salute degli inquinanti ambientali, e garantisce che l'iniziativa economica privata sia libera senza che questa arrechi danni alla salute e all'ambiente.
2. Le attività di biomonitoraggio, gli studi epidemiologici e la sorveglianza sanitaria contribuiscono in diverso modo alla valutazione degli effetti sulla salute umana dell'esposizione agli inquinanti ambientali anche ai fini di un'efficace prevenzione sanitaria in favore della popolazione.
3. La presente legge stabilisce disposizioni concernenti la valutazione dei rischi sanitari connessi all'esposizione a sostanze inquinanti derivanti dal trattamento e dallo smaltimento finale dei rifiuti per la popolazione che vive o lavora in prossimità di impianti di incenerimento e discariche.
Art. 2.
(Contributo a carico dei gestori di impianti di incenerimento e discariche)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, i gestori degli impianti di incenerimento dei rifiuti con capacità nominale di trattamento pari ad almeno due tonnellate per ora e i gestori di discariche sono tenuti al pagamento di un contributo, in misura pari al 10 per cento della tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti, da destinare al Fondo istituito dall'articolo 3.
2. Il contributo di cui al comma 2 è a carico del gestore, non può essere addebitato alla tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti e non può essere posto a carico dell'ente affidatario della concessione degli impianti medesimi.
Art. 3.
(Istituzione del Fondo nazionale per la valutazione dei rischi sanitari derivanti da impianti di incenerimento e discariche)
1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo nazionale per la valutazione dei rischi sanitari derivanti da impianti di incenerimento e discariche, cui afferiscono i proventi derivanti dal contributo di cui all'articolo 2.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato a finanziare l'attività di biomonitoraggio, le indagini epidemiologiche e i protocolli di sorveglianza sanitaria sulla popolazione residente o che svolge la propria attività lavorativa entro cinque chilometri da impianti di incenerimento e discariche.
Art. 4.
(Protocolli per la valutazione dei rischi sanitari e utilizzo dei dati)
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i protocolli per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 dell'articolo 3 e sono individuati i soggetti cui è demandato lo svolgimento delle attività medesime.
2. I dati raccolti nell'ambito delle attività di cui al comma 2 dell'articolo 3, previa validazione da parte dell'Istituto superiore di sanità (ISS), concorrono alla definizione dei criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario di cui al decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2013, nelle procedure di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa agli impianti di trattamento e di smaltimento finale dei rifiuti.
3. I dati raccolti nell'ambito delle attività di cui al comma 2 dell'articolo 3 sono pubblicati annualmente nel sito internet istituzionale dell'ISS e sono trasmessi alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e ai comuni nei quali sono collocati gli impianti di incenerimento e le discariche, anche ai fini dell'attività di prevenzione sanitaria.