XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2410
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
ANDREUZZA, CARAMANNA, SQUERI, CAVO, MOLINARI, GUSMEROLI, ANTONIOZZI, DEBORAH BERGAMINI, BICCHIELLI, BARABOTTI, COMBA, BOSCAINI, PISANO, RAVETTO, GIOVINE, CASASCO, ROMANO, TOCCALINI, MAERNA, DALLA CHIESA, SEMENZATO, BAGNAI, MESSINA, DE PALMA, DAVIDE BERGAMINI, PIETRELLA, GATTA, BISA, SCHIANO DI VISCONTI, LOVECCHIO, BOF, ZUCCONI, MULÈ, BORDONALI, PELLA, BRUZZONE, PITTALIS, CANDIANI, ROSSELLO, CAPARVI, PAOLO EMILIO RUSSO, CARRÀ, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, LATINI, LAZZARINI, MACCANTI, MATONE, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, ZIELLO, ZINZI, ZOFFILI
Istituzione della qualifica di comunità marina o lacuale e disposizioni per il sostegno dell'erogazione dei servizi pubblici nei comuni soggetti a rilevanti variazioni della popolazione conseguenti alla pressione turistica
Presentata il 15 maggio 2025
Onorevoli Colleghi! — Le comunità marine e lacuali costituite dai comuni litoranei soggetti a rilevanti variazioni della popolazione nella stagione turistica balneare simboleggiano per l'Italia una «porta» verso il mondo. Esse attraggono ogni anno milioni di turisti, registrando decine di milioni di presenze turistiche, in larga parte provenienti dall'estero, e li fidelizzano consolidando un legame permanente con l'Italia.
Messe a dura prova, prima, dalla crisi economica e, poi, dalla pandemia di COVID-19, tali comunità avvertono la responsabilità di rappresentare un motore di ripresa e di sviluppo per l'intero Paese. Per tale motivo esse si mobilitano e creano reti solidali tra loro per fare fronte alle difficoltà, puntando su investimenti, innovazione, servizi, qualità ambientale e cultura. Le stesse creano costantemente occupazione in tutti i settori dell'economia locale e generano un indotto che si estende al territorio circostante e che fa dell'economia locale in realtà una componente importante dell'economia nazionale.
Il settore di riferimento possiede un'evidente capacità di porsi quale moltiplicatore sull'economia generale delle relative località. È stimato, infatti, che ogni euro speso direttamente nel turismo generi ulteriori sessanta centesimi di euro in altri settori (di cui il 20 per cento nel settore industriale, il 35 per cento nel settore dei servizi, il 5 per cento nel settore agricolo). I dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi all'anno 2024 mostrano un quadro di netta e confortante ripresa; si registrano numeri in linea con il periodo pre-pandemico. L'istituto di ricerca Demoskopika ha stimato per la prossima stagione balneare 65,8 milioni di arrivi e 267,4 milioni di presenze. In crescita anche la spesa turistica: 39 miliardi di euro pari a un aumento dello 0,9 per cento rispetto alla scorsa stagione estiva. In ripresa anche il mercato domestico: sono in crescita del 5,5 per cento gli arrivi e del 4,9 per cento le presenze. La rete nazionale delle destinazioni balneari importanti per attrattività turistica G20 Spiagge (G20s), composta inizialmente da venti comuni e oggi in crescita, ha messo in evidenza problemi comuni, ma ha anche sottolineato una diffusa capacità e volontà di innovazione da sviluppare in modo veloce e incisivo. Tale rete, dunque, rappresenta un interlocutore autorevole, sia in linea ascendente, perché può fornire esperienze e suggerimenti utili all'economia turistica nazionale, sia in linea discendente, perché può dare attuazione a livello locale in modo rapido e diffuso alle politiche nazionali.
Lo scopo della presente proposta di legge è quella di accelerare la ripresa dell'economia turistica attraverso le comunità marine e lacuali e di affrontare alcuni loro problemi specifici. Le comunità marine e lacuali sono definite «città-fisarmonica» in quanto presentano rilevanti picchi di pressione turistica in rapporto alla popolazione residente. Tali località sono esposte alla concorrenza turistica internazionale e sono pertanto costrette a investire e a innovare in modo costante per restare attrattive e poter generare valore anche per il territorio circostante. L'economia turistica vive di energia rinnovabile, di sole e di mare, e ha al centro le persone, il loro benessere, la loro qualità di vita: una straordinaria risorsa del Paese, che merita attenzione soprattutto nei momenti di difficoltà, per passare dalla resilienza alla ripresa e allo sviluppo.
Per le considerazioni sopra esposte, la presente proposta di legge, composta da cinque articoli, reca, all'articolo 1, le finalità dell'intervento legislativo, volto ad assicurare il pieno sostegno al comparto delle comunità marine o lacuali e allo sviluppo dell'economia turistica balneare quale risorsa strategica del Paese. All'articolo 2 si definiscono i criteri per l'attribuzione a un comune della qualifica di comunità marina o lacuale. All'articolo 3 si demanda alla regione di appartenenza del comune richiedente l'adozione del provvedimento di attribuzione della qualifica medesima.
L'articolo 4 rinvia a un decreto del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'individuazione dei parametri per il calcolo della popolazione stagionale della comunità marina o lacuale ai fini della determinazione delle risorse necessarie per i servizi pubblici. L'articolo 5, infine, estende l'applicazione della legge anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e oggetto)
1. Al fine di sostenere l'economia turistica balneare, quale risorsa strategica per la creazione di occupazione e per l'attrattività dell'Italia a livello internazionale, nonché di valorizzare il ruolo delle località marine e lacuali per la ripresa e lo sviluppo del Paese nei settori del turismo e della tutela del territorio e dell'habitat marino, la presente legge reca disposizioni per il sostegno dell'erogazione dei servizi pubblici nei comuni qualificati come comunità marina o lacuale ai sensi dell'articolo 2.
Art. 2.
(Qualifica di comunità marina o lacuale)
1. È istituita la qualifica di comunità marina o lacuale per i comuni litoranei di mare, di lago o di fiume soggetti a rilevanti variazioni della popolazione nella stagione turistica balneare, che incidono in misura significativa sul carico antropico e sulla domanda di servizi pubblici.
2. I criteri per l'attribuzione della qualifica di comunità marina o lacuale tengono conto anche dei seguenti elementi:
a) numero significativo di strutture turistico-ricettive o di posti letto classificati in rapporto alla popolazione residente;
b) scostamenti rilevanti tra la popolazione residente e la popolazione dimorante nella stagione turistica balneare;
c) afflussi significativi di persone in particolari periodi dell'anno o variazioni rilevanti, a carattere stagionale, della popolazione dimorante o soggiornante nel territorio comunale, valutati in relazione al tasso di occupazione dei posti letto nel periodo estivo e alla permanenza media;
d) tasso di pressione turistica, calcolato dividendo il numero di turisti per il numero di residenti, maggiore di venticinque.
Art. 3.
(Procedura per l'attribuzione della qualifica di comunità marina o lacuale)
1. La qualifica di comunità marina o lacuale è attribuita, su richiesta del comune interessato, con provvedimento della regione di appartenenza, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato al Ministero del turismo.
Art. 4.
(Determinazione della popolazione stagionale e delle risorse per i servizi pubblici)
1. Con decreto del Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la determinazione della popolazione stagionale delle comunità marine o lacuali, calcolata sulla base del numero di persone temporaneamente dimoranti nel territorio del comune nella stagione turistica balneare.
2. La popolazione stagionale delle comunità marine o lacuali costituisce parametro di riferimento per il dimensionamento dei servizi pubblici, per l'attribuzione ai comuni delle risorse necessarie all'erogazione di servizi a favore della popolazione dimorante nonché per la determinazione dei fabbisogni standard ai sensi del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, limitatamente ai servizi sui quali ha incidenza la variazione stagionale della popolazione dimorante.
3. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, si provvede alla revisione dei fabbisogni standard con le modalità previste all'articolo 7 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.
Art. 5.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.