XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2423
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro dell'istruzione e del merito
(VALDITARA)
Disposizioni in materia di consenso informato
in ambito scolastico
Presentato il 23 maggio 2025
Onorevoli Deputati! — Il presente disegno di legge prevede disposizioni in materia di consenso informato preventivo delle famiglie in relazione ad attività che riguardano tematiche dell'ambito della sessualità e disposizioni per il coinvolgimento di soggetti esterni in attività formative curricolari o extracurricolari.
Il disegno di legge consta di tre articoli, di seguito illustrati.
L'articolo 1 reca disposizioni in materia di consenso informato preventivo delle famiglie o degli studenti maggiorenni, in relazione alle eventuali attività scolastiche riguardanti il tema della sessualità, con particolare riferimento al Patto educativo di corresponsabilità tra scuola, famiglia e studenti, e in relazione alle attività extracurricolari e alle attività di ampliamento dell'offerta formativa, eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa. Il disegno di legge è volto a rafforzare l'alleanza scuola-famiglia, affinché, nel rispetto del primato educativo della famiglia, della libertà di insegnamento dei docenti e dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, tutte le componenti abbiano un ruolo strategico e siano parte attiva del processo formativo ed educativo. L'intervento deriva dalla necessità di informare tempestivamente e accuratamente le famiglie o gli studenti maggiorenni, consentendo loro di esprimere l'adesione tramite il consenso informato preventivo, in forma scritta, alle attività extracurricolari e agli ampliamenti dell'offerta formativa (entrambi eventualmente inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa), che riguardano temi attinenti all'ambito sessuale.
In dettaglio, il comma 1 dispone che le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il consenso informato preventivo per eventuali attività aventi ad oggetto tematiche relative alla sessualità, previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che intendono utilizzare per le medesime attività. Conseguentemente, le istituzioni scolastiche adeguano il Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, prevedendo tra i loro doveri quello di acquisire tale consenso.
In termini generali, il Patto persegue l'obiettivo di consentire un'alleanza educativa e una sinergia virtuosa tra la scuola e la famiglia, attraverso la condivisione dei nuclei fondanti dell'azione educativa, al fine di garantire il successo formativo di tutti gli alunni e gli studenti. Tale documento si presenta come strumento di assunzione di responsabilità e di impegno di tutti i protagonisti della scuola – ciascuno secondo i propri ruoli e le proprie competenze – a condividerne i contenuti e a rispettarne i princìpi. Pertanto, la disposizione in commento costituisce un rafforzamento del principio – già sancito dal citato regolamento di cui al decreto n. 249 del 1998 – secondo il quale il Patto educativo di corresponsabilità deve essere oggetto di consapevole condivisione da parte delle famiglie e degli studenti, secondo le modalità individuate dai singoli regolamenti di istituto.
Il comma 2 dell'articolo 1 prevede il necessario consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti (se maggiorenni), con riguardo alla partecipazione alle attività extracurricolari, eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), riguardanti temi afferenti all'ambito della sessualità. Il PTOF rappresenta il documento fondamentale e strategico che le istituzioni scolastiche adottano nell'ambito della loro autonomia, attraverso il quale le medesime esplicitano la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa. Le istituzioni scolastiche, garantendo la piena trasparenza e pubblicità del PTOF, consentono alle famiglie di scegliere il percorso di studio ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del proprio figlio, nonché di aderire consapevolmente alle scelte strategiche definite dall'istituzione scolastica. Il PTOF, inoltre, costituisce uno strumento fondamentale di comunicazione tra la scuola e la famiglia, poiché descrive l'offerta formativa che la scuola si propone di realizzare.
Il consenso informato in relazione alle attività extracurricolari eventualmente previste dal PTOF deve essere richiesto entro il settimo giorno antecedente alla data prevista per lo svolgimento dell'attività, e la relativa richiesta deve esplicitare le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle suddette attività, nonché l'eventuale presenza di esperti, o di rappresentanti di enti o di associazioni, a vario titolo coinvolti, che devono essere individuati nel rispetto del procedimento e dei criteri stabiliti dal successivo articolo 2. La disposizione precisa, altresì, che la partecipazione alle suddette attività è facoltativa; pertanto, in caso di mancata adesione, si prevede che gli studenti si astengano dalla frequenza.
Il comma 3 dell'articolo 1 prevede il necessario consenso informato preventivo delle famiglie ovvero degli studenti, se maggiorenni – reso con le medesime modalità già stabilite dal comma precedente con riguardo alle attività extracurricolari eventualmente previste dal PTOF – anche con riferimento alle attività riguardanti tematiche attinenti all'ambito della sessualità relative all'ampliamento dell'offerta formativa. La disposizione precisa, altresì, che, in caso di mancata adesione alle anzidette attività, le istituzioni scolastiche garantiscano, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia organizzativa e didattica, la fruizione di attività formative alternative, comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa.
Il comma 4 introduce una disposizione di chiusura volta a delimitare in modo puntuale l'ambito di applicazione della norma. In particolare, si stabilisce che, per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, siano in ogni caso escluse le attività didattiche e progettuali nonché ogni altra eventuale attività aventi ad oggetto temi e argomenti inerenti alla sessualità, fatto salvo quanto disposto dalle Indicazioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. La previsione, ispirata al principio della tutela dell'interesse superiore del minore e alla primaria funzione educativa della famiglia, è finalizzata a garantire che vengano trattati esclusivamente gli argomenti previsti e declinati dalle Indicazioni nazionali, le quali costituiscono la cornice di riferimento per l'offerta formativa, nel pieno rispetto dell'età evolutiva dei bambini e degli alunni e delle esigenze di gradualità dei percorsi educativi e formativi.
L'articolo 2 reca disposizioni in materia di coinvolgimento, da parte della scuola, di esperti esterni e di rappresentanti di enti o di associazioni, in attività formative curricolari o extracurricolari. Si prevede, in dettaglio, che la partecipazione di detti soggetti esterni alle attività formative sia subordinata alla deliberazione del collegio dei docenti e all'approvazione del consiglio di istituto. Ai fini della selezione di detti soggetti esterni, si prevede che il collegio dei docenti definisca i criteri sulla base dei quali procedere alla comparazione e alla valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento, nonché della coerenza con la finalità educativa e dell'adeguatezza al livello di maturazione e all'età degli studenti.
La disposizione mira, pertanto, a garantire la qualità delle attività formative, siano esse curricolari o extracurricolari, anche con riguardo all'intervento di soggetti terzi all'istituzione scolastica, attraverso l'applicazione del principio di collegialità degli organi scolastici, chiamati a pronunciarsi sull'intervento e, in particolare il collegio dei docenti, a definire i criteri di valutazione dei titoli e della professionalità dei soggetti esterni che si intende coinvolgere nelle suddette attività, con riguardo sia alla finalità educativa sottesa sia al livello di maturazione degli studenti destinatari e alla loro età, in un'ottica di tutela degli stessi attraverso la valutazione nel singolo caso.
L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA







DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Disposizioni in materia di consenso
informato preventivo delle famiglie)
1. Le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione a eventuali attività che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità, nonché ad acquisire tale consenso previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che intendono utilizzare per le attività medesime, secondo le disposizioni del presente articolo. Le istituzioni scolastiche adeguano il Patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, alle disposizioni del primo periodo.
2. La partecipazione alle attività extracurricolari eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, acquisito previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che si intende utilizzare per le attività medesime. Il consenso informato preventivo deve essere richiesto entro il settimo giorno antecedente alla data prevista per lo svolgimento delle attività. La richiesta di consenso esplicita le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, oltre che l'eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti. Gli eventuali esperti esterni e i rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti sono individuati nel rispetto del procedimento di cui all'articolo 2. Resta fermo che in caso di mancata adesione alle attività di cui al presente comma gli studenti si astengono dalla frequenza.
3. La partecipazione alle attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, secondo le modalità di cui al comma 2. In caso di mancata adesione alle attività di cui al presente comma, l'istituzione scolastica garantisce, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attività formative alternative, comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa.
4. Fermo restando quanto previsto dalle Indicazioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria sono escluse, in ogni caso, le attività didattiche e progettuali nonché ogni altra eventuale attività aventi ad oggetto temi attinenti all'ambito della sessualità.
Art. 2.
(Disposizioni in materia di coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento delle attività scolastiche)
1. Il coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento di attività formative curricolari ed extracurricolari è subordinato alla deliberazione del collegio dei docenti e all'approvazione del consiglio di istituto. Ai fini della selezione dei soggetti esterni di cui al primo periodo, il collegio dei docenti definisce i criteri sulla base dei quali procedere alla comparazione e alla valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento nonché della coerenza con la finalità educativa e dell'adeguatezza al livello di maturazione e all'età degli studenti.
Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione degli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.