XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2428
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GAETANA RUSSO, AMICH, BALDELLI, CANGIANO, DEIDDA, FRIJIA, LONGI, RAIMONDO, VOLPI
Modifiche all'articolo 39-bis del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e altre disposizioni in materia di accesso ai dati contenuti nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche nonché di informatizzazione dei procedimenti a esse relativi
Presentata il 28 maggio 2025
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge intende introdurre disposizioni organiche e strutturali in materia di informatizzazione dei procedimenti amministrativi relativi alle patenti nautiche e modalità di accesso all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, attraverso una piena integrazione con i sistemi informativi già esistenti negli ambiti della mobilità terrestre e marittima, e la collaborazione tra le forze di polizia. L'informatizzazione dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e dei connessi procedimenti amministrativi, ivi incluso il rilascio delle patenti in formato ISO/IEC 7810 ID-1, da parte degli uffici della motorizzazione civile, delle capitanerie di porto e degli uffici circondariali marittimi, rappresenta un progresso importante e non più differibile rispetto a quanto già realizzato per le patenti di guida stradale.
Gli uffici delle capitanerie di porto e motorizzazioni civili competenti, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, lamentano da tempo carenze d'organico, non compensate da procedure e strumenti informatici, con l'effetto di un inutile quanto dispendioso carico di lavoro manuale, non più sostenibile, che potrebbe essere drasticamente ridotto mediante un processo di informatizzazione, liberando risorse che potrebbero essere utilizzate per altre funzioni istituzionali, tra cui: la tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, il contenimento dell'evasione fiscale e previdenziale, l'incentivazione della sicurezza del lavoro marittimo e portuale e la repressione delle frodi assicurative e infortunistiche.
Per il solo rinnovo o rilascio del duplicato della patente nautica, per esempio, in base alle disposizioni vigenti, oggi è necessario presentare la documentazione esclusivamente presso l'ufficio che ha rilasciato originariamente il titolo, determinando rigidità, appesantimenti e ritardi amministrativi. Al contrario, per le patenti di guida stradali, l'informatizzazione consente procedure automatizzate e interoperabili che permettono di concludere l'intero procedimento amministrativo in pochi giorni, presso un qualsiasi ufficio di motorizzazione civile o una qualsiasi agenzia privata autorizzata sul territorio nazionale, con spedizione della patente formato ISO/IEC 7810 al domicilio del titolare.
In tal modo si armonizza la disciplina della patente nautica con quella della patente stradale, superando le attuali disfunzioni con efficienza e accessibilità. Tale intervento si inserisce, peraltro, nel più ampio processo di modernizzazione della gestione del settore marittimo e delle acque interne da parte della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di promuoverne la competitività e semplificare l'interazione tra cittadini, imprese, operatori professionali e uffici pubblici, in coerenza con i princìpi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, onde offrire servizi efficienti e tempestivi, fruibili anche da remoto.
Alla luce di tali brevi considerazioni, la presente proposta di legge, all'articolo 1, enuncia le finalità, ossia la regolazione dell'accesso all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, prevista dall'articolo 39-bis del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sulla base del principio della informatizzazione dell'intero ciclo di vita delle patenti.
L'articolo 2 individua nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'ente competente per l'adozione delle norme volte a informatizzare l'intero procedimento: domanda di esame, suo svolgimento, nonché rilascio, rinnovo e duplicato del documento. Viene, inoltre, disciplinato l'accesso all'anagrafe delle patenti nautiche da parte di soggetti qualificati, ossia scuole nautiche, consorzi di scuole nautiche, centri di istruzione per la nautica, imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, medici che effettuano gli accertamenti di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione della patente nautica, al fine di verificare i dati e monitorare gli eventuali motivi ostativi, nel rispetto del principio di trasparenza, efficienza e attualità, anche nel trattamento dei dati personali.
Il successivo articolo 3 introduce il rilascio della patente nautica in formato digitale su tessera in materiale plastico di formato ISO/IEC 7810, conformemente alle specifiche previste per le patenti di guida stradale. Il nuovo formato garantisce maggiore durabilità, sicurezza e leggibilità. Il nuovo formato della patente nautica non è previsto solo per le nuove patenti, ma progressivamente anche per i titoli già rilasciati, al momento del primo rinnovo, duplicato o aggiornamento successivi alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.
L'articolo 4 stabilisce che il nuovo sistema informativo debba integrarsi con le piattaforme digitali già operative, come il portale dell'automobilista o il sistema telematico centrale della nautica da diporto, in un contesto, si ripete, interoperabile, riducendo gli oneri amministrativi e semplificando l'azione degli operatori autorizzati, nonché con il Servizio sistemi informativi interforze, di cui all'articolo 64-quater del codice dell'amministrazione digitale, consentendo così una più agevole verifica dei dati per il rilascio delle patenti nautiche.
Infine, l'articolo 5 reca le disposizioni finanziarie.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge è volta a semplificare l'interazione tra diportisti, imprese, operatori professionali e uffici pubblici, in coerenza con le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di procedimenti amministrativi relativi alle patenti nautiche, consentendo alla pubblica amministrazione di offrire servizi efficienti in tempi minori, fruibili anche da remoto, nel rispetto dei princìpi di efficienza, trasparenza e tutela dei dati personali.
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 39-bis del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in materia di informatizzazione delle procedure per le patenti nautiche e accesso all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche)
1. All'articolo 39-bis del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) alle scuole nautiche e ai loro consorzi di cui all'articolo 49-septies;
c-ter) ai centri di istruzione per la nautica, di cui all'articolo 49-octies;
c-quater) alle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;
c-quinquies) ai medici che effettuano gli accertamenti di idoneità psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione della patente nautica»;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. L'accesso all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche da parte dei soggetti di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 4 è limitato ai dati anagrafici del titolare della patente nautica e alla presenza di eventuali motivi ostativi alla convalida o revisione della patente nautica»;
c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, per la pubblica amministrazione e con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, ove nominata, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono informatizzati i procedimenti di ammissione all'esame, di svolgimento dello stesso e di rilascio delle patenti nautiche e, per le nuove patenti nonché per quelle già rilasciate, i procedimenti di rinnovo, sospensione, revoca ed emissione di duplicati».
Art. 3.
(Formato della patente nautica)
1. Le patenti nautiche sono rilasciate in formato digitale su tessera in materiale plastico di formato ISO/IEC 7810 ID-1, conformemente alle normative vigenti in materia di specifiche di sicurezza, durabilità e leggibilità per le patenti di guida.
2. Le patenti nautiche rilasciate secondo la normativa precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, in occasione del primo rinnovo, duplicato o aggiornamento, sono sostituite dalla tessera di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità di rilascio delle tessere di cui al comma 1.
Art. 4.
(Integrazione con sistemi esistenti)
1. In conformità ai princìpi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, prevista dall'articolo 39-bis del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, si integra con il portale dell'automobilista e con il sistema telematico centrale della nautica da diporto, garantendo interoperabilità, semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e gli operatori professionali.
2. Le amministrazioni competenti al rilascio delle patenti nautiche, al fine di acquisire i necessari dati istruttori, utilizzano le banche di dati delle pubbliche amministrazioni, ivi compreso il servizio sistemi informativi interforze, di cui all'articolo 65 del decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 2020, in particolare per riscontrare l'eventuale presenza degli impedimenti ostativi di cui, rispettivamente, agli articoli 36 e 37 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146.
3. Le patenti nautiche sono inserite tra i documenti caricabili sul Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet), di cui all'articolo 64-quater del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le modalità di cui all'articolo 64-quater, comma 3, del citato codice dell'amministrazione digitale, aggiorna le linee guida del Sistema IT-Wallet al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente comma.
Art. 5.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla loro attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.