FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2429-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 28 maggio 2025 (v. stampato Senato n. 1320)

presentato dal ministro della difesa
(CROSETTO)

e dal ministro della salute
(SCHILLACI)

Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate. Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate e delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 28 maggio 2025

(Relatore: PADOVANI)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione), XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali) sul disegno di legge. La IV Commissione permanente (Difesa), il 4 febbraio 2026, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 2429.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2429 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; esso è sottoposto al parere del Comitato in ragione della presenza, agli articoli 2 e 3, di disposizioni recanti deleghe legislative;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

alcuni principi di delega di cui all'articolo 2, comma 1, sembrano piuttosto indicare oggetti di delega, diversamente da quanto previsto dal paragrafo 2, lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera che prevede di distinguere i principi e criteri direttivi dagli oggetti di delega; a questo riguardo, si segnalano in particolare la lettera f), in tema di poteri del Ministro della difesa in riferimento all'attività ausiliaria delle Forze armate svolta dal Corpo militare volontario e dal Corpo delle crocerossine, la lettera g), relativa alla costituzione del ruolo unico del personale del Corpo militare volontario, la lettera n), concernente la revisione dei requisiti e delle modalità di avanzamento al grado superiore del personale del Corpo militare volontario, e la lettera o), in tema di revisione delle disposizioni in materia di trattamento economico del personale del Corpo militare volontario richiamato in servizio;

l'articolo 3, in materia di delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare, nel recare, al comma 1, i relativi criteri e principi direttivi, fa riferimento, alla lettera a), alla ricognizione delle disposizioni vigenti in materia militare non ricomprese nel relativo Codice, e alla lettera b), al coordinamento, alla coerenza terminologica, giuridica, logica e sistematica del Codice dell'ordinamento militare per adeguare, aggiornare e semplificarne il linguaggio normativo; al riguardo, si ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che le deleghe di riordino normativo concedono al legislatore delegato «un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante» (sentenza n. 61 del 2020 ma si veda anche la sentenza n. 80 del 2012); peraltro, con specifico riguardo alla lettera b), si ricorda che la già citata sentenza n. 61 del 2020, con riferimento ad un'analoga espressione utilizzata in un principio di delega (articolo 16, comma 2, lettera b) della legge n. 124 del 2015 di riforma delle pubbliche amministrazioni) ha rilevato che si tratta di un principio che lascia «al legislatore delegato ridottissimi margini innovativi»;

il medesimo articolo 3, comma 1, prevede, alla lettera c), quale principio e criterio direttivo, «effettuare la ricognizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle singole disposizioni del codice aventi natura esclusivamente attuativa o esecutiva nonché di quelle che disciplinano materie non coperte da riserva di legge, anche relativa, e conseguentemente inserirle, nel rispetto dell'articolo 2267, comma 2, dello stesso codice, all'interno del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90»; si fa presente che il richiamato articolo 17, comma 2, disciplina i regolamenti di delegificazione, strumento attraverso cui è possibile dettare norme in materie non coperte da riserva assoluta di legge, sostituendo alla disciplina primaria vigente una disciplina di rango regolamentare, purché la legge che autorizzi l'esercizio della potestà regolamentare abbia previamente determinato le norme generali regolatrici della materia e abbia disposto l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari; poiché, nel provvedimento in esame, la previsione del ricorso allo strumento del regolamento di delegificazione si inserisce formalmente quale autonomo principio e criterio direttivo di delega legislativa, potrebbe essere presa in considerazione l'ipotesi di prevedere un'autonoma disposizione, distinta dai criteri e principi direttivi di delega, di autorizzazione alla delegificazione;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 2, comma 2, terzo periodo, e l'articolo 3, comma 4, terzo periodo, prevedono che qualora il termine di sessanta giorni per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cosiddetta «tecnica dello scorrimento»); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta «una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa»; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

il medesimo articolo 3, comma 4, inoltre, al quinto periodo, nel delineare il procedimento di adozione dei decreti legislativi, prevede che l'eventuale «secondo» parere parlamentare (cioè il parere previsto nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi al «primo» parere sugli schemi di decreto legislativo reso dalle Commissioni permanenti) sia espresso sulle «osservazioni del Governo»; in proposito, si segnala, come già fatto in precedenti analoghe occasioni (da ultimo, si veda il parere espresso nella seduta del 19 novembre 2025 sull'A.C. 2654), l'esigenza che, nella procedura del «doppio parere parlamentare», le Commissioni siano comunque chiamate a pronunciarsi sui testi nel loro complesso e non sulle osservazioni del Governo; il successivo comma 5, infine, prevede che il Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega, possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi; si tratta di una formulazione che, riferendosi genericamente all'insieme dei decreti legislativi, non individua in modo esplicito e inequivoco il termine ultimo per l'emanazione dei decreti legislativi integrativi e correttivi; analogamente a quanto previsto dal precedente articolo 2, comma 5, risulterebbe preferibile fare riferimento all'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati di modo che il termine per l'esercizio della delega volta all'emanazione di disposizioni integrative e correttive adottati scada due anni dopo l'entrata in vigore di ciascun decreto; d'altra parte, tale soluzione potrebbe anche ricavarsi implicitamente all'esito di un'interpretazione sistematica e teleologica della disposizione in esame;

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri il 6 febbraio 2025, in sostituzione di quelle precedentemente pubblicate;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sostituire il quinto periodo del comma 4 dell'articolo 3 con il seguente: «I pareri definitivi della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione»;

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

dell'articolo 2, comma 1, lettere f), g), n) e o), alla luce del paragrafo 2, lettera d) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera;

dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in tema di deleghe di riordino normativo e semplificazione;

dell'articolo 3, comma 1, lettera c), prendendo in considerazione l'ipotesi di un'autonoma disposizione, distinta dai criteri e direttivi principi di delega, di autorizzazione alla delegificazione;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:

l'articolo 2, comma 2, terzo periodo, e l'articolo 3, comma 4, terzo periodo, prevedendo termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi;

l'articolo 3, comma 5, facendo riferimento all'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati così da individuare in modo espresso e inequivoco il termine per l'adozione dei decreti integrativi e correttivi.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2429, approvato dal Senato, recante «Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate. Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate e delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare»;

rilevato che:

l'articolo 1 reca disposizioni in materia di attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa Italiana, nonché in materia di disciplina del Corpo militare volontario, soppressione della possibilità per l'Associazione della Croce Rossa Italiana di costituire una fondazione e di estinzione della «Fondazione per le attività ausiliarie della C.R.I. alle Forze armate»;

l'articolo 2 reca una delega legislativa al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle crocerossine dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate prevista dal Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

l'articolo 3 reca una delega legislativa al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e prevede che il Governo provveda, entro il medesimo termine previsto per l'esercizio della delega legislativa, alla razionalizzazione, alla semplificazione, al coordinamento e al riassetto delle disposizioni del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;

ritenuto che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del provvedimento in esame risultano prevalentemente riconducibili alla materia «difesa e Forze armate», rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione;

con riferimento alle disposizioni dell'articolo 1, che intervengono sull'organizzazione e i compiti dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, associazione di volontariato iscritta nel Registro unico del Terzo settore, assume rilievo anche la competenza legislativa esclusiva statale in materia di «ordinamento civile», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2429, approvato dal Senato, recante «Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate. Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate e delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare»,

premesso che:

l'articolo 1 dispone l'estinzione della «Fondazione per le attività ausiliarie della C.R.I. alle Forze armate», prevedendo che la liquidazione dovrà avvenire secondo le ordinarie procedure civilistiche e con la devoluzione del patrimonio residuo all'Associazione della Croce Rossa Italiana;

l'articolo 2 conferisce al Governo la delega legislativa per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle crocerossine dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ausiliari delle Forze armate prevista dal Codice dell'ordinamento militare, indicando, tra i principi e criteri direttivi, la conservazione della qualifica di pubblico ufficiale, ove già prevista dalla normativa vigente;

l'articolo 3 reca il conferimento di ulteriori due deleghe al Governo, rispettivamente riferite alla riforma del Codice dell'ordinamento militare e al correlato testo unico delle disposizioni regolamentari in materia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2429, approvato dal Senato della Repubblica, recante «Integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate. Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate e delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare»;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le relazioni tecniche che, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dovranno corredare gli schemi dei decreti legislativi per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate, non potranno che dare conto della neutralità finanziaria dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto delle clausole di invarianza di carattere generale riferite all'esercizio delle deleghe stesse, espressamente previste dall'alinea del comma 1 e dal comma 4 del medesimo articolo 2;

dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 2, che prevedono la razionalizzazione, la semplificazione, il coordinamento e il riassetto delle disposizioni del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, in coerenza con la revisione del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da realizzare in attuazione della delega conferita dal medesimo articolo 3, non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in considerazione del rango secondario delle norme delle quali si prevede l'adozione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2429, approvato dal Senato, recante integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di Corpi dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate. Delega al Governo per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle infermiere volontarie dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate e delega al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare;

preso atto che il disegno di legge in esame, tra l'altro, delega il Governo a riformare la disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle crocerossine – Corpi ausiliari delle Forze armate – attualmente prevista dal Codice dell'ordinamento militare, nonché al riassetto delle disposizioni in materia di ordinamento militare;

considerato che le disposizioni relative alla disciplina del Corpo militare volontario intendono superare alcune incongruenze normative in materia di richiamo in servizio nonché chiarire alcuni profili relativi alla condizione giuridica degli appartenenti a tale Corpo;

considerato altresì che il provvedimento in oggetto prevede la revisione del corso di formazione per il conseguimento della qualifica di infermiera volontaria del Corpo delle crocerossine della Croce Rossa Italiana secondo criteri di valorizzazione della professionalità rispondenti alle nuove esigenze organizzative e funzionali connesse con la definizione degli ambiti di impiego e dei compiti del Corpo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser