XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2433
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BAGNAI, MOLINARI, BOF, CECCHETTI, COMAROLI, GIAGONI,
IEZZI, PRETTO
Disposizioni in materia di obbligo di pubblicità dei contributi annuali del bilancio nazionale al bilancio dell'Unione europea a carico dei beneficiari dei finanziamenti dell'Unione medesima
Presentata il 29 maggio 2025
Onorevoli Colleghi! – Gli atti giuridici dell'Unione europea che prevedono programmi di finanziamento in favore degli Stati membri dispongono obblighi sulla comunicazione e sulla pubblicità concernenti l'erogazione dei fondi. Tali obblighi rispondono a un generale e condivisibile principio di trasparenza nei rapporti finanziari tra l'Unione europea e gli Stati membri, disciplinato dai regolamenti che accompagnano il quadro finanziario pluriennale, cosiddetto «bilancio dell'Unione europea», ma risultano allo stato caratterizzati da una rilevante asimmetria informativa che la presente proposta di legge si propone di colmare affinché la trasparenza sia applicata su un piano di reciprocità. Giova a questo scopo sintetizzare per sommi capi la disciplina vigente in materia.
L'obbligo di pubblicizzare i finanziamenti ricevuti dall'Unione europea è previsto in primo luogo dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio. Secondo quanto stabilito dal citato regolamento, tutti i beneficiari di fondi europei hanno l'obbligo di attenersi a quanto stabilito al punto 2.2 dell'allegato XII sulla responsabilità dei beneficiari che recita: «Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione riportando: a) l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione; b) un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l'operazione. Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE».
In tempi più recenti, le disposizioni in materia di riconoscimento e di visibilità dei finanziamenti ricevuti dall'Unione europea sono state aggiornate dal cosiddetto «regolamento finanziario» di cui al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, successivamente abrogato e rifuso nel regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024. In particolare, il Considerando n. 33 del citato regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 prevede che «Conformemente al principio di trasparenza sancito dall'articolo 15 TFUE, le istituzioni dell'Unione devono operare nel modo più trasparente possibile. Per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio, l'applicazione di tale principio implica che i cittadini conoscano la destinazione e lo scopo dei fondi spesi dall'Unione. Tali informazioni [...] rafforzano il monitoraggio e il controllo istituzionale sulla spesa dell'Unione e contribuiscono al rafforzamento della sua credibilità. La comunicazione dovrebbe essere maggiormente mirata e finalizzata a rafforzare la visibilità del contributo dell'Unione per i cittadini. Tali obiettivi dovrebbero essere raggiunti attraverso la pubblicazione, preferibilmente utilizzando moderni strumenti di comunicazione, delle pertinenti informazioni riguardanti tutti i destinatari dei fondi finanziati dal bilancio [...]». Si rileva a tal proposito che secondo l'ordinamento unionale l'obbligo di trasparenza deve specificatamente riguardare la destinazione e non l'origine dei fondi, ossia il contributo dell'Unione europea in favore dei cittadini, ma non quello dei cittadini all'Unione europea. L'articolo 63, paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in materia di gestione concorrente con gli Stati membri, dispone che «Quando la Commissione esegue il bilancio in regime di gestione concorrente, i compiti relativi all'esecuzione del bilancio sono delegati agli Stati membri. La Commissione e gli Stati membri rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione e garantiscono la visibilità dell'azione dell'Unione nella gestione dei fondi dell'Unione [...]».
L'articolo 157, paragrafo 2, del medesimo regolamento 2024/2509, in materia di gestione indiretta, prevede che «Le persone e le entità cui è affidata l'esecuzione dei fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), rispettano i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza, non discriminazione e visibilità dell'azione dell'Unione».
L'articolo 238, paragrafo 3, del medesimo regolamento 2024/2509, in materia di fondi fiduciari dell'Unione per azioni esterne, invece, stabilisce che «I fondi fiduciari dell'Unione sono istituiti e eseguiti soltanto alle condizioni seguenti: [...] b) i fondi fiduciari dell'Unione determinano visibilità politica per l'Unione e vantaggi gestionali evidenti, nonché un migliore controllo da parte dell'Unione dei rischi e dei pagamenti dei contributi dell'Unione e degli altri donatori».
Ulteriori disposizioni sulla comunicazione e sulla visibilità per la maggior parte dei programmi in regime di gestione concorrente sono contenute, altresì, nel regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, il quale, all'articolo 46, stabilisce che «ciascuno Stato membro garantisce: a) la visibilità del sostegno in tutte le attività relative alle operazioni sostenute dai fondi, con particolare attenzione alle operazioni di importanza strategica [...]».
Tuttavia, per la prima volta, nell'ambito del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 e del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19, cosiddetto «NextGenerationEU», ogni programma di finanziamento contiene una clausola istituzionale standard sulla comunicazione e sulla visibilità, a cui si aggiungono disposizioni più dettagliate, supportate da diversi documenti di orientamento (linee guida) che aiutano i destinatari dei finanziamenti dell'Unione europea ad attuarle in modo adeguato.
Nel documento «Norme sulla comunicazione e la visibilità – Programmi di finanziamento dell'Unione europea 2021-2027 – Guida per gli Stati membri», pubblicato dalla Commissione europea nel 2022, al paragrafo 3.4. si stabilisce che «l'emblema dell'UE è l'unico e fondamentale marchio visivo utilizzato per rendere nota l'origine dei finanziamenti dell'UE e garantirne la visibilità. Esso deve essere esposto in modo corretto e ben visibile».
Inoltre, viene fornito il seguente esempio di articolo standard sulla comunicazione istituzionale da inserire nella base giuridica di ciascun programma: «I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo [xxx]». In aggiunta, nelle Linee guida operative per i beneficiari dei finanziamenti dell'UE, elaborate dalla Commissione europea nel 2021, concernenti l'uso dell'emblema dell'Unione europea nel quadro dei programmi 2021-2027 dell'UE, si precisa, già nell'introduzione, come «L'Unione europea dispone di numerosi programmi di finanziamento atti a sostenere progetti e iniziative in diversi settori all'interno e all'esterno dell'Unione. Tutti i beneficiari, le autorità di gestione e i partner esecutivi dei finanziamenti UE devono utilizzare l'emblema dell'UE nelle loro comunicazioni per riconoscere il sostegno ricevuto nell'ambito dei programmi dell'UE e contribuire alla visibilità sul campo dell'UE. I destinatari dei finanziamenti dell'UE hanno l'obbligo generale di diffondere e aumentare la visibilità dell'UE. Un obbligo importante in questo contesto è l'esposizione corretta e ben visibile dell'emblema dell'UE, accompagnata da una semplice dichiarazione di finanziamento che menzioni il sostegno dell'UE. La presente guida è destinata ai beneficiari dei finanziamenti dell'UE e alle altre terze parti che divulgano i programmi dell'UE. Fornisce informazioni ed esempi sul posizionamento dell'emblema dell'UE e della dichiarazione di finanziamento».
Infine, il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, all'articolo 34 prevede quanto segue: «1. La Commissione può avviare attività di comunicazione per garantire la visibilità del finanziamento dell'Unione per il sostegno finanziario previsto nel pertinente piano per la ripresa e la resilienza, anche attraverso attività di comunicazione congiunte con le autorità nazionali interessate. La Commissione può, se del caso, garantire che il sostegno nell'ambito del dispositivo sia comunicato e riconosciuto mediante una dichiarazione di finanziamento.
2. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, anche, ove opportuno, attraverso il logo dell'Unione e una dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita “finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU”, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico [...]».
Tenuto conto che l'Italia, al netto degli accreditamenti da parte dell'Unione europea a valere su programmi straordinari finanziati a debito, che in quanto tali comportano un onere a carico delle generazioni future destinato a tradursi in maggiori versamenti al bilancio dell'Unione, è strutturalmente un contribuente netto dell'Unione europea sulla base dei suoi parametri macroeconomici favorevoli, in particolare per quanto concerne il reddito pro capite (come attestato dalla Corte dei conti nelle relazioni annuali sui rapporti finanziari con l'Unione europea), la presente proposta di legge intende introdurre nell'ordinamento nazionale un obbligo di informazione dei cittadini sull'origine dei fondi europei, cioè sui contributi annuali dell'Italia al bilancio dell'Unione europea, simmetrico rispetto all'analogo obbligo di informazione sulla destinazione dei fondi stabilito dall'ordinamento unionale, attraverso la predisposizione di un prospetto di rendiconto della contribuzione dell'Italia, per l'anno di riferimento, al bilancio dell'Unione europea.
Infatti, secondo i dati della Ragioneria generale dello Stato relativi al periodo 2011-2019, l'Italia ha contribuito al bilancio dell'Unione europea versando mediamente, ogni anno, circa 16 miliardi di euro. Nello stesso intervallo di tempo, le risorse erogate all'Italia mediante finanziamenti dell'Unione europea sono state pari a 11 miliardi di euro (in media), concorrendo a collocare il nostro Paese tra i contributori netti.
La presente proposta di legge consta di un solo articolo.
Il comma 1 dell'articolo 1 introduce l'obbligo in capo ai soggetti beneficiari dei finanziamenti dell'Unione europea di predisporre, accanto all'emblema dell'Unione europea e alla dichiarazione di finanziamento, un prospetto informativo recante i contributi annuali del bilancio nazionale al bilancio dell'Unione europea, al fine di informare i cittadini sull'effettivo sostegno finanziario fornito dal nostro Paese al bilancio dell'Unione medesima.
Il comma 2, invece, prevede una sanzione per il mancato o parziale adempimento dell'obbligo di pubblicità previsto dal comma 1.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I beneficiari dei finanziamenti dell'Unione europea erogati nell'ambito del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, e del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono tenuti a integrare le informazioni sull'origine dei finanziamenti e sul sostegno finanziario ricevuto dall'Unione medesima predisponendo ed esponendo, con pari visibilità, un prospetto che attesti i contributi annuali del bilancio nazionale al bilancio dell'Unione europea, specificando in particolare:
a) l'importo complessivo del contributo finanziario dell'Italia nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, con l'indicazione «versamenti dall'Italia all'Unione europea»;
b) l'importo complessivo delle risorse assegnate all'Italia nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, con l'indicazione «accreditamenti dall'Unione europea all'Italia», come risultante dalla relazione annuale della Corte dei conti sui rapporti finanziari con l'Unione europea e l'utilizzazione dei fondi europei, escludendo il contributo di operazioni di indebitamento straordinarie;
c) il saldo netto tra il contributo finanziario di cui alla lettera a) e le risorse assegnate di cui alla lettera b), distinto per anno di riferimento, con l'indicazione «contributo netto dell'Italia al bilancio dell'Unione europea».
2. In caso di inadempimento dell'obbligo di pubblicità di cui al comma 1, si applica una sanzione pecuniaria pari al 5 per cento dell'ammontare del finanziamento. In caso di pubblicità effettuata con modalità non conformi a quanto previsto dal medesimo comma 1, si applica una sanzione pecuniaria pari al 3 per cento dell'ammontare del finanziamento.