DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
Articolo 1
DECRETO-LEGGE
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
Articolo 15
Articolo 16
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2460
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)
e dal ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)
Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale
Presentato il 17 giugno 2025
Onorevoli Deputati! — Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, il cui contenuto è di seguito illustrato.
Art. 1. – Modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi.
Con la disposizione di cui al comma 1, lettera b), si interviene sul trattamento fiscale delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute dal lavoratore dipendente in occasione delle trasferte o missioni, per limitare l'ambito di applicazione del requisito della tracciabilità dei pagamenti, previsto dal quinto periodo dell'articolo 51, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, periodo aggiunto dall'articolo 1, comma 81, lettera a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, alle spese sostenute nel territorio dello Stato.
Il comma 3 prevede che la disposizione di cui al comma 1, lettera b), trovi applicazione per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
Al comma 1, lettere c), numero 1), e d), si interviene sul trattamento fiscale delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, quando sono sostenute nel territorio dello Stato dal lavoratore autonomo e riaddebitate analiticamente al committente per l'esecuzione di un incarico.
Su tale materia l'articolo 5 del decreto legislativo n. 192 del 2024, entrato in vigore il 31 dicembre 2024, nel ridisciplinare i criteri per la determinazione del reddito di lavoro autonomo suddividendo il previgente articolo 54 del TUIR negli articoli da 54 a 54-octies, ha previsto:
all'articolo 54, comma 2, lettera b), l'esclusione dalla base imponibile dei rimborsi delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente;
all'articolo 54-ter, comma 1, la conseguente indeducibilità delle medesime spese;
all'articolo 54-ter, comma 2, la deducibilità delle spese in questione qualora non rimborsate dal committente per l'insolvenza di quest'ultimo;
all'articolo 54-ter, comma 5, la deducibilità delle spese in questione di piccolo ammontare non rimborsate dal committente.
Sulla materia è intervenuto l'articolo 1, comma 81, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito denominata «legge di bilancio 2025»), entrata in vigore il 1° gennaio 2025, per stabilire che la sostanziale irrilevanza fiscale delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, deve essere subordinata al loro sostenimento tramite mezzi di pagamento tracciabili.
Al riguardo, si è rilevato che quest'ultima norma ha introdotto il requisito della tracciabilità dei pagamenti senza tener conto del nuovo regime fiscale introdotto per le spese in questione dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 192 del 2024, entrato in vigore il 31 dicembre 2024, bensì considerando ancora il testo previgente dell'articolo 54 del TUIR; sul piano tecnico il predetto articolo 54 è stato modificato prevedendo l'aggiunta di un nuovo comma 6-ter dopo il comma 6-bis, il quale, tuttavia, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025 non era più vigente.
Nel merito, con l'appena citato comma 6-ter si è inteso disincentivare il pagamento delle spese in questione con mezzi non tracciabili, prevedendo un regime di indeducibilità dal reddito; tale disposizione appare con tutta evidenza incoerente rispetto al nuovo regime di irrilevanza fiscale delle predette spese introdotto con l'articolo 5 del decreto legislativo n. 192 del 2024, sopra illustrato, in base al quale tali spese sono, in linea generale, indeducibili dal reddito.
In quest'ottica, con il comma 1, lettere c), numero 1), e d), del presente decreto si modificano:
l'articolo 54 del TUIR, per prevedere la tassazione delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese in questione, qualora sostenute nel territorio dello Stato, se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero con strumenti di pagamento diversi dal contante;
l'articolo 54-ter del TUIR, per subordinare la deducibilità delle medesime spese, prevista ai commi 2 e 5 dello stesso articolo in caso di mancato rimborso da parte del committente, alla condizione che il relativo pagamento sia stato effettuato con versamento bancario o postale ovvero con strumenti di pagamento diversi dal contante.
Inoltre, con lo stesso comma 1, alla lettera e), si modifica l'articolo 54-septies del TUIR per subordinare alla medesima condizione:
la deducibilità delle spese di rappresentanza ovunque sostenute dai lavoratori autonomi; ciò al fine di rendere coerente il regime fiscale delle spese di rappresentanza sostenute da questi ultimi con quello stabilito, in materia di reddito d'impresa, dall'articolo 108, comma 2, ultimo periodo, del TUIR, introdotto dall'articolo 1, comma 81, lettera d), della legge di bilancio 2025;
la deducibilità delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute nell'esercizio dell'arte o professione, comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché dei rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte o missioni dei dipendenti ovvero corrisposti ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, qualora spettante ai sensi delle disposizioni del capo V del titolo I del TUIR.
Conseguentemente all'introduzione delle disposizioni contenute nel comma 1, al comma 2 è disposta l'abrogazione del comma 6-ter dell'articolo 54 del TUIR, aggiunto dall'articolo 1, comma 81, lettera b), della legge di bilancio 2025.
Inoltre, il successivo comma 4 prevede che le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1), lettera d) e lettera e), si applichino anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997.
Infine, al comma 5 si prevede una decorrenza differenziata per le suddette norme di cui al comma 1, lettera c), numero 1), lettera d) e lettera e), e al comma 2, che tiene conto delle disposizioni contenute nel comma 6-ter dell'articolo 54 del TUIR, aggiunto dall'articolo 1, comma 81, lettera b), della legge di bilancio 2025, il quale presentava una disciplina fiscale, ancorché incoerente, delle spese sostenute dall'esercente un'arte o professione e riaddebitate analiticamente al committente.
Ne consegue che le nuove disposizioni riguardanti le spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute da un lavoratore autonomo o da un dipendente e successivamente riaddebitate analiticamente al committente ovvero al datore di lavoro, e i relativi rimborsi, introducendo una semplificazione che opera in senso più favorevole ai contribuenti, posto che l'ambito di applicazione è limitato al territorio nazionale, si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Si tratta, in particolare, delle disposizioni del comma 1, lettere c), numero 1), e d), della disposizione del comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 6-bis, limitatamente alla parte che regola la deducibilità delle spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, nonché della disposizione del comma 2 dell'articolo 1 qui illustrato.
Le altre disposizioni del comma 1, lettera e), diverse da quelle riguardanti le spese oggetto di riaddebito e i relativi rimborsi si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché alle spese di rappresentanza, sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
Con le disposizioni in tema di tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi, si interviene sulla disciplina, di cui all'articolo 54 e seguenti del TUIR, definita ad opera del decreto legislativo n. 192 del 2024.
In particolare, al comma 1, lettera a), lettera c), numero 2), lettera f) e lettera i), si intende precisare meglio per via normativa taluni criteri applicabili, oltre che in relazione agli interessi e agli altri proventi finanziari di cui al capo III del titolo I del TUIR, percepiti nell'esercizio dell'arte o professione, in rapporto alle plusvalenze e alle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio di arti e professioni in forma associata, in società semplici, in società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in altre società per l'esercizio di attività regolamentate nel sistema degli ordini o albi professionali.
In particolare, si intende stabilire che le predette plusvalenze e minusvalenze non concorrono alla formazione dei redditi di lavoro autonomo ma costituiscono redditi diversi.
Preliminarmente, al comma 1, lettera a), per esigenze di coordinamento normativo, si provvede a sopprimere la disposizione che concede il beneficio del regime di tassazione separata, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera g-ter), del TUIR, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo, qualora percepite, anche in più rate, nello stesso periodo d'imposta. La predetta disposizione risulta infatti superata in conseguenza dell'esclusione di tali plusvalenze dal reddito di lavoro autonomo e della loro riconducibilità nella categoria dei redditi diversi.
Inoltre, con il comma 1, lettera c), numero 2), che introduce il nuovo comma 3-ter nell'articolo 54 del TUIR, si prevede che le plusvalenze e le minusvalenze in questione non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, in quanto le medesime sono ricondotte in ogni caso alla categoria dei redditi diversi, se realizzate da esercenti arti e professioni in forma sia individuale che collettiva.
Conseguentemente, con il comma 1, lettera f), si procede a modificare l'articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR in materia di tassazione dei redditi diversi.
Per effetto delle nuove norme le predette plusvalenze sono quindi soggette all'imposta sostitutiva del 26 per cento, in analogia a quanto già previsto per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società di persone e di capitali esercenti attività produttive di reddito d'impresa.
L'applicabilità di tale regime impositivo alle suddette plusvalenze realizzate da esercenti arti e professioni anche in forma collettiva, come le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, trova giustificazione, sotto il profilo sistematico, nella mancata previsione, per questi ultimi soggetti, del principio di attrazione al reddito di lavoro autonomo dei redditi da qualsiasi fonte provenienti, sancito invece dall'articolo 6, comma 3, del TUIR per i redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e dall'articolo 81, comma 1, del medesimo TUIR per i redditi delle società di capitali e degli enti commerciali soggetti all'IRES.
Inoltre, con lo stesso comma 1, lettera c), numero 2), si introduce nell'articolo 54 del TUIR anche il nuovo comma 3-bis, il quale prevede che gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al capo III del titolo I del medesimo TUIR, che sono percepiti nell'esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale e non concorrono pertanto alla formazione del reddito di lavoro autonomo.
Infine, con riferimento alle operazioni straordinarie relative alle attività artistiche e professionali di cui al nuovo articolo 177-bis del TUIR, la lettera i) del comma 1 dell'articolo qui illustrato introduce una clausola di salvaguardia secondo cui tali operazioni non rilevano ai fini della norma di contrasto dell'abuso di diritto prevista dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei casi in cui abbiano a oggetto un complesso unitario di attività e passività organizzato per l'esercizio dell'attività artistica o professionale e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute per effetto di dette operazioni straordinarie.
La norma riproduce l'analoga disciplina prevista dagli articoli 173, comma 15-quater, e 176, comma 3, del TUIR per le operazioni straordinarie aventi a oggetto un'azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta.
Infine, quanto alla decorrenza, il medesimo comma 6 stabilisce che le modifiche ivi previste si applicano per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, ossia da quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.
Con le disposizioni relative alla disciplina del trattamento fiscale delle spese di trasferta sono apportate modifiche alle disposizioni, relative alla tracciabilità di alcune spese, introdotte con l'articolo 1, commi da 81 a 83, della legge di bilancio 2025, in relazione alla determinazione del reddito d'impresa e del valore della produzione ai fini dell'IRAP.
Le citate disposizioni della legge di bilancio 2025 hanno introdotto nell'articolo 95 del TUIR il comma 3-bis, che prevede, quale condizione per la deducibilità ai sensi dello stesso articolo 95, commi da 1 a 3, la tracciabilità dei pagamenti delle spese di vitto e alloggio e di quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (taxi e automezzi a noleggio con conducente), nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti, ovvero corrisposti a lavoratori autonomi ai quali è stata commissionata una prestazione di servizi.
Un primo intervento apportato con il comma 1, lettera g), riguarda le modalità di deduzione delle suddette spese, sostenute in relazione alle trasferte dei dipendenti, di cui al comma 3-bis dell'articolo 95 del TUIR. Il testo viene riformulato restringendo l'ambito di applicazione della disposizione alle spese sostenute nel territorio dello Stato, in considerazione della finalità della previsione normativa contenuta nel citato comma 3-bis dell'articolo 95 del TUIR.
Con finalità di coordinamento, inoltre, considerato che l'articolo 95 del TUIR, riguardante spese per prestazioni di lavoro, reca, in linea generale, la disciplina della deducibilità delle spese per lavoro dipendente, si è ritenuto opportuno espungere dal citato comma 3-bis il riferimento alla tracciabilità delle spese sostenute per le prestazioni di servizi commissionate a lavoratori autonomi. La medesima disciplina della tracciabilità delle spese, sostenute per le prestazioni di servizi commissionate a lavoratori autonomi, è stata trasferita nell'ambito dell'articolo 109, comma 5-ter, del TUIR, riguardante le norme generali sui componenti del reddito d'impresa, in quanto tale sede appare, sul piano sistematico, più idonea ad accogliere la relativa disciplina [comma 1, lettera h)].
Al fine di garantire un trattamento coerente, nel citato articolo 109 del TUIR è stato introdotto un nuovo comma 5-bis per chiarire, evitando possibili dubbi interpretativi, che la condizione di tracciabilità delle spese sopra descritte rileva in tutte le ipotesi in cui, nel territorio dello Stato, le stesse risultino sostenute dalle imprese o siano oggetto di un rimborso analitico (fermo restando, ovviamente, il rispetto del principio di inerenza). Va da sé che i limiti appena descritti si applicano anche in relazione alle spese in esame sostenute dalle imprese per gli amministratori, nonché ai relativi rimborsi analitici.
Le disposizioni concernenti la disattivazione del regime sopra descritto per le spese sostenute all'estero, introducendo una semplificazione che opera in senso più favorevole al contribuente, decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Invece, le nuove regole di tracciabilità delle spese in esame si applicano alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024.
Le modifiche apportate rilevano, oltre che ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRES (e dell'IRPEF tramite il rinvio operato dall'articolo 56, comma 1, del TUIR), anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo n. 446 del 1997, con la medesima decorrenza.
Art. 2. – Modifiche al regime di riporto delle perdite.
L'articolo 2 interviene per integrare o modificare il nuovo regime del riporto delle perdite fiscali introdotto con l'articolo 15 del decreto legislativo n. 192 del 2024, con il quale è stato attuato il criterio direttivo della delega fiscale che ha previsto, tra l'altro, la revisione del limite quantitativo al riporto delle perdite nel caso di operazioni di fusione o scissione, rappresentato dal patrimonio netto. In tale sede – si ricorda – si è ritenuto appropriato introdurre, quale nuovo limite quantitativo, in luogo del patrimonio netto contabile, il valore economico del patrimonio netto, rappresentante un parametro maggiormente significativo della recuperabilità delle pregresse posizioni soggettive fiscali, in linea, peraltro, con la preesistente prassi dell'Agenzia delle entrate.
In continuità con la disciplina previgente, per motivi antielusivi, il patrimonio netto contabile va assunto al netto dei conferimenti e versamenti operati negli ultimi ventiquattro mesi antecedenti rispetto alla data di efficacia della fusione o scissione (senza considerare i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici). In coerenza con quanto previsto ai fini del computo del patrimonio netto contabile, si è stabilito, in sede di redazione del decreto legislativo n. 192 del 2024, che, anche in ipotesi di utilizzo, quale limite quantitativo, del valore economico del patrimonio netto, il medesimo è determinato senza tenere conto degli effetti prodotti sulla valutazione dello stesso dai contributi e versamenti effettuati negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla predetta data. Viene chiarito che, in presenza di conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi anteriori rispetto alla data di efficacia della fusione o scissione, al fine di determinare gli effetti sul valore economico del patrimonio netto, gli stessi si rideterminano assumendo per essi un valore proporzionalmente corrispondente all'incremento del valore economico del patrimonio netto rispetto a quello contabile.
Tale criterio, volto a semplificare il calcolo degli effetti dei più recenti conferimenti e versamenti sul valore economico del patrimonio netto, tuttavia, non appare del tutto coerente ove si consideri che potrebbe arrivare anche ad azzerare il valore di quest'ultimo qualora i conferimenti o versamenti rilevanti ai fini di che trattasi dovessero risultare pari o superiori al patrimonio netto contabile.
L'articolo 2, comma 1, alle lettere a) e b), interviene, pertanto, sugli articoli 84 e 172 per modificare il regime testé delineato, evitando conseguenze distorsive della misura di determinazione degli effetti dei versamenti e conferimenti.
In particolare, viene stabilito, pur mantenendo un metodo finalizzato a semplificare il calcolo, che i conferimenti e versamenti in questione rilevano in misura doppia rispetto al loro valore assoluto.
Tale valore, sia pur genericamente individuato, appare in linea con l'equity risk premium (che rappresenta il rendimento addizionale che gli investitori richiedono al mercato per detenere azioni rispetto a quello – calcolato al tasso risk free – dell'investimento in cespiti privi di rischio come i titoli di Stato) ed evita gli effetti distorsivi sopra evidenziati.
Con la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 si interviene, invece, sull'articolo 176 del TUIR per stabilire il principio che, in caso di conferimento d'azienda, alle posizioni soggettive della società conferitaria si applicano le disposizioni previste dall'articolo 173, comma 10, del TUIR per la società beneficiaria di una scissione, in base alle quali il riporto delle perdite fiscali, degli interessi passivi e delle eccedenze dell'ACE è sottoposto alle condizioni e ai limiti ivi previsti.
In tal modo, il conferimento d'azienda, limitatamente alla società conferitaria, è equiparato a tutti gli effetti, sotto tale profilo, alle operazioni straordinarie (in regime di neutralità fiscale) che possono essere utilizzate per il commercio delle cosiddette «bare fiscali», indipendentemente dalla circostanza che sia stato preceduto da un cambio del controllo sulla società conferitaria o se lo stesso cambio del controllo sia avvenuto contestualmente proprio con il conferimento d'azienda.
La disciplina, pertanto, fuoriesce dall'articolo 84, comma 3, del TUIR, il quale, nel fare riferimento ai casi di acquisizione di azienda per l'individuazione del cambio di attività della società controllata che riporta le perdite, da ora in poi non potrà che riferirsi esclusivamente al caso di cessione d'azienda.
La modifica si è resa necessaria in quanto appare più coerente con il nuovo regime di circolazione delle perdite infragruppo, di cui all'articolo 177-ter del citato TUIR.
Con la lettera d), numero 1), del comma 1 dell'articolo 2 si interviene, infine, sull'articolo 177-ter del TUIR per stabilire che ai fini del riporto delle perdite fiscali infragruppo non trovano, altresì, applicazione i limiti e le condizioni previsti nel comma 5-bis dell'articolo 176 in relazione ai conferimenti d'azienda.
L'intervento di cui alla lettera d), numero 2), del comma 1 dell'articolo 2 è di mero coordinamento.
Art. 3. – Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.
Le disposizioni contenute nell'articolo 3 hanno a oggetto l'articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023 recante le norme sulla maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.
Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 216 del 2023 dispone che «l'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto».
Il comma 7 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 2024, in attuazione delle disposizioni sopra riportate, dispone che le società appartenenti a un gruppo interno (come definito all'articolo 1, lettera f), dello stesso decreto, secondo cui per «gruppo interno» si intende «l'insieme delle società residenti controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato italiano di soggetti non residenti»), ai fini del calcolo dell'incremento della base occupazionale, devono rispettare le condizioni previste per i soggetti indipendenti, in base alle quali la maggiorazione spetta se alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023: (i) il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente; (ii) il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, è superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 anche con riferimento al gruppo interno complessivamente considerato.
Ai fini della disciplina in esame, per quanto attiene alla perimetrazione del gruppo, occorre considerare i soggetti che sono, sul piano sostanziale, a capo di un «gruppo economico» costituente, di fatto, un unico organismo economico produttivo. Non rientra, ad esempio, in tale nozione di gruppo l'ipotesi in cui le partecipazioni di enti e società siano detenute dallo Stato. Va da sé, tuttavia, che queste ultime, qualora risultino essere entità controllanti di una o più società, ai fini del calcolo dell'agevolazione, contribuiranno a determinare il perimetro di ulteriori gruppi.
Ciò premesso, come anticipato, il comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 216 del 2023 ha stabilito che nell'ambito di un gruppo di imprese occorre tenere conto, evidentemente in senso negativo, ai fini del calcolo del beneficio, delle diminuzioni occupazionali verificatesi presso le società collegate. In proposito, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 7, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2024, il calcolo dell'incremento occupazionale deve essere operato considerando i dati delle società collegate in proporzione alla quota di partecipazione, senza tuttavia tenere conto «delle società collegate che sono, altresì, controllate da società non facenti parte del medesimo gruppo interno».
Relativamente a tale aspetto, ragioni di semplificazione determinano la necessità – perseguita con l'intervento contenuto nell'articolo 3, comma 1, del presente decreto-legge – di escludere le società collegate dal perimetro del gruppo. La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
In considerazione della circostanza che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2024, in relazione al meccanismo applicativo del beneficio nei gruppi, equipara le società collegate a quelle sottoposte a controllo congiunto, si deve ritenere, per le stesse ragioni di semplificazione, che l'esclusione delle società collegate dal perimetro del gruppo si estende inevitabilmente anche alle società e agli altri enti a controllo congiunto.
Art. 4. – Modifiche alle disposizioni riguardanti le società estere controllate.
L'articolo 4, comma 1, lettera a), interviene sul comma 4-bis dell'articolo 167 del TUIR, modificando il criterio in base al quale l'imposta minima nazionale equivalente (come definita nell'allegato A al decreto legislativo n. 209 del 2023) eventualmente assolta dalla società controllata estera deve essere presa in considerazione ai fini del calcolo della tassazione effettiva di cui alla lettera a) del comma 4 dello stesso articolo 167 del TUIR nello Stato della controllata estera.
Si ricorda infatti che, ove esistente, l'imposta minima nazionale è generalmente calcolata in maniera unitaria per tutte le entità del gruppo localizzate nella giurisdizione. Nel caso in cui vi siano più entità localizzate nella stessa giurisdizione, ai fini dell'applicazione della disciplina delle società estere controllate il soggetto controllante deve individuare la quota di imposta minima nazionale attribuibile alla propria controllata (o a ciascuna delle proprie controllate) in quella giurisdizione. Con la modifica in questione, ispirata da ragioni di semplificazione, si sostituisce il criterio di attribuzione della quota di imposta minima nazionale equivalente basato sul rapporto tra i profitti eccedenti della controllata e il totale dei profitti eccedenti delle entità soggette all'imposta minima nazionale con il criterio di attribuzione stabilito dalla legislazione del Paese di localizzazione della controllata estera. Si consente, pertanto, di far riferimento (ove esistente) al criterio di ripartizione dell'imposta minima nazionale equivalente adottato dalla giurisdizione della controllata, evitando al socio la necessità di effettuare un nuovo calcolo.
In assenza di tale criterio, ovverosia qualora non sia stato esplicitamente previsto dalla giurisdizione estera, si prevede come criterio di attribuzione dell'imposta minima nazionale quello basato sul rapporto tra il reddito rilevante del soggetto controllato non residente e la somma di tutti redditi rilevanti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente.
L'importo da ripartire sulla base del criterio sopra indicato è l'importo dell'imposta minima nazionale equivalente, «calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente». A questo riguardo si ricorda che, in base ai chiarimenti dell'OCSE (si veda inter alia il paragrafo 118.6 del Commentario all'articolo 10.1 delle Model Rules), l'imposta minima nazionale deve prevedere le medesime regole previste per l'imposizione integrativa, comprese le regole di segregazione di alcune categorie di entità (quali imprese partecipate in misura minoritaria, entità di investimento, entità a controllo congiunto, entità apolidi) ai fini della determinazione dell'imposta dovuta. Pertanto, se il soggetto controllato estero soggetto alla disciplina delle società estere controllate si qualifica, ai fini dell'imposizione integrativa, come un'entità d'investimento, l'imposta minima nazionale sarà calcolata considerando tale soggetto controllato e tutte le altre entità d'investimento appartenenti al gruppo localizzate nella giurisdizione che adotta l'imposta minima nazionale equivalente, tenendole separate dalle altre imprese ed entità appartenenti al gruppo pur se localizzate nella medesima giurisdizione. Coerentemente, anche ai fini del comma 4-bis dell'articolo 167 del TUIR, si deve tener conto di tale segregazione e l'allocazione dell'imposta minima nazionale equivalente dovrà avvenire (in assenza di uno specifico criterio adottato nella giurisdizione estera) sulla base del rapporto tra il reddito rilevante della controllata o entità d'investimento e la somma dei redditi rilevanti di tutte le entità d'investimento (inclusa la controllata) considerate unitariamente ai fini della determinazione dell'imposta minima nazionale equivalente prelevata nello Stato estero.
Le modifiche operate con il comma 1, lettera b), hanno la finalità di ridefinire le disposizioni con cui è stato introdotto il comma 4-ter dell'articolo 167 del TUIR, riguardanti il meccanismo opzionale di determinazione della tassazione effettiva, il cui scopo è quello di evitare la complessità dei conteggi in relazione al calcolo del livello di imposizione effettiva scontato dalle società controllate ovvero dalle stabili organizzazioni all'estero in esenzione, fermo restando il rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016.
Si rammenta, infatti, che la funzione dell'importo versato è limitata a consentire, previo pagamento di un importo correlato all'ammontare dell'utile contabile netto (rettificato), di evitare la complessità operativa derivante dalla determinazione della tassazione effettiva estera, con esclusivo riferimento al regime di cui al citato articolo 167 del TUIR, non potendo assumere la natura di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
In considerazione di ciò, è stato riformulato il comma 4-ter dell'articolo 167 del TUIR, con la conseguenza che l'importo versato ai sensi di tale disposizione:
è calcolato avendo riguardo all'utile contabile netto dell'esercizio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili detenuta, direttamente o indirettamente, dal soggetto controllante, determinato con le modalità disciplinate nel medesimo articolo 167 del TUIR;
non è deducibile, in ogni caso, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP;
determina il verificarsi della condizione di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 167 del TUIR (tassazione effettiva congrua), anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 47-bis del TUIR ai dividendi provenienti da tale soggetto.
Gli utili distribuiti dalla società controllata estera realizzati nel periodo d'imposta per il quale si è fruito del meccanismo opzionale di cui al citato comma 4-ter dell'articolo 167 del TUIR, fermo restando quanto previsto al comma 10 del medesimo articolo, concorrono alla formazione del reddito del soggetto percettore, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 47 e 89 del TUIR, non risultando per il socio controllante (cui si applica il regime in esame) provenienti da Paesi a regime fiscale privilegiato.
Con il medesimo intervento, inoltre, si precisa che nel calcolo dell'utile contabile non si tiene conto, per ragioni di contrasto di eventuali politiche di bilancio che possano incidere sulla determinazione della tassazione effettiva, oltre che dei fondi per rischi, anche degli accantonamenti finalizzati a rilevare in bilancio oneri futuri. Per le ragioni appena accennate, tali oneri sono esclusi definitivamente dal calcolo dell'utile contabile netto funzionale alla determinazione della tassazione effettiva correlata al meccanismo opzionale di cui al comma 4-ter in commento.
Con le modifiche contenute nel comma 1, lettera c), si opera il corretto coordinamento tra la disciplina vigente e la riforma dell'interpello effettuata con l'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219. A tal fine, viene modificato il testo del secondo periodo del comma 5 dell'articolo 167 del TUIR per identificare correttamente (lettera e) e non più lettera b) dell'articolo 11 della legge n. 2012 del 2000) la tipologia di interpello a cui si può ricorrere ai fini della disapplicazione della disciplina riguardante le imprese estere controllate.
Con l'intervento di cui al comma 1, lettera d), da ultimo, si integra la disposizione del comma 9 dell'articolo 167 del TUIR al fine di consentire al socio la detrazione dell'imposta minima nazionale equivalente eventualmente pagata nel Paese estero e attribuita all'impresa estera controllata sulla base del criterio di ripartizione indicato al comma 4-bis del medesimo articolo. La detrazione è ammessa alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'articolo 165 del TUIR.
Le disposizioni sopra descritte si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (29 dicembre 2023).
Art. 5. – Modifiche alle disposizioni riguardanti la documentazione relativa alla disciplina di contrasto ai disallineamenti da ibridi.
Con l'articolo 5 sono apportate modifiche all'articolo 61 del decreto legislativo n. 209 del 2023 in materia di documentazione relativa alla disciplina per il contrasto dei disallineamenti da ibridi.
In particolare, il comma 3 del citato articolo 61 del decreto legislativo n. 209 del 2023 prevede, attualmente, la possibilità di estendere il trattamento premiale previsto dal comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, anche ai periodi d'imposta anteriori a quello di entrata in vigore del citato decreto legislativo, a condizione che la documentazione sia predisposta, con data certa, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 209 del 2023 ovvero, se posteriore, entro il sesto mese successivo alla data di approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze contenente le disposizioni di attuazione.
Con le modifiche apportate dal presente articolo 5, essendo stato pubblicato il decreto di attuazione in data 6 dicembre 2024, viene, da un lato, eliminato il periodo transitorio come precedentemente definito e, dall'altro, viene concesso più tempo ai contribuenti per la predisposizione della documentazione, fissando come scadenza il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di approvazione del decreto del Ministro dell'economia, ovverosia il periodo d'imposta 2024.
Art. 6. – Proroga e sanatoria delle delibere approvative del Prospetto IMU.
La disposizione dell'articolo 6 prevede, per il solo anno 2025, una deroga al generale termine, fissato dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe da parte degli enti locali, nei confronti dei comuni che:
non hanno adottato entro il 28 febbraio 2025 la delibera di approvazione del Prospetto delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
hanno adottato entro il termine del 28 febbraio 2025 la delibera relativa alle aliquote dell'IMU senza, però, elaborare il Prospetto ai sensi del predetto comma 757.
Tali enti possono approvare entro il 15 settembre 2025 le suddette delibere, redatte tramite l'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale.
La norma considera valide, in ogni caso, le delibere di approvazione del Prospetto già adottate, in conformità al comma 757 ma oltre il termine del 28 febbraio 2025, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
Si evidenzia che la norma in esame non coinvolge i comuni che hanno correttamente adottato, entro il 28 febbraio 2025, la delibera di approvazione del Prospetto nel rispetto delle modalità previste dal citato articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019, vale a dire accedendo all'applicazione informatica, disponibile nel Portale del federalismo fiscale, attraverso la quale è possibile redigere il Prospetto, che forma parte integrante della delibera stessa.
La norma è, quindi, diretta, da un lato, a differire al 15 settembre 2025 il termine per l'adozione della delibera di approvazione del Prospetto IMU, in favore dei comuni che non l'avessero ancora adottata o di quelli che, pur avendola adottata nei termini, non hanno, tuttavia, rispettato le modalità prescritte dal citato comma 757, e, dall'altro, a sanare il vizio nel quale sono incorsi i comuni che hanno adottato la delibera in questione prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge ma oltre il termine del 28 febbraio 2025.
La disposizione prevede anche che le eventuali variazioni al bilancio, che si rendessero necessarie per effetto della fruizione del nuovo termine del 15 settembre 2025, sono recepite con successiva variazione del bilancio di previsione per gli anni 2025-2027.
Art. 7. – Disposizioni in materia di agevolazioni applicate al biodiesel.
L'articolo 7 apporta modifiche all'articolo 3-quinquies del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95. Tale articolo 3-quinquies, al comma 2-bis, estende anche al biodiesel, qualora utilizzato tal quale, l'applicazione delle agevolazioni in materia di accisa previste per il gasolio dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Ciò nell'ambito di un programma pluriennale previsto dall'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003. In tale contesto, con le lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo 7 si intende riservare l'applicazione del predetto trattamento agevolato al solo biodiesel che, in particolare, soddisfi le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (GBER), che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Il suddetto paragrafo 5 dell'articolo 44 prevede che gli sgravi fiscali concessi nell'ambito dei programmi previsti dal menzionato articolo 16 della direttiva 2003/96/CE non devono essere notificati come aiuti di Stato a condizione che i prodotti agevolati siano conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, di cui alla direttiva (UE) 2018/2001, e siano prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX a tale direttiva. In tal senso la modifica proposta consente di raggiungere l'obiettivo di una maggiore salvaguardia dell'ambiente attraverso la promozione dell'utilizzo di biocarburanti, come il biodiesel, ottenuti da specifiche materie prime. Inoltre, la rispondenza dei biocarburanti alle predette disposizioni del regolamento GBER evita di subordinare l'attuazione del suddetto programma all'esame di compatibilità con il mercato interno effettuato dalla Commissione europea. Infine, con la lettera c) del comma 1 del predetto articolo 7 è previsto che, attraverso il decreto attuativo già previsto dal comma 2-ter dell'articolo 3-quinquies sopra menzionato, siano anche stabilite le modalità per fornire all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli esiti delle verifiche condotte dalle altre amministrazioni ai fini del controllo del rispetto dei criteri di sostenibilità delle materie prime impiegate per la produzione del biodiesel oggetto dell'agevolazione in discorso.
Art. 8. – Decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore.
L'articolo 101, comma 10, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, subordina l'efficacia degli articoli 77, 79, comma 2-bis, 80 e 86 all'autorizzazione della Commissione europea, da richiedersi a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
All'esito della prenotifica effettuata dal suddetto Dicastero, i competenti servizi della Direzione generale Concorrenza della Commissione europea hanno adottato, il 7 marzo 2025, una lettera di rassicurazione (comfort letter) nella quale hanno affermato che le misure previste dall'articolo 79, comma 2-bis, dall'articolo 80 e dall'articolo 86 del codice del Terzo settore non sembrano essere selettive e che, conseguentemente, non sembrerebbero costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
La comfort letter adottata, tuttavia, non corrisponde a una formale decisione di autorizzazione in quanto – come anche precisato nella stessa – le conclusioni ivi riportate non costituiscono la posizione definitiva della Commissione europea, ma una preliminare valutazione effettuata dai suddetti Servizi della Direzione generale Concorrenza sulla base degli elementi forniti dalle autorità italiane e, pertanto, non realizza stricto sensu la condizione prevista dal citato articolo 101, comma 10, ai fini dell'efficacia delle disposizioni ivi richiamate, né tanto meno quella alla quale l'articolo 104, comma 2, del medesimo codice del Terzo settore àncora l'efficacia delle disposizioni contenute nel titolo X, rubricato «Regime fiscale degli enti del terzo settore», prevedendone l'applicazione «a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10».
La disposizione in esame, pertanto, interviene:
con la lettera a), sull'articolo 101, comma 10, del codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 al fine di rimuovere la clausola sospensiva ivi prevista con riferimento agli articoli richiamati nella comfort letter del 7 marzo 2025 (articoli 79, comma 2-bis, 80 e 86 del codice del Terzo settore);
con la lettera b), sull'articolo 104, comma 2, del medesimo codice al fine di prevedere l'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo X a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Art. 9. – Modifiche in materia di inversione contabile nei settori del trasporto e movimentazione merci e dei servizi di logistica.
L'articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha introdotto il meccanismo dell'inversione contabile per le prestazioni di servizi, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.
Considerate le finalità antifrode dell'introduzione del meccanismo dell'inversione contabile, al fine di estenderne l'ambito di applicazione, tra gli altri, anche agli appalti di trasporto di merci, con il comma 1 vengono eliminati dal citato articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, i vincoli applicativi legati alle caratteristiche contrattuali della prevalenza di manodopera e dell'utilizzo dei beni strumentali di proprietà del committente. Queste ultime, infatti, sono caratteristiche oggettive del contratto non riscontrabili nei tradizionali appalti di trasporto di merci.
Il comma 2 contiene una disposizione di coordinamento che sostituisce il testo del comma 58 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il quale subordina l'efficacia del comma 57 (che, a sua volta, ha sostituito la citata lettera a-quinquies) dell'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) all'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea.
In particolare, con la modifica si introduce nel comma 58 un diretto riferimento all'articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, eliminando il richiamo al comma 57. Diversamente, il comma 58 manterrebbe il riferimento a una versione non più attuale della citata lettera a-quinquies), quale quella precedentemente introdotta dal comma 57.
Al fine di evitare possibili dubbi interpretativi sulla corretta applicazione della norma transitoria, il comma 3 interviene sul comma 59 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per chiarire che l'opzione può essere facoltativamente esercitata, bilateralmente, anche da tutti i soggetti presenti nella catena dei subappalti. La facoltà esercitata da un subappaltatore non è subordinata alla circostanza che dell'esercizio della medesima opzione si siano avvalsi anche tutti gli altri subappaltanti e subappaltatori, né, necessariamente, il committente e il primo appaltatore. Pertanto, l'esercizio dell'opzione da parte del committente e del primo appaltatore non rappresenta una condizione necessaria affinché anche nei rapporti di subappalto possa essere esercitata la medesima facoltà. Ne consegue che, ai fini dell'esercizio dell'opzione, ciascun rapporto di subappalto può considerarsi autonomo rispetto agli altri rapporti di subappalto nonché a quello tra il committente e il primo appaltatore.
Ovviamente, a tutti gli eventuali accordi conclusi nella fase di subappalto si applicano le disposizioni contenute nei commi da 59 a 63 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Art. 10. – Disposizioni in materia di split payment.
L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rubricato «Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società», disciplina l'applicazione del meccanismo dello split payment nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società.
In base al meccanismo dello split payment, in deroga all'ordinario meccanismo di applicazione dell'IVA, l'obbligo di versare l'imposta gravante sugli acquisti di beni e servizi ricade direttamente sugli acquirenti degli stessi, nel caso siano una pubblica amministrazione o uno degli altri soggetti individuati dall'articolo 17-ter, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (in sintesi, tutte le pubbliche amministrazioni, le società controllate da pubbliche amministrazioni statali e locali e le società quotate iscritte nell'indice FTSE MIB).
La suddetta misura è stata ritenuta particolarmente efficace quale immediato strumento di contrasto dell'evasione fiscale commessa attraverso il mancato versamento dell'IVA. Il descritto meccanismo ha, infatti, la finalità di garantire, con riguardo alle operazioni nei confronti di pubbliche amministrazioni o di soggetti da esse partecipate, che, a fronte della spesa pubblica per acquisti di beni e servizi, la relativa IVA affluisca effettivamente nelle casse dello Stato.
In particolare, il comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prevede che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le quali i cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è versata secondo il meccanismo dello split payment.
Il comma 1-bis del medesimo articolo 17-ter prevede che le disposizioni in materia di split payment si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
«0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario».
Per effetto della modifica normativa qui illustrata, le operazioni effettuate nei confronti delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2025, non saranno più soggette al meccanismo dello split payment. Tale modifica risulta conforme alla disciplina europea. In particolare, con la decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio, l'Italia era stata autorizzata ad applicare il meccanismo dello split payment fino al 30 giugno 2020. La misura è stata successivamente prorogata fino al 30 giugno 2023 dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1105.
Successivamente, la decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio ha prorogato fino al 30 giugno 2026 l'autorizzazione concessa all'Italia con la citata decisione di esecuzione (UE) 2017/784, per l'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, prevedendo, altresì, che a decorrere dal 1° luglio 2025, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa iscritte nell'indice FTSE MIB saranno escluse dall'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 1, punto 1), e articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2023/1552).
Pertanto, la modifica normativa in esame risulta necessaria al fine di rendere conforme la normativa nazionale alla disciplina europea che prevede l'esclusione di tali società dall'ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti.
Art. 11. – Modifiche decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante revisione delle disposizioni in materia di accise.
La disposizione in esame, volta ad anticipare l'entrata in vigore dell'articolo 33-ter, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative¸ di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dal decreto legislativo n. 43 del 2025, risulta di particolare necessità e urgenza per la filiera vitivinicola, che, attualmente, si trova nell'impossibilità di avviare l'attività di produzione di vini dealcolati.
La disciplina innovativa di cui all'articolo 33-ter del citato testo unico ha effetto – come testualmente previsto dall'articolo 8 del citato decreto legislativo – solo a decorrere dal 1° gennaio 2026.
In tale situazione, è evidente che le imprese del comparto vitivinicolo si trovano nella condizione di dover attendere il 1° gennaio 2026 – data di entrata in vigore delle nuove disposizioni – per poter avviare l'attività produttiva.
Il ritardo nell'entrata in vigore della nuova disciplina, tanto attesa dagli operatori del settore, si traduce, invero, in un danno significativo per le numerose imprese che hanno già completato importanti investimenti ai fini dell'acquisto degli impianti di dealcolazione e che intendono rispondere prontamente alla crescente domanda del mercato interno e dei mercati internazionali.
Le ragioni esposte rendono evidente, pertanto, la necessità di assicurare una più celere applicazione delle disposizioni previste dal predetto articolo 33-ter del testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative¸ di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anticipandone, quindi, l'efficacia. L'effetto innovativo della disposizione consisterebbe nel consentire l'immediata adozione della disciplina attuativa di cui all'articolo 33-ter, comma 2, con la conseguente applicazione – in seguito all'adozione del decreto attuativo – delle disposizioni previste dal comma 1 dello stesso articolo 33-ter.
Art. 12. – Disposizioni in materia di termini di presentazione delle dichiarazioni 2024.
Per effetto delle disposizioni del comma 1 si considerano tempestive le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che dovevano essere presentate entro il 31 ottobre 2024, qualora la loro presentazione sia avvenuta entro l'8 novembre 2024. Nel caso in cui il ritardo sia già stato spontaneamente regolarizzato tramite il ravvedimento operoso, non si dà comunque luogo al rimborso delle somme versate a tale titolo.
Il comma 2 stabilisce che, in ogni caso, le disposizioni del comma 1 non rilevano ai fini dell'abrogato articolo 1 del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167. Tale disposizione è stata abrogata dall'articolo 1, comma 2, della legge 9 dicembre 2024, n. 189, che, tuttavia, ha stabilito che restano «validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 167 del 2024». Per conseguenza, le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP presentate successivamente al 31 ottobre 2024 ma entro l'8 novembre 2024, considerate tempestive ai sensi del precedente comma 1, non hanno rilevanza ai fini della possibilità di adesione al concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024 e ai fini dell'accesso al ravvedimento speciale di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.
Art. 13. – Differimento per l'anno 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.
La norma interessa i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i quali sono tenuti a effettuare, entro il 30 giugno 2025, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto. In favore di detti soggetti viene previsto (comma 1) il differimento del citato termine al 21 luglio 2025, senza alcuna maggiorazione.
I contribuenti interessati dal differimento potranno avvalersi della possibilità di applicare l'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435; pertanto, i versamenti in argomento potranno essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del nuovo termine, fissato al 21 luglio 2025, applicando la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Con riferimento al versamento dell'IVA risultante dalla dichiarazione annuale, resta comunque ferma l'applicazione degli interessi dovuti qualora il versamento fosse stato effettuato entro il 30 giugno 2025.
Si precisa, per completezza, che il differimento dei termini di versamento riguarda anche l'imposta sostitutiva del maggior reddito concordato prevista dagli articoli 20-bis e 31-bis del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.
Il comma 2 specifica che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.
Art. 14. – Decorrenza delle disposizioni in materia di imprese sociali.
La modifica proposta recepisce nell'ordinamento statale le conclusioni contenute nella lettera di rassicurazione (comfort letter) della Direzione generale Concorrenza della Commissione dell'Unione europea del 7 marzo 2025, la quale, esprimendosi in sede di pre-notifica sul regime fiscale applicabile agli enti del Terzo settore e alle imprese sociali, ha affermato, tra l'altro, che la previsione contenuta nell'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 2017 (secondo la quale non concorrono alla formazione del reddito delle imprese sociali, tra l'altro, le somme destinate a riserve legalmente vincolate all'esercizio di attività di interesse generale) non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto non appare selettiva. Ne consegue che l'efficacia di detta disposizione non è più subordinata alla condizione del rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione dell'Unione europea. Viene previsto che l'applicazione della disciplina di cui al menzionato articolo 18, comma 1, decorra dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, al fine di assicurarne l'omogenea applicazione ab initio.
Art. 15. – Disposizioni finanziarie.
La disposizione in esame reca la copertura degli oneri derivanti dal presente decreto-legge.

DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025.
Disposizioni urgenti in materia fiscale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.»;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Visto il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, e in particolare l'articolo 3-quinquies recante misure urgenti per incrementare la produzione di biometano nonché l'impiego di prodotti energetici alternativi;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante «Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 e in particolare l'articolo 1, comma 81, lettera b);
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per esigenze fiscali indifferibili, in considerazione dell'incidenza di tali disposizioni sull'esercizio in corso e sull'esercizio 2024;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2025;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, comma 1, lettera g-ter) le parole: «incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo,» sono soppresse;
b) all'articolo 51, comma 5, quinto periodo, dopo le parole: «I rimborsi delle spese» sono inserite le seguenti: «, sostenute nel territorio dello Stato,»;
c) all'articolo 54:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera b), le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al capo III, percepiti nell'esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale.
3-ter. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in società tra professionisti e in altre società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all'articolo 177-bis, costituiscono redditi diversi.»;
d) all'articolo 54-ter, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Nei casi disciplinati dai commi 2 e 5 le spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
e) all'articolo 54-septies:
1) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»;
2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6-bis. La deducibilità delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché delle medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, qualora spettante ai sensi delle disposizioni del presente Capo, è ammessa a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
f) all'articolo 67, comma 1:
1) alla lettera c), secondo periodo, dopo le parole: «e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società» sono inserite le seguenti: «e associazioni»;
2) alla lettera c-bis), primo periodo, dopo le parole: «e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società» sono inserite le seguenti: «e associazioni»;
g) all'articolo 95, comma 3-bis:
1) dopo la parola: «sostenute», sono inserite le seguenti: «nel territorio dello Stato»;
2) le parole: «ovvero corrisposti a lavoratori autonomi» sono soppresse;
h) all'articolo 109, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute nel territorio dello Stato, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5-ter. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute nel territorio dello Stato per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili alle condizioni di cui al comma 5-bis.».
i) all'articolo 177-bis, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Ai fini dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non rilevano le operazioni straordinarie di cui al presente articolo e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute.».
2. L'articolo 1, comma 81, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è abrogato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) si applicano alle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1), lettera d) e lettera e) si applicano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
5. Le disposizioni del comma 1, lettera c), numero 1), lettera d), e lettera e), numero 2), limitatamente alla parte che regola la deducibilità delle spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, nonché la disposizione del comma 2, si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 1, lettera e), diverse da quelle di cui al primo periodo, si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché alle spese di rappresentanza sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), lettera c), numero 2, lettera f), lettera i), si applicano per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024.
7. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
8. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), numero 2), e lettera h), si applicano alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2024.
9. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere g) e h), si applicano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con le decorrenze di cui ai commi 7 e 8.
Articolo 2.
(Modifiche al regime di riporto delle perdite)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 84, comma 3-ter, primo periodo, le parole: «ridotto di un importo pari al prodotto tra la somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3 e il rapporto tra il valore economico del patrimonio netto risultante dalla stessa relazione giurata di stima e il valore del patrimonio netto contabile» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3»;
b) all'articolo 172, comma 7, secondo periodo, le parole: «ridotto di un importo pari al prodotto tra la somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile e il rapporto tra lo stesso valore economico del patrimonio e il valore del patrimonio netto contabile» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione, ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile.»;
c) all'articolo 176, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Alla società conferitaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 173, comma 10, riferendosi alla stessa le disposizioni riguardanti la società beneficiaria della scissione e avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento.»;
d) all'articolo 177-ter:
1) al comma 1, le parole: «e 173, comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «173, comma 10, e 176, comma 5-bis»;
2) al comma 2:
2.1) alla lettera a), le parole: «compresi i conferimenti d'azienda,» sono soppresse;
2.2) alla lettera b), le parole: «e 173, comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «173, comma 10, 176, comma 5-bis,».
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.
Articolo 3.
(Modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni)
1. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, le parole: «o collegate» sono soppresse.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
Articolo 4.
(Modifiche alle disposizioni riguardanti le società estere controllate)
1. All'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-bis, secondo periodo, le parole: «in misura corrispondente all'imposta minima nazionale equivalente moltiplicata per il rapporto tra il profitto eccedente relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti i profitti eccedenti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente» sono sostituite dalle seguenti: «in base al criterio di allocazione adottato dalla legislazione del Paese di localizzazione della controllata estera o, in assenza di tale criterio, in base al rapporto tra il reddito rilevante relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti redditi rilevanti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente»;
b) il comma 4-ter è sostituito dal seguente:
«4-ter. La tassazione effettiva di cui al comma 4, lettera a), si considera non inferiore al 15 per cento per i soggetti controllanti di cui al comma 1 che, con riferimento ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, corrispondono, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, un importo pari al 15 per cento dell'utile contabile netto dell'esercizio. L'importo di cui al primo periodo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'utile contabile netto è calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi e oneri. Permanendo il requisito del controllo, l'opzione per la modalità semplificata di calcolo di cui al presente comma ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non è revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al quinto periodo si applica al termine di ciascun triennio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di comunicazione dell'esercizio e revoca dell'opzione. Nel caso di esercizio dell'opzione, essa è effettuata per tutti i soggetti controllati non residenti come definiti ai commi 2 e 3 e che integrano le condizioni di cui al comma 4, lettera b).»;
c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e)»;
d) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l'imposta pagata a titolo di imposta minima nazionale equivalente, definita nell'allegato A del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, dovuta dal soggetto controllato non residente nella misura individuata al comma 4-bis».
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
Articolo 5.
(Modifiche alle disposizioni riguardanti la documentazione relativa alla disciplina di contrasto ai disallineamenti da ibridi)
1. All'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, se posteriore, entro il sesto mese successivo» sono soppresse.
Articolo 6.
(Proroga e sanatoria delle delibere approvative del Prospetto IMU)
1. Limitatamente all'anno 2025, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni che non hanno adottato entro il 28 febbraio 2025 la delibera di approvazione del prospetto delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i comuni che hanno adottato nel termine del 28 febbraio 2025 la delibera relativa alle aliquote IMU senza l'elaborazione del prospetto, ai sensi del predetto comma 757, possono approvare entro il 15 settembre 2025 le suddette delibere, redatte tramite l'applicazione informatica disponibile nel portale del federalismo fiscale. Eventuali variazioni al bilancio, che si rendessero necessarie per effetto della fruizione del nuovo termine di cui al primo periodo, sono recepite con successiva variazione del bilancio di previsione 2025-2027. Sono in ogni caso valide le delibere di approvazione del prospetto adottate, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019, tra il 1° marzo 2025 e la data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 7.
(Disposizioni in materia di agevolazioni applicate al biodiesel)
1. All'articolo 3-quinquies del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il programma ha una durata di sei anni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2-ter. Il biodiesel di cui al presente comma soddisfa, ai fini dell'applicazione al medesimo prodotto delle agevolazioni previste per il gasolio dal predetto testo unico, le condizioni stabilite dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014.»;
b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 44, paragrafo 5, del medesimo regolamento. Agli adempimenti in materia di aiuti di Stato provvede il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».
c) al comma 2-ter, in fine, dopo le parole: «sono stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dal comma 2-bis», sono inserite le seguenti: «e di fornitura all'Agenzia delle dogane e dei monopoli delle risultanze delle verifiche sul rispetto dei criteri di sostenibilità».
Articolo 8.
(Decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore)
1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 101, comma 10, le parole: «di cui agli articoli 77, 79, comma 2-bis, 80 e 86» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 77»;
b) all'articolo 104, comma 2, le parole: «all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro» sono sostituite dalle seguenti: «a quello in corso al 31 dicembre 2025».
Articolo 9.
(Modifiche in materia di inversione contabile nei settori del trasporto e movimentazione merci e dei servizi di logistica)
1. All'articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma» sono soppresse.
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 58 è sostituito dal seguente:
«58. L'efficacia della disposizione di cui alla lettera a-quinquies) dell'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.».
b) al comma 59, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta.».
Articolo 10.
(Disposizioni in materia di split payment)
1. All'articolo 17-ter, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera d) è soppressa.
2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal 1° luglio 2025 e si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data.
Articolo 11.
(Modifiche decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante revisione delle disposizioni in materia di accise)
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3, 4 e 4-bis»;
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 33-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera l), hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto previsto dall'articolo 33-ter, comma 2. Le disposizioni di cui all'art. 33-ter, comma 2, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.».
Articolo 12.
(Disposizioni in materia di termini di presentazione
delle dichiarazioni 2024)
1. Le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il cui termine di presentazione scadeva il 31 ottobre 2024, si considerano tempestive se presentate entro l'8 novembre 2024. Non si dà luogo al rimborso delle eventuali somme versate a titolo di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Le disposizioni del comma 1 non rilevano ai fini dell'articolo 1 del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, abrogato, con gli effetti ivi previsti, dall'articolo 1, comma 2, della legge 9 dicembre 2024, n. 189.
Articolo 13.
(Differimento per l'anno 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali)
1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione. Per il 2025 è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 21 luglio 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.
Articolo 14.
(Decorrenza delle disposizioni in materia di imprese sociali)
1. All'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salvo quanto previsto dal primo periodo, le disposizioni del presente articolo si applicano alle imprese sociali a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.».
Articolo 15.
(Disposizioni finanziarie)
1. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è incrementato di 2,4 milioni di euro per l'anno 2025.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), lettera c), numero 2), capoverso 3-ter e lettera f), valutati in 7,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede quanto a 9,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), lettera c), numero 2, capoverso 3-ter e lettera f), e quanto a 1,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
Articolo 16.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 giugno 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio