PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 13
Parere Commissione: 14
DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE - TESTO A FRONTE
| Articolo 1 | Articolo 1 |
DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE
| Articolo 1 | Articolo 1 |
| Articolo 1-bis | |
| Articolo 2 | Articolo 2 |
| Articolo 3 | Articolo 3 |
| Articolo 4 | Articolo 4 |
| Articolo 5 | Articolo 5 |
| Articolo 6 | Articolo 6 |
| Articolo 6-bis | |
| Articolo 7 | Articolo 7 |
| Articolo 8 | Articolo 8 |
| Articolo 9 | Articolo 9 |
| Articolo 10 | Articolo 10 |
| Articolo 11 | Articolo 11 |
| Articolo 12 | Articolo 12 |
| Articolo 12-bis | |
| Articolo 12-ter | |
| Articolo 13 | Articolo 13 |
| Articolo 13-bis | |
| Articolo 14 | Articolo 14 |
| Articolo 15 | Articolo 15 |
| Articolo 16 |
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2460-A
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)
e dal ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)
Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84,
recante disposizioni urgenti in materia fiscale
Presentato il 17 giugno 2025
(Relatore: DE PALMA)
NOTA: La VI Commissione permanente (Finanze), il 17 luglio 2025, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2460 e rilevato che:
sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:
il provvedimento, composto da 16 articoli per un totale di 32 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità di prevedere misure per esigenze fiscali indifferibili, in considerazione dell'incidenza di tali disposizioni sull'esercizio in corso e sull'esercizio 2024; sul punto, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 245 del 2022, ha affermato che «la semplice evocazione della materia tributaria nell'epigrafe e/o nel preambolo potrebbe [...] diventare lo strumento per vanificare i limiti costituzionali all'emendabilità del decreto-legge»; tali argomentazioni potrebbero essere applicabili anche alla finalità indicata nel provvedimento in esame;
con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 32 commi, uno richiede l'adozione di un atto attuativo (un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate); in un caso inoltre è richiesta l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea;
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
l'articolo 1, comma 1, lettere g) e h), reca modifiche alla disciplina delle deducibilità, ai fini IRES (e, per effetto del rinvio di cui all'articolo 56, comma 1, del Testo unico sulle imposte sui redditi, TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, anche ai fini IRPEF), delle spese di vitto, alloggio viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea; in particolare, la lettera g) interviene sull'articolo 95, comma 3-bis, TUIR, prevedendo l'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili alle spese sostenute per le trasferte dei dipendenti nel territorio dello Stato; la lettera h) introduce i nuovi commi 5-bis e 5-ter nell'articolo 109 TUIR, che prevedono la deducibilità, subordinata alla tracciabilità, delle medesime spese sostenute dalle imprese per gli amministratori (comma 5-bis) ed estendono tale disciplina alle spese per prestazioni di servizi commissionate a lavoratori autonomi alle stesse condizioni previste dal comma 5-bis (comma 5-ter); la relazione illustrativa del provvedimento chiarisce che la nuova formulazione di cui al comma 5-bis mira a garantire coerenza applicativa ed evitare dubbi interpretativi; tuttavia, si osserva che dai nuovi commi 5-bis e 5-ter non si evince se le spese in questione siano diverse da quelle già previste dall'articolo 95, comma 3-bis;
il testo originario del provvedimento non risulta corredato né dell'analisi tecnico-normativa (ATN) né dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:
sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera h), capoversi commi 5-bis e 5-ter al fine di chiarire se le spese oggetto di tali disposizioni siano diverse da quelle già previste dall'articolo 95, comma 3-bis.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2460 di conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale;
rilevato che:
il decreto-legge, composto da 16 articoli, reca modifiche alla disciplina del trattamento fiscale delle spese per trasferte dei lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi (articolo 1), nonché al regime di riporto delle perdite fiscali per i soggetti passivi IRES (articolo 2), alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (articolo 3), a quelle concernenti le società estere controllate (articolo 4) e a quelle inerenti la documentazione relativa alla disciplina di contrasto ai disallineamenti da ibridi (articolo 5); dispone una proroga – al 15 settembre 2025 – e una sanatoria delle delibere approvative del prospetto IMU (articolo 6), interviene in materia di agevolazioni sulle accise, applicate al biodiesel (articolo 7), e di decorrenza dell'applicazione delle disposizioni fiscali concernenti il Terzo settore (articolo 8); reca poi modifiche in materia di inversione contabile nei settori di trasporto, movimentazione merci e dei servizi di logistica (articolo 9) ed in materia di split payment (articolo 10); anticipa l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di produzione di alcol etilico, nell'ambito della riforma delle accise (articolo 11) e considera tempestive le dichiarazioni delle imposte sui redditi e IRAP presentate entro l'8 novembre 2024, invece che entro il 31 ottobre dello stesso anno (articolo 12); dispone un differimento per l'anno 2025 – al 21 luglio – dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali (articolo 13) e statuisce in merito alla decorrenza delle disposizioni in materia di imprese sociali (articolo 14); reca le disposizioni finanziarie (articolo 15) e stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento (articolo 16);
ritenuto che, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:
il provvedimento risulta prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di «sistema tributario e contabile dello Stato», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2460 di conversione in legge del decreto-legge n. 84 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia fiscale;
premesso che l'articolo 1, comma 1:
alla lettera a), reca una norma di coordinamento normativo all'interno dell'articolo 17, comma 1, lettera g-ter), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
alla lettera c), numero 2), introduce i nuovi commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 54 del TUIR, volti, rispettivamente, a qualificare come redditi di capitale gli interessi e gli altri proventi finanziari – di cui al capo III del TUIR – percepiti nell'esercizio di arti e professioni e a ricondurre nella categoria dei redditi diversi le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale, ivi incluse le cessioni a titolo oneroso di partecipazioni in società tra professionisti ed in altre società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all'articolo 177-bis del TUIR;
alla lettera f), qualifica come redditi diversi anche le plusvalenze realizzate mediante cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5 del TUIR;
alla lettera i), introduce il nuovo comma 4-bis dell'articolo 177-bis del TUIR, volto a stabilire che le operazioni straordinarie concernenti le fattispecie di esercizio associato delle attività professionali e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute non costituiscono una fattispecie di abuso del diritto di cui all'articolo 10-bis dello Statuto del contribuente,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2460, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 84 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia fiscale;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), c), numero 2), capoverso 3-ter, f) e i), relative alla disciplina del regime fiscale delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano attività di lavoro autonomo, sono stati presi in considerazione, quanto ai dati relativi ai redditi imponibili delle diverse categorie reddituali interessate dalle medesime disposizioni, i redditi indicati nella sezione II del quadro RM delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche 2023 con le tipologie F e H;
in particolare, la tipologia F include i redditi derivanti da somme attribuite o dal valore normale dei beni assegnati ai soci delle società di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nei casi di recesso, esclusione, riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in caso di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni, salvo che il contribuente abbia optato per il regime di tassazione ordinaria, nel qual caso il reddito deve essere dichiarato nel quadro RH;
ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dalle medesime disposizioni, i redditi inclusi nella predetta tipologia F sono stati considerati in misura pari al 50 per cento in quanto tale tipologia di redditi costituisce un insieme più ampio rispetto ai redditi rilevanti per la fattispecie disciplinata dalle richiamate disposizioni dell'articolo 1 e, pertanto, si è assunto prudenzialmente che il 50 per cento di queste somme possa rappresentare la parte inerente alla cessione delle quote di partecipazione nell'associazione professionale o nella società semplice professionale;
la differente decorrenza dell'applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 1 in materia di tracciabilità delle spese sostenute all'estero dai lavoratori è motivata dal fatto che, per le disposizioni che hanno lo scopo di chiarire la portata di norme già introdotte dalla legge di bilancio per il 2025, si è mantenuta l'applicabilità a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge, mentre l'applicabilità delle misure di carattere innovativo previste dal decreto-legge in esame decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), in materia di ridefinizione del criterio di imputazione dell'imposta minima nazionale equivalente ai fini del calcolo della tassazione effettiva nello Stato della controllata estera, che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 4, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2024, sono volte a chiarire la disciplina delle società estere controllate e hanno la sola finalità di riformulare le modalità di allocazione dell'imposta minima nazionale equivalente, non determinando, pertanto, effetti finanziari differenziali, rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente;
le modifiche introdotte, dall'articolo 8 del decreto-legge in esame, agli articoli 101 e 104 del Codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, che escludono la necessità della preventiva autorizzazione della Commissione europea per le agevolazioni di cui agli articoli 79, comma 2-bis, 80 e 86 del medesimo Codice e prevedono che le agevolazioni stesse si applichino a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, non determinano effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli già considerati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, in relazione alle predette disposizioni, trattandosi di norme di mero coordinamento riferite a disposizioni già vigenti;
l'esclusione, a decorrere dal 1° luglio 2025, delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate a favore delle società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB dall'ambito di applicazione del meccanismo dello split payment, stabilita in attuazione di quanto disposto dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/1552 del Consiglio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, non è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi rispetto alle previsioni di entrata già considerate negli andamenti tendenziali di finanza pubblica;
le modifiche apportate, dall'articolo 14 del decreto-legge, all'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo n. 112 del 2017, che escludono la necessità della preventiva autorizzazione della Commissione europea per le agevolazioni in favore delle imprese sociali previste dai commi 1, 2 e 7 del medesimo articolo 18 e stabiliscono che le medesime agevolazioni si applichino a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, non determinano effetti finanziari negativi, in termini di minori entrate, ulteriori rispetto a quelli già considerati nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica, in relazione alle disposizioni oggetto di modifica, trattandosi di norme di mero coordinamento riferite a disposizioni già vigenti;
il Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023, oggetto di riduzione, con finalità di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, reca le necessarie disponibilità e l'utilizzo delle relative risorse non è suscettibile di pregiudicare l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito della delega fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge n. 2460 di conversione in legge del decreto-legge n. 84 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia fiscale;
visto l'articolo 2 che introduce modifiche alla disciplina sulla riportabilità delle perdite fiscali per i soggetti passivi IRES semplificando il criterio di determinazione del limite del patrimonio netto entro il quale è possibile compensare le perdite fiscali;
valutato favorevolmente quanto recato dall'articolo 4 in materia di fiscalità societaria internazionale;
considerate con favore le disposizioni di cui all'articolo 7 in materia di estensione delle agevolazioni d'accisa sul gasolio anche al biodiesel utilizzato tal quale;
preso atto che l'articolo 13 differisce dal 30 giugno 2025 al 21 luglio 2025 il termine entro cui gli esercenti attività economiche soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) possono effettuare, senza alcuna maggiorazione, i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi (IRPEF e IRES), nonché in materia di IRAP e IVA,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2460 di conversione in legge del decreto-legge n. 84 del 2025, recante disposizioni urgenti in materia fiscale;
rilevato che l'articolo 1, comma 1, lettera b), dispone, ai fini della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, che l'obbligo di tracciabilità dei metodi di pagamento degli stessi si applichi solo per quelle sostenute nel territorio nazionale;
preso atto che l'articolo 3, recando modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, esclude le diminuzioni di occupati delle società collegate dalla determinazione dell'incremento occupazionale, necessario ai fini dell'incentivo fiscale della maggiorazione del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
La XIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 2460 di conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale;
preso atto che le disposizioni di interesse della Commissione sono contenute negli articoli 7 e 11, recanti rispettivamente: l'estensione dei benefìci fiscali per il gasolio al biodiesel utilizzato tal quale; la modifica della data di entrata in vigore delle norme fiscali in materia di produzione di alcole etilico da processi di dealcolazione, individuata non più al 1° gennaio 2026, ma a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
considerate entrambe le disposizioni con favore in quanto particolarmente utili al comparto primario,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2460 di conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale;
considerato che il provvedimento introduce interventi rilevanti in ambito tributario, con specifico riferimento alla disciplina delle società estere controllate, ai disallineamenti da strumenti ed entità ibride, nonché alle agevolazioni fiscali connesse al perseguimento di obiettivi ambientali e sociali, intervenendo in coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea;
tenuto conto del recepimento della direttiva (UE) 2022/2523, relativa all'introduzione di un livello minimo globale di imposizione per i gruppi multinazionali e nazionali su larga scala, nonché della conformità delle misure contenute nel provvedimento alle direttive (UE) 2016/1164 (ATAD) e (UE) 2017/952 (ATAD 2), finalizzate a contrastare pratiche di elusione fiscale e a garantire una tassazione effettiva e armonizzata a livello unionale;
rilevato che il decreto interviene sulla determinazione della tassazione effettiva in materia di imprese estere controllate, introducendo meccanismi opzionali coerenti con il cosiddetto «Pilastro 2» dell'OCSE e con le corrispondenti disposizioni europee, con l'obiettivo di assicurare un'applicazione semplificata, trasparente e armonizzata delle regole fiscali nel contesto internazionale ed europeo;
preso atto che, con riferimento alle agevolazioni fiscali ambientali, il provvedimento interviene sul regime fiscale di favore previsto per il biodiesel utilizzato tal quale, richiamando espressamente il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 44 del regolamento (UE) n. 651/2014, che consente l'esenzione dall'obbligo di notifica per talune categorie di aiuti, subordinatamente alla conformità ai criteri ambientali e di sostenibilità indicati dalla normativa unionale, con ciò promuovendo l'utilizzo di biocarburanti ottenuti da specifiche materie prime e la rispondenza dei biocarburanti al citato regolamento europeo;
considerato altresì che, in merito al regime fiscale applicabile agli enti del Terzo settore, l'articolo 8 del decreto recepisce i contenuti della comfort letter rilasciata il 7 marzo 2025 dai Servizi della Direzione generale Concorrenza della Commissione europea, nella quale si afferma che alcune delle agevolazioni previste dal Codice del Terzo settore non sembrano configurare aiuti di Stato, in quanto non selettive; pur non costituendo una formale autorizzazione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE, tale valutazione preliminare consente di fissare una data certa di decorrenza delle misure, rinviata al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, ferma restando, per altre misure, la necessità di un'autorizzazione formale della Commissione;
rilevato che, con riferimento al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) e della scissione dei pagamenti (split payment), il decreto interviene per adeguare la normativa nazionale alle autorizzazioni e alle scadenze previste dalle decisioni di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, assicurando la piena conformità al diritto europeo in materia di IVA;
considerato, infine, che l'articolo 14 introduce modifiche alla disciplina fiscale delle imprese sociali, stabilendo che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, non sarà più richiesta l'autorizzazione preventiva della Commissione europea per l'applicazione delle agevolazioni previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 2017, sulla base della comfort letter della Commissione europea del 7 marzo 2025, nella quale si esclude la natura selettiva della misura a condizione che i profitti vengano integralmente reinvestiti nelle attività sociali prive di scopo di lucro; rimangono invece sospese, in attesa della relativa autorizzazione, le misure concernenti le detrazioni e le deduzioni fiscali per gli investitori, previste dai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo;
rilevato pertanto che il decreto-legge non presenta profili di criticità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'Unione europea,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
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TESTO
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TESTO
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Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale. |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale. |
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Art. 1. |
Art. 1. |
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1. È convertito in legge il decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale. |
1. Il decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. |
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2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
2. Identico. |
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera e):
al numero 1), le parole: «se i pagamenti sono eseguiti» sono sostituite dalle seguenti: «a condizione che i pagamenti siano eseguiti» e le parole: «n. 241.”» sono sostituite dalle seguenti: «n. 241”»;
al numero 2), capoverso 6-bis, la parola: «Capo» è sostituita dalla seguente: «capo»;
alla lettera f):
al numero 1), dopo le parole: «alla lettera c),» è inserita la seguente: «alinea,»;
al numero 2), dopo le parole: «alla lettera c-bis),» è inserita la seguente: «alinea,»;
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce un reddito diverso imponibile ai sensi della lettera h) dello stesso comma 1 quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile, mentre si qualifica come plusvalenza, tassabile ai sensi delle lettere b) e b-bis) del comma 1 al ricorrere delle condizioni temporali ivi previste, se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene»;
al comma 3, dopo le parole: «lettera b)» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 4, dopo le parole: «lettera e)» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 5, primo periodo, le parole: «nonché la disposizione del comma 2,» sono soppresse;
al comma 6, le parole: «numero 2, lettera f),» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2), lettera f) e».
Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. – (Regime dell'aliquota addizionale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa a stock options ed emolumenti variabili) – 1. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, le disposizioni dell'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,04 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209».
All'articolo 2:
al comma 1, lettera b), le parole: «del codice civile.”» sono sostituite dalle seguenti: «del codice civile”».
All'articolo 4:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «tutti redditi» sono sostituite dalle seguenti: «tutti i redditi»;
alla lettera b), capoverso 4-ter:
al quinto periodo, le parole: «a meno che non è revocata» sono sostituite dalle seguenti: «a meno che non sia revocata»;
al settimo periodo, dopo le parole: «di comunicazione dell'esercizio e» è inserita la seguente: «della»;
all'ottavo periodo, le parole: «che integrano» sono sostituite dalle seguenti: «per i quali sussistono».
All'articolo 5:
alla rubrica, le parole: «di contrasto ai» sono sostituite dalle seguenti: «per il contrasto dei».
All'articolo 6:
al comma 1, primo periodo, la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «compresi», le parole: «aliquote IMU» sono sostituite dalle seguenti: «aliquote dell'IMU» e dopo le parole: «senza l'elaborazione del prospetto, ai sensi del predetto comma 757» sono inserite le seguenti: «, o in difformità da esso».
Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. – (Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta municipale propria per lo svolgimento di attività sportive) – 1. Ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'applicazione delle disposizioni riferite allo svolgimento delle attività sportive di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, i comuni individuano, sentite le rappresentanze sportive locali, i corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale per verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo regolamento n. 200 del 2012. I corrispettivi medi di cui al primo periodo del presente comma sono individuati annualmente e sono pubblicati da ciascun comune nel proprio sito internet istituzionale. Per ambito territoriale si intende quello comunale e, nel caso in cui non esistano strutture di riferimento all'interno del singolo comune, detto ambito può essere esteso fino a quello regionale.
2. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni del comma 1, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le associazioni sportive dilettantistiche e per le società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rileva la sola iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, a valere dall'anno di iscrizione nel predetto registro».
All'articolo 7:
al comma 1:
alla lettera a), dopo le parole: «del predetto testo unico» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995» e le parole: «regolamento (UE) n. 651/2014/UE» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 651/2014»;
alla lettera b), capoverso 2-bis.1, primo periodo, le parole da: «che dichiara» fino a: «dell'Unione europea,» sono soppresse;
alla lettera c), le parole: «in fine,» sono soppresse e le parole: «sono inserite» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunte».
All'articolo 9:
al comma 1, dopo le parole: «o ad esso riconducibili in qualunque forma» sono inserite le seguenti: «e le parole: “né alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276”»;
al comma 2:
alla lettera a), capoverso 58, le parole: «dell'articolo 17, sesto comma,» sono sostituite dalle seguenti: «del sesto comma dell'articolo 17» ;
alla lettera b), dopo le parole: «al comma 59,» sono inserite le seguenti: «al primo periodo, le parole: “, come sostituita dal comma 57 del presente articolo,” sono soppresse e,»;
alla rubrica, le parole: «e movimentazione merci» sono sostituite dalle seguenti: «e della movimentazione di merci».
All'articolo 10:
al comma 1, la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;
al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
All'articolo 11:
al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis:
al primo periodo, la parola: «concernente» è sostituita dalla seguente: «concernenti», dopo le parole: «comma 1, lettera l),» sono inserite le seguenti: «del presente decreto,», le parole: «della Repubblica italiana» sono soppresse e le parole: «dall'articolo 33-ter» sono sostituite dalle seguenti: «dal citato articolo 33-ter»;
al secondo periodo, le parole: «all'art. 33-ter» sono sostituite dalle seguenti: «al predetto articolo 33-ter»;
alla rubrica, le parole: «Modifiche decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Modifiche al decreto».
All'articolo 12:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 2 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
al comma 2, la parola: «non» è soppressa;
alla rubrica, le parole: «dichiarazioni 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dichiarazioni fiscali dell'anno 2024».
Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:
«Art. 12-bis. – (Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata) – 1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.
2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi dell'articolo 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
Art. 12-ter. – (Imposta sostitutiva per annualità ancora soggette ad accertamento dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo per il biennio 2025/2026) – 1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, relativamente al biennio d'imposta 2025-2026, aderiscono entro i termini di legge al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, come determinata ai sensi dei commi da 2 a 10 del presente articolo.
2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:
a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2.
4. Per le annualità 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:
a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
5. Per le annualità 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 3,9 per cento.
6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.
7. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualità comprese tra il 2019 e il 2023:
a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia di COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.
8. Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 7, lettere a), b) e c), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:
a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera a) l'aliquota del 12,5 per cento;
c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera c) l'aliquota del 3,9 per cento.
9. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma 8, sono diminuite del 30 per cento, a eccezione delle ipotesi di cui al comma 7, lettera c).
10. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.
11. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.
12. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.
13. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 11, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:
a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13;
b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2019 al 2023;
c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione di cui al comma 11 del presente articolo;
d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione di cui al comma 7 del presente articolo.
14. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 13 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 11, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma 17.
15. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.
16. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
17. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2028.
18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.
19. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 84.865.000 euro per l'anno 2026, 107.060.000 euro per l'anno 2027, 89.235.000 euro per l'anno 2028, 70.490.000 euro per l'anno 2029 e 43.350.000 euro per l'anno 2030, si provvede, quanto a 57.933.333 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate di cui al presente articolo, e quanto a 26.931.667 euro per l'anno 2026, a 107.060.000 euro per l'anno 2027, a 89.235.000 euro per l'anno 2028, a 70.490.000 euro per l'anno 2029 e a 43.350.000 euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209».
All'articolo 13:
al comma 1, secondo periodo, la parola: «possibile» è sostituita dalla seguente: «consentito»;
al comma 2, le parole: «adottano il» sono sostituite dalle seguenti: «si avvalgono del» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo».
Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. – (Motivazione delle esigenze di indagine e controllo nei verbali di accesso) – 1. All'articolo 12, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso”.
2. Le disposizioni del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento agli atti di autorizzazione e ai processi verbali di accesso redatti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
All'articolo 15:
al comma 2, dopo le parole: «capoverso 3-ter» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «si provvede quanto» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede, quanto», le parole: «numero 2, capoverso 3-ter» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2), capoverso 3-ter,» e le parole: «e quanto» sono sostituite dalle seguenti: «e, quanto».
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Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025. | |
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Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione |
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Disposizioni urgenti in materia fiscale. | |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | |
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Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; | |
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.»; | |
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Visto il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; | |
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Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.»; | |
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Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»; | |
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Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»; | |
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Visto il decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, e in particolare l'articolo 3-quinquies recante misure urgenti per incrementare la produzione di biometano nonché l'impiego di prodotti energetici alternativi; | |
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Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante «Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale»; | |
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Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi; | |
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Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 e in particolare l'articolo 1, comma 81, lettera b); | |
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Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure per esigenze fiscali indifferibili, in considerazione dell'incidenza di tali disposizioni sull'esercizio in corso e sull'esercizio 2024; | |
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Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2025; | |
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Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; | |
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emana | |
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il seguente decreto-legge: | |
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Articolo 1.
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Articolo 1.
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1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
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a) all'articolo 17, comma 1, lettera g-ter) le parole: «incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo,» sono soppresse; |
a) identica; |
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b) all'articolo 51, comma 5, quinto periodo, dopo le parole: «I rimborsi delle spese» sono inserite le seguenti: «, sostenute nel territorio dello Stato,»; |
b) identica; |
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c) all'articolo 54: |
c) identica; |
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1) dopo il comma 2 è inserito il seguente: | |
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«2-bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera b), le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»; | |
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2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: | |
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«3-bis. Gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al capo III, percepiti nell'esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale. | |
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3-ter. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un'attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in società tra professionisti e in altre società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui all'articolo 177-bis, costituiscono redditi diversi.»; | |
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d) all'articolo 54-ter, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: |
d) identica; |
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«5-bis. Nei casi disciplinati dai commi 2 e 5 le spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»; | |
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e) all'articolo 54-septies: |
e) identico: |
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1) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.»; |
1) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»; |
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2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: |
2) identico: |
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«6-bis. La deducibilità delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché delle medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, qualora spettante ai sensi delle disposizioni del presente Capo, è ammessa a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.». |
«6-bis. La deducibilità delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, comprese quelle sostenute direttamente quale committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi, nonché delle medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, qualora spettante ai sensi delle disposizioni del presente capo, è ammessa a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.». |
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f) all'articolo 67, comma 1: |
f) identico: |
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1) alla lettera c), secondo periodo, dopo le parole: «e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società» sono inserite le seguenti: «e associazioni»; |
1) alla lettera c), alinea, secondo periodo, dopo le parole: «e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società» sono inserite le seguenti: «e associazioni»; |
|
2) alla lettera c-bis), primo periodo, dopo le parole: «e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società» sono inserite le seguenti: «e associazioni»; |
2) alla lettera c-bis), alinea, primo periodo, dopo le parole: «e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società» sono inserite le seguenti: «e associazioni»; |
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g) all'articolo 95, comma 3-bis: |
g) identica; |
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1) dopo la parola: «sostenute», sono inserite le seguenti: «nel territorio dello Stato»; | |
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2) le parole: «ovvero corrisposti a lavoratori autonomi» sono soppresse; | |
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h) all'articolo 109, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: |
h) identica; |
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«5-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute nel territorio dello Stato, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. | |
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5-ter. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute nel territorio dello Stato per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili alle condizioni di cui al comma 5-bis.». | |
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i) all'articolo 177-bis, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: |
i) identica; |
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«4-bis. Ai fini dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non rilevano le operazioni straordinarie di cui al presente articolo e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute.». | |
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1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o dalla costituzione di altri diritti reali di godimento su un bene immobile costituisce un reddito diverso imponibile ai sensi della lettera h) dello stesso comma 1 quando il soggetto disponente mantiene un diritto reale sul bene immobile, mentre si qualifica come plusvalenza, tassabile ai sensi delle lettere b) e b-bis) del comma 1 al ricorrere delle condizioni temporali ivi previste, se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene. | |
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2. L'articolo 1, comma 81, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è abrogato. |
2. Identico. |
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3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) si applicano alle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano alle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
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4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1), lettera d) e lettera e) si applicano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. |
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1), lettera d) e lettera e), si applicano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. |
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5. Le disposizioni del comma 1, lettera c), numero 1), lettera d), e lettera e), numero 2), limitatamente alla parte che regola la deducibilità delle spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, nonché la disposizione del comma 2, si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 1, lettera e), diverse da quelle di cui al primo periodo, si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché alle spese di rappresentanza sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
5. Le disposizioni del comma 1, lettera c), numero 1), lettera d), e lettera e), numero 2), limitatamente alla parte che regola la deducibilità delle spese rimborsate analiticamente ai dipendenti per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione di incarichi, si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 1, lettera e), diverse da quelle di cui al primo periodo, si applicano alle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché alle spese di rappresentanza sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. |
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6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), lettera c), numero 2, lettera f), lettera i), si applicano per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024. |
6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), lettera c), numero 2), lettera f) e lettera i), si applicano per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024. |
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7. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. |
7. Identico. |
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8. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), numero 2), e lettera h), si applicano alle spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i periodi d'imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2024. |
8. Identico. |
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9. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere g) e h), si applicano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con le decorrenze di cui ai commi 7 e 8. |
9. Identico. |
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Articolo 1-bis.
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1. A decorrere dal periodo d'imposta 2025, le disposizioni dell'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. | |
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2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,04 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. | |
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Articolo 2.
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Articolo 2.
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1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
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a) all'articolo 84, comma 3-ter, primo periodo, le parole: «ridotto di un importo pari al prodotto tra la somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3 e il rapporto tra il valore economico del patrimonio netto risultante dalla stessa relazione giurata di stima e il valore del patrimonio netto contabile» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite di cui al comma 3»; |
a) identica; |
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b) all'articolo 172, comma 7, secondo periodo, le parole: «ridotto di un importo pari al prodotto tra la somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile e il rapporto tra lo stesso valore economico del patrimonio e il valore del patrimonio netto contabile» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione, ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile.»; |
b) all'articolo 172, comma 7, secondo periodo, le parole: «ridotto di un importo pari al prodotto tra la somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile e il rapporto tra lo stesso valore economico del patrimonio e il valore del patrimonio netto contabile» sono sostituite dalle seguenti: «ridotto di un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione, ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile»; |
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c) all'articolo 176, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: |
c) identica; |
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«5-bis. Alla società conferitaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 173, comma 10, riferendosi alla stessa le disposizioni riguardanti la società beneficiaria della scissione e avendo riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del conferimento.»; | |
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d) all'articolo 177-ter: |
d) identica; |
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1) al comma 1, le parole: «e 173, comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «173, comma 10, e 176, comma 5-bis»; | |
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2) al comma 2: | |
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2.1) alla lettera a), le parole: «compresi i conferimenti d'azienda,» sono soppresse; | |
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2.2) alla lettera b), le parole: «e 173, comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «173, comma 10, 176, comma 5-bis,». | |
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2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192. |
2. Identico. |
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Articolo 3.
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Articolo 3.
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1. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, le parole: «o collegate» sono soppresse. |
Identico. |
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2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. | |
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Articolo 4.
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Articolo 4.
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1. All'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
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a) al comma 4-bis, secondo periodo, le parole: «in misura corrispondente all'imposta minima nazionale equivalente moltiplicata per il rapporto tra il profitto eccedente relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti i profitti eccedenti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente» sono sostituite dalle seguenti: «in base al criterio di allocazione adottato dalla legislazione del Paese di localizzazione della controllata estera o, in assenza di tale criterio, in base al rapporto tra il reddito rilevante relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti redditi rilevanti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente»; |
a) al comma 4-bis, secondo periodo, le parole: «in misura corrispondente all'imposta minima nazionale equivalente moltiplicata per il rapporto tra il profitto eccedente relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti i profitti eccedenti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente» sono sostituite dalle seguenti: «in base al criterio di allocazione adottato dalla legislazione del Paese di localizzazione della controllata estera o, in assenza di tale criterio, in base al rapporto tra il reddito rilevante relativo al soggetto controllato non residente e la somma di tutti i redditi rilevanti relativi alle imprese ed entità del gruppo soggette all'imposta minima nazionale equivalente calcolata in maniera unitaria con il soggetto controllato non residente»; |
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b) il comma 4-ter è sostituito dal seguente: |
b) identico: |
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«4-ter. La tassazione effettiva di cui al comma 4, lettera a), si considera non inferiore al 15 per cento per i soggetti controllanti di cui al comma 1 che, con riferimento ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, corrispondono, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, un importo pari al 15 per cento dell'utile contabile netto dell'esercizio. L'importo di cui al primo periodo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'utile contabile netto è calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi e oneri. Permanendo il requisito del controllo, l'opzione per la modalità semplificata di calcolo di cui al presente comma ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non è revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al quinto periodo si applica al termine di ciascun triennio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di comunicazione dell'esercizio e revoca dell'opzione. Nel caso di esercizio dell'opzione, essa è effettuata per tutti i soggetti controllati non residenti come definiti ai commi 2 e 3 e che integrano le condizioni di cui al comma 4, lettera b).»; |
«4-ter. La tassazione effettiva di cui al comma 4, lettera a), si considera non inferiore al 15 per cento per i soggetti controllanti di cui al comma 1 che, con riferimento ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, corrispondono, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, un importo pari al 15 per cento dell'utile contabile netto dell'esercizio. L'importo di cui al primo periodo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'utile contabile netto è calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi e oneri. Permanendo il requisito del controllo, l'opzione per la modalità semplificata di calcolo di cui al presente comma ha durata per tre esercizi del soggetto controllante ed è irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione di cui al quinto periodo si applica al termine di ciascun triennio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di comunicazione dell'esercizio e della revoca dell'opzione. Nel caso di esercizio dell'opzione, essa è effettuata per tutti i soggetti controllati non residenti come definiti ai commi 2 e 3 e per i quali sussistono le condizioni di cui al comma 4, lettera b).»; |
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c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e)»; |
c) identica; |
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d) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l'imposta pagata a titolo di imposta minima nazionale equivalente, definita nell'allegato A del decreto di recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022, dovuta dal soggetto controllato non residente nella misura individuata al comma 4-bis». |
d) identica. |
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2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. |
2. Identico. |
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Articolo 5.
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Articolo 5.
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1. All'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, se posteriore, entro il sesto mese successivo» sono soppresse. |
Identico. |
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Articolo 6.
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Articolo 6.
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1. Limitatamente all'anno 2025, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni che non hanno adottato entro il 28 febbraio 2025 la delibera di approvazione del prospetto delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i comuni che hanno adottato nel termine del 28 febbraio 2025 la delibera relativa alle aliquote IMU senza l'elaborazione del prospetto, ai sensi del predetto comma 757, possono approvare entro il 15 settembre 2025 le suddette delibere, redatte tramite l'applicazione informatica disponibile nel portale del federalismo fiscale. Eventuali variazioni al bilancio, che si rendessero necessarie per effetto della fruizione del nuovo termine di cui al primo periodo, sono recepite con successiva variazione del bilancio di previsione 2025-2027. Sono in ogni caso valide le delibere di approvazione del prospetto adottate, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019, tra il 1° marzo 2025 e la data di entrata in vigore del presente decreto. |
1. Limitatamente all'anno 2025, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni che non hanno adottato entro il 28 febbraio 2025 la delibera di approvazione del prospetto delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, compresi i comuni che hanno adottato nel termine del 28 febbraio 2025 la delibera relativa alle aliquote dell'IMU senza l'elaborazione del prospetto, ai sensi del predetto comma 757, o in difformità da esso, possono approvare entro il 15 settembre 2025 le suddette delibere, redatte tramite l'applicazione informatica disponibile nel portale del federalismo fiscale. Eventuali variazioni al bilancio, che si rendessero necessarie per effetto della fruizione del nuovo termine di cui al primo periodo, sono recepite con successiva variazione del bilancio di previsione 2025-2027. Sono in ogni caso valide le delibere di approvazione del prospetto adottate, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019, tra il 1° marzo 2025 e la data di entrata in vigore del presente decreto. |
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Articolo 6-bis.
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1. Ai fini dell'esenzione dall'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'applicazione delle disposizioni riferite allo svolgimento delle attività sportive di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200, i comuni individuano, sentite le rappresentanze sportive locali, i corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale per verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo regolamento n. 200 del 2012. I corrispettivi medi di cui al primo periodo del presente comma sono individuati annualmente e sono pubblicati da ciascun comune nel proprio sito internet istituzionale. Per ambito territoriale si intende quello comunale e, nel caso in cui non esistano strutture di riferimento all'interno del singolo comune, detto ambito può essere esteso fino a quello regionale. | |
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2. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni del comma 1, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le associazioni sportive dilettantistiche e per le società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rileva la sola iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, a valere dall'anno di iscrizione nel predetto registro. | |
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Articolo 7.
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Articolo 7.
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1. All'articolo 3-quinquies del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
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a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il programma ha una durata di sei anni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2-ter. Il biodiesel di cui al presente comma soddisfa, ai fini dell'applicazione al medesimo prodotto delle agevolazioni previste per il gasolio dal predetto testo unico, le condizioni stabilite dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014.»; |
a) al comma 2-bis, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il programma ha una durata di sei anni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2-ter. Il biodiesel di cui al presente comma soddisfa, ai fini dell'applicazione al medesimo prodotto delle agevolazioni previste per il gasolio dal predetto testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, le condizioni stabilite dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.»; |
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b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: |
b) identico: |
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«2-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 44, paragrafo 5, del medesimo regolamento. Agli adempimenti in materia di aiuti di Stato provvede il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.». |
«2-bis.1. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e in particolare dall'articolo 44, paragrafo 5, del medesimo regolamento. Agli adempimenti in materia di aiuti di Stato provvede il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.». |
|
c) al comma 2-ter, in fine, dopo le parole: «sono stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dal comma 2-bis», sono inserite le seguenti: «e di fornitura all'Agenzia delle dogane e dei monopoli delle risultanze delle verifiche sul rispetto dei criteri di sostenibilità». |
c) al comma 2-ter, dopo le parole: «sono stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dal comma 2-bis», sono aggiunte le seguenti: «e di fornitura all'Agenzia delle dogane e dei monopoli delle risultanze delle verifiche sul rispetto dei criteri di sostenibilità». |
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Articolo 8.
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Articolo 8.
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1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: |
Identico. |
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a) all'articolo 101, comma 10, le parole: «di cui agli articoli 77, 79, comma 2-bis, 80 e 86» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 77»; | |
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b) all'articolo 104, comma 2, le parole: «all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro» sono sostituite dalle seguenti: «a quello in corso al 31 dicembre 2025». | |
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Articolo 9.
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Articolo 9.
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1. All'articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma» sono soppresse. |
1. All'articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma» e le parole: «né alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276» sono soppresse. |
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2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni: |
2. Identico: |
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a) il comma 58 è sostituito dal seguente: |
a) identico: |
|
«58. L'efficacia della disposizione di cui alla lettera a-quinquies) dell'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.». |
«58. L'efficacia della disposizione di cui alla lettera a-quinquies) del sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.». |
|
b) al comma 59, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta.». |
b) al comma 59, al primo periodo, le parole: «, come sostituita dal comma 57 del presente articolo,» sono soppresse e, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l'imposta dovuta.». |
|
Articolo 10.
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Articolo 10.
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|
1. All'articolo 17-ter, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera d) è soppressa. |
1. All'articolo 17-ter, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera d) è abrogata. |
|
2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal 1° luglio 2025 e si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data. |
2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal 1° luglio 2025 e si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data. Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. |
|
Articolo 11.
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Articolo 11.
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1. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
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a) al comma 1, le parole: «commi 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3, 4 e 4-bis»; |
a) identica; |
|
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: |
b) identico: |
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«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 33-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera l), hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto previsto dall'articolo 33-ter, comma 2. Le disposizioni di cui all'art. 33-ter, comma 2, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.». |
«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 33-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera l), del presente decreto, hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto previsto dal citato articolo 33-ter, comma 2. Le disposizioni di cui al predetto articolo 33-ter, comma 2, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.». |
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Articolo 12.
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Articolo 12.
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1. Le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il cui termine di presentazione scadeva il 31 ottobre 2024, si considerano tempestive se presentate entro l'8 novembre 2024. Non si dà luogo al rimborso delle eventuali somme versate a titolo di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. |
1. Le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il cui termine di presentazione scadeva il 31 ottobre 2024, si considerano tempestive se presentate entro l'8 novembre 2024. Non si dà luogo al rimborso delle eventuali somme versate a titolo di ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. |
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2. Le disposizioni del comma 1 non rilevano ai fini dell'articolo 1 del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, abrogato, con gli effetti ivi previsti, dall'articolo 1, comma 2, della legge 9 dicembre 2024, n. 189. |
2. Le disposizioni del comma 1 rilevano ai fini dell'articolo 1 del decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, abrogato, con gli effetti ivi previsti, dall'articolo 1, comma 2, della legge 9 dicembre 2024, n. 189. |
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Articolo 12-bis.
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1. Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. | |
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2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi dell'articolo 1, comma 236, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. | |
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Articolo 12-ter.
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1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, relativamente al biennio d'imposta 2025-2026, aderiscono entro i termini di legge al concordato preventivo biennale di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, come determinata ai sensi dei commi da 2 a 10 del presente articolo. | |
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2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del: | |
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a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10; | |
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b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10; | |
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c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8; | |
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d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6; | |
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e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4; | |
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f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3. | |
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3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2. | |
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4. Per le annualità 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del: | |
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a) 10 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8; | |
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b) 12 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8; | |
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c) 15 per cento, se nel singolo periodo d'imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6. | |
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5. Per le annualità 2019, 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 3,9 per cento. | |
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6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d'imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento. | |
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7. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, con un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualità comprese tra il 2019 e il 2023: | |
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a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia di COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; | |
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b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; | |
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c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati. | |
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8. Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 7, lettere a), b) e c), ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento: | |
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a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento; | |
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b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera a) l'aliquota del 12,5 per cento; | |
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c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento; | |
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d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera c) l'aliquota del 3,9 per cento. | |
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9. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma 8, sono diminuite del 30 per cento, a eccezione delle ipotesi di cui al comma 7, lettera c). | |
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10. In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore a 1.000 euro. | |
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11. Il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un'unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026. In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati. | |
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12. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti. | |
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13. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 11, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi: | |
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a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13; | |
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b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, nonché dell'articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2019 al 2023; | |
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c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione di cui al comma 11 del presente articolo; | |
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d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione di cui al comma 7 del presente articolo. | |
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14. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 13 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 11, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l'annualità di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma 17. | |
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15. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso. | |
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16. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento. | |
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17. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2028. | |
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18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo. | |
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19. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 84.865.000 euro per l'anno 2026, 107.060.000 euro per l'anno 2027, 89.235.000 euro per l'anno 2028, 70.490.000 euro per l'anno 2029 e 43.350.000 euro per l'anno 2030, si provvede, quanto a 57.933.333 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate di cui al presente articolo, e quanto a 26.931.667 euro per l'anno 2026, a 107.060.000 euro per l'anno 2027, a 89.235.000 euro per l'anno 2028, a 70.490.000 euro per l'anno 2029 e a 43.350.000 euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. | |
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Articolo 13.
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Articolo 13.
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1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione. Per il 2025 è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 21 luglio 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. |
1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione. Per il 2025 è consentito effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 21 luglio 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. |
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2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1. |
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1 del presente articolo. |
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Articolo 13-bis.
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1. All'articolo 12, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali redatti ai sensi del comma 4 devono essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso». | |
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2. Le disposizioni del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano con riferimento agli atti di autorizzazione e ai processi verbali di accesso redatti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. | |
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Articolo 14.
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Articolo 14.
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1. All'articolo 18, comma 9, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: |
Identico. |
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a) le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo»; | |
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b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salvo quanto previsto dal primo periodo, le disposizioni del presente articolo si applicano alle imprese sociali a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.». | |
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Articolo 15.
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Articolo 15.
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1. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è incrementato di 2,4 milioni di euro per l'anno 2025. |
1. Identico. |
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2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), lettera c), numero 2), capoverso 3-ter e lettera f), valutati in 7,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede quanto a 9,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), lettera c), numero 2, capoverso 3-ter e lettera f), e quanto a 1,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. |
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), lettera c), numero 2), capoverso 3-ter, e lettera f), valutati in 7,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, e dal comma 1 del presente articolo, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 9,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), lettera c), numero 2), capoverso 3-ter, e lettera f), e, quanto a 1,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. |
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Articolo 16.
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1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. | |
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. | |
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Dato a Roma, addì 17 giugno 2025 | |
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MATTARELLA | |
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Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
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Visto, il Guardasigilli: Nordio |