XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2463
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
SCOTTO, BOLDRINI, GHIO, GRIBAUDO, MALAVASI, PANDOLFO,
PELUFFO, TONI RICCIARDI
Disposizioni concernenti la registrazione elettronica delle presenze nei luoghi di lavoro e la loro trasmissione telematica agli organi ispettivi
Presentata il 17 giugno 2025
Onorevoli Colleghi! – Viviamo in una straordinaria stagione caratterizzata dalla transizione digitale in cui siamo profondamente tutti coinvolti: cittadini, imprese, amministrazioni pubbliche. Un processo volto a integrare e sfruttare le tecnologie digitali per migliorare l'efficienza, l'efficacia e la stessa qualità della vita della collettività, anche attraverso un significativo cambiamento di strategie e mentalità in tutti gli ambiti del vivere civile.
Nonostante la pervasività della diffusione delle potenzialità di tali innovazioni tecnologiche, molti settori e, soprattutto, molti diritti rimangono condizionati dal protrarsi di arcaiche procedure cartacee o comunque non verificabili, sia nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, sia nelle relazioni tra privati. Una condizione che alimenta le incertezze, la difficoltà di conoscenza, i ritardi e, a volte, l'arbitrio.
La presente proposta di legge intende affrontare una di queste incongruenze organizzative che si verifica nei rapporti di lavoro, in particolare per quanto attiene alla misurazione e alla verificabilità della prestazione lavorativa.
Ancora oggi, come emerge da molte inchieste degli organi di polizia, in diverse realtà produttive non vengono rispettate le norme in materia di durata giornaliera della prestazione lavorativa, così come sarebbe più che diffusa la pratica di applicare falsi rapporti di lavoro a tempo parziale dietro i quali, in realtà, si celerebbero rapporti di lavoro a tempo pieno o, ancora, sarebbero numerosi i casi di mancato riconoscimento degli straordinari o del lavoro notturno.
Forme di illegalità e di sfruttamento dei lavoratori che, oltre a rappresentare una grave lesione dei diritti dei lavoratori, costituiscono anche un'inaccettabile forma di concorrenza sleale nei confronti della maggioranza delle imprese che applicano correttamente la disciplina in materia di orario di lavoro.
Così come si è già ampiamente fatto ricorso all'utilizzo delle tecnologie informatiche nell'ambito del contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale, attraverso il ricorso a strumenti che consentono la certificazione dei corrispettivi tramite memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all'Agenzia delle entrate o con la disciplina in materia di fatturazione elettronica, riteniamo che altrettanto possa e debba farsi anche con riferimento alla rilevazione delle presenze nei luoghi di lavoro, adottando misure per assicurarne la regolarità e la verifica, anche alla stregua di quanto si sta proponendo in altri Paesi dell'Unione europea, come la Spagna. A tale scopo, l'articolo 1 della presente proposta di legge dispone l'adozione di sistemi informatizzati di rilevamento dei dati relativi alle presenze dei lavoratori dipendenti privati nonché la trasmissione dei medesimi dati agli enti preposti alla vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale.
Inoltre, l'articolo 2 della presente proposta di legge istituisce in tutte le imprese con più di cinque lavoratori dipendenti – attraverso un processo graduale di adempimento – il registro elettronico delle presenze, nonché l'obbligo che i relativi dati siano trasmessi in tempo reale all'Ispettorato nazionale del lavoro (INL). Dispone inoltre che l'INL metta a disposizione degli altri enti preposti alla vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale i dati così acquisiti e che i medesimi siano altresì messi a disposizione del lavoratore interessato e, in forma anonima, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Per la gestione di tale attività, la dotazione finanziaria dell'INL è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
L'articolo 3 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione finanziaria pari a euro 10.000.000 per l'anno 2025 e a euro 50.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, finalizzato al finanziamento degli investimenti delle imprese per la realizzazione dei sistemi di rilevazione di cui all'articolo 1.
Infine, l'articolo 4 reca la copertura finanziaria della legge.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. Al fine di assicurare la regolarità e la verifica della durata effettiva delle prestazioni lavorative dei lavoratori dipendenti privati, la presente legge dispone l'adozione di sistemi informatizzati di rilevazione dei dati relativi alle presenze dei lavoratori stessi e di trasmissione dei medesimi dati agli enti preposti alla vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale.
Art. 2.
(Istituzione del registro elettronico delle presenze e modalità di trasmissione telematica dei dati delle presenze)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2027 i soggetti che esercitano l'attività di impresa memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente in tempo reale all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle presenze giornaliere dei propri lavoratori dipendenti, con specifica indicazione dei dati relativi all'orario di inizio e di fine della prestazione lavorativa giornaliera di ciascun lavoratore. Per le imprese che occupano fino a cinque lavoratori dipendenti le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2028. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere individuate specifiche deroghe agli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata.
2. L'insieme dei dati raccolti ai sensi del comma 1 costituisce il registro elettronico delle presenze. I soggetti che esercitano l'attività di impresa trasmettono a ciascun lavoratore, contestualmente all'erogazione della busta paga, il riepilogo relativo ai dati dell'orario lavorativo e sono tenute a conservare i medesimi dati per almeno cinque anni.
3. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica giornaliera di cui al comma 1 sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità operative per la raccolta e la trasmissione dei dati di cui al comma 1 e l'interoperabilità del registro elettronico da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, nonché le specifiche tecniche dei sistemi software e hardware utilizzati per le medesime finalità.
5. L'Ispettorato nazionale del lavoro mette a disposizione degli altri enti preposti alla vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale i dati di cui al presente articolo. I dati così raccolti sono altresì messi a disposizione del lavoratore interessato e, in forma anonima, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la dotazione finanziaria dell'Ispettorato nazionale del lavoro è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Art. 3.
(Fondo di incentivazione per l'adozione di sistemi informatizzati di rilevamento e trasmissione delle presenze dei lavoratori nei luoghi di lavoro)
1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, destinato al finanziamento degli investimenti delle imprese per la realizzazione dei sistemi di rilevazione di cui all'articolo 1.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione del finanziamento di cui al comma 1, nonché le modalità di presentazione delle relative domande da parte delle imprese.
Art. 4.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2025, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.