XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2473
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
presentato dal ministro per gli affari regionali e le autonomie
(CALDEROLI)
di concerto con il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione
(ALBERTI CASELLATI)
Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol
Presentato il 19 giugno 2025
Onorevoli Deputati! – Il procedimento di revisione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è stato avviato a fronte di specifiche richieste formulate dai rappresentanti della regione e delle province autonome, anche sulla scorta delle dichiarazioni programmatiche rese dal Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 ottobre 2022 alla Camera dei deputati, nelle quali è stata sottolineata, tra l'altro, la volontà del Governo di lavorare al ripristino degli standard di autonomia della medesima regione, che nel 1992 hanno portato al rilascio della «quietanza liberatoria» da parte dell'Austria in relazione alla vertenza da essa promossa nei riguardi dell'Italia presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Tale esigenza viene ricondotta agli effetti prodotti dall'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, e dalla successiva interpretazione, che si ritiene abbia condotto a una riduzione degli spazi di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
In particolare, il testo del presente disegno di legge costituzionale costituisce la ripresa del percorso intrapreso il 3 ottobre 2023 a Torino, in occasione del 2° Festival delle Regioni e delle Province autonome, allorquando i Presidenti di quattro regioni a statuto speciale (Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) e delle province autonome di Trento e di Bolzano consegnarono al Presidente del Consiglio dei ministri, alla presenza del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, una bozza di disegno di legge costituzionale, recante una proposta di modifica dei rispettivi statuti in attuazione di quanto previsto dall'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.
A seguito di ciò, nella trattazione delle interrogazioni a risposta immediata presso il Senato della Repubblica, il 23 novembre 2023, il Presidente del Consiglio dei ministri sottolineò che il Governo aveva preso atto dell'iniziativa promossa dai Presidenti delle quattro citate regioni a statuto speciale e che, in coerenza con l'attenzione che il Governo medesimo attribuisce al tema dell'autonomia regionale e alle valutazioni sul ripristino delle competenze modificate dalla riforma del 2001, erano in corso approfondimenti tecnici sui contenuti del testo trasmesso.
Il Presidente del Consiglio dei ministri preannunziò quindi la propria intenzione di promuovere l'avvio di tavoli di confronto con le quattro regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, per potere insieme valutare tutte le necessarie iniziative da parte del Governo, affidando il compito di trattare la questione al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, competente per materia.
A tale scopo, dopo un primo tentativo di definizione di un percorso comune di modifica degli statuti delle autonomie speciali, sviluppato tra il 3 aprile 2024 e il 15 maggio 2024, a seguito di ulteriori interlocuzioni di carattere politico-istituzionale, a partire dal mese di ottobre 2024, si è deciso di procedere alla revisione di ciascuno statuto, distintamente, mediante la costituzione di tavoli bilaterali di confronto con ciascuna regione ad autonomia speciale, a partire dalla Regione Trentino-Alto Adige.
È stato, dunque, istituito un apposito tavolo tecnico, che ha operato tra il 16 ottobre 2024 e il 16 dicembre 2024, nell'ambito del quale si è sviluppato un ampio confronto con i rappresentanti delle autonomie territoriali interessate.
Si è così pervenuti all'elaborazione di uno schema di modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che tiene conto, a vario titolo, delle modifiche complessivamente prospettate dalla bozza di Torino e del lavoro già svolto dal precedente tavolo sulle cosiddette «parti comuni».
Il testo così predisposto è stato successivamente condiviso con le amministrazioni statali competenti sulle singole materie oggetto di intervento, al fine di acquisirne il parere.
A seguito di ulteriori interlocuzioni è stato da ultimo concordato di addivenire all'elaborazione del presente disegno di legge costituzionale, recante le proposte di modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, che, oltre ad intervenire sull'elenco delle materie rientranti nell'ambito di competenza legislativa della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, apporta segnatamente modifiche relative: a) ai limiti posti a tali ambiti di competenza e alla qualificazione della potestà legislativa regionale come «potestà esclusiva»; b) alla promulgazione delle leggi regionali e provinciali nonché all'impugnativa delle leggi statali; c) alle funzioni del Presidente della Provincia autonoma; d) all'esercizio del diritto di elettorato attivo nella regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano; e) alla composizione degli organi di governo dei comuni compresi in ciascuna provincia; f) al procedimento di revisione statutaria con introduzione del principio dell'intesa; g) alla previsione per cui le norme di attuazione recano anche disposizioni volte ad armonizzare l'esercizio della potestà legislativa regionale e provinciale con quella statale; h) all'adeguamento della denominazione della regione e delle province autonome, ovunque riportata nel testo dello Statuto, alle modifiche della denominazione apportate nella Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; viene in modo corrispondente modificato l'articolo dello Statuto sulla traduzione del medesimo in lingua tedesca.
Sono descritti di seguito i contenuti specifici di ciascuna disposizione dell'articolo unico del disegno di legge costituzionale, recante modificazioni al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
In particolare, alle lettere a) e b) sono indicate le modifiche per l'adeguamento della denominazione statutaria della regione («Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol») e delle due province (espressamente qualificate «autonome») a quella già prevista nella Costituzione dal 2001.
Alla lettera c) si interviene sull'articolo 4 dello Statuto, in ordine ai limiti delle competenze legislative della regione Trentino-Alto Adige e delle due province autonome (per queste ultime, infatti, opera il rinvio contenuto nell'articolo 8 dello Statuto).
In particolare, viene eliminato il limite delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica e viene modificato il limite costituito dai princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, ora qualificati come «generali». È invece mantenuto il limite degli interessi nazionali insieme con i limiti riferiti alla Costituzione e al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
Inoltre, nella formulazione relativa alla potestà legislativa primaria regionale e provinciale è introdotta l'espressa qualificazione di «esclusiva», nelle forme e nei limiti di cui allo Statuto. Trova inoltre conferma il principio della tutela delle minoranze linguistiche locali.
Viene poi integrato l'elenco delle materie rientranti nella potestà legislativa primaria regionale, con la previsione per cui nell'ambito della materia relativa all'ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto è ora compresa espressamente anche la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva.
La lettera d) modifica l'articolo 5 dello Statuto, sulla competenza legislativa regionale assimilabile a quella concorrente, fissando il limite dei princìpi «fondamentali» (e non più dei soli «principi») stabiliti dalle leggi dello Stato oltreché di quelli di cui all'articolo 117 della Costituzione, già richiamati nel precedente articolo 4 dello Statuto.
La lettera e) apporta modifiche all'articolo 8, primo comma, dello Statuto in ordine alla competenza legislativa esclusiva delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Al numero 1) dell'elenco delle materie di cui all'articolo 8, tale competenza è espressamente estesa alla disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva, laddove il testo vigente si riferisce all'«ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad esso addetto».
Al numero 5) è attribuita alla competenza delle province autonome la potestà legislativa in materia di «governo del territorio», che comprende l'urbanistica, l'edilizia e i piani regolatori.
Al numero 17) la competenza provinciale sui lavori pubblici di interesse provinciale è sostituita con quella sui contratti pubblici di interesse provinciale relativi a lavori, servizi, forniture.
Al numero 19), l'attuale competenza per l'«assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali» è sostituita da quella relativa a: «assunzione diretta, istituzione, organizzazione, funzionamento e disciplina di servizi pubblici d'interesse provinciale e locale, ivi compresa la gestione del ciclo dei rifiuti».
Al numero 24) è aggiunta la competenza provinciale in materia di «piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico».
Con l'aggiunta dei numeri 29-bis) e 29-ter) sono poi attribuite alla competenza delle province autonome, rispettivamente, la materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica, e la materia del commercio. Quest'ultima è conseguentemente espunta dall'elenco delle materie di competenza concorrente di cui all'articolo 9 dello Statuto.
Con la lettera f) si interviene sull'articolo 9, in materia di competenza legislativa concorrente delle province autonome. In particolare, viene eliminato il numero 3), relativo alla materia del commercio, che, come già evidenziato, è stata trasferita nell'ambito della competenza esclusiva delle province autonome. Viene, inoltre, specificato che la competenza legislativa per l'utilizzazione delle acque pubbliche esclude le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, in quanto disciplinate dall'articolo 13 dello Statuto.
La lettera g) prevede l'abrogazione dell'articolo 12 dello Statuto, riguardante il procedimento relativo alle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
Con la lettera h) si propone di aggiungere all'articolo 20 dello Statuto, tra le competenze dei Presidenti delle province autonome, quelle spettanti all'autorità di pubblica sicurezza in materia di gestione della fauna selvatica, di cui all'articolo 8, primo comma, numero 29-bis), salvo che per le armi e le munizioni, le attività di autorizzazione e l'attività sanzionatoria.
La lettera i) modifica invece il secondo comma dell'articolo 25 dello Statuto per quanto riguarda i requisiti per l'esercizio del diritto di elettorato attivo nelle province autonome. Con riferimento alla provincia autonoma di Bolzano si riduce il periodo di residenza ininterrotto, che viene portato da quattro a due anni. Conseguentemente diventa biennale anche il periodo di residenza ininterrotta nel territorio regionale ai fini dell'iscrizione nelle liste elettorali del comune della provincia ove è stato maturato il maggior periodo di residenza nel biennio. Viene altresì riconosciuto il principio della residenza storica nelle province autonome di Trento o di Bolzano per l'iscrizione nelle liste elettorali delle medesime province per coloro che abbiano già maturato in passato le condizioni per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia.
La lettera l) apporta le necessarie modifiche all'articolo 47 dello Statuto sui ricorsi governativi dinanzi alla Corte costituzionale avverso le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano richiamate al primo e al secondo comma della medesima disposizione.
Alla lettera m) si modifica l'articolo 50 dello Statuto introducendo, al secondo comma, dopo il primo periodo, un nuovo periodo in base al quale il Consiglio della provincia di Bolzano può deliberare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, che la composizione della Giunta provinciale di Bolzano debba adeguarsi, in tutto o in parte, alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento linguistico. Si applica altrimenti il primo periodo, secondo cui la composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della provincia.
Si aggiunge poi, al terzo comma, anche la previsione per cui, in caso di rappresentanza del gruppo linguistico ladino nella giunta provinciale, i restanti incarichi di governo spettano agli altri gruppi linguistici in rapporto alla loro consistenza, calcolata sul numero totale dei componenti del consiglio provinciale.
La novella di cui alla lettera n) all'articolo 55 dello Statuto è, invece, volta ad adeguarlo all'articolo 127 della Costituzione che, dopo la riforma del titolo V, ha modificato la disciplina dell'impugnazione delle leggi regionali e provinciali, abrogando il rinvio governativo.
La lettera o) interviene sull'articolo 61 dello Statuto, in materia di rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici negli organi degli enti locali, introducendo un comma aggiuntivo, il quale stabilisce che nei comuni della provincia autonoma di Bolzano, qualora nel consiglio comunale sia presente un solo consigliere appartenente ad un gruppo linguistico, il consiglio comunale possa riconoscere la sua rappresentanza nella giunta comunale con il voto della maggioranza dei suoi componenti. Altrimenti, si applica la disposizione già vigente, secondo cui il diritto di ciascun gruppo linguistico di essere rappresentato nella giunta comunale è riconosciuto se nel consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso.
La lettera p) modifica l'articolo 98 dello Statuto, prevedendo che spetti alla Giunta provinciale e non al Consiglio deliberare l'impugnazione delle leggi statali.
La lettera q) reca modificazioni all'articolo 103, terzo comma, dello Statuto, che disciplina la procedura di modifica dello Statuto speciale, rispetto alla quale si prevedono l'introduzione dell'«intesa» sul testo approvato dalle Camere in prima deliberazione e la deliberazione sull'intesa, da parte dei Consigli regionale e provinciali, a maggioranza assoluta, nel termine di sessanta giorni. Si stabilisce altresì che, qualora l'intesa non sia raggiunta entro il predetto termine, le Camere possano adottare comunque le modificazioni con la maggioranza assoluta dei propri componenti nella seconda votazione, fermi restando i livelli di autonomia già riconosciuti.
È infatti evidente che le modificazioni dello Statuto speciale non potranno intaccare i livelli di autonomia già riconosciuti alla regione e alle province autonome. In particolare, rimangono fermi i livelli di autonomia correlati alla quietanza liberatoria rilasciata dall'Austria l'11 giugno 1992.
La lettera r) interviene sull'articolo 107 dello Statuto, prevedendo che le norme di attuazione recano anche disposizioni finalizzate ad armonizzare l'esercizio della potestà legislativa regionale e provinciale con quella statale, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuite alla regione e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
La lettera s) modifica, infine, l'articolo 114 dello Statuto, relativo alla traduzione dello Statuto stesso in lingua tedesca, introducendo la corrispondente denominazione della regione in modo analogo a quella ora introdotta in italiano.
Si evidenzia, infine, che, ai sensi dell'articolo 103, terzo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, il presente disegno di legge costituzionale giunge all'esame del Parlamento dopo essere stato sottoposto al parere del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige (parere del 14 maggio 2025) e dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano (pareri del 7 maggio 2025). Inoltre, il disegno di legge è stato sottoposto anche alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (parere del 29 maggio 2025) e alla Commissione permanente per i problemi della provincia di Bolzano, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1992 in attuazione della misura n. 137 del «Pacchetto delle misure a favore delle popolazioni altoatesine», alla quale spetta di rendere un parere obbligatorio non vincolante sulle modifiche allo Statuto di autonomia, con particolare riferimento alla tutela delle minoranze linguistiche locali (parere del 12 giugno 2025).
Tutti gli organi interpellati, nell'esprimere parere favorevole sui contenuti del disegno di legge costituzionale, hanno convenuto che la modifica allo Statuto speciale non costituisce adeguamento ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, come peraltro è desumibile dall'assenza nel testo di una disposizione che stabilisca la cessazione degli effetti del predetto articolo 10. Per le eventuali ulteriori osservazioni formulate in sede consultiva si rinvia ai testi dei pareri espressi, che a questo fine si allegano alla presente relazione illustrativa.
Allegato 1 – Parere del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige







Allegato 2 – Parere del consiglio della provincia autonoma di Trento





Allegato 3 – Parere del consiglio della provincia autonoma di Bolzano





Allegato 4 – Parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano


Allegato 5 – Parere della Commissione permanente per i problemi della provincia di Bolzano


ANALISI TECNICO-NORMATIVA











DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
Art. 1.
1. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «regione Trentino-Alto Adige», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol»;
b) le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia autonoma»;
c) all'articolo 4:
1) all'alinea, le parole: «In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali – tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali – nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «In armonia con la Costituzione e i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali e degli interessi nazionali – tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali –» e le parole: «potestà di emanare norme legislative» sono sostituite dalle seguenti: «competenza legislativa esclusiva, nelle forme e nei limiti previsti dal presente statuto,»;
2) al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva»;
d) all'articolo 5, alinea, le parole: «nei limiti del precedente articolo e dei principi» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, primo comma, e dei principi fondamentali»;
e) all'articolo 8:
1) al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva»;
2) il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) governo del territorio, ivi compresi urbanistica, edilizia e piani regolatori»;
3) il numero 17) è sostituito dal seguente:
«17) viabilità, acquedotti e contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di interesse provinciale»;
4) il numero 19) è sostituito dal seguente:
«19) assunzione diretta, istituzione, organizzazione, funzionamento e disciplina di servizi pubblici d'interesse provinciale e locale, ivi compresa la gestione del ciclo dei rifiuti»;
5) al numero 24) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico»;
6) dopo il numero 29) sono aggiunti i seguenti:
«29-bis) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica;
29-ter) commercio»;
f) all'articolo 9:
1) il numero 3) è abrogato;
2) al numero 9) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in quanto disciplinate dall'articolo 13»;
g) l'articolo 12 è abrogato;
h) all'articolo 20, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I Presidenti delle Province autonome esercitano altresì le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza in materia di gestione della fauna selvatica, di cui all'articolo 8, numero 29-bis), ad eccezione della disciplina relativa alle armi e alle munizioni, all'attività di autorizzazione e all'attività sanzionatoria»;
i) all'articolo 25, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia di Bolzano è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di due anni. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta biennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni dei Consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel biennio oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. L'elettore che trasferisca la sua residenza nella provincia di Trento o in quella di Bolzano è iscritto nelle liste elettorali della corrispondente provincia di cui al terzo periodo immediatamente dopo il trasferimento della residenza quando possa vantare una residenza storica, con cui abbia già maturato le condizioni per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia. Per l'elezione dei Consigli provinciali di cui agli articoli 47 e seguenti e per quella dei Consigli comunali di cui all'articolo 63, durante il biennio di maturazione del requisito della residenza l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza»;
l) all'articolo 47, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Sulle leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione»;
m) all'articolo 50:
1) al secondo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano può deliberare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, che la composizione della Giunta provinciale di Bolzano debba adeguarsi, in tutto o in parte, alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento linguistico»;
2) al terzo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di rappresentanza del gruppo linguistico ladino nella Giunta provinciale, i restanti incarichi di governo spettano agli altri gruppi linguistici in rapporto alla loro consistenza calcolata sul numero totale dei componenti del Consiglio provinciale»;
n) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:
«Art. 55. – Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate, rispettivamente, dal Presidente della regione o dal Presidente della provincia autonoma entro trenta giorni dalla data di approvazione»;
o) all'articolo 61, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Nei comuni della provincia di Bolzano, qualora nel Consiglio comunale sia presente un solo consigliere appartenente ad un gruppo linguistico, il Consiglio comunale ha la facoltà di riconoscere la sua rappresentanza nella giunta comunale con il voto della maggioranza dei suoi componenti»;
p) all'articolo 98, primo comma, le parole: «previa deliberazione del rispettivo Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «previa deliberazione della rispettiva Giunta»;
q) all'articolo 103, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«I progetti di modificazione del presente Statuto sono sottoposti a intesa, adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali sul testo approvato in prima deliberazione dalle Camere. Ove l'intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni, le Camere possono adottare le modificazioni con la maggioranza assoluta dei propri componenti nella seconda votazione, fermi restando i livelli di autonomia già riconosciuti»;
r) all'articolo 107, primo comma, dopo le parole: «del presente statuto» sono inserite le seguenti: «, recanti anche disposizioni volte ad armonizzare l'esercizio della potestà legislativa regionale e provinciale con quella statale, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuite alla regione e alle province autonome di Trento e di Bolzano»;
s) all'articolo 114, le parole: «Trentino-Alto Adige (Trentino-Südtirol)» sono sostituite dalle seguenti: «Trentino-Alto Adige/Südtirol (in lingua tedesca: Region Trentino-Südtirol/Alto Adige)».