FRONTESPIZIO

PARERI
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Parere Commissione: 14

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2473-A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

presentato dal ministro per gli affari regionali e le autonomie
(CALDEROLI)

di concerto con il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione
(ALBERTI CASELLATI)

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol

Presentato il 19 giugno 2025

(Relatore: URZÌ)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 24 settembre 2025, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge costituzionale. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge costituzionale n. 2473, recante modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

preso atto che l'articolo 1, comma 1, lettera f), rispettivamente ai numeri 5) e 6), interviene sull'articolo 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, inserendo tra le materie di competenza legislativa esclusiva delle province autonome quelle concernenti le «piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico», modificando il numero 24) del predetto articolo 8 dello Statuto speciale, e il «commercio», inserendo il numero 24-ter) nel predetto articolo 8 dello Statuto speciale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge costituzionale n. 2473, recante modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, quale risultante dall'emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che all'articolo 1, comma 1, il quale interviene sui limiti che la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol deve rispettare nell'ambito delle proprie potestà legislative, rispettivamente, esclusiva e concorrente, il numero 2) della lettera c) prevede espressamente che nella materia di competenza legislativa esclusiva regionale «Ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto» sia compresa anche la «disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva»;

rilevato altresì che, al medesimo articolo 1, comma 1, nell'ambito delle disposizioni che modificano le materie di competenza legislativa esclusiva e concorrente delle province autonome di Trento e di Bolzano, viene specificato, alla lettera e), numero 1), che la competenza esclusiva in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto comprende anche la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge costituzionale n. 2473, recante modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

preso atto con favore, per quanto di competenza, che il provvedimento attribuisce alle province autonome di Trento e Bolzano la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica, e che, in relazione a quest'ultima, ai Presidenti delle medesime province autonome è riconosciuta l'autorità di pubblica sicurezza, ad eccezione della disciplina relativa alle armi e alle munizioni nonché all'attività di autorizzazione e sanzionatoria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge costituzionale n. 2473, recante modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera c), apporta modifiche all'articolo 4 dello Statuto speciale, che stabilisce i limiti delle competenze legislative delle province autonome e della regione, in particolare introducendo esplicitamente il limite dato dal rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, prima desumibile in via interpretativa;

rilevato che le modifiche apportate agli articoli 8 e 9 dello Statuto speciale, concernenti la competenza legislativa esclusiva e concorrente delle province autonome in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema provinciale, di disciplina di servizi pubblici provinciali e locali relativi anche alla gestione del ciclo dei rifiuti e di piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico, rispondono positivamente all'esigenza di consentire un rafforzamento della dimensione ecologica e ambientale, contribuendo all'obiettivo di promuovere un modello di sviluppo sostenibile a livello locale, in conformità alle normative europee in materia di tutela dell'ambiente e della biodiversità;

rilevato pertanto che il disegno di legge non presenta profili di criticità sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

Testo del disegno di legge
costituzionale

Testo
della Commissione

Art. 1.

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) le parole: «regione Trentino-Alto Adige», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol»;

a) identica;

b) le parole: «province» e «provincia», ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «province autonome» e «provincia autonoma»;

b) identica;

c) all'articolo 4:

c) identica;

1) all'alinea, le parole: «In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali – tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali – nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «In armonia con la Costituzione e i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali e degli interessi nazionali – tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali –» e le parole: «potestà di emanare norme legislative» sono sostituite dalle seguenti: «competenza legislativa esclusiva, nelle forme e nei limiti previsti dal presente statuto,»;

2) al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva»;

d) all'articolo 5, alinea, le parole: «nei limiti del precedente articolo e dei principi» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, primo comma, e dei principi fondamentali»;

d) identica;

e) all'articolo 8:

e) identica;

1) al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva»;

2) il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) governo del territorio, ivi compresi urbanistica, edilizia e piani regolatori»;

3) il numero 17) è sostituito dal seguente:

«17) viabilità, acquedotti e contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di interesse provinciale»;

4) il numero 19) è sostituito dal seguente:

«19) assunzione diretta, istituzione, organizzazione, funzionamento e disciplina di servizi pubblici d'interesse provinciale e locale, ivi compresa la gestione del ciclo dei rifiuti»;

5) al numero 24) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico»;

6) dopo il numero 29) sono aggiunti i seguenti:

«29-bis) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica;

29-ter) commercio»;

f) all'articolo 9:

f) identica;

1) il numero 3) è abrogato;

2) al numero 9) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in quanto disciplinate dall'articolo 13»;

g) l'articolo 12 è abrogato;

g) identica;

h) all'articolo 20, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I Presidenti delle Province autonome esercitano altresì le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza in materia di gestione della fauna selvatica, di cui all'articolo 8, numero 29-bis), ad eccezione della disciplina relativa alle armi e alle munizioni, all'attività di autorizzazione e all'attività sanzionatoria»;

h) all'articolo 20, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I Presidenti delle Province autonome esercitano altresì le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza in materia di gestione della fauna selvatica, di cui all'articolo 8, numero 29-bis), ad eccezione della disciplina relativa alle armi e alle munizioni nonché alle connesse attività di autorizzazione e sanzionatorie»;

i) all'articolo 25, il secondo comma è sostituito dal seguente:

i) identica;

«Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia di Bolzano è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di due anni. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta biennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni dei Consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel biennio oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. L'elettore che trasferisca la sua residenza nella provincia di Trento o in quella di Bolzano è iscritto nelle liste elettorali della corrispondente provincia di cui al terzo periodo immediatamente dopo il trasferimento della residenza quando possa vantare una residenza storica, con cui abbia già maturato le condizioni per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia. Per l'elezione dei Consigli provinciali di cui agli articoli 47 e seguenti e per quella dei Consigli comunali di cui all'articolo 63, durante il biennio di maturazione del requisito della residenza l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza»;

l) all'articolo 47, il quarto comma è sostituito dal seguente:

l) identica;

«Sulle leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione»;

m) all'articolo 50:

m) identica;

1) al secondo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano può deliberare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, che la composizione della Giunta provinciale di Bolzano debba adeguarsi, in tutto o in parte, alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento linguistico»;

2) al terzo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di rappresentanza del gruppo linguistico ladino nella Giunta provinciale, i restanti incarichi di governo spettano agli altri gruppi linguistici in rapporto alla loro consistenza calcolata sul numero totale dei componenti del Consiglio provinciale»;

n) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

n) identica;

«Art. 55. – Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate, rispettivamente, dal Presidente della regione o dal Presidente della provincia autonoma entro trenta giorni dalla data di approvazione»;

o) all'articolo 61, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

o) identica;

«Nei comuni della provincia di Bolzano, qualora nel Consiglio comunale sia presente un solo consigliere appartenente ad un gruppo linguistico, il Consiglio comunale ha la facoltà di riconoscere la sua rappresentanza nella giunta comunale con il voto della maggioranza dei suoi componenti»;

p) all'articolo 98, primo comma, le parole: «previa deliberazione del rispettivo Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «previa deliberazione della rispettiva Giunta»;

p) identica;

q) all'articolo 103, il terzo comma è sostituito dal seguente:

q) identica;

«I progetti di modificazione del presente Statuto sono sottoposti a intesa, adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali sul testo approvato in prima deliberazione dalle Camere. Ove l'intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni, le Camere possono adottare le modificazioni con la maggioranza assoluta dei propri componenti nella seconda votazione, fermi restando i livelli di autonomia già riconosciuti»;

r) all'articolo 107, primo comma, dopo le parole: «del presente statuto» sono inserite le seguenti: «, recanti anche disposizioni volte ad armonizzare l'esercizio della potestà legislativa regionale e provinciale con quella statale, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuite alla regione e alle province autonome di Trento e di Bolzano»;

r) identica;

s) all'articolo 114, le parole: «Trentino-Alto Adige (Trentino-Südtirol)» sono sostituite dalle seguenti: «Trentino-Alto Adige/Südtirol (in lingua tedesca: Region Trentino-Südtirol/Alto Adige)».

s) identica.

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