XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2484
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CECCHETTI, MOLINARI, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, COIN, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, LAZZARINI, MACCANTI, MORRONE, PRETTO, ZOFFILI
Istituzione della Giornata nazionale delle lingue regionali e locali e dei dialetti italiani nonché disposizioni per la loro valorizzazione e promozione
Presentata il 25 giugno 2025
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è finalizzata a riconoscere e celebrare ufficialmente le lingue regionali e i dialetti italiani come parte fondamentale del nostro patrimonio culturale e linguistico. L'istituzione della «Giornata nazionale delle lingue regionali e locali e dei dialetti italiani», da celebrare il giorno 17 gennaio di ciascun anno, rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione della diversità linguistica e culturale che caratterizza il nostro Paese.
Le lingue regionali e locali e i dialetti italiani non sono solo strumenti di comunicazione, ma anche testimonianze vive della storia, dell'identità e della cultura dei territori in cui si parlano. Esse rappresentano un elemento cruciale per la conservazione dell'identità culturale e linguistica di ciascun territorio e contribuiscono a rendere l'Italia un mosaico ricco e variegato di culture e tradizioni.
Le minoranze linguistiche rappresentano un vantaggio per lo sviluppo economico e culturale di una regione. Il loro enorme potenziale, spesso trascurato, se adeguatamente valorizzato e sfruttato, contribuisce a stimolare le attività culturali ed economiche e a migliorare notevolmente la prosperità della regione.
La lingua è una componente essenziale dell'identità culturale. È parte integrante della memoria collettiva della popolazione e del continuo processo mediante il quale sono trasmesse complesse identità culturali. Quando la lingua regionale o locale o il dialetto sono conosciuti, e dunque possono essere utilizzati anche nella sfera pubblica, la popolazione acquisisce una maggiore fiducia in sé, con conseguenti effetti positivi sull'attività economica e sulla creatività culturale. La vitalità delle sue lingue è un indicatore fondamentale dello sviluppo culturale di una regione e del suo dinamismo.
Del resto la Convenzione-quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995, e la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992, si inseriscono pienamente in questo solco e sono strumenti estremamente utili per proteggere e sostenere le minoranze europee e le loro lingue.
La celebrazione di questa giornata nazionale promuoverà la conoscenza e l'apprezzamento non solo delle lingue regionali e locali e dei dialetti, ma anche delle tradizioni e dei patrimoni culturali ad essi collegati. La lingua rappresenta l'identità di un popolo, ne descrive il mondo, l'immaginario, le relazioni, il territorio. Avere l'occasione di conoscere le parole e la grammatica usate dai nostri nonni o bisnonni è un modo per preservare una ricchezza espressiva e culturale che rischierebbe di andare perduta nel modello unificatore della globalizzazione.
L'articolo 1 della presente proposta di legge individua innanzitutto la sua finalità, ossia quella di riconoscere, valorizzare e promuovere le lingue regionali e locali e i dialetti italiani in quanto espressioni fondamentali della nostra cultura e identità territoriale.
L'articolo 2 riconosce il giorno 17 gennaio di ciascun anno quale «Giornata nazionale delle lingue regionali e locali e dei dialetti italiani», riconoscendo così il lavoro fin qui svolto dall'unione nazionale delle associazioni pro loco d'Italia, che ha promosso in tale data la «giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali».
L'articolo 3 prevede che in occasione della Giornata nazionale lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono promuovere iniziative che includono manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni, ciascuno nell'ambito della propria autonomia e competenza.
L'articolo 4 dispone che i comuni, anche attraverso la rete delle pro loco, possano promuovere e realizzare, anche al di fuori della ricorrenza annuale della Giornata nazionale, manifestazioni per la tutela e la valorizzazione dei patrimoni linguistici. A tal fine, l'articolo 5 prevede uno stanziamento pari a un milione di euro per il triennio 2025-2027.
In conclusione, con questa proposta di legge si intende dare forma legislativa e riconoscimento ufficiale a un'importante iniziativa per le nostre tradizioni e le nostre identità, rendendola parte integrante della vita civile e culturale del Paese.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. La Repubblica riconosce, valorizza e promuove le lingue regionali e locali e i dialetti italiani quali espressioni fondamentali della cultura nazionale, strumenti di coesione sociale e di identità territoriale e patrimonio immateriale di interesse storico e linguistico.
2. Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla tutela e alla valorizzazione delle lingue regionali e locali e dei dialetti nell'ambito delle rispettive competenze.
Art. 2.
(Istituzione della Giornata nazionale delle lingue regionali e locali e dei dialetti italiani)
1. La Repubblica riconosce il giorno 17 gennaio di ciascun anno quale Giornata nazionale delle lingue regionali e locali e dei dialetti italiani, di seguito denominata «Giornata nazionale», quali patrimonio culturale che testimonia la complessa storia dell'Italia e le molteplici influenze che lo hanno modellato nel corso dei secoli nonché elemento cruciale per la conservazione dell'identità culturale e linguistica di ciascun territorio.
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Art. 3.
(Iniziative per la celebrazione
della Giornata nazionale)
1. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni volti a promuovere la conoscenza delle lingue regionali e locali e dei dialetti e del patrimonio di tradizioni a essi sotteso.
Art. 4.
(Manifestazioni culturali)
1. I comuni, anche attraverso le associazioni pro loco, promuovono e realizzano, anche al di fuori della ricorrenza annuale della Giornata nazionale, festival, rassegne, concorsi e percorsi turistici che prevedono apposita cartellonistica storico-culturale anche in lingua locale, per la tutela e la valorizzazione dei patrimoni linguistici.
Art. 5.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, valutati in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.