DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE - TESTO A FRONTE
| Articolo 1 | Articolo 1 |
MODIFICAZIONI - TESTO A FRONTE
DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE
| Capo I | Capo I |
| Articolo 1 | Articolo 1 |
| Articolo 2 | Articolo 2 |
| Articolo 3 | Articolo 3 |
| Articolo 3-bis | |
| Articolo 4 | Articolo 4 |
| Articolo 4-bis | |
| Articolo 5 | Articolo 5 |
| Articolo 6 | Articolo 6 |
| Capo II | Capo II |
| Articolo 7 | Articolo 7 |
| Articolo 7-bis | |
| Articolo 7-ter | |
| Articolo 8 | Articolo 8 |
| Articolo 9 | Articolo 9 |
| Articolo 9-bis | |
| Articolo 9-ter | |
| Capo III | Capo III |
| Articolo 10 | Articolo 10 |
| Articolo 11 | Articolo 11 |
| Articolo 12 | Articolo 12 |
| Articolo 13 | Articolo 13 |
| Articolo 14 | Articolo 14 |
| Articolo 15 | Articolo 15 |
| Articolo 16 | Articolo 16 |
| Articolo 17 |
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2488-B
DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 29 luglio 2025 (v. stampato Senato n. 1600)
MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 4 agosto 2025
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)
e dal ministro per lo sport e i giovani
(ABODI)
di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione
(ZANGRILLO)
con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)
con il ministro dell'interno
(PIANTEDOSI)
con il ministro della giustizia
(NORDIO)
con il ministro della difesa
(CROSETTO)
con il ministro delle imprese e del made in italy
(URSO)
con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(SALVINI)
con il ministro dell'università e della ricerca
(BERNINI)
e con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(CALDERONE)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 4 agosto 2025
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TESTO
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TESTO
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Art. 1. |
Art. 1. |
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1. Il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. |
Identico. |
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2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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Testo approvato dalla Camera dei deputati |
Testo modificato dal Senato della Repubblica |
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Allegato |
Allegato |
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MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
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MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
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All'articolo 1: |
All'articolo 1: |
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al comma 1, le parole da: «dell'articolo 2» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 2, comma 4, dell'allegato 12 annessi al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259»; |
identico. |
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al comma 3: | |
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al primo periodo, dopo le parole: «sulle aree interessate dagli eventi» sono inserite le seguenti: «connessi ai Giochi di cui al comma 1,»; | |
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al secondo periodo, dopo le parole: «ai fini del bilancio triennale 2025-2027» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «Made in Italy» sono sostituite dalle seguenti: «made in Italy»; | |
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al terzo periodo, la parola: «necessarie» è sostituita dalla seguente: «necessari»; | |
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al quarto periodo, le parole: «di parte capitale» sono sostituite dalle seguenti: «di conto capitale», dopo le parole: «ai fini del bilancio triennale 2025-2027» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «Made in Italy» sono sostituite dalle seguenti: «made in Italy»; | |
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al comma 4, primo periodo, le parole: «destinate per l'assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «destinate all'assunzione» e la parola: «autorità» è sostituita dalla seguente: «Autorità»; | |
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dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: | |
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«4-bis. Per garantire la funzionalità dell'opera “Arena PalaItalia Santa Giulia” per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”, quale impianto di interesse pubblico di rilevanza statale necessario per l'evento, il comune di Milano, d'intesa con la regione Lombardia, è autorizzato a riconoscere, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, al soggetto responsabile per la realizzazione e la messa a disposizione dell'opera, anche integrando e modificando le convenzioni in essere con lo stesso, i contributi economici a copertura dei costi per gli oneri di servizio pubblico, compresi i costi per l'incremento dei fattori produttivi per l'accelerazione dei lavori e quelli per le particolari esigenze tecnico-funzionali relative allo svolgimento dell'evento. A tal fine è autorizzato a favore del comune di Milano un contributo pari a 21 milioni di euro per l'anno 2025.
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alla rubrica, la parola: «paraolimpici» è sostituita dalla seguente: «paralimpici» e le parole: «Milano Cortina» sono sostituite dalle seguenti: «Milano-Cortina». | |
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All'articolo 2: |
All'articolo 2: |
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al comma 1, le parole: «, nonché del soccorso» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di soccorso»; |
identico. |
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al comma 2, le parole: «ad assicurare le esigenze» sono sostituite dalle seguenti: «ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze», le parole: «dell'Interno» sono sostituite dalle seguenti: «dell'interno» e dopo la parola: «convertito» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; | |
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al comma 3, dopo le parole: «per l'anno 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,». | |
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All'articolo 3: |
All'articolo 3: |
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al comma 1, le parole: «una spesa pari a» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di»; |
identico. |
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dopo il comma 1 è inserito il seguente: | |
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«1-bis. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 finalizzati a garantire il supporto logistico e operativo da parte delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato a operare avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55». | |
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Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente: |
Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente: |
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«Art. 3-bis. – (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle misure di cybersicurezza connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”) – 1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”, anche al fine di rafforzare le misure di cybersicurezza nazionale, è autorizzata la spesa di euro 2.800.000 per l'anno 2025 in favore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
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«Art. 3-bis. – (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle misure di cybersicurezza connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”) – Identico». |
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a) quanto a euro 2.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; | |
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b) quanto a euro 800.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190». | |
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All'articolo 4: |
All'articolo 4: |
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il comma 1 è sostituito dal seguente: |
identico. |
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«1. All'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: | |
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a) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: | |
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“2-ter. Alle chiusure, cessazioni e licenziamenti effettuati dalla Fondazione in connessione con la fine delle attività di cui al comma 2 e, in ogni caso, con la fine dei Giochi olimpici e paralimpici invernali ‘Milano-Cortina 2026’ non si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi da 224 a 238, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di chiusure aziendali”; | |
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b) al comma 3: | |
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1) all'alinea, la parola: “quattordici” è sostituita dalle seguenti: “un minimo di quattordici fino a un massimo di diciotto”; | |
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2) alla lettera a), la parola: “sette” è sostituita dalle seguenti: “fino a un massimo di nove”; | |
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3) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: | |
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“c-bis) fino a due nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare sentiti la regione Lombardia, la regione Veneto, le province autonome di Trento e di Bolzano, il comune di Milano e il comune di Cortina d'Ampezzo”»; | |
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dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: | |
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«1-bis. Con riferimento alla società di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, le deliberazioni dell'organo di amministrazione aventi ad oggetto il conferimento degli incarichi di amministratore delegato e di direttore generale al medesimo soggetto si interpretano nel senso che il cumulo delle retribuzioni e dei compensi soggiace, in ogni caso, ai limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»; | |
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alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A”». | |
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Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente: |
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente: |
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«Art. 4-bis. – (Obblighi di trasparenza per la Fondazione "Milano-Cortina 2026") – 1. A carico della Fondazione "Milano-Cortina 2026" restano fermi gli obblighi di pubblicazione stabiliti dalle disposizioni internazionali cui essa deve conformare la sua attività in base alla normativa vigente». |
«Art. 4-bis. – (Obblighi di trasparenza per la Fondazione "Milano-Cortina 2026") – Identico». |
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All'articolo 5: |
All'articolo 5: |
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al comma 1: |
identico. |
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al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero ricopre l'incarico secondo le disposizioni dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il predetto incarico sia conferito entro i dodici mesi antecedenti la data di cessazione dal servizio. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»; | |
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al terzo periodo, le parole: «per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente» sono sostituite dalle seguenti: «nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente»; | |
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al comma 2: | |
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alla lettera b), le parole: «l'attività di appalto per» sono sostituite dalle seguenti: «le attività relative agli appalti di», la parola: «considerare» è sostituita dalla seguente: «adottare» e le parole: «l'intervento di Sport e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «l'intervento della società Sport e salute»; | |
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alla lettera c), le parole: «se diversi» sono sostituite dalle seguenti: «se diverse»; | |
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alla lettera d), dopo le parole: «dei lavori» e dopo le parole: «del programma dettagliato» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», dopo le parole: «sullo stato delle attività,» è inserita la seguente: «nonché» e la parola: «temini» è sostituita dalla seguente: «termini»; | |
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dopo il comma 2 è inserito il seguente: | |
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«2-bis. I poteri del Commissario straordinario non possono essere esercitati in deroga alle normative vigenti in materia di digitalizzazione e di modellazione informativa per l'edilizia (BIM), al fine di garantire la tracciabilità, l'efficienza e la sostenibilità dei processi progettuali e realizzativi»; | |
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al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «Al Commissario» è inserita la seguente: «straordinario»; | |
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al comma 5: | |
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al primo periodo, le parole: «una spesa pari a un massimo» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa massima»; | |
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al quinto periodo, le parole: «Autorità di Governo competente» sono sostituite dalle seguenti: «Autorità politica delegata» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché le informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi e sul rispetto dei cronoprogrammi approvati. L'Autorità politica delegata in materia di sport provvede alla pubblicazione dei contenuti della relazione ai fini dell'accessibilità e della trasparenza amministrativa»; | |
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al comma 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del presente decreto»; | |
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al comma 7, le parole: «di cui al presente articolo» sono sostituite dalla seguente: «straordinario»; | |
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al comma 8, le parole: «su cui» sono sostituite dalle seguenti: «, in cui» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla rendicontazione dell'impiego delle risorse della contabilità speciale è data tempestiva e adeguata pubblicità in conformità a quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33». | |
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All'articolo 6: |
All'articolo 6: |
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al comma 1: |
identico. |
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al capoverso 3-bis, le parole: «devono darne» sono sostituite dalle seguenti: «ne danno»; | |
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al capoverso 3-ter, primo periodo, le parole: «conti gioco» sono sostituite dalle seguenti: «conti di gioco»; | |
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al capoverso 3-quater, la parola: «precedente» è soppressa e le parole: «previo ricevimento» sono sostituite dalle seguenti: «previa trasmissione»; | |
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dopo il capoverso 3-quater è aggiunto il seguente: | |
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«3-quinquies. Al fine di consentire il rilevamento dei flussi anomali di scommesse di cui al comma 3-bis, le autorità amministrative competenti possono avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale»; | |
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alla rubrica, le parole: «contrasto al match-fixing» sono sostituite dalle seguenti: «contrasto alle pratiche di manipolazione fraudolenta degli eventi sportivi». | |
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All'articolo 7: |
All'articolo 7: |
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al comma 1, primo periodo, le parole: «e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «e salute» e le parole: «è affidata» sono sostituite dalle seguenti: «sono affidate»; |
identico. |
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al comma 2: | |
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al primo periodo, la parola: «AVA» è sostituita dalla seguente: «HVA» e le parole: «da Sport e Salute S.p.A.,» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società Sport e salute S.p.A.»; | |
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al terzo periodo, le parole: «o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese» sono sostituite dalle seguenti: «, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati»; | |
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al comma 3: | |
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al primo periodo, le parole: «con Sport e salute» sono sostituite dalle seguenti: «con la società Sport e salute», dopo la parola: «Commissario» è inserita la seguente: «straordinario» e le parole: «decreto legge» sono sostituite dalla seguente: «decreto-legge»; | |
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al secondo periodo, la parola: «indifferibilità» è sostituita dalla seguente: «indifferibili»; | |
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al terzo periodo, le parole: «ed economiche esistenti» sono sostituite dalle seguenti: «e finanziarie disponibili»; | |
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al comma 4, le parole: «in termini dimezzati» sono sostituite dalle seguenti: «con la riduzione dei termini alla metà» ed è aggiunto, in fine, il seguente segno di interpunzione: «.»; | |
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al comma 5, dopo le parole: «a valere sulle risorse» sono inserite le seguenti: «di parte corrente» e le parole: «presso il bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «nel bilancio»; | |
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al comma 6: | |
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al primo periodo, dopo la parola: «esercizi» è inserita la seguente: «finanziari»; | |
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al secondo periodo, dopo le parole: «a legislazione vigente» è inserita la seguente: «, anche»; | |
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dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: | |
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«6-bis. La durata della concessione assentita all'associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli, in quanto di diretta derivazione dai circoli ricreativi aziendali sorti nell'ambito di insediamenti industriali che hanno definitivamente cessato la produzione nel sito, è prorogata fino al completamento delle operazioni di risanamento ambientale, di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e di riacquisizione delle condizioni legali di balneabilità delle acque prospicienti. Per la stessa durata è altresì autorizzata la prosecuzione dell'utilizzo da parte dell'associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli delle aree, già di titolarità della società Bagnoli Futura S.p.A. e trasferite alla società Invitalia S.p.A. ai sensi dell'articolo 33, comma 12, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, non oggetto della concessione di cui al primo periodo del presente comma e attualmente impiegate per lo svolgimento delle sue attività. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 12, ottavo periodo, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, l'utilizzo delle aree di cui al secondo periodo del presente comma è disciplinato mediante apposita convenzione stipulata tra l'associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia Spa». | |
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Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti: |
Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti: |
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«Art. 7-bis. – (Misure urgenti per la progettazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento nell'ambito della trentottesima edizione della “America's Cup – Napoli 2027”) – 1. In collaborazione con i soggetti organizzatori della trentottesima edizione della “America's Cup – Napoli 2027”, nonché con altri soggetti pubblici o privati coinvolti nell'organizzazione dell'evento, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nell'ambito della propria autonomia, possono realizzare, per l'anno scolastico 2026/2027, attraverso la stipulazione di convenzioni, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle stesse.
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«Art. 7-bis. – (Misure urgenti per la progettazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento nell'ambito della trentottesima edizione della “America's Cup – Napoli 2027”) – Identico. |
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Art. 7-ter. – (Disposizioni per la navigazione e l'immatricolazione nazionale dei prototipi sportivi nautici in occasione di eventi sportivi) – 1. Al fine di sostenere lo sviluppo del settore nautico nazionale, promuovere l'eccellenza italiana in occasione di eventi sportivi internazionali e favorire il rientro in Italia del gettito fiscale connesso all'immatricolazione delle unità da diporto a uso sportivo, dopo l'articolo 30 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente: |
Art. 7-ter. – (Disposizioni per la navigazione e l'immatricolazione nazionale dei prototipi sportivi nautici in occasione di eventi sportivi) – Identico». |
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“Art. 30-bis. – (Navigazione di prototipi a uso sportivo) – 1. In occasione di competizioni sportive, conseguimento di record, eventi e attività promozionali e dimostrative, nazionali e internazionali, organizzate o patrocinate dalle federazioni sportive nazionali o internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute ovvero dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, i prototipi sportivi privi di dichiarazione di conformità CE o di certificato di classe ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa anche se non iscritti nell'ATCN.
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All'articolo 8: |
All'articolo 8: |
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al comma 1, dopo le parole: «30 dicembre 2018, n. 145,» sono inserite le seguenti: «eccedenti l'importo di cui al secondo periodo del medesimo comma 632» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nell'anno 2025»; |
identico. |
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al comma 2: | |
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al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2025» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «legge n. 145 del 2018» sono sostituite dalle seguenti: «legge 30 dicembre 2018, n. 145»; | |
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al secondo e al terzo periodo, le parole: «e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «e salute». | |
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All'articolo 9: |
All'articolo 9: |
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al comma 1, la parola: «competente» è sostituita dalla seguente: «delegata», le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto», dopo la parola: «finanze,» è inserita la seguente: «da», dopo le parole: «città ospitante,» è inserita la seguente: «da», le parole: «del Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «dal Presidente» e le parole: «di Sport e salute» sono sostituite dalle seguenti: «della società Sport e salute»; |
identico. |
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al comma 3: | |
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al primo e al secondo periodo, le parole: «e Sport e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «e la società Sport e salute»; | |
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al terzo periodo, le parole: «da Sport e Salute» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società Sport e salute» e le parole: «Federazione medesima» sono sostituite dalle seguenti: «Federazione italiana tennis e padel»; | |
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al comma 5, le parole: «o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese» sono sostituite dalle seguenti: «, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati»; | |
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al comma 6, le parole: «2026-2030, sono» sono sostituite dalle seguenti: «2026-2030 sono»; | |
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al comma 7, le parole: «e Salute S.p.A.,» sono sostituite dalle seguenti: «e salute S.p.A.»; | |
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dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: | |
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«7-bis. Qualora la Federazione italiana tennis e padel rinunci ad avvalersi delle risorse di cui al comma 6, non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 7». | |
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Nel capo II, dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti: |
Nel capo II, dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti: |
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«Art. 9-bis. – (Equilibrio di genere nelle strutture organizzative degli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale) – 1. Al fine di promuovere l'equilibrio di genere e garantire la rappresentanza di entrambi i sessi nelle strutture di governance e nei comitati organizzativi degli eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la composizione degli organi di indirizzo, coordinamento, gestione, vigilanza o consultazione istituiti per l'organizzazione e la realizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”, della “America's Cup – Napoli 2027”, dei Giochi del Mediterraneo “Taranto 2026”, delle finali ATP Torino 2021-2025, del campionato europeo di calcio “UEFA 2032” e di ogni altro evento sportivo dichiarato di interesse strategico nazionale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport deve rispettare e garantire la presenza di entrambi i sessi. |
«Art. 9-bis. – (Equilibrio di genere nelle strutture organizzative degli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale) – Identico. |
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Art. 9-ter. – (Disposizioni urgenti per le opere necessarie al campionato europeo di calcio “UEFA EURO 2032” e in materia di impianti sportivi) – 1. Al fine di assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio “UEFA EURO 2032”, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi relativi alle infrastrutture sportive, con riferimento anche agli impianti di proprietà pubblica. Il Commissario straordinario agisce con i poteri di cui all'articolo 13, commi 4, primo, secondo e terzo periodo, 5, 6 e 7, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ed è individuato tra soggetti esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione e valutazione di interventi in materia di infrastrutture, dotati di specifiche professionalità e competenza gestionale per l'incarico da svolgere. Se dipendente pubblico, il Commissario straordinario è collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2032. Al Commissario straordinario spetta un compenso, da determinare con il decreto di cui al primo periodo del presente comma, nei limiti massimi di euro 44.234 per l'anno 2025 e di euro 132.700 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, ai quali si provvede ai sensi del comma 3 del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche i compiti e le funzioni del Commissario straordinario.
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Art. 9-ter. – (Disposizioni urgenti per le opere necessarie al campionato europeo di calcio “UEFA EURO 2032” e in materia di impianti sportivi) – Identico». |
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a) per la “Sezione garanzie”, a rilasciare garanzie, anche di portafoglio, su finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresi crediti, garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma, concessi da banche e intermediari finanziari; | |
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b) per la “Sezione finanziamenti”, a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, anche di natura subordinata, direttamente o indirettamente mediante banche e intermediari finanziari; | |
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c) per la “Sezione rafforzamento patrimoniale”, a sottoscrivere capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata; | |
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d) per la “Sezione contributi”: | |
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1) a erogare contributi a fondo perduto nella forma di: | |
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1.1) contributi in conto interessi; | |
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1.2) contributi in conto capitale; | |
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2) a rimborsare i costi accessori o strumentali e gli oneri e le spese di gestione del Fondo nonché le spese di assistenza tecnica funzionali alla strutturazione, al perfezionamento e alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) e al numero 1) della presente lettera, entro il limite massimo del 5 per cento della dotazione della sezione di cui alla presente lettera. | |
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6. La dotazione iniziale del Fondo italiano per lo sport, per la sezione di cui al comma 5, lettera a), ammonta a 193.041.490 euro per l'anno 2025 e, per la sezione di cui al comma 5, lettera d), a 331.190.765 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027. Le dotazioni di cui al presente comma sono trasferite al Fondo, sul conto corrente bancario o postale di cui al comma 5, al netto di eventuali diminuzioni e con l'aggiunta di eventuali incrementi intervenuti successivamente all'istituzione del Fondo, alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 10 e 12.
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a) dalle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e da qualunque altro ente e organismo pubblico nazionale, europeo, internazionale e multilaterale, a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci; | |
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b) dagli organismi sportivi, a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci. | |
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8. Il Fondo italiano per lo sport è contabilizzato separatamente secondo i princìpi della contabilità economico-patrimoniale, distintamente per ciascuna delle sezioni di cui al comma 5. I dati concernenti i relativi prospetti contabili, consuntivi e previsionali, e i relativi flussi di cassa sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro i termini indicati dai decreti di cui al comma 10, fornendo in ogni caso separata evidenza dei trasferimenti al Fondo effettuati dai soggetti di cui al comma 7.
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a) i criteri di gestione e le modalità di funzionamento del Fondo italiano per lo sport, compresi i criteri e le modalità della surroga del medesimo Fondo nei casi di escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 5, lettera a); | |
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b) le finalità, le condizioni e le modalità di accesso relative agli interventi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d); | |
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c) i criteri per la ripartizione della dotazione tra le sezioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c), previa verifica della compatibilità e dell'impatto sui saldi di finanza pubblica. Non è consentito trasferire la dotazione delle sezioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c), alla sezione di cui al comma 5, lettera d); | |
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d) i criteri, le condizioni e le modalità di incremento e di gestione della dotazione ai sensi del comma 7. | |
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11. Il Fondo italiano per lo sport è gestito dall'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con la Presidenza del Consiglio dei ministri o con l'Autorità politica delegata in materia di sport. La convenzione disciplina le attività amministrative e istruttorie degli interventi e di gestione del Fondo nonché gli oneri e le spese di gestione a carico della sezione di cui al comma 5, lettera d), nella misura massima del limite di cui al medesimo comma 5, lettera d).
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a) quanto a 193.041.490 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse rivenienti dall'abrogazione del comma 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; | |
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b) quanto a 308.628.265 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295; | |
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c) quanto a 22.562.500 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. | |
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15. All'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: “alle amministrazioni interessate,” sono inserite le seguenti: “all'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, agli organismi sportivi, alle leghe sportive nazionali nonché a fondazioni e comitati costituiti per l'organizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale,”. | |
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Art. 9-quater. – (Disposizioni per la gestione degli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale destinatari di contributi statali) – 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, nei casi di concessione di un contributo da parte dell'amministrazione centrale o delle società da essa controllate non quotate in borsa, in misura superiore a 5 milioni di euro, in favore dell'organizzatore di un evento sportivo di rilevanza nazionale o internazionale, ferme restando le competenze sportive spettanti al soggetto organizzatore, titolare o contitolare dell'evento, la Presidenza del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di sport indica la società Sport e salute S.p.A. per la gestione e l'organizzazione dell'evento. I rapporti di cui al primo periodo sono regolati da una convenzione, con oneri a valere sul contributo concesso per l'evento e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In presenza del contributo di cui al presente comma, l'Autorità politica delegata in materia di sport, in luogo di quanto previsto dal primo periodo, può prevedere che l'organizzatore dell'evento si avvalga delle procedure a evidenza pubblica e delle norme che regolano le modalità di selezione e reclutamento del personale previsto per le società a partecipazione pubblica. Il soggetto organizzatore, titolare o contitolare dell'evento, e la società di cui al primo periodo, qualora designata, predispongono ogni anno, nonché a conclusione delle attività organizzative dell'evento, una relazione consuntiva, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti a questo fine, e la inviano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
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Soppresso |
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All'articolo 10: |
All'articolo 10: |
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al comma 1: |
identico. |
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alla lettera a): | |
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al numero 2), capoverso 4, le parole: «brevi tratti e che» sono sostituite dalle seguenti: «brevi tratti che», le parole: «si adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree sciabili di cui al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «adeguano la segnaletica relativa alle aree sciabili a quella stabilita dal decreto» e sono aggiunti, in fine, i seguenti segni di interpunzione: «”;»; | |
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al numero 3), capoverso 6-bis, le parole: «provincie autonome» sono sostituite dalle seguenti: «province autonome di Trento e di Bolzano», le parole: «articolo 117 Costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 117 della Costituzione», le parole: «di cui ai commi che precedono» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo» e le parole: «plano altimetriche» sono sostituite dalla seguente: «planoaltimetriche»; | |
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dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti: | |
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«b-bis) all'articolo 17: | |
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1) al comma 1, le parole: “ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni” sono soppresse; | |
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2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In caso di reiterazione della violazione, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al primo periodo, si applica altresì il ritiro o la sospensione del titolo di accesso agli impianti di risalita per un periodo da uno a tre giorni”; | |
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b-ter) all'articolo 25: | |
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1) al comma 2, il secondo periodo è soppresso; | |
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2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: | |
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“2-bis. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti e di coloro che operano presso le piste e gli impianti sciistici su incarico del gestore degli stessi, i mezzi meccanici a servizio di edifici non serviti da tracciati esclusivamente ad essi riservati possono accedervi percorrendo le aree sciabili attrezzate solo fuori dell'orario di apertura delle stesse al pubblico, previa autorizzazione scritta concessa dal gestore dell'area sciabile attrezzata, nella quale sono indicati gli orari, le modalità e le eventuali limitazioni per l'accesso che il conducente del mezzo è tenuto a osservare unitamente alle ulteriori prescrizioni eventualmente previste da norme regionali.
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3) il comma 3 è sostituito dal seguente: | |
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“3. Gli sciatori, in ogni caso, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici e consentire la loro agevole e rapida circolazione”». | |
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All'articolo 11: |
All'articolo 11: |
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al comma 1: |
identico: |
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alla lettera a) è premessa la seguente: |
identico; |
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«0a) all'articolo 11, comma 1, le parole: “agli amministratori” sono sostituite dalle seguenti: “ai presidenti”»; | |
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alla lettera a): |
identico: |
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al numero 1) è premesso il seguente: |
identico; |
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«01) al comma 4, lettera b), le parole: “almeno 30 giorni prima dell'inizio” sono sostituite dalle seguenti: “con congruo anticipo rispetto all'inizio”»; | |
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al numero 1), dopo le parole: «e il Vicesegretario» è inserita la seguente: «Generale»; |
identico; |
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al numero 2), le parole: «per un periodo massimo di 6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile con deliberazione della medesima Commissione di ulteriori sei mesi», dopo le parole: «fino a un numero di 10 unità» sono inserite le seguenti: «per ciascuna Federazione», la parola: «convezione» è sostituita dalla seguente: «convenzione», dopo le parole: «senza nuovi o maggiori» è inserita la seguente: «oneri», dopo le parole: «personale dirigenziale e non dirigenziale delle Federazioni sportive di riferimento» sono inserite le seguenti: «, compreso il personale che svolge funzioni ispettive,», le parole: «in quella della» sono sostituite dalla seguente: «nella», le parole: «unità dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti: «unità di personale di livello dirigenziale» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di dare immediata operatività alla Commissione, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al terzo periodo del presente comma si tiene conto del servizio prestato ai sensi del tredicesimo periodo. La convenzione di cui al tredicesimo periodo disciplina altresì le modalità di utilizzo condiviso da parte della Commissione, per quanto necessario, delle piattaforme digitali in uso presso le Commissioni Co.Vi.So.C. e Com.Te.C. per lo svolgimento delle relative funzioni. Le Federazioni sportive nazionali adeguano i propri statuti e regolamenti a quanto necessario per l'attuazione del presente articolo, in particolare prevedendo a carico delle società sportive l'obbligo di inviare alla Commissione la documentazione prevista ai fini del rilascio delle licenze nazionali per la partecipazione alle competizioni»; |
al numero 2), le parole: «per un periodo massimo di 6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile con deliberazione della medesima Commissione di ulteriori sei mesi», dopo le parole: «fino a un numero di 10 unità» sono inserite le seguenti: «per ciascuna Federazione», la parola: «convezione» è sostituita dalla seguente: «convenzione», dopo le parole: «senza nuovi o maggiori» è inserita la seguente: «oneri», dopo le parole: «personale dirigenziale e non dirigenziale delle Federazioni sportive di riferimento» sono inserite le seguenti: «, compreso il personale che svolge funzioni ispettive,», le parole: «in quella della» sono sostituite dalla seguente: «nella», le parole: «unità dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti: «unità di personale di livello dirigenziale» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La convenzione di cui al tredicesimo periodo disciplina altresì le modalità di utilizzo condiviso da parte della Commissione, per quanto necessario, delle piattaforme digitali in uso presso le Commissioni Co.Vi.So.C. e Com.Te.C. per lo svolgimento delle relative funzioni. Le Federazioni sportive nazionali adeguano i propri statuti e regolamenti a quanto necessario per l'attuazione del presente articolo, in particolare prevedendo a carico delle società sportive l'obbligo di inviare alla Commissione la documentazione prevista ai fini del rilascio delle licenze nazionali per la partecipazione alle competizioni»; |
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al numero 3), le parole: «si fa fronte» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede», le parole: «del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36» sono sostituite dalle seguenti: «, del presente decreto» e dopo le parole: «a legislazione vigente» è inserita la seguente: «, anche»; |
identico; |
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dopo il numero 4) è aggiunto il seguente: |
soppresso |
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«4-bis) al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le controversie relative all'obbligo di versamento dei contributi annuali di cui al comma 11 e quelle relative all'impugnazione degli atti di cui al presente comma sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario”»; | |
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dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: |
identico. |
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«b-bis) dopo l'articolo 26 è inserito il seguente: | |
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“Art. 26-bis. – (Clausole per la durata dei contratti sportivi subordinati) – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva provvedono all'adeguamento degli accordi collettivi vigenti alla durata massima dei contratti sportivi subordinati pari a otto anni.
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All'articolo 12: |
All'articolo 12: |
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al comma 1: |
identico. |
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all'alinea, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»; | |
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al capoverso, le parole: «e i relativi bossoli, i» sono sostituite dalle seguenti: «, i relativi bossoli e i» e dopo le parole: «articolo 97 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»; | |
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dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: | |
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«1-bis. All'articolo 11, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni: | |
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a) al secondo periodo, dopo la parola: “impressa” sono inserite le seguenti: “per una profondità minima di almeno 0,0762 millimetri”; | |
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b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, come modificata dalla direttiva di esecuzione (UE) 2024/325”»; | |
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la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110». | |
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All'articolo 13: |
All'articolo 13: |
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al comma 1: |
identico. |
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al primo periodo, le parole: «, per il 2025,» sono soppresse, le parole: «a studenti universitari”» sono sostituite dalle seguenti: «per studenti universitari”,» e dopo le parole: «1 milione di euro» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2025»; | |
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dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le borse di studio di cui al primo periodo possono essere destinate anche alla copertura delle spese per il soggiorno presso i collegi universitari di merito accreditati, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68»; | |
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al secondo periodo, le parole: «Ministero dell'Università e della Ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'università e della ricerca»; | |
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al comma 2: | |
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al primo periodo, le parole: «, così come modificato dall'articolo 1, comma 28, del decreto legislativo 120 del 29 agosto 2023» sono soppresse; | |
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al secondo periodo, dopo le parole: «euro 1.000.000» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2025» e dopo le parole: «a legislazione vigente» è inserita la seguente: «, anche»; | |
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al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del presente decreto». | |
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All'articolo 15: |
All'articolo 15: |
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al comma 1: |
identico. |
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all'alinea, le parole: «regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398,» sono sostituite dalle seguenti: «codice penale»; | |
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alla lettera b), le parole: «delle manifestazioni» sono sostituite dalle seguenti: «di manifestazioni» e le parole: «degli arbitri e degli altri soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «degli arbitri o degli altri soggetti»; | |
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al comma 2, la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato». | |
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All'articolo 16: |
All'articolo 16: |
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al comma 1: |
identico. |
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all'alinea, dopo le parole: «3, comma 1» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; | |
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alla lettera b), dopo le parole: «mediante corrispondente utilizzo» sono inserite le seguenti: «di quota parte» e le parole: «ai sensi ai sensi» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi». |
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Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2025. | |
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Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica |
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Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport. | |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA | |
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Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; | |
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Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15; | |
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Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l'articolo 17, comma 14; | |
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Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; | |
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Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 7, comma 4; | |
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Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; | |
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Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»; | |
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Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; | |
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Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», e, in particolare, l'articolo 15, comma 3; | |
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Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; | |
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Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 200; | |
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Visto il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, recante «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124»; | |
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Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» e, in particolare, l'articolo 4, comma 3; | |
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Visto il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 – 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie»; | |
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Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici»; | |
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Considerato che i XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» rivestono straordinario rilievo internazionale, coinvolgendo il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Internazionale Paralimpico, i Comitati Olimpici delle nazioni partecipanti e un elevatissimo numero di atleti, tecnici, spettatori e turisti; | |
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Considerato che l'eccezionale afflusso di delegazioni di atleti, tecnici, rappresentanti del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Internazionale Paralimpico e di entità loro collegate, nonché di visitatori, spettatori e turisti nei territori interessati dai Giochi invernali nella regione Lombardia e nella regione Veneto, determina la necessità e l'urgenza di dare avvio ad azioni, programmi e interventi essenziali e connessi, relativi anche alla logistica, alla sostenibilità finanziaria, alla sicurezza e al soccorso pubblico connessi allo svolgimento dei Giochi; | |
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Considerato, in particolare, che nel corso del 2019, a garanzia e sostegno della candidatura italiana all'organizzazione dei XXV Giochi olimpici invernali e XIV Giochi paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026», sono stati assunti impegni con il Comitato Olimpico Internazionale, da cui scaturiscono una serie articolata di attività complesse da realizzare necessariamente in un ambito temporale predefinito e con termini prefissati, finalizzate ad assicurare la corretta organizzazione e il regolare svolgimento dei Giochi stessi, e che tali impegni sono riportati nell'Host city contract; | |
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Considerata, in particolare, la necessità di svolgere le attività e le azioni preordinate al puntuale rispetto degli impegni assunti sopra menzionati e tesi a garantire lo svolgimento della manifestazione; | |
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Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla realizzazione dei grandi eventi sportivi sopra individuati, nonché di supportare l'organizzazione e lo svolgimento attraverso idonei strumenti finanziari; | |
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Ritenuta, la straordinaria necessità e l'urgenza di apportare alcune modificazioni al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, in materia di sicurezza sulle piste da sci, in vista della scadenza del termine del 30 giugno 2025 entro il quale le regioni e i gestori delle piste da sci sono tenute ad adeguare le proprie normative alle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo sopra richiamato, in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve; | |
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Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza, di apportare modifiche all'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, concernente «Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo», anche al fine di allineare la copertura economica all'anno 2025, in considerazione dell'imminente perfezionamento dell'iter costitutivo, in corso presso gli organi competenti; | |
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Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2025; | |
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Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze, dell'interno, della giustizia, della difesa, delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali; | |
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emana | |
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il seguente decreto-legge: | |
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Capo I
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Capo I
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Articolo 1.
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Articolo 1.
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1. L'assegnazione e l'uso delle frequenze da utilizzare per la trasmissione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» sono rilasciati a titolo gratuito ai soggetti destinatari del rilascio delle autorizzazioni generali per l'uso temporaneo di frequenze, ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato 25 e dell'articolo 2 comma 4 dell'allegato 12 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259. |
1. L'assegnazione e l'uso delle frequenze da utilizzare per la trasmissione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» sono rilasciati a titolo gratuito ai soggetti destinatari del rilascio delle autorizzazioni generali per l'uso temporaneo di frequenze, ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato 25 e dell'articolo 2, comma 4, dell'allegato 12 annessi al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. |
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2. Le richieste e il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo. |
2. Identico. |
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3. Per le attività di vigilanza e controllo delle frequenze radioelettriche, da svolgere sia in via preventiva che nel corso della manifestazione sulle aree interessate dagli eventi è autorizzata la spesa di euro 259.261 per l'anno 2025 e di euro 1.091.845 per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del Made in Italy. Per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature necessarie allo svolgimento delle attività di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del Made in Italy. |
3. Per le attività di vigilanza e controllo delle frequenze radioelettriche, da svolgere sia in via preventiva che nel corso della manifestazione sulle aree interessate dagli eventi connessi ai Giochi di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 259.261 per l'anno 2025 e di euro 1.091.845 per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. Per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature necessari allo svolgimento delle attività di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. |
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4. Le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere destinate per l'assunzione di impegni pluriennali diretti a garantire la messa a disposizione degli impianti utilizzati per i Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» per eventi ritenuti di interesse pubblico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata in materia di sport. Con il decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017 sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse di cui al presente comma ai competenti organi o enti. |
4. Le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere destinate all'assunzione di impegni pluriennali diretti a garantire la messa a disposizione degli impianti utilizzati per i Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» per eventi ritenuti di interesse pubblico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport. Con il decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017 sono stabilite le modalità di trasferimento delle risorse di cui al presente comma ai competenti organi o enti. |
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4-bis. Per garantire la funzionalità dell'opera «Arena PalaItalia Santa Giulia» per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», quale impianto di interesse pubblico di rilevanza statale necessario per l'evento, il comune di Milano, d'intesa con la regione Lombardia, è autorizzato a riconoscere, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, al soggetto responsabile per la realizzazione e la messa a disposizione dell'opera, anche integrando e modificando le convenzioni in essere con lo stesso, i contributi economici a copertura dei costi per gli oneri di servizio pubblico, compresi i costi per l'incremento dei fattori produttivi per l'accelerazione dei lavori e quelli per le particolari esigenze tecnico-funzionali relative allo svolgimento dell'evento. A tal fine è autorizzato a favore del comune di Milano un contributo pari a 21 milioni di euro per l'anno 2025. | |
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4-ter. Il comune di Milano, d'intesa con la regione Lombardia, eroga le risorse di cui al comma 4-bis al soggetto responsabile per la realizzazione e la messa a disposizione dell'opera, previo rilascio di adeguate garanzie per il rispetto delle obbligazioni di cui al medesimo comma 4-bis da parte del soggetto stesso, relative anche a specifici termini temporali di consegna dell'opera alla Fondazione «Milano- Cortina 2026». Fatti salvi eventuali maggiori danni, il mancato rispetto dei termini di cui al primo periodo determina l'incameramento della garanzia. Il contributo è rendicontato al comune di Milano e alla regione Lombardia dal soggetto responsabile con una relazione attestante i maggiori costi e oneri di servizio pubblico. Il comune di Milano, previa validazione d'intesa con la regione Lombardia, ne trasmette le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze. Il mancato rispetto dei termini di cui al presente comma comporta la restituzione di quanto ricevuto. | |
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4-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. | |
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4-quinquies. Al fine del riconoscimento degli oneri per il rispetto degli obblighi di servizio pubblico, compresi quelli per l'incremento dei fattori produttivi per l'accelerazione dei lavori, il comune di Milano è autorizzato a modificare, previa intesa con la regione Lombardia e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le convenzioni urbanistiche in essere con il soggetto attuatore del Villaggio olimpico di Milano-Cortina 2026, opera necessaria per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», nonché ad adottare ogni altra iniziativa volta ad assicurare il rispetto dei predetti obblighi. | |
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Articolo 2.
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Articolo 2.
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1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano–Cortina 2026», anche al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo, nonché del soccorso pubblico, in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di euro 30.000.000 per l'anno 2025. |
1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano–Cortina 2026», anche al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, di prevenzione del terrorismo nonché di soccorso pubblico, in favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di euro 30.000.000 per l'anno 2025. |
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2. Per la realizzazione degli interventi finalizzati ad assicurare le esigenze tecnico-logistiche del personale impiegato nei servizi di cui al comma 1, il Ministero dell'Interno è autorizzato ad operare con le deroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. |
2. Per la realizzazione degli interventi finalizzati ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche del personale impiegato nei servizi di cui al comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato ad operare con le deroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. |
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3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 30.000.000 per l'anno 2025 si provvede ai sensi dell'articolo 16. |
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 30.000.000 per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 16. |
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Articolo 3.
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Articolo 3.
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1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» e al fine di garantire il necessario supporto logistico e operativo da parte delle Forze armate, è autorizzata a favore del Ministero della difesa una spesa pari a euro 13.009.239 per l'anno 2025. |
1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» e al fine di garantire il necessario supporto logistico e operativo da parte delle Forze armate, è autorizzata a favore del Ministero della difesa la spesa di euro 13.009.239 per l'anno 2025. |
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1-bis. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 finalizzati a garantire il supporto logistico e operativo da parte delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato a operare avvalendosi delle deroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. | |
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2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 13.009.239 per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 16. |
2. Identico. |
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Articolo 3-bis.
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1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», anche al fine di rafforzare le misure di cybersicurezza nazionale, è autorizzata la spesa di euro 2.800.000 per l'anno 2025 in favore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. | |
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2. Per le finalità di cui al comma 1, con riferimento all'acquisizione di beni e servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale opera secondo le disposizioni del regolamento adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. | |
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3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 2.800.000 per l'anno 2025, si provvede: | |
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a) quanto a euro 2.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; | |
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b) quanto a euro 800.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. | |
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Articolo 4.
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Articolo 4.
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1. All'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: |
1. All'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: |
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«2-ter. Alle chiusure, cessazioni e licenziamenti effettuati in connessione con la fine delle attività di cui al comma 2 e, in ogni caso, con la fine dei Giochi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 224 a 238 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 in materia di chiusure aziendali.» |
«2-ter. Alle chiusure, cessazioni e licenziamenti effettuati dalla Fondazione in connessione con la fine delle attività di cui al comma 2 e, in ogni caso, con la fine dei Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026” non si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi da 224 a 238, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di chiusure aziendali»; |
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b) al comma 3: | |
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1) all'alinea, la parola: «quattordici» è sostituita dalle seguenti: «un minimo di quattordici fino a un massimo di diciotto»; | |
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2) alla lettera a), la parola: «sette» è sostituita dalle seguenti: «fino a un massimo di nove»; | |
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3) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: | |
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«c-bis) fino a due nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare sentiti la regione Lombardia, la regione Veneto, le province autonome di Trento e di Bolzano, il comune di Milano e il comune di Cortina d'Ampezzo». | |
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1-bis. Con riferimento alla società di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, le deliberazioni dell'organo di amministrazione aventi ad oggetto il conferimento degli incarichi di amministratore delegato e di direttore generale al medesimo soggetto si interpretano nel senso che il cumulo delle retribuzioni e dei compensi soggiace, in ogni caso, ai limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. | |
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Articolo 4-bis.
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1. A carico della Fondazione «Milano-Cortina 2026» restano fermi gli obblighi di pubblicazione stabiliti dalle disposizioni internazionali cui essa deve conformare la sua attività in base alla normativa vigente. | |
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Articolo 5.
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Articolo 5.
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1. Al fine di favorire l'inclusione sociale e abbattere le barriere sociali e culturali promuovendo la pratica sportiva delle persone con disabilità e i principi del movimento paralimpico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro per le disabilità, sentito il Comitato italiano paralimpico (CIP), è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026». Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, è collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, per tutta la durata del mandato. All'atto del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. |
1. Al fine di favorire l'inclusione sociale e abbattere le barriere sociali e culturali promuovendo la pratica sportiva delle persone con disabilità e i principi del movimento paralimpico, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro per le disabilità, sentito il Comitato italiano paralimpico (CIP), è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026». Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico, è collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, per tutta la durata del mandato, ovvero ricopre l'incarico secondo le disposizioni dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il predetto incarico sia conferito entro i dodici mesi antecedenti la data di cessazione dal servizio. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. All'atto del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. |
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2. Il Commissario straordinario propone uno o più programmi dettagliati di interventi da realizzare, nonché delle attività agli stessi funzionali, con riferimento alla logistica e all'allestimento nonché all'adeguamento delle infrastrutture temporanee dei siti di gara di Milano, Cortina e Tesero, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai programmi, il Commissario straordinario, in relazione alle competenze attribuitegli, può: |
2. Identico: |
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a) subentrare nei rapporti giuridici della Fondazione Milano-Cortina 2026, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31; |
a) identica; |
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b) curare o supportare l'attività di appalto per lavori, servizi e forniture per i Giochi paralimpici, valutare i riflessi sulle attuali attività in corso e considerare misure di coordinamento e semplificazione per accelerarne l'iter di approvazione, anche attraverso l'intervento di Sport e Salute S.p.A. o della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. come centrali di committenza; |
b) curare o supportare le attività relative agli appalti di lavori, servizi e forniture per i Giochi paralimpici, valutare i riflessi sulle attuali attività in corso e adottare misure di coordinamento e semplificazione per accelerarne l'iter di approvazione, anche attraverso l'intervento della società Sport e salute S.p.A. o della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. come centrali di committenza; |
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c) stipulare con i soggetti attuatori ovvero, se diversi, con le stazioni appaltanti apposite convenzioni per la realizzazione dei diversi interventi in coerenza con il cronoprogramma degli stessi; |
c) stipulare con i soggetti attuatori ovvero, se diverse, con le stazioni appaltanti apposite convenzioni per la realizzazione dei diversi interventi in coerenza con il cronoprogramma degli stessi; |
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d) stabilire forme di monitoraggio delle attività e dell'andamento dei lavori ulteriori rispetto a quelle del programma dettagliato e richiedere in qualsiasi momento relazioni sullo stato delle attività, promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei riguardi dei soggetti coinvolti nell'esecuzione dei progetti, anche attraverso la definizione di temini perentori. |
d) stabilire forme di monitoraggio delle attività e dell'andamento dei lavori, ulteriori rispetto a quelle del programma dettagliato, e richiedere in qualsiasi momento relazioni sullo stato delle attività, nonché promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei riguardi dei soggetti coinvolti nell'esecuzione dei progetti, anche attraverso la definizione di termini perentori. |
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2-bis. I poteri del Commissario straordinario non possono essere esercitati in deroga alle normative vigenti in materia di digitalizzazione e di modellazione informativa per l'edilizia (BIM), al fine di garantire la tracciabilità, l'efficienza e la sostenibilità dei processi progettuali e realizzativi. | |
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3. Per l'anno 2025 al Commissario straordinario sono trasferite una somma pari a un massimo di euro 148.880.000 per garantire la tempestiva realizzazione degli interventi di cui al comma 2, nonché una somma pari a un massimo di euro 79.362.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive. Il Commissario straordinario può, mediante ordinanza motivata, agire anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. |
3. Identico. |
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4. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al termine dei Giochi invernali paralimpici «Milano-Cortina 2026» e dello svolgimento delle attività ad essi connesse, e comunque fino al 31 dicembre 2026. Al Commissario è riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina di cui al comma 1, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri derivanti dal presente comma, nei limiti massimi di euro 66.350 per l'anno 2025 e di euro 132.700 per l'anno 2026, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, si provvede a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con riferimento alle risorse di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. |
4. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al termine dei Giochi invernali paralimpici «Milano-Cortina 2026» e dello svolgimento delle attività ad essi connesse, e comunque fino al 31 dicembre 2026. Al Commissario straordinario è riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto di nomina di cui al comma 1, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri derivanti dal presente comma, nei limiti massimi di euro 66.350 per l'anno 2025 e di euro 132.700 per l'anno 2026, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, si provvede a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con riferimento alle risorse di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. |
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5. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 3 è autorizzata una spesa pari a un massimo di euro 228.242.367 per l'anno 2025. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 16. Il Commissario straordinario può essere destinatario del riparto dei fondi di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026». Il Commissario straordinario è, altresì, destinatario degli stanziamenti economici previsti per l'evento dal dossier di candidatura di «Milano Cortina 2026» a carico degli enti territoriali. Con cadenza trimestrale il Commissario straordinario invia all'Autorità di Governo competente in materia di sport una relazione contenente la rendicontazione delle spese effettuate in attuazione di quanto previsto dal presente articolo. |
5. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 3 è autorizzata la spesa massima di euro 228.242.367 per l'anno 2025. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 16. Il Commissario straordinario può essere destinatario del riparto dei fondi di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026». Il Commissario straordinario è, altresì, destinatario degli stanziamenti economici previsti per l'evento dal dossier di candidatura di «Milano Cortina 2026» a carico degli enti territoriali. Con cadenza trimestrale il Commissario straordinario invia all'Autorità politica delegata in materia di sport una relazione contenente la rendicontazione delle spese effettuate in attuazione di quanto previsto dal presente articolo nonché le informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi e sul rispetto dei cronoprogrammi approvati. L'Autorità politica delegata in materia di sport provvede alla pubblicazione dei contenuti della relazione ai fini dell'accessibilità e della trasparenza amministrativa. |
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6. Le risorse di cui al comma 3 sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a valere sulle somme accertate di cui all'articolo 8, comma 1. |
6. Le risorse di cui al comma 3 sono incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a valere sulle somme accertate di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto. |
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7. Alle controversie relative agli atti del Commissario di cui al presente articolo si applica l'articolo 3, comma 12-ter, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31. |
7. Alle controversie relative agli atti del Commissario straordinario si applica l'articolo 3, comma 12-ter, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31. |
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8. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario su cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3, alle spese di funzionamento e agli oneri per il compenso del Commissario di cui al comma 4. |
8. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, in cui confluiscono le risorse disponibili destinate per ciascuna annualità alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3, alle spese di funzionamento e agli oneri per il compenso del Commissario di cui al comma 4. Alla rendicontazione dell'impiego delle risorse della contabilità speciale è data tempestiva e adeguata pubblicità in conformità a quanto previsto dall'articolo 42, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. |
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Articolo 6.
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Articolo 6.
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1. All'articolo 2 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: |
1. Identico: |
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«3-bis. Quando rilevano flussi anomali di scommesse, le autorità amministrative competenti devono darne comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, organismo preposto alle attività di coordinamento e vigilanza delle attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali. |
«3-bis. Quando rilevano flussi anomali di scommesse, le autorità amministrative competenti ne danno comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, organismo preposto alle attività di coordinamento e vigilanza delle attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali. |
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3-ter. La Procura Generale dello Sport può chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati. Salvo quanto previsto dal comma 3, le amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura Generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilità ai soggetti tesserati o affiliati. La Procura Generale dello Sport, ricevute le informazioni richieste, le trasmette alla competente procura federale per il prosieguo. |
3-ter. La Procura Generale dello Sport può chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti di gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati. Salvo quanto previsto dal comma 3, le amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura Generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilità ai soggetti tesserati o affiliati. La Procura Generale dello Sport, ricevute le informazioni richieste, le trasmette alla competente procura federale per il prosieguo. |
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3-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma 3-ter, previo ricevimento da parte della Procura Generale dello Sport dell'elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale.» |
3-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all'attuazione di quanto previsto dal comma 3-ter, previa trasmissione da parte della Procura Generale dello Sport dell'elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale. |
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3-quinquies. Al fine di consentire il rilevamento dei flussi anomali di scommesse di cui al comma 3-bis, le autorità amministrative competenti possono avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale». | |
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Capo II
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Capo II
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Articolo 7.
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Articolo 7.
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1. Al fine di adempiere alle obbligazioni contrattuali derivanti dall'affidamento delle attività necessarie allo svolgimento della trentottesima edizione della «America's Cup – Napoli 2027», alla società Sport e Salute S.p.A., in qualità di soggetto attuatore, è affidata la programmazione, la progettazione, la definizione, la promozione, l'organizzazione e l'esecuzione delle attività funzionali alla realizzazione dell'evento. Ai relativi oneri, pari a euro 7.500.000 per l'anno 2025, si provvede ai sensi del comma 5. |
1. Al fine di adempiere alle obbligazioni contrattuali derivanti dall'affidamento delle attività necessarie allo svolgimento della trentottesima edizione della «America's Cup – Napoli 2027», alla società Sport e salute S.p.A., in qualità di soggetto attuatore, sono affidate la programmazione, la progettazione, la definizione, la promozione, l'organizzazione e l'esecuzione delle attività funzionali alla realizzazione dell'evento. Ai relativi oneri, pari a euro 7.500.000 per l'anno 2025, si provvede ai sensi del comma 5. |
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2. Il comitato tecnico di gestione dell'America's Cup (America's Cup Venue Board – ACVB), di cui al «Host Venue Agreement» (AVA), è composto da 11 componenti, designati come segue: 6 componenti nominati dai soggetti organizzatori, di cui uno con funzioni di Presidente, il cui voto prevale in caso di parità, designato da Team New Zealand Limited (TNZ) e 5 designati da America's Cup Event (AC38 Event Limited), 5 componenti nominati dal Paese Ospitante, di cui 3 designati dal Governo italiano, uno designato da Sport e Salute S.p.A., e uno designato dal Comune di Napoli. Il Comitato tecnico di gestione adotta ogni tipo di decisione inerente allo svolgimento della competizione. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese. |
2. Il comitato tecnico di gestione dell'America's Cup (America's Cup Venue Board – ACVB), di cui al «Host Venue Agreement» (HVA), è composto da 11 componenti, designati come segue: 6 componenti nominati dai soggetti organizzatori, di cui uno con funzioni di Presidente, il cui voto prevale in caso di parità, designato da Team New Zealand Limited (TNZ) e 5 designati da America's Cup Event (AC38 Event Limited), 5 componenti nominati dal Paese Ospitante, di cui 3 designati dal Governo italiano, uno designato dalla società Sport e salute S.p.A. e uno designato dal Comune di Napoli. Il Comitato tecnico di gestione adotta ogni tipo di decisione inerente allo svolgimento della competizione. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. |
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3. Al fine di assicurare lo svolgimento dell'evento, nell'ambito della programmazione degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio, la cabina di regia di cui all'articolo 33, comma 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, appositamente convocata, approva le variazioni programmatiche degli interventi infrastrutturali prioritari e necessari allo svolgimento dell'evento e le relative scadenze temporali, coordinandosi con Sport e salute S.p.A. e, con riguardo alle opere infrastrutturali del sistema di mobilità, con il Commissario di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111. Conseguentemente, il Commissario straordinario di cui all'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, attraverso il soggetto attuatore Invitalia S.p.A., cura la realizzazione degli interventi infrastrutturali che sono considerati, a ogni effetto di legge, di pubblica utilità, di estrema urgenza e indifferibilità. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali ed economiche esistenti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
3. Al fine di assicurare lo svolgimento dell'evento, nell'ambito della programmazione degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio, la cabina di regia di cui all'articolo 33, comma 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, appositamente convocata, approva le variazioni programmatiche degli interventi infrastrutturali prioritari e necessari allo svolgimento dell'evento e le relative scadenze temporali, coordinandosi con la società Sport e salute S.p.A. e, con riguardo alle opere infrastrutturali del sistema di mobilità, con il Commissario straordinario di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111. Conseguentemente, il Commissario straordinario di cui all'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, attraverso il soggetto attuatore Invitalia S.p.A., cura la realizzazione degli interventi infrastrutturali che sono considerati, a ogni effetto di legge, di pubblica utilità, di estrema urgenza e indifferibili. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
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4. Gli eventuali impatti ambientali delle opere sono valutati, in termini dimezzati, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla medesima Commissione competente per la valutazione ambientale del programma di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 |
4. Gli eventuali impatti ambientali delle opere sono valutati, con la riduzione dei termini alla metà, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla medesima Commissione competente per la valutazione ambientale del programma di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. |
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5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 7.500.000 per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse disponibili presso il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. |
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 7.500.000 per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse di parte corrente disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233. |
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6. Allo scopo di favorire gli interventi necessari per la trentottesima edizione dell'America's Cup, negli esercizi dal 2025 al 2027, il Comune di Napoli può applicare al bilancio di previsione le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo non superiore a 30 milioni di euro per ciascuna delle predette annualità. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
6. Allo scopo di favorire gli interventi necessari per la trentottesima edizione dell'America's Cup, negli esercizi finanziari dal 2025 al 2027, il Comune di Napoli può applicare al bilancio di previsione le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo non superiore a 30 milioni di euro per ciascuna delle predette annualità. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
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6-bis. La durata della concessione assentita all'associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli, in quanto di diretta derivazione dai circoli ricreativi aziendali sorti nell'ambito di insediamenti industriali che hanno definitivamente cessato la produzione nel sito, è prorogata fino al completamento delle operazioni di risanamento ambientale, di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e di riacquisizione delle condizioni legali di balneabilità delle acque prospicienti. Per la stessa durata è altresì autorizzata la prosecuzione dell'utilizzo da parte dell'associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli delle aree, già di titolarità della società Bagnoli Futura S.p.A. e trasferite alla società Invitalia S.p.A. ai sensi dell'articolo 33, comma 12, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, non oggetto della concessione di cui al primo periodo del presente comma e attualmente impiegate per lo svolgimento delle sue attività. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 12, ottavo periodo, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, l'utilizzo delle aree di cui al secondo periodo del presente comma è disciplinato mediante apposita convenzione stipulata tra l'associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia Spa. | |
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Articolo 7-bis.
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1. In collaborazione con i soggetti organizzatori della trentottesima edizione della «America's Cup – Napoli 2027», nonché con altri soggetti pubblici o privati coinvolti nell'organizzazione dell'evento, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nell'ambito della propria autonomia, possono realizzare, per l'anno scolastico 2026/2027, attraverso la stipulazione di convenzioni, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle stesse. | |
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2. La stipulazione della convenzione tra l'istituzione scolastica e il soggetto ospitante è vincolata alla verifica della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di accoglienza degli studenti nei PCTO. Ai fini dello svolgimento dei PCTO di cui al comma 1, in conformità a quanto disposto dal comma 784-quater dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il soggetto ospitante integra il documento di valutazione dei rischi con una sezione ove sono indicati le misure di prevenzione e i dispositivi di protezione individuale previsti per gli studenti. Il soggetto ospitante trasmette all'istituzione scolastica la documentazione di cui al presente comma, comprensiva dell'integrazione del documento di valutazione dei rischi. | |
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3. I PCTO di cui al comma 1 possono essere realizzati nell'ambito della sperimentazione delle filiere tecnologico-professionali di cui alla legge 8 agosto 2024, n. 121, afferenti alle aree tecnologiche degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) coerenti con i settori interessati dall'organizzazione della trentottesima edizione della «America's Cup – Napoli 2027». | |
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4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. | |
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Articolo 7-ter.
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1. Al fine di sostenere lo sviluppo del settore nautico nazionale, promuovere l'eccellenza italiana in occasione di eventi sportivi internazionali e favorire il rientro in Italia del gettito fiscale connesso all'immatricolazione delle unità da diporto a uso sportivo, dopo l'articolo 30 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è inserito il seguente: | |
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«Art. 30-bis. – (Navigazione di prototipi a uso sportivo) – 1. In occasione di competizioni sportive, conseguimento di record, eventi e attività promozionali e dimostrative, nazionali e internazionali, organizzate o patrocinate dalle federazioni sportive nazionali o internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute ovvero dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, i prototipi sportivi privi di dichiarazione di conformità CE o di certificato di classe ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa anche se non iscritti nell'ATCN. | |
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2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli allenamenti effettuati in contesti relativi alle gare organizzate dalle federazioni e ai trasferimenti dei prototipi di cui al medesimo comma 1 necessari per raggiungere le diverse aree di svolgimento delle gare. | |
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3. A bordo dei prototipi di cui al comma 1 deve essere tenuta una dichiarazione del circolo di appartenenza affiliato alle federazioni sportive nazionali o internazionali riconosciute, con validità di sei mesi, da cui risultino l'attività cui il prototipo è destinato, i componenti dell'equipaggio e il personale tecnico, previamente inviata all'autorità marittima nella cui circoscrizione territoriale si trova la sede del circolo. | |
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4. Durante le attività di cui al comma 1 sono osservati, ove previsti, i regolamenti di sicurezza adottati dalle federazioni sportive nazionali o internazionali o dalle organizzazioni da esse riconosciute ovvero dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri o dall'organizzatore degli eventi di cui al comma 1 e non si applicano gli articoli 35, 36, 36-bis, 37, 38 e 39 del presente codice. I prototipi di cui al comma 1 sono esentati dall'applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, relative ai mezzi di salvataggio e alle dotazioni di sicurezza, fatte salve le disposizioni sui fanali e sugli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari, fermo restando lo svolgimento delle attività promozionali e dimostrative di cui al comma 7. | |
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5. I prototipi di cui al comma 1 possono essere iscritti nell'ATCN con destinazione esclusiva all'attività agonistica. In tal caso, il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta allo sportello telematico del diportista il titolo di proprietà, una dichiarazione attestante l'esclusiva destinazione del prototipo all'attività agonistica ai fini del presente articolo e l'attestazione di idoneità alla navigazione rilasciata, in conformità al proprio regolamento prototipi, da un organismo notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. L'esclusiva destinazione all'attività agonistica è annotata sulla licenza di navigazione e riportata nell'ATCN. | |
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6. Nel caso di prototipi di cui al comma 1 provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti indicati al comma 5, è fatto obbligo di presentare l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro. | |
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7. I prototipi di cui al comma 1, qualora iscritti nell'ATCN e governati da un equipaggio di comprovata esperienza, possono imbarcare, a titolo non oneroso e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 34, persone in qualità di ospiti durante lo svolgimento di attività promozionali e dimostrative, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e fatto salvo quanto previsto dal comma 4 in relazione ai mezzi di salvataggio e alle dotazioni di sicurezza». | |
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Articolo 8.
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Articolo 8.
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1. Le entrate di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono accertate in euro 181.506.669. |
1. Le entrate di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, eccedenti l'importo di cui al secondo periodo del medesimo comma 632 sono accertate in euro 181.506.669 nell'anno 2025. |
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2. Una quota pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle somme di cui al comma 1, è destinata al Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 632, della legge n. 145 del 2018. Nello svolgimento delle sue attività, il «Nuovo comitato organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026» può avvalersi delle risorse umane e strumentali della società Sport e Salute S.p.A.. I rapporti, anche finanziari, tra il «Nuovo comitato organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026» e la società Sport e Salute S.p.A. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale, nell'ambito delle risorse previste dal presente comma. |
2. Una quota pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulle somme di cui al comma 1, è destinata al Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 9 dicembre 2024, n. 189, con le modalità previste dall'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nello svolgimento delle sue attività, il «Nuovo comitato organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026» può avvalersi delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute S.p.A.. I rapporti, anche finanziari, tra il «Nuovo comitato organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026» e la società Sport e salute S.p.A. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale, nell'ambito delle risorse previste dal presente comma. |
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Articolo 9.
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Articolo 9.
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1. Ai fini della gestione e dello svolgimento delle finali ATP 2026-2030, è istituito un «Comitato per le Finali ATP» composto da un rappresentante nominato dall'Autorità politica competente in materia di sport, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, un rappresentante nominato dal Sindaco della città ospitante, un rappresentante nominato del Presidente della regione ospitante, da un rappresentante della Federazione italiana tennis e padel e da un rappresentante di Sport e salute S.p.a.. |
1. Ai fini della gestione e dello svolgimento delle finali ATP 2026-2030, è istituito un «Comitato per le Finali ATP» composto da un rappresentante nominato dall'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da un rappresentante nominato dal Sindaco della città ospitante, da un rappresentante nominato dal Presidente della regione ospitante, da un rappresentante della Federazione italiana tennis e padel e da un rappresentante della società Sport e salute S.p.a.. |
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2. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento e monitoraggio in ordine alla promozione del territorio, favorendo anche lo sviluppo delle attività economiche, sociali e culturali. Il Comitato designa al suo interno il Presidente, ha sede nella città ospitante e si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta sia richiesto da un componente. Le sedute sono valide con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto espresso dal Presidente. |
2. Identico. |
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3. La Federazione italiana tennis e padel e Sport e Salute S.p.a. curano ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva. I rapporti tra la Federazione italiana tennis e padel e Sport e Salute S.p.a. sono regolati da un'apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il supporto alle attività di cui al primo periodo, può essere costituita una «Commissione tecnica di gestione» composta da sei membri, designati uno dal Comune della città ospitante, uno dalla Regione ospitante, due da Sport e Salute S.p.A. e due dalla Federazione medesima, di cui uno con funzione di Presidente. Le sedute sono valide con la presenza di almeno quattro componenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto espresso dal Presidente. |
3. La Federazione italiana tennis e padel e la società Sport e salute S.p.a. curano ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva. I rapporti tra la Federazione italiana tennis e padel e la società Sport e salute S.p.a. sono regolati da un'apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il supporto alle attività di cui al primo periodo, può essere costituita una «Commissione tecnica di gestione» composta da sei membri, designati uno dal Comune della città ospitante, uno dalla Regione ospitante, due dalla società Sport e salute S.p.A. e due dalla Federazione italiana tennis e padel, di cui uno con funzione di Presidente. Le sedute sono valide con la presenza di almeno quattro componenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto espresso dal Presidente. |
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4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui al comma 1 e della Commissione di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
4. Identico. |
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5. A coloro che assumono l'incarico di componente del Comitato di cui al comma 1 o della Commissione di cui al comma 3 non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese. I predetti incarichi non sono cumulabili tra loro. |
5. A coloro che assumono l'incarico di componente del Comitato di cui al comma 1 o della Commissione di cui al comma 3 non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. I predetti incarichi non sono cumulabili tra loro. |
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6. Le risorse destinate a legislazione vigente alla Federazione italiana tennis e padel per l'organizzazione delle Finali ATP 2026-2030, sono annualmente trasferite entro la data del 15 gennaio e sono destinate, in via prioritaria, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie. |
6. Le risorse destinate a legislazione vigente alla Federazione italiana tennis e padel per l'organizzazione delle Finali ATP 2026-2030 sono annualmente trasferite entro la data del 15 gennaio e sono destinate, in via prioritaria, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie. |
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7. La Federazione italiana tennis e padel e la società Sport e Salute S.p.A., predispongono ogni anno, nonché a conclusione delle attività organizzative concernenti le Finali ATP 2026-2030, una relazione consuntiva, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti a questo fine, e la inviano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia. |
7. La Federazione italiana tennis e padel e la società Sport e salute S.p.A. predispongono ogni anno, nonché a conclusione delle attività organizzative concernenti le Finali ATP 2026-2030, una relazione consuntiva, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici ricevuti a questo fine, e la inviano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia. |
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7-bis. Qualora la Federazione italiana tennis e padel rinunci ad avvalersi delle risorse di cui al comma 6, non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 7. | |
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Art. 9-bis.
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1. Al fine di promuovere l'equilibrio di genere e garantire la rappresentanza di entrambi i sessi nelle strutture di governance e nei comitati organizzativi degli eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la composizione degli organi di indirizzo, coordinamento, gestione, vigilanza o consultazione istituiti per l'organizzazione e la realizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», della «America's Cup – Napoli 2027», dei Giochi del Mediterraneo «Taranto 2026», delle finali ATP Torino 2021-2025, del campionato europeo di calcio «UEFA 2032» e di ogni altro evento sportivo dichiarato di interesse strategico nazionale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport deve rispettare e garantire la presenza di entrambi i sessi. | |
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Articolo 9-ter.
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1. Al fine di assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032», con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi relativi alle infrastrutture sportive, con riferimento anche agli impianti di proprietà pubblica. Il Commissario straordinario agisce con i poteri di cui all'articolo 13, commi 4, primo, secondo e terzo periodo, 5, 6 e 7, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ed è individuato tra soggetti esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione e valutazione di interventi in materia di infrastrutture, dotati di specifiche professionalità e competenza gestionale per l'incarico da svolgere. Se dipendente pubblico, il Commissario straordinario è collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2032. Al Commissario straordinario spetta un compenso, da determinare con il decreto di cui al primo periodo del presente comma, nei limiti massimi di euro 44.234 per l'anno 2025 e di euro 132.700 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, ai quali si provvede ai sensi del comma 3 del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche i compiti e le funzioni del Commissario straordinario. | |
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2. Sulla base delle iniziative dei soggetti privati promotori e in considerazione anche delle soluzioni operative definite dal Comitato interistituzionale per la candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale degli Europei di calcio UEFA EURO 2032, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2023, con particolare riferimento all'esecuzione di opere relative alla messa a disposizione, nei tempi previsti dalla Union of European Football Associations (UEFA), di stadi rispondenti ai requisiti previsti in fase di candidatura dell'Italia a ospitare la fase finale del campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032», il Commissario straordinario di cui al comma 1 definisce uno o più piani di intervento nonché le attività agli stessi funzionali, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti di competenza. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai piani di cui al primo periodo, le infrastrutture sono considerate di interesse strategico nazionale e il Commissario straordinario assicura il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace realizzazione degli stessi. Al Commissario straordinario spetta l'assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario, ove necessario, può agire mediante ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 13, comma 4, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. In tal caso, il termine di cui all'articolo 13, comma 4, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 104 del 2023 è esteso a trenta giorni. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata d'intesa con la regione o la provincia autonoma interessata. Agli stessi fini il Commissario straordinario può, mediante ordinanza motivata, individuare l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio competente a esercitare i poteri sostitutivi. Il Commissario straordinario può agire ai sensi del presente comma anche nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto, pubblico o privato, coinvolto nell'esecuzione del progetto o dell'intervento. Il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico-operativo della società Sport e salute S.p.A., con oneri posti a carico dello stanziamento del singolo intervento, comunque nel limite massimo del 2 per cento di detto stanziamento. La società Sport e salute S.p.A. può svolgere altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il Commissario straordinario può altresì avvalersi delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nel caso in cui si avvalga degli uffici dell'amministrazione comunale nel cui territorio deve realizzarsi l'intervento, il Commissario straordinario può nominare come sub-commissario il sindaco del comune interessato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai fini dell'individuazione dei siti in cui realizzare l'intervento, il Commissario straordinario acquisisce l'intesa del sindaco territorialmente competente, sentita la regione o la provincia autonoma interessata. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che opera fino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario medesimo. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale non dirigenziale pari a dieci unità, individuate tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo e, in particolare, di comprovata esperienza maturata nel settore della programmazione, della valutazione e della realizzazione di grandi opere pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza. Tale personale, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale fisso e continuativo in godimento, a carico dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale assegnato alla struttura di supporto è attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso è definito con il decreto di nomina del Commissario straordinario di cui al comma 1 ed è onnicomprensivo e sostitutivo di altri trattamenti accessori, quali compensi per lavoro straordinario o altri accessori diversi da quelli fissi e continuativi. Nell'ambito del contingente massimo di cui al presente comma, in luogo di un corrispondente numero di unità di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la struttura può avvalersi di consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, fino al numero massimo di tre, cui può essere attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. | |
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3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 210.901 euro per l'anno 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032. Ai relativi oneri, pari a 210.901 euro per l'anno 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. È autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 1, in cui confluiscono le risorse disponibili previste per ciascuna annualità. | |
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4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sono stabilite, in deroga alle procedure di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, specifiche norme tecniche per la sicurezza, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo, al fine di individuare condizioni e prescrizioni tali da assicurare livelli di ordine e sicurezza pubblica nonché di sicurezza antincendi equivalenti a quelli previsti dalla vigente normativa tecnica. | |
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5. Al fine di sostenere la promozione, l'aggiudicazione e l'organizzazione di grandi eventi sportivi internazionali e di ottimizzare gli investimenti a favore dello sport e dell'impiantistica sportiva, anche nell'ambito di operazioni economiche di partenariato pubblico-privato coerenti con quanto indicato all'articolo 175, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è istituito, presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, in gestione separata, un fondo rotativo denominato «Fondo italiano per lo sport». Il Fondo, da gestire mediante conto corrente bancario o postale, è composto di distinte sezioni che, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono destinate: | |
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a) per la «Sezione garanzie», a rilasciare garanzie, anche di portafoglio, su finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresi crediti, garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma, concessi da banche e intermediari finanziari; | |
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b) per la «Sezione finanziamenti», a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, anche di natura subordinata, direttamente o indirettamente mediante banche e intermediari finanziari; | |
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c) per la «Sezione rafforzamento patrimoniale», a sottoscrivere capitale di rischio, mediante fondi di investimento o di debito o fondi di fondi o altri organismi o schemi di investimento, anche in forma subordinata; | |
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d) per la «Sezione contributi»: | |
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1) a erogare contributi a fondo perduto nella forma di: | |
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1.1) contributi in conto interessi; | |
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1.2) contributi in conto capitale; | |
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2) a rimborsare i costi accessori o strumentali e gli oneri e le spese di gestione del Fondo nonché le spese di assistenza tecnica funzionali alla strutturazione, al perfezionamento e alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) e al numero 1) della presente lettera, entro il limite massimo del 5 per cento della dotazione della sezione di cui alla presente lettera. | |
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6. La dotazione iniziale del Fondo italiano per lo sport, per la sezione di cui al comma 5, lettera a), ammonta a 193.041.490 euro per l'anno 2025 e, per la sezione di cui al comma 5, lettera d), a 331.190.765 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027. Le dotazioni di cui al presente comma sono trasferite al Fondo, sul conto corrente bancario o postale di cui al comma 5, al netto di eventuali diminuzioni e con l'aggiunta di eventuali incrementi intervenuti successivamente all'istituzione del Fondo, alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 10 e 12. | |
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7. Il Fondo italiano per lo sport può essere altresì alimentato mediante nuovi trasferimenti effettuati: | |
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a) dalle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e da qualunque altro ente e organismo pubblico nazionale, europeo, internazionale e multilaterale, a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci; | |
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b) dagli organismi sportivi, a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci. | |
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8. Il Fondo italiano per lo sport è contabilizzato separatamente secondo i princìpi della contabilità economico-patrimoniale, distintamente per ciascuna delle sezioni di cui al comma 5. I dati concernenti i relativi prospetti contabili, consuntivi e previsionali, e i relativi flussi di cassa sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro i termini indicati dai decreti di cui al comma 10, fornendo in ogni caso separata evidenza dei trasferimenti al Fondo effettuati dai soggetti di cui al comma 7. | |
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9. Le garanzie di cui al comma 5, lettera a), rilasciate dal Fondo italiano per lo sport, sono a prima richiesta, esplicite, irrevocabili e conformi ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio e non possono essere concesse in favore delle sezioni di cui al comma 5, lettere b) e c). Le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione alle garanzie rilasciate ai sensi del comma 5, lettera a), sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata incapienza del medesimo Fondo ed è conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La garanzia di ultima istanza dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo e nei limiti di cui al presente comma, ridotto di eventuali pagamenti già effettuati dallo stesso, e successivamente all'accertamento, da parte dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, dell'incapienza del Fondo. I beneficiari delle garanzie rilasciate dal Fondo ai sensi del comma 5, lettera a), in caso di incapienza del Fondo, richiedono l'escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie fornite dall'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, provvede, entro centottanta giorni dalla data di ricezione della richiesta trasmessa dall'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa al Ministero, al trasferimento all'Istituto medesimo delle risorse finanziarie necessarie. L'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa provvede con le risorse finanziarie ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento di quanto dovuto ai beneficiari delle garanzie rilasciate dal Fondo. A seguito del pagamento, lo Stato è surrogato nei diritti dei beneficiari delle garanzie rilasciate dal Fondo, che hanno chiesto l'escussione della garanzia di ultima istanza dello Stato. L'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, in nome, per conto e nell'interesse dello Stato, cura le procedure di recupero mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. La garanzia di ultima istanza dello Stato di cui al presente comma è inserita nell'elenco di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Le garanzie di cui al presente comma sono rilasciate entro il limite massimo di 175 milioni di euro per l'anno 2025 e, a decorrere dall'anno 2026, entro il limite cumulato stabilito annualmente dal bilancio di previsione dello Stato. | |
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10. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, sono definiti: | |
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a) i criteri di gestione e le modalità di funzionamento del Fondo italiano per lo sport, compresi i criteri e le modalità della surroga del medesimo Fondo nei casi di escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 5, lettera a); | |
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b) le finalità, le condizioni e le modalità di accesso relative agli interventi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d); | |
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c) i criteri per la ripartizione della dotazione tra le sezioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c), previa verifica della compatibilità e dell'impatto sui saldi di finanza pubblica. Non è consentito trasferire la dotazione delle sezioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c), alla sezione di cui al comma 5, lettera d); | |
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d) i criteri, le condizioni e le modalità di incremento e di gestione della dotazione ai sensi del comma 7. | |
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11. Il Fondo italiano per lo sport è gestito dall'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con la Presidenza del Consiglio dei ministri o con l'Autorità politica delegata in materia di sport. La convenzione disciplina le attività amministrative e istruttorie degli interventi e di gestione del Fondo nonché gli oneri e le spese di gestione a carico della sezione di cui al comma 5, lettera d), nella misura massima del limite di cui al medesimo comma 5, lettera d). | |
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12. L'amministrazione del Fondo italiano per lo sport è attribuita a un comitato di indirizzo e a un comitato di gestione. Il comitato di indirizzo è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, o da un suo delegato, ed è composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport. Il comitato di indirizzo definisce l'orientamento strategico e le priorità degli interventi del Fondo e delibera, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, il piano di attività del Fondo. Il comitato di indirizzo, secondo i criteri definiti dai decreti di cui al comma 10, lettera c), può ripartire la dotazione tra le sezioni di cui al comma 5, lettere a), b) e c). Le modalità di funzionamento del comitato di indirizzo e le modalità di composizione e di funzionamento del comitato di gestione sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comitato di gestione, su proposta dell'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, delibera gli interventi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d). Ai componenti del comitato di indirizzo e del comitato di gestione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. | |
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13. Il Fondo italiano per lo sport succede automaticamente nei rapporti attivi e passivi dei fondi previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e dall'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che continuano a operare, secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente, fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 10 e 12 del presente articolo. I commi 12, 13, 14 e 16 dell'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 e l'articolo 5 della legge n. 1295 del 1957 sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 10 e 12 del presente articolo. | |
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14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6, pari a 524.232.255 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede: | |
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a) quanto a 193.041.490 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse rivenienti dall'abrogazione del comma 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; | |
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b) quanto a 308.628.265 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295; | |
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c) quanto a 22.562.500 euro per l'anno 2025, a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. | |
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15. All'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: «alle amministrazioni interessate,» sono inserite le seguenti: «all'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, agli organismi sportivi, alle leghe sportive nazionali nonché a fondazioni e comitati costituiti per l'organizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale,». | |
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Capo III
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Capo III
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Articolo 10.
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Articolo 10.
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1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
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a) all'articolo 5: |
a) identico: |
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1) al comma 1, lettera a), le parole «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»; |
1) identico; |
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2) il comma 4 è sostituito dal seguente: |
2) identico: |
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«4. Le piste innevate di slitta o slittino sono caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti e che non presentino apprezzabili pendenze trasversali, con larghezza minima di almeno 3 metri. I gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e si adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree sciabili di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 13. |
«4. Le piste innevate di slitta o slittino sono caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti che non presentino apprezzabili pendenze trasversali, con larghezza minima di almeno 3 metri. I gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e adeguano la segnaletica relativa alle aree sciabili a quella stabilita dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 13.»; |
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3) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: |
3) identico: |
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«6-bis. Le regioni e le provincie autonome, nell'esercizio delle competenze legislative di cui all'articolo 117 Costituzione, hanno facoltà di determinare i valori massimi di lunghezza dei brevi tratti, i valori minimi delle pendenze trasversali considerate apprezzabili ed il numero massimo di passaggi impegnativi, di cui ai commi che precedono, tenendo conto delle peculiarità geomorfologiche e plano altimetriche del territorio su cui insistono i comprensori sciistici.» |
«6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, hanno facoltà di determinare i valori massimi di lunghezza dei brevi tratti, i valori minimi delle pendenze trasversali considerate apprezzabili ed il numero massimo di passaggi impegnativi, di cui al presente articolo, tenendo conto delle peculiarità geomorfologiche e planoaltimetriche del territorio su cui insistono i comprensori sciistici.» |
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b) all'articolo 8, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: |
b) identica; |
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«b) devono avere una larghezza minima di almeno 15 metri; larghezze inferiori sono ammesse per le piste di raccordo e di collegamento;» | |
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b-bis) all'articolo 17: | |
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1) al comma 1, le parole: «ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni» sono soppresse; | |
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2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di reiterazione della violazione, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al primo periodo, si applica altresì il ritiro o la sospensione del titolo di accesso agli impianti di risalita per un periodo da uno a tre giorni»; | |
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b-ter) all'articolo 25: | |
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1) al comma 2, il secondo periodo è soppresso; | |
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2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: | |
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«2-bis. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti e di coloro che operano presso le piste e gli impianti sciistici su incarico del gestore degli stessi, i mezzi meccanici a servizio di edifici non serviti da tracciati esclusivamente ad essi riservati possono accedervi percorrendo le aree sciabili attrezzate solo fuori dell'orario di apertura delle stesse al pubblico, previa autorizzazione scritta concessa dal gestore dell'area sciabile attrezzata, nella quale sono indicati gli orari, le modalità e le eventuali limitazioni per l'accesso che il conducente del mezzo è tenuto a osservare unitamente alle ulteriori prescrizioni eventualmente previste da norme regionali. | |
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2-ter. I mezzi meccanici devono in ogni caso segnalare la loro presenza con appositi dispositivi di segnalazione luminosa e acustica in funzione e devono procedere al bordo della pista e a velocità tale da non mettere in pericolo l'incolumità altrui»; | |
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3) il comma 3 è sostituito dal seguente: | |
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«3. Gli sciatori, in ogni caso, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici e consentire la loro agevole e rapida circolazione». | |
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Articolo 11.
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Articolo 11.
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1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
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0a) all'articolo 11, comma 1, le parole: «agli amministratori» sono sostituite dalle seguenti: «ai presidenti»; | |
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a) all'articolo 13-bis: |
a) identico: |
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01) al comma 4, lettera b), le parole: «almeno 30 giorni prima dell'inizio» sono sostituite dalle seguenti: «con congruo anticipo rispetto all'inizio»; | |
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1) al comma 6, il diciannovesimo ed il ventesimo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Con il medesimo decreto di cui al periodo diciottesimo, su proposta del presidente della Commissione, può essere nominato, tra gli organi, un Vicesegretario Generale con incarico di durata quadriennale, rinnovabile. Il Segretario Generale e il Vicesegretario, se dipendenti pubblici, sono collocati, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato, ferma, nel caso di dipendenti pubblici, la disciplina delle incompatibilità dettata dalla vigente normativa o, nel caso di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, l'incompatibilità nei limiti di cui all'ottavo periodo. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Agli oneri derivanti dalla nomina del Vicesegretario Generale la Commissione provvede nell'ambito delle risorse di cui ai commi 10 e 11 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»; |
1) al comma 6, il diciannovesimo ed il ventesimo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Con il medesimo decreto di cui al periodo diciottesimo, su proposta del presidente della Commissione, può essere nominato, tra gli organi, un Vicesegretario Generale con incarico di durata quadriennale, rinnovabile. Il Segretario Generale e il Vicesegretario Generale, se dipendenti pubblici, sono collocati, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato, ferma, nel caso di dipendenti pubblici, la disciplina delle incompatibilità dettata dalla vigente normativa o, nel caso di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, l'incompatibilità nei limiti di cui all'ottavo periodo. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Agli oneri derivanti dalla nomina del Vicesegretario Generale la Commissione provvede nell'ambito delle risorse di cui ai commi 10 e 11 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»; |
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2) al comma 8, terzo periodo, le parole «dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti «dal 1° gennaio 2026» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In sede di prima applicazione e al fine di rendere immediatamente operativa la Commissione e comunque per un periodo massimo di 6 mesi, la stessa può avvalersi, fino a un numero di 10 unità, previa stipula di apposita convezione e comunque senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, di personale dirigenziale e non dirigenziale delle Federazioni sportive di riferimento che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, opera nella Commissione di Vigilanza sulle società di calcio (Co.Vi.So.C.) e in quella della Commissione Tecnica di Controllo della pallacanestro (Com.Te.C.). Il trattamento economico di detto personale rimane a carico delle due Federazioni. In sede di prima applicazione, una delle unità dirigenziali non generale di cui al secondo periodo del presente comma può essere nominata dalla Commissione, su proposta del Segretario generale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La durata di tale incarico, comunque, non può eccedere il termine di cinque anni.»; |
2) al comma 8, terzo periodo, le parole «dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti «dal 1° gennaio 2026» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In sede di prima applicazione e al fine di rendere immediatamente operativa la Commissione e comunque per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile con deliberazione della medesima Commissione di ulteriori sei mesi, la stessa può avvalersi, fino a un numero di 10 unità per ciascuna Federazione, previa stipula di apposita convenzione e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale dirigenziale e non dirigenziale delle Federazioni sportive di riferimento, compreso il personale che svolge funzioni ispettive, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, opera nella Commissione di Vigilanza sulle società di calcio (Co.Vi.So.C.) e nella Commissione Tecnica di Controllo della pallacanestro (Com.Te.C.). Il trattamento economico di detto personale rimane a carico delle due Federazioni. In sede di prima applicazione, una delle unità di personale di livello dirigenziale non generale di cui al secondo periodo del presente comma può essere nominata dalla Commissione, su proposta del Segretario generale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La durata di tale incarico, comunque, non può eccedere il termine di cinque anni. La convenzione di cui al tredicesimo periodo disciplina altresì le modalità di utilizzo condiviso da parte della Commissione, per quanto necessario, delle piattaforme digitali in uso presso le Commissioni Co.Vi.So.C. e Com.Te.C. per lo svolgimento delle relative funzioni. Le Federazioni sportive nazionali adeguano i propri statuti e regolamenti a quanto necessario per l'attuazione del presente articolo, in particolare prevedendo a carico delle società sportive l'obbligo di inviare alla Commissione la documentazione prevista ai fini del rilascio delle licenze nazionali per la partecipazione alle competizioni»; |
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3) al comma 10 è aggiunto il seguente periodo: «Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di euro 311.491 per l'anno 2025. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-decies del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 311.491 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» |
3) al comma 10 è aggiunto il seguente periodo: «Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di euro 311.491 per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-decies, del presente decreto. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 311.491 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» |
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4) al comma 11 le parole «dall'anno 2025», sono sostituite dalle seguenti «dall'anno 2026». |
4) identico; |
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b) all'articolo 26, comma 2, primo periodo, la parola «cinque», è sostituita dalla seguente «otto». |
b) identico; |
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b-bis) dopo l'articolo 26 è inserito il seguente: | |
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«Art. 26-bis. – (Clausole per la durata dei contratti sportivi subordinati) – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva provvedono all'adeguamento degli accordi collettivi vigenti alla durata massima dei contratti sportivi subordinati pari a otto anni. | |
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2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al settore dilettantistico. | |
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3. Per i contratti di atleti professionisti, le società sportive si conformano alle disposizioni delle federazioni internazionali in materia di sostenibilità finanziaria e, in particolare, alle regole sull'ammortamento dei costi di acquisizione, che non possono essere superiori a cinque esercizi finanziari». | |
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Articolo 12.
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Articolo 12.
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1. All'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra. I bossoli esplosi e le parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra non costituiscono munizioni da guerra né parti di esse ai fini del processo di smaltimento ovvero in quanto destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo. La detenzione, il trasporto e l'uso dei bossoli già esplosi, ai fini del processo di smaltimento ovvero destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo, sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635». |
1. All'articolo 1, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Sono munizioni da guerra le cartucce, i relativi bossoli e i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra. I bossoli esplosi e le parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra non costituiscono munizioni da guerra né parti di esse ai fini del processo di smaltimento ovvero in quanto destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo. La detenzione, il trasporto e l'uso dei bossoli già esplosi, ai fini del processo di smaltimento ovvero destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo, sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 97 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635». |
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1-bis. All'articolo 11, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni: | |
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a) al secondo periodo, dopo la parola: «impressa» sono inserite le seguenti: «per una profondità minima di almeno 0,0762 millimetri»; | |
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b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come modificata dalla direttiva di esecuzione (UE) 2024/325». | |
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Articolo 13.
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Articolo 13.
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1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport è istituito, per il 2025, un fondo destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi, denominato «Fondo sport a studenti universitari» con una dotazione di 1 milione di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di Sport, di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca, sono definiti i requisiti, i criteri e le modalità di erogazione delle borse di studio. |
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport è istituito un fondo destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi, denominato «Fondo sport per studenti universitari», con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2025. Le borse di studio di cui al primo periodo possono essere destinate anche alla copertura delle spese per il soggiorno presso i collegi universitari di merito accreditati, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di Sport, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definiti i requisiti, i criteri e le modalità di erogazione delle borse di studio. |
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2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.000.000 per il 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-decies del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, così come modificato dall'articolo 1, comma 28, del decreto legislativo 120 del 29 agosto 2023. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.000.000 per il 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-decies del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
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3. Per le finalità di cui al comma 1 è attribuita la somma di 4 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a valere sulle somme accertate di cui all'articolo 8, comma 1. |
3. Per le finalità di cui al comma 1 è attribuita la somma di 4 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a valere sulle somme accertate di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto. |
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Articolo 14.
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Articolo 14.
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1. Al fine di garantire il pieno funzionamento e la continuità istituzionale dell'Automobile Club d'Italia (ACI), il Commissario straordinario di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2025 resta in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente dell'A.C.I. e dei nuovi organi collegiali di amministrazione. |
Identico. |
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Articolo 15.
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Articolo 15.
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1. All'articolo 583-quater del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. All'articolo 583-quater del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali»; |
a) identica; |
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b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del primo comma si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati è commesso in occasione delle manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse.». |
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del primo comma si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati è commesso in occasione di manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri o degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse.». |
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2. Il comma 1-bis dell'articolo 6-quinquies della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è soppresso. |
2. Il comma 1-bis dell'articolo 6-quinquies della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è abrogato. |
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Articolo 16.
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Articolo 16.
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1. Agli oneri di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1 e 5, comma 5, pari a euro 271.251.606 per l'anno 2025, si provvede: |
1. Agli oneri di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 5, comma 5, pari a euro 271.251.606 per l'anno 2025, si provvede: |
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a) quanto a euro 228.242.367, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; |
a) identica; |
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b) quanto a euro 43.009.239, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che, alla data del 27 giugno 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, pertanto, acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. |
b) quanto a euro 43.009.239, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che, alla data del 27 giugno 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, pertanto, acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. |
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Articolo 17.
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1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. | |
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. | |
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Dato a Roma, addì 30 giugno 2025 | |
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MATTARELLA | |
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Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
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Visto, il Guardasigilli: Nordio |