FRONTESPIZIO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2500

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 3 luglio 2025 (v. stampato Senato n. 1452)

d'iniziativa dei senatori
MALAN, ROMEO, GASPARRI, BIANCOFIORE

Disposizioni in materia di composizione di giunte e consigli regionali e di incompatibilità

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 3 luglio 2025

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il numero dei consiglieri regionali precedentemente previsto è mantenuto qualora la popolazione si riduca entro il limite del 5 per cento rispetto alle soglie indicate nel primo periodo»;

b) alla lettera b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il numero massimo degli assessori regionali può essere aumentato fino a due unità sia nelle regioni con popolazione fino a un milione di abitanti sia nelle regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti. Ai fini del calcolo del numero massimo degli assessori regionali, il presidente della Giunta regionale continua a essere incluso nel numero dei componenti del Consiglio regionale».

2. Ferme restando le discipline regionali adottate nel rispetto delle disposizioni di principio di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, in occasione della presentazione delle liste di candidati alla carica di consigliere regionale sono esentate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente del partito rappresentato nella Camera.
3. Le regioni possono adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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