XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2502
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GIRELLI, MALAVASI, FURFARO, CIANI, STUMPO
Disposizioni per la prevenzione degli atti di suicidio nonché per l'assistenza psicologica e il sostegno dei sopravvissuti
Presentata l'8 luglio 2025
Onorevoli Colleghe e Colleghi! – La presente proposta di legge intende contribuire a contrastare il grave fenomeno del suicidio nel nostro Paese, fenomeno che rappresenta una delle principali cause di morte, soprattutto tra i giovani e le fasce più vulnerabili della popolazione.
Secondo gli ultimi dati dell'Istituto nazionale di statistica disponibili (2019-2021), ogni anno nel nostro Paese si registrano circa 3.700 suicidi, con un aumento a 3.870 casi nel 2021. Il tasso di suicidio si attesta intorno a 5-6 per 100.000 abitanti, inferiore alla media dei Paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (circa 11 per 100.000 abitanti), ma con tendenze preoccupanti in alcuni gruppi. Sul piano epidemiologico, i tassi di suicidio in Francia sono circa 13 ogni 100.000 abitanti, in Germania circa 10 e nel Regno Unito circa 11.
Secondo i dati dell'Osservatorio suicidi della Fondazione Brain Research Foundation, istituto per la ricerca in psichiatria e neuroscienze, elaborati monitorando gli atti di suicidio in base alle notizie di cronaca, in Italia nel 2023 è avvenuto un suicidio ogni sedici ore ossia 888 suicidi e 833 tentativi di suicidio, dati in crescita rispetto all'anno precedente (595 suicidi e 598 tentati suicidi). Va ricordato che questi numeri sono sottostimati, poiché molti eventi non vengono rilevati o non emergono nelle cronache.
Il suicidio colpisce in modo marcato gli uomini, con un rapporto di circa 3:1 rispetto alle donne. Le fasce d'età più a rischio sono due: quella giovanile (15-29 anni) e quella anziana (oltre 75 anni); quest'ultima fascia evidenzia tassi più alti rispetto alla media, con suicidi che sono spesso legati alla solitudine, alle malattie croniche e alla depressione.
Va anche evitata la diffusione della pratica che si è sviluppata in Giappone, a partire dagli anni 2000, quella del «patto di suicidio via internet» (internet suicide pact) che si concretizza nell'incontro tra adolescenti o giovani adulti in rete per condividere l'ideazione suicidaria e accordarsi al fine di togliersi la vita insieme.
Tra i giovani, preoccupano anche i fenomeni di autolesionismo e gesti suicidari legati al disagio psicologico, al cyberbullismo e all'isolamento sociale, acuiti dopo la pandemia.
Se si esamina la situazione di alcuni Paesi europei emerge che la Francia ha adottato un piano nazionale di salute mentale, con il numéro national de prèvention du suicide 3114 e formazione capillare, mentre la Germania affida ai länder programmi mirati e linee di supporto, come la TelefonSeelsorge.
Il Regno Unito ha implementato una strategia nazionale dal 2012, con obiettivi misurabili, collaborazioni locali e campagne di sensibilizzazione sostenute anche da enti del Terzo settore. Tutti questi Paesi riconoscono il ruolo cruciale della prevenzione, della tempestività dell'intervento e del supporto ai sopravvissuti.
Tornando all'Italia, particolare attenzione meritano i detenuti, tra cui il tasso di suicidio è circa 6 volte superiore a quello della popolazione generale. Secondo l'Associazione Antigone, nel solo primo trimestre del 2024 si sono registrati almeno 30 suicidi in carcere, contro i 20 dello stesso periodo del 2023, a testimonianza di un'emergenza cronica e di un fabbisogno di interventi mirati, sia per i detenuti sia per il personale penitenziario, spesso esposto a condizioni di stress psicologico.
Il suicidio non è solo un dramma individuale poiché lascia profonde ferite nei familiari, negli amici e nei sopravvissuti, oltre a generare ricadute sociali significative. È pertanto doveroso un approccio integrato, che combini prevenzione, assistenza e sostegno ai soggetti coinvolti.
La presente proposta di legge intende contribuire a colmare le lacune normative e organizzative oggi esistenti, assicurando risorse adeguate e un coordinamento tra istituzioni centrali e regionali, enti del Terzo settore e comunità locali. L'obiettivo è quello di offrire un sostegno concreto alle persone in difficoltà, prevenire tragedie evitabili e promuovere una cultura della salute mentale basata su ascolto, rispetto e inclusione. La presente proposta di legge si compone di sette articoli.
L'articolo 1 indica le finalità della legge.
L'articolo 2 prevede la promozione e l'attuazione di campagne di sensibilizzazione e percorsi formativi per contrastare il fenomeno suicidario.
L'articolo 3 è relativo ai servizi di assistenza psicologica e psichiatrica.
L'articolo 4 dispone misure di sostegno per coloro che abbiano tentato il suicidio e siano sopravvissuti e per i familiari delle vittime di suicidio.
L'articolo 5 istituisce l'Osservatorio nazionale per la prevenzione degli atti di suicidio e il sostegno ai sopravvissuti, nonché stabilisce modalità per il monitoraggio costante del fenomeno suicidario.
L'articolo 6 è relativo alla prevenzione degli atti di suicidio, sia dei detenuti sia degli agenti del Corpo della polizia penitenziaria.
L'articolo 7 prevede le disposizioni finanziarie.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge, in attuazione degli articoli 32 e 117 della Costituzione, a tutela della salute mentale quale diritto fondamentale della persona, reca disposizioni volte a prevenire gli atti di suicidio, a garantire l'accesso a interventi di assistenza psicologica efficaci da parte dei soggetti esposti a rischio suicidario, nonché a predisporre misure di sostegno a favore dei sopravvissuti e dei familiari delle vittime di suicidio.
2. È promossa la cooperazione con enti del Terzo settore, fondazioni e associazioni per l'ampliamento e l'integrazione delle attività di prevenzione e sostegno previste dalla presente legge.
Art. 2.
(Campagne di sensibilizzazione e percorsi formativi)
1. Il Ministero della salute, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove campagne nazionali di sensibilizzazione e prevenzione del suicidio, rivolte in particolare ai soggetti maggiormente esposti al rischio suicidario, al fine di diffondere la conoscenza dei fattori di rischio e favorire l'emersione del disagio.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano percorsi formativi in materia di prevenzione del suicidio e gestione delle situazioni di crisi psicoemotiva, obbligatori e periodici, destinati al personale sanitario, scolastico e di polizia e agli operatori sociali.
Art. 3.
(Servizi di assistenza psicologica e psichiatrica)
1. Le aziende sanitarie locali garantiscono l'accesso gratuito a servizi di consulenza psicologica, assistenza psichiatrica e supporto psicoterapeutico per i soggetti individuati, anche su segnalazione, come esposti a rischio suicidario.
2. Al fine di assicurare un presidio di intervento tempestivo e costante, i servizi di cui al comma 1 predispongono delle linee telefoniche dedicate, operative ventiquattro ore su ventiquattro, e delle piattaforme digitali nella rete internet.
3. Al fine di realizzare interventi multidisciplinari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono forme strutturate di cooperazione tra le istituzioni scolastiche, gli enti locali, i servizi sanitari e gli enti del Terzo settore.
Art. 4.
(Misure di sostegno per i sopravvissuti ad atti di suicidio e per i familiari delle vittime di suicidio)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono servizi dedicati al sostegno dei soggetti sopravvissuti ad atti di suicidio e dei familiari delle vittime di suicidio, garantendo assistenza psicologica, sociale e, ove necessario, legale.
2. Al fine della piena inclusione della persona nella società e della prevenzione di nuovi tentativi di suicido, i servizi di cui al comma 1 prevedono percorsi personalizzati di reinserimento sociale e lavorativo.
Art. 5.
(Osservatorio nazionale per la prevenzione degli atti di suicidio e per il sostegno dei sopravvissuti e sistema di monitoraggio)
1. È istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale per la prevenzione degli atti di suicidio e per il sostegno dei sopravvissuti, di seguito denominato «Osservatorio», con il compito di coordinare, monitorare e promuovere le politiche di prevenzione, di raccogliere e analizzare i dati epidemiologici e di supportare l'elaborazione di strategie integrate a livello nazionale e locale in materia di suicidio.
2. L'Osservatorio è composto da:
a) un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome;
b) un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
c) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi;
d) tre esperti in materia di salute mentale, prevenzione del suicidio e sostegno dei sopravvissuti, individuati dal Ministro della salute, sentite le associazioni scientifiche di settore;
e) due rappresentanti degli enti del Terzo settore operanti nel campo della salute mentale e della prevenzione degli atti di suicidio, individuati mediante procedura pubblica di selezione, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute;
f) il direttore, o un suo delegato, del servizio per la prevenzione del suicidio istituito presso l'unità operativa complessa di psichiatria dell'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea di Roma;
g) il direttore, o un suo delegato, del servizio dedicato all'assistenza per l'autolesionismo e alla prevenzione del suicidio in età evolutiva istituito presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.
3. I componenti dell'Osservatorio restano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.
4. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
5. L'Osservatorio approva un piano annuale di attività e trasmette al Ministro della salute e alle Camere una relazione annuale sull'andamento del fenomeno suicidario e sull'efficacia delle misure adottate.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, con cadenza annuale, all'Osservatorio le informazioni relative agli interventi realizzati, alle criticità riscontrate e agli esiti rilevati, al fine di contribuire all'aggiornamento delle strategie di prevenzione degli atti di suicidio.
Art. 6.
(Prevenzione degli atti di suicidio negli istituti penitenziari)
1. Il Ministero della giustizia, in collaborazione con il Ministero della salute, con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, promuove specifiche misure di prevenzione degli atti di suicidio rivolte ai detenuti e al personale degli istituti penitenziari.
2. Presso ciascun istituto penitenziario è istituito un presidio di supporto psicologico dedicato ai detenuti esposti a rischio suicidario, composto da personale specializzato in salute mentale, con il compito di:
a) monitorare le condizioni psicologiche dei detenuti, in particolare nelle prime fasi della detenzione o in presenza di situazioni di vulnerabilità;
b) predisporre percorsi di ascolto e sostegno psicologico individuale o di gruppo;
c) formare il personale del Corpo di polizia penitenziaria e gli educatori penitenziari alla rilevazione dei segnali di disagio e alla gestione delle situazioni di crisi.
3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria e gli educatori penitenziari hanno diritto ad accedere a servizi di supporto psicologico dedicati, anche individuali, al fine di prevenire fenomeni di esaurimento psicofisico, disagio psichico e comportamenti autolesionistici.
4. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, stabilisce le linee guida per l'accoglienza dei detenuti finalizzate a ridurre l'impatto traumatico della detenzione, con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili ed esposti a rischio suicidario, nonché per promuovere protocolli di intervento tempestivo in caso di emergenze psicoemotive.
5. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere integrati mediante convenzioni con enti del Terzo settore, associazioni e fondazioni operanti nel campo della salute mentale e della tutela dei diritti umani.
Art. 7.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante appositi stanziamenti iscritti annualmente nello stato di previsione del Ministero della salute, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri di proporzionalità basati sui fabbisogni e sulla consistenza della popolazione.