FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2503

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CASU, SCHLEIN, BRAGA, BARBAGALLO, BAKKALI, GHIO, MORASSUT, ASCANI, CARÈ, DE LUCA, FORNARO, GIRELLI, GRIBAUDO, MALAVASI, PANDOLFO, PELUFFO, PORTA, TONI RICCIARDI, ROGGIANI, ANDREA ROSSI, SCARPA, SIMIANI

Disposizioni per agevolare la mobilità degli studenti nel percorso tra il luogo di residenza e la sede di studio

Presentata il 9 luglio 2025

Onorevoli Colleghe e Colleghi! – La presente proposta di legge mira a facilitare il diritto alla mobilità degli studenti di età compresa tra 14 e 24 anni, garantendo supporti economici specifici sia per i percorsi quotidiani degli studenti, sia per quelli a lunga distanza per gli studenti universitari fuori sede. L'obiettivo è quello di superare talune criticità che contraddistinguono il trasporto degli studenti attraverso la promozione quanto più agevolata, fino alla gratuità, del trasporto pubblico locale e di quello ferroviario per gli studenti fuori sede.
In particolare, con l'articolo 1, si introducono misure per garantire la mobilità quotidiana degli studenti tra il luogo di residenza e la sede di studio. A tal fine è istituito un fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, destinato ai suddetti studenti di età compresa tra 14 e 24 anni e con un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) familiare non superiore a 30.000 euro annui.
Il fondo eroga un buono fino a 250 euro annui, o 300 euro se il percorso richiede l'uso di più mezzi, da impiegare per l'acquisto di abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale o regionale, inclusi i servizi ferroviari o marittimi. Il buono, nominativo e non cedibile, non incide sul reddito del beneficiario e non impedisce di usufruire di una detrazione fiscale per eventuali spese superiori all'importo del buono. I criteri e le modalità di accesso e di riparto del fondo saranno definiti da un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Con l'articolo 2, si introducono misure per assicurare agli studenti universitari fuori sede, qualora via sia una distanza superiore a 300 chilometri tra il luogo di residenza e la sede di studio, la possibilità di tornare a casa utilizzando un buono e sconti per l'acquisto di biglietti ferroviari.
A tal fine, si prevede l'istituzione di un fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, per supportare i suddetti studenti universitari, che abbiano un ISEE non superiore a 30.000 euro annui. Tale fondo consente di concedere un buono, fino a 250 euro annui, da utilizzare per l'acquisto di biglietti del trasporto ferroviario nazionale per il tragitto tra luogo di residenza e sede dell'università.
Inoltre, vengono stanziati ulteriori 100 milioni di euro annui per potenziare i servizi ferroviari, garantendo sconti aggiuntivi tali da abbattere il costo ordinario del biglietto di almeno il 50 per cento.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite le modalità di accesso e di presentazione delle domande, nonché di emissione dei buoni e di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto ferroviario.
L'articolo 3, infine, reca le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disposizioni in materia di mobilità degli studenti di età compresa tra 14 e 24 anni)

1. Al fine di agevolare la mobilità degli studenti di età compresa tra 14 e 24 anni tra il luogo di residenza e la sede di studio, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1, da ripartire ai sensi del comma 3, sono finalizzate alla concessione, nei limiti della dotazione disponibile e fino a esaurimento delle risorse, di un buono in favore degli studenti di cui al comma 1, con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) familiare non superiore a 30.000 euro annui, da impiegare per l'acquisto di un abbonamento annuale valido per l'utilizzo, anche combinato, dei servizi di trasporto pubblico locale o regionale, ivi compresi quello ferroviario o marittimo, fruibile nei giorni di frequenza scolastica o universitaria e per il percorso tra il luogo di residenza e la sede di studio, per un importo complessivo per ciascuno studente non superiore a 250 euro annui, elevato a 300 euro annui qualora il tragitto comporti l'utilizzo di più mezzi del servizio di trasporto pubblico locale o regionale. Il buono di cui al primo periodo reca il nominativo del beneficiario, non è cedibile, non contribuisce alla determinazione del reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa ulteriore, rispetto all'ammontare del buono, che sia stata sostenuta dal beneficiario per l'acquisto dell'abbonamento.
3. Per le finalità di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per consentire agli studenti di cui al comma 1 l'utilizzo, anche combinato, dei mezzi del servizio di trasporto pubblico locale o regionale con un unico abbonamento. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le modalità per l'accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1 tra le regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 3.

Art. 2.
(Disposizioni in materia di mobilità di lunga percorrenza degli studenti fuori sede)

1. Al fine di mitigare l'impatto dei costi sostenuti dagli studenti universitari per l'utilizzo dei servizi di trasporto ferroviario di lunga percorrenza tra il luogo di residenza e la sede di studio, qualora questa sia a una distanza superiore a 300 chilometri dalla residenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il fondo è finalizzato alla concessione, nei limiti della dotazione disponibile e fino a esaurimento delle risorse, di un buono in favore degli studenti universitari con ISEE familiare non superiore a 30.000 euro annui, da utilizzare per l'acquisto di biglietti del servizio di trasporto ferroviario nazionale, esclusivamente per la tratta ferroviaria tra il luogo di residenza e la sede di studio, per un importo complessivo non superiore ad 250 euro annui. Il buono di cui al primo periodo reca il nominativo del beneficiario ed è utilizzabile per l'acquisto di uno o più biglietti del servizio di trasporto ferroviario, non è cedibile, non contribuisce alla determinazione del reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE.
2. Al fine di potenziare i servizi previsti dal contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico per la media e lunga percorrenza, le risorse previste dal contratto stesso sono incrementate di 100 milioni di euro annui. Tali risorse sono destinate alla predisposizione di sconti aggiuntivi in favore degli studenti universitari di cui al comma 1, a valere sulle offerte promozionali di acquisto di uno o più biglietti previste dall'azienda di trasporto ferroviario, allo scopo di conseguire una riduzione del costo non inferiore al 50 per cento della tariffa ordinaria.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'accesso al beneficio di cui al comma 1, le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono e di emissione del buono, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni annualmente emessi e utilizzati. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro annui, è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società Sogei – Società generale d'informatica Spa e Consap – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 3.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 2.
2. Entro il 30 aprile 2026, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese a carico del bilancio pubblico per un ammontare pari a 750 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 maggio 2026, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser