PROGETTO DI LEGGE
Capo I
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Capo II
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Capo III
Articolo 10
Articolo 11
Capo IV
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
Articolo 15
Articolo 16
Capo V
Articolo 17
Articolo 18
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2517
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
SCHLEIN, SARRACINO, BRAGA, AMENDOLA, BERRUTO, BONAFÈ, CUPERLO, D'ALFONSO, DE LUCA, DE MARIA, DI BIASE, DI SANZO, FERRARI, FILIPPIN, FORATTINI, FORNARO, GHIO, GIRELLI, GNASSI, GRAZIANO, GRIBAUDO, GUERRA, IACONO, LACARRA, LAI, LAUS, MALAVASI, MANZI, MARINO, MEROLA, ORFINI, UBALDO PAGANO, PANDOLFO, PASTORINO, PELUFFO, PORTA, PROVENZANO, TONI RICCIARDI, ROMEO, ANDREA ROSSI, SCOTTO, SERRACCHIANI, SIMIANI, STEFANAZZI, VACCARI, CURTI, FOSSI, GIANASSI
Disposizioni per lo sviluppo economico e sociale delle aree interne nonché delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici ambientali
Presentata il 16 luglio 2025
Onorevoli Colleghi! — Nel 2014, con la finalità di contrastare il declino demografico che caratterizza talune aree del Paese, creare nuove possibilità di reddito e assicurare accessibilità ai servizi essenziali, il Programma nazionale di riforma (PNR) ha previsto una specifica politica place-based: la Strategia nazionale aree interne (SNAI).
Dopo anni di assenza dal dibattito pubblico e dalle agende politiche, la SNAI ha avuto l'indubbio merito di collocare al centro di una politica pubblica gli enti locali caratterizzati da una significativa distanza dai principali centri di offerta di servizi di cittadinanza dovuta alla tendenza alla concentrazione della parte più rilevante degli investimenti pubblici e privati in porzioni di territorio sempre più piccole.
L'incapacità di prefigurare percorsi di sviluppo per aree fragili in cui vivono attualmente 13,3 milioni di abitanti (oltre il 25 per cento della popolazione) e che rappresentano, complessivamente, il 48,5 per cento dei comuni italiani, ha innescato processi di «svuotamento» di questi luoghi in termini di persone, servizi e attività produttive, in particolare nei settori del commercio e dell'agricoltura, determinando un vero e proprio processo di desertificazione sociale ed economica. Si tratta di una tendenza destinata ad accentuarsi. Come rilevato dall'Istituto nazionale di statistica, la quota di comuni che entro dieci anni sarà interessata da fenomeni di declino demografico è pari al 69,9 per cento, dato che sfiorerà il 90 per cento nelle aree interne del Mezzogiorno.
Nei comuni classificati come aree interne in base alla SNAI (comuni intermedi, periferici e ultraperiferici) si occupa, infatti, solo il 17 per cento del totale degli addetti nell'industria e nei servizi e si produce solo il 13,2 per cento del fatturato di questi settori. Le aree interne sono maggiormente interessante dal rischio di frane e molto elevato è l'indice di esposizione al rischio sismico.
Rispetto a questa situazione emergenziale destinata ad aggravarsi, la SNAI ha indicato la direzione del rilancio basato su progettualità territoriali che intersecano più amministrazioni pubbliche e ha avuto il merito di individuare una nuova e più ampia definizione di perifericità che prescinde dal criterio altimetrico. Nel primo ciclo di programmazione 2014-2020, sono stati finanziati 1.788 progetti che hanno interessato 1.077 comuni ricompresi in 72 aree. Nel secondo ciclo di programmazione 2021-2027, invece, sono stati finanziati progetti che hanno interessato circa 1.900 comuni ricompresi in 124 aree progettuali. Tuttavia, secondo l'Ufficio valutazione di impatto del Senato della Repubblica, la SNAI, nel suo primo ciclo, si è dimostrata una strategia promettente nel favorire l'insediamento di nuove attività o la continuità di impianti che avrebbero chiuso senza gli interventi e i progetti finanziati, ma non significativa nella capacità di influenzare la struttura della popolazione.
Per questo motivo, ferma restando la validità di quella intuizione, la presente proposta di legge, composta da diciotto articoli, individua misure da applicare a tutte le aree interne superando la selettività della fase di sperimentazione.
In sintesi, il capo I (articoli da 1 a 4) contiene le norme generali concernenti le finalità e l'ambito di applicazione della legge, l'istituzione del Fondo per lo sviluppo infrastrutturale delle aree interne e la presentazione di una relazione annuale alle Camere. Il capo II (articoli da 5 a 9) e il capo III (articoli 10 e 11) contengono disposizioni specifiche per il contrasto dello spopolamento, prevedendo, rispettivamente, misure per la promozione dello sviluppo socio-economico, attraverso agevolazioni fiscali, e misure dedicate ai servizi, per assicurare diritti relativi alla domanda di salute e di istruzione. Il capo IV (articoli da 12 a 16) concerne l'ambiente e le infrastrutture, con il duplice obiettivo, da un lato, di «rimediare» agli errori commessi dal Governo che ha tagliato le risorse per i collegamenti materiali e immateriali e, dall'altro lato, di valorizzare e definire nuovi strumenti per la cura del territorio. Infine, il capo V (articoli 17 e 18) reca disposizioni in materia di personale, per affrontare il problema della carenza che si manifesta con maggiore intensità nei piccoli comuni delle aree interne, prevedendo sia misure per l'assunzione di personale sia incentivi per l'acquisto e la locazione di abitazioni.
Più nel dettaglio, l'articolo 1, comma 1, reca le finalità della legge che mira a contrastare il fenomeno dello spopolamento delle aree interne più lontane dai poli di servizio essenziale. Al comma 2 sono individuati nello Stato, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano gli enti che adottano gli interventi necessari alla realizzazione delle finalità illustrate.
L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della legge che interessa i comuni periferici o ultraperiferici anche quando operano in forma associata.
L'articolo 3 istituisce il Fondo per lo sviluppo infrastrutturale delle aree interne, con una dotazione complessiva di 6.355 milioni di euro, finalizzato al finanziamento della viabilità provinciale e comunale, del trasporto pubblico locale dei comuni delle aree interne e degli interventi per il contrasto del dissesto idrogeologico, che è alimentato con quota parte delle risorse destinate al finanziamento del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, cosiddetto «Ponte sullo stretto di Messina», di cui al comma 272 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
L'articolo 4 stabilisce che il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, entro il 28 febbraio di ogni anno, presenti alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione delle misure contenute nella legge, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato all'attuazione degli interventi previsti nella legge medesima nonché al conseguimento degli obiettivi della SNAI, anche sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
L'articolo 5 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo per l'erogazione di agevolazioni alle nuove imprese, alle start-up innovative, alle iniziative imprenditoriali poste in atto da soggetti laureati residenti nei territori di riferimento, alle nuove assunzioni a tempo indeterminato nonché alle imprese che supportino le istituzioni scolastiche ed educative. In particolare, tali imprese beneficiano, con diverse intensità, di riduzioni significative dall'imposta sul reddito, dall'imposta regionale sulle attività produttive e dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato che comportino un effettivo incremento della base occupazionale, purché stabiliscano e mantengano la sede legale e operativa nei territori medesimi, conservino i nuovi posti di lavoro per un periodo non inferiore a dieci anni e non si trovino, all'atto della richiesta del beneficio, in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo o cessazione di attività.
L'articolo 6 disciplina l'introduzione di un credito d'imposta per le imprese che utilizzano e incentivano il lavoro agile nelle aree interne, che può rappresentare uno strumento importante per ripensare complessivamente i rapporti del mondo del lavoro, garantendo una migliore qualità del benessere della lavoratrice e del lavoratore, ma ancora di più per favorire il ripopolamento delle aree interne.
Al comma 1 si prevede il riconoscimento di un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione, nel limite di spesa di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alle imprese che utilizzano e incentivano il lavoro agile, anche mediante la decentralizzazione delle attività di amministrazione generale, marketing, indirizzo strategico, studio, monitoraggio e controllo o altre attività che possono essere eseguite da remoto mediante il lavoro agile, secondo la definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie merceologiche di appartenenza. Il comma 3 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di verifica e controllo, le cause di decadenza e di revoca e le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito, nonché le modalità di svolgimento del lavoro agile al fine di determinare, in particolare, i criteri per l'identificazione del luogo della prestazione. L'erogazione del credito d'imposta avviene su base regionale, tenendo conto del numero e della dimensione demografica dei comuni delle aree interne, nonché tenendo conto del livello regionale di disoccupazione giovanile e femminile. Con la medesima finalità di contrastare i fenomeni di spopolamento attraverso la versatilità garantita dagli strumenti digitali, l'articolo 7 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il Fondo per lo sviluppo di postazioni di lavoro condiviso nei comuni delle aree interne, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2025 e di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2028, destinato al finanziamento dei progetti che prevedono la creazione di luoghi di lavoro condiviso. L'articolo 8 introduce un piano nazionale per la promozione e il sostegno dell'agricoltura e dell'attività forestale nelle aree interne rurali finalizzato a favorire l'economia agricola circolare in un'ottica di sostenibilità integrale dell'attività economica, anche attraverso attività di formazione e di informazione in favore degli operatori e dei cittadini, nonché a incentivare l'aggregazione dell'offerta agricola e la progettazione territoriale, anche attraverso il sostegno e la creazione di distretti del cibo. Il comma 2 prevede che il piano è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto sono definite le modalità per la presentazione dei progetti da parte dei comuni di cui all'articolo 2, nonché per la selezione dei progetti medesimi. All'attuazione del piano, ai sensi del comma 3, provvede l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nei limiti di spesa previsti al comma 4, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a 40 milioni di euro per l'anno 2027 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Infine, l'articolo 9 utilizza i fondi stanziati dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025), cosiddetta «legge mancia», per attuare interventi in materia sociale, socio-sanitaria e assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, di conservazione e di mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico nonché all'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale nei comuni delle aree interne.
L'articolo 10 disciplina i servizi educativi, prevedendo progressioni di carriera e incentivi economici in favore dei docenti in servizio nelle scuole collocate nei comuni delle aree interne. Sotto il primo profilo, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono introdotte forme di incentivazione, anche in termini di punteggio; sotto il secondo profilo, è previsto un credito d'imposta per i docenti in caso di locazione o di acquisto di immobili nei comuni delle aree interne. Al comma 9 si stabilisce inoltre che i dirigenti degli uffici scolastici regionali possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto per le scuole di ogni ordine e grado.
L'articolo 11 disciplina i servizi socio-sanitari, prevedendo, come per i docenti, una serie di incentivi di carriera ed economici per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari che operano nelle aree interne. In particolare, al comma 1 si prevede che con decreto del Ministro della salute sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, situate nei comuni delle aree interne. L'attività prestata dai medici, per almeno tre anni, nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario. Ai commi 2 e 3 si prevede inoltre un credito d'imposta in caso di acquisto o di locazione di immobili da parte del personale sanitario e, al comma 6, un emolumento, di natura accessoria e variabile, da attribuire al personale dirigente e non dirigente dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale situati nei comuni di cui all'articolo 2 nonché per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici specialisti ambulatoriali interni, i medici veterinari e per le altre professionalità sanitarie in ragione dell'effettiva presenza in servizio.
La gravissima situazione in cui versa la viabilità provinciale ha prodotto i suoi effetti sui territori marginali, in special modo quelli montani, caratterizzati prevalentemente da tale viabilità di collegamento tra i vari centri, provocando un danno per la residenzialità e per le attività produttive ivi presenti. Il Governo Gentiloni, con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018) e i successivi governi di centro sinistra avevano stanziato 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034 per finanziare i programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Diversamente, il Governo Meloni ha operato tagli di oltre 1,7 miliardi di euro tolti alla messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade. Per questo motivo, l'articolo 12 concernente le strade provinciali ripristina i fondi azzerati dal Governo Meloni e l'articolo 13 istituisce un fondo per il miglioramento del trasporto pubblico locale nelle aree interne, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Entrambe le misure sono finanziate con le risorse previste dall'articolo 3, ossia le risorse originariamente destinate alla realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina.
Per quanto riguarda le connessioni, in particolare la telefonia mobile, si rileva l'assenza totale di infrastruttura nelle aree che i gestori ritengono a «fallimento di mercato», dunque in gran parte le aree rurali. Questa circostanza ha un effetto diretto sia per quanto riguarda le attività produttive, in particolare quelle ricettive, sia per quanto riguarda i livelli di sicurezza, ad esempio per l'attivazione di servizi di emergenza. Per superare questo divario, l'articolo 14 prevede, al comma 1, che i contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionale prevedano interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico, fermo restando che i canoni connessi sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale. Al comma 2 si prevede che l'accesso alla rete internet in banda ultra larga nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale rappresentano delle priorità per lo sviluppo socio-economico delle aree interne, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento. Infine, il comma 3 prevede che, nell'ambito della strategia di infrastrutturazione tecnologica e digitale, deve essere previsto il potenziamento dei servizi resi da remoto al cittadino, in particolare quello di telemedicina.
Non è possibile pensare che i territori montani siano esclusi dagli effetti del cambiamento climatico, anzi semmai è vero il contrario: i dati indicano che l'aumento delle temperature è proporzionalmente più elevato in tali territori. Ciò produce una serie di effetti. Il primo è l'aumento dei fenomeni di dissesto idrogeologico derivante da eventi meteorologici di maggiore intensità, amplificato da un progressivo abbandono del territorio nonché dal rischio di incendi a seguito di periodi siccitosi. L'articolo 15 pertanto istituisce un fondo, con una dotazione di 438 milioni di euro per l'anno 2026, per sostenere gli interventi per spese in conto capitale volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico, idraulico e di incendio nei comuni delle aree interne.
L'articolo 16 reca una delega al Governo per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali. I beni e i servizi ecosistemici trovano la loro naturale collocazione nelle aree interne e montane: la risorsa idrica e quella forestale sono alcuni degli esempi più rilevanti di come le aree interne e montane contribuiscano al benessere e alla biodiversità. Ai commi 4 e 5, invece, si prevedono misure destinate al finanziamento delle Green community nei comuni delle aree interne.
L'articolo 17 prevede che i comuni delle aree montane, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, possono procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato necessario allo svolgimento delle funzioni fondamentali. Per l'attuazione della misura, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Al comma 4 si rende strutturale la misura prevista dall'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di segretari comunali. L'articolo 18, infine, introduce agevolazioni fiscali per l'acquisto di abitazioni principali situate nelle aree interne.
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge, in coerenza con le finalità della Strategia nazionale delle aree interne, reca misure finalizzate a contrastare il fenomeno dello spopolamento delle aree più lontane dai poli di servizio essenziale, attraverso la promozione dello sviluppo sociale, economico, culturale e ambientale, assicurando altresì una maggiore accessibilità ai servizi essenziali ai comuni delle aree interne con riferimento, in particolare, a quelli di trasporto pubblico locale, di istruzione e socio-sanitari.
2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze e in coerenza con gli obiettivi della presente legge, adottano gli interventi necessari per la promozione dello sviluppo socio-economico e la garanzia dell'erogazione dei servizi pubblici essenziali nei comuni delle aree interne, tenuto conto dell'impatto dei cambiamenti climatici, della biodiversità e della tutela della natura e del paesaggio.
Art. 2.
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai comuni periferici o ultraperiferici e loro forme associative come definiti dalla Strategia nazionale per le aree interne nell'ambito dell'Accordo di partenariato per l'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 del 15 luglio 2022.
Art. 3.
(Fondo per lo sviluppo infrastrutturale
delle aree interne)
1. Al fine di promuovere e realizzare interventi infrastrutturali nei comuni di cui all'articolo 2, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per lo sviluppo infrastrutturale delle aree interne, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con una dotazione complessiva di 6.355 milioni di euro, in ragione di 485 milioni di euro per l'anno 2025, di 918 milioni di euro per l'anno 2026, di 930 milioni di euro per l'anno 2028, di 1.400 milioni di euro per l'anno 2029, di 902 milioni di euro per l'anno 2030, di 1.460 milioni di euro per l'anno 2031 e di 260 milioni di euro per l'anno 2032. In particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare:
a) la viabilità delle strade provinciali e comunali di cui all'articolo 12;
b) il servizio di trasporto pubblico locale nei comuni delle aree interne di cui all'articolo 13;
c) il piano straordinario per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 15.
2. Gli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1 sono ripartiti con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. L'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è abrogato.
Art. 4.
(Relazione annuale alle Camere)
1. Il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, entro il 28 febbraio di ogni anno, presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione delle misure previste dalla presente legge nonché sul conseguimento degli obiettivi della Strategia nazionale per le aree interne anche sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Capo II
PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE AREE INTERNE
Art. 5.
(Agevolazioni fiscali
e contributive alle imprese)
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, finalizzato alla concessione di agevolazioni fiscali e contributive nonché di contributi alle nuove imprese industriali, agricole, artigianali e dei servizi, esercitate in forma individuale o collettiva, che rispettino tutti i seguenti requisiti:
a) stabiliscano e mantengano la sede legale e operativa in un comune di cui all'articolo 2 per un periodo non inferiore a dieci anni;
b) conservino i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata per almeno dieci anni;
c) non si trovino, all'atto della richiesta del beneficio, in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo o cessazione di attività ovvero in ogni altra analoga situazione e che non sia in corso una procedura per la dichiarazione di tali situazioni.
2. Alle imprese di cui al comma 1 sono riconosciuti i seguenti benefìci:
a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività per il periodo d'imposta nel corso del quale è intrapresa la nuova attività e per il periodo d'imposta successivo, riduzione del 75 per cento dell'imposta dal terzo al quinto periodo d'imposta, riduzione del 50 per cento dell'imposta dal sesto all'ottavo periodo d'imposta, riduzione del 30 per cento dell'imposta dal nono al decimo periodo d'imposta;
b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi d'imposta a decorrere da quello di avvio della nuova attività e riduzione dell'imponibile al 50 per cento dal sesto al decimo periodo d'imposta;
c) l'esonero totale, di durata quinquennale, dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni regolate da contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che comportino un effettivo incremento della base occupazionale. Tale beneficio è riconosciuto nella misura del 50 per cento per ogni esercizio successivo al quinto e fino a un massimo di ulteriori cinque anni.
3. Per le imprese la cui attività è esercitata da soggetti residenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge che abbiano conseguito un diploma di laurea da non più di tre anni, per le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per le piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e per le imprese operanti nel settore della produzione di tecnologie per le energie alternative, le agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono rimodulate secondo i seguenti criteri:
a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito d'impresa di cui al comma 2, lettera a), è riconosciuta per il primo quinquennio di attività. Tale beneficio è inoltre concesso, nella misura del 75 per cento per ogni esercizio successivo al quinto e fino a un massimo di ulteriori cinque anni;
b) l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 2, lettera b), è riconosciuta nella misura del 50 per cento per ogni esercizio successivo al quinto e fino a un massimo di ulteriori cinque anni;
c) l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui al comma 2, lettera c), è incrementato nella misura del 75 per cento per l'assunzione di soggetti residenti nelle aree interne, montane e periferiche di cui all'articolo 2 della medesima regione in cui l'impresa ha la sede legale e operativa, che abbiano conseguito un master o un dottorato di ricerca da non più di cinque anni.
4. Alle imprese aventi sede legale e operativa nei comuni di cui all'articolo 2 che assumano a tempo pieno e indeterminato, comportando un effettivo incremento della base occupazionale, soggetti residenti nelle aree interne, montane e periferiche della medesima regione in cui l'impresa ha la sede legale e operativa, che abbiano conseguito un diploma di laurea da non più di tre anni, sono altresì riconosciuti i seguenti contributi:
a) un contributo annuale di euro 2.500 nel primo triennio, in caso di assunzione di soggetti che abbiano conseguito un diploma di laurea triennale da non più di due anni;
b) un contributo annuale di euro 5.000 all'anno nel primo triennio in caso di assunzione di soggetti che abbiano conseguito un diploma di laurea magistrale o specialistica da non più di tre anni.
5. Alle imprese che partecipano al finanziamento o al cofinanziamento di progetti educativi o di investimento in favore delle istituzioni scolastiche ed educative ubicate nelle aree interne, montane e periferiche di cui all'articolo 2 ovvero sostengano integralmente gli oneri della gestione delle medesime istituzioni è riconosciuto un contributo alle spese sostenute e documentate.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo spettano nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
7. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, con proprio decreto, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee.
Art. 6.
(Credito d'imposta per favorire
il lavoro agile nelle aree interne)
1. Al fine di favorire il ricorso al lavoro agile nelle aree interne, è riconosciuto un credito d'imposta, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alle imprese che utilizzano e incentivano il lavoro agile, anche mediante la decentralizzazione di attività di amministrazione generale, marketing, indirizzo strategico, studio, monitoraggio e controllo o altre attività che possono essere gestite da remoto mediante lavoro agile, secondo la definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie merceologiche di appartenenza.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le procedure e le modalità di concessione e di utilizzo del beneficio di cui al comma 1 del presente articolo, le modalità di verifica e controllo, le cause di decadenza e di revoca e le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito, nonché le modalità di svolgimento del lavoro al fine di determinare, in particolare, le caratteristiche per l'identificazione del luogo della prestazione. L'erogazione del credito d'imposta avviene su base regionale, tenendo conto del numero e della dimensione demografica dei comuni di cui all'articolo 2, nonché tenendo conto del livello regionale di disoccupazione giovanile e femminile.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, in via sperimentale, il Fondo per favorire il lavoro agile nelle aree interne del Paese, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. Al termine del triennio 2026-2028, ai fini del rifinanziamento del Fondo di cui al primo periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo e dell'incremento effettivo del numero di posti di lavoro agile nelle aree interne.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Art. 7.
(Fondo per lo sviluppo di postazioni di lavoro condiviso nei comuni delle aree interne)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il Fondo per lo sviluppo di postazioni di lavoro condiviso nei comuni delle aree interne, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2028, destinato al finanziamento dei progetti che prevedono la creazione di luoghi di lavoro condiviso all'interno dei comuni di cui all'articolo 2.
2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 3.
Art. 8.
(Piano nazionale per la promozione e il sostegno dell'agricoltura e dell'attività forestale nelle aree interne rurali)
1. Al fine di favorire la crescita sostenibile dell'attività agricola, lo sviluppo sociale ed economico e la crescita demografica nonché di contrastare il fenomeno dello spopolamento nelle aree interne rurali, è redatto un piano nazionale per la promozione e il sostegno dell'agricoltura e dell'attività forestale nelle aree interne rurali, di seguito denominato «piano», finalizzato al finanziamento dei seguenti interventi, dando priorità ai giovani agricoltori e alle imprese agricole a conduzione femminile:
a) promuovere l'economia agricola circolare in un'ottica di sostenibilità integrale dell'attività economica anche attraverso attività di formazione e di informazione in favore degli operatori e dei cittadini;
b) incentivare l'aggregazione dell'offerta agricola e la progettazione territoriale anche attraverso il sostegno e la creazione di distretti del cibo.
2. Il piano di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni dei comuni di cui all'articolo 2, nonché per la selezione dei progetti medesimi.
3. All'attuazione del piano di cui al comma 1 provvede l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 40 milioni di euro per l'anno 2027 e di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Le risorse erogate per il finanziamento del piano sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale. Il piano è aggiornato ogni tre anni, con decreto adottato ai sensi del comma 2, sulla base delle risorse disponibili di cui al presente comma.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a 40 milioni di euro per l'anno 2027 e a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 9.
(Fondo per la promozione
di interventi culturali nelle aree interne)
1. Per gli anni dal 2025 al 2027 è istituito il Fondo per la promozione di interventi culturali nelle aree interne, con una dotazione complessiva di 36,967 milioni di euro per l'anno 2025, di 70,460 milioni di euro per l'anno 2026 e di 59,780 milioni di euro per l'anno 2027, finalizzato all'attuazione di misure in favore dei comuni di cui all'articolo 2 concernenti la realizzazione di interventi in materia sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico, nonché l'attuazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 898 è abrogato;
b) al comma 900, le parole: «ai commi 898 e 899» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 899».
Capo III
SERVIZI
Art. 10.
(Servizi educativi
nei comuni delle aree interne)
1. Sono definite «scuole delle aree interne» gli istituti scolastici che hanno almeno una sede ubicata in uno dei comuni di cui all'articolo 2.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono introdotte forme di incentivazione, anche in termini di riconoscimento di un punteggio per il periodo di servizio prestato, in favore dei docenti a tempo determinato in servizio nelle scuole delle aree interne.
3. Il servizio ai fini dell'incentivazione di cui al comma 2 è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in uno dei comuni di cui all'articolo 2.
4. Ferme restando le condizioni di cui ai commi 2 e 3, per l'incentivazione di cui al medesimo comma 2 non rilevano l'aver prestato servizio in una pluriclasse, il numero dei docenti che prestano servizio nella scuola delle aree interne e il requisito della residenza in sede.
5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui all'articolo 2 ove ha sede la scuola delle aree interne, a decorrere dall'anno 2026, a coloro che prestano servizio nelle scuole medesime e prendono in locazione un immobile a uso abitativo per fini di servizio è attribuito annualmente, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 7, un credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'importo di 2.500 euro.
6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 è attribuito anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni di cui al comma 1 un immobile a uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 7, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare degli interessi passivi pagati nell'anno in dipendenza del finanziamento.
7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è cumulabile con il credito d'imposta previsto dall'articolo 18 della presente legge e con le detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 5 a 7 e di recupero in caso di illegittimo utilizzo del credito d'imposta, nonché le ulteriori disposizioni necessarie ai fini del rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 7.
9. I dirigenti degli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative ubicate nelle aree interne, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per le scuole di ogni ordine e grado, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 11.
(Servizi socio-sanitari
nei comuni delle aree interne)
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché per l'assunzione di incarichi presso le aziende e gli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al primo periodo è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.
2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui all'articolo 2, a decorrere dall'anno 2026, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie nei medesimi comuni e prendono in locazione un immobile a uso abitativo per fini di servizio è attribuito, annualmente, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 4, un credito d'imposta pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'importo di 2.500 euro.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è attribuito anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni di cui all'articolo 2, un immobile a uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nel rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 4, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare degli interessi passivi pagati in dipendenza del finanziamento.
4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 18 della presente legge e con le detrazioni spettanti ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 2 a 4 e di recupero in caso di illegittimo utilizzo del credito d'imposta, nonché le ulteriori disposizioni necessarie ai fini del rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 4.
6. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale dirigente e non dirigente, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ubicati nei comuni di cui all'articolo 2 nonché per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli specialisti ambulatoriali interni, i medici veterinari e per le altre professionalità sanitarie ambulatoriali operanti in tali comuni, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi collettivi nazionali, è prevista la definizione di un emolumento, di natura accessoria e variabile, da attribuire in ragione dell'effettiva presenza in servizio, nei limiti dell'importo annuo lordo complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, come ripartito, tra ciascuno dei predetti contratti e accordi, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, particolari forme di incentivazione per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che decidono di mantenere in attività i propri studi ubicati nei comuni delle aree interne di cui all'articolo 2.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Capo IV
AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Art. 12.
(Strade provinciali e comunali)
1. Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria delle province e dei comuni è autorizzata la spesa di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e dal 2028 al 2031 e di 260 milioni di euro per l'anno 2032.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro il 31 dicembre 2025, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 1, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico. Con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e di quelle non utilizzate.
3. Le province e i comuni certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1 entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati, le corrispondenti risorse assegnate alle province o ai comuni sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione finanziaria di cui al comma 1. I ribassi d'asta possono essere utilizzati secondo quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui al punto 5.4.10 dell'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e dal 2028 al 2031 e a 260 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 3.
Art. 13.
(Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale nelle aree interne)
1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per il finanziamento di interventi infrastrutturali volti al miglioramento del trasporto pubblico locale delle aree interne anche con riferimento alla frequenza dei servizi di collegamento e all'estensione delle rotte esistenti.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Agli oneri derivati dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 3.
Art. 14.
(Servizi di comunicazione)
1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionale prevedono interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico, fermo restando che i connessi oneri sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.
2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda ultra larga nonché il sostegno alla digitalizzazione della popolazione attraverso il contrasto del divario digitale e culturale rappresentano una priorità per lo sviluppo socio-economico delle aree interne, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento.
3. Nell'ambito della strategia di infrastrutturazione tecnologica e digitale dei comuni di cui al comma 2, è previsto il potenziamento dei servizi resi da remoto al cittadino, in particolare quello di telemedicina.
Art. 15.
(Piano per la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico nei comuni delle aree interne)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo per sostenere gli interventi per spese in conto capitale volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico nei comuni di cui all'articolo 2 che presentano maggiori profili di rischio, con una dotazione di 438 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 3.
2. Le assegnazioni del fondo di cui al comma 1 sono disposte con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi strutturali e non strutturali previsti nei piani di gestione del rischio di alluvione e nei piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle Autorità di bacino distrettuali, in attuazione della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzati alla prevenzione e alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, assicurando in ogni caso che almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno.
Art. 16.
(Delega al Governo per l'introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali e istituzione del fondo per il finanziamento delle Green community nelle aree interne)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l'introduzione nei territori dei comuni di cui all'articolo 2 di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene;
b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione in concessione di un bene naturalistico di interesse comune, che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni;
c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;
d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste e dell'arboricoltura da legno di proprietà demaniale, collettiva e privata; regimazione delle acque nei bacini montani; salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche; utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;
e) prevedere che nel sistema di PSEA siano considerati gli interventi di pulizia e manutenzione dell'alveo dei fiumi e dei torrenti;
f) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi ecosistemici, prevedendo meccanismi di incentivazione attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;
g) coordinare e razionalizzare la disciplina di ogni altro analogo strumento e istituto già esistente nella medesima materia;
h) prevedere come beneficiari finali del sistema di PSEA i comuni, le loro unioni, le aree protette, le comunità di comuni montani e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;
i) introdurre forme di premialità a beneficio dei comuni che utilizzano, in modo sistematico, sistemi di contabilità ambientale e urbanistica e forme innovative di rendicontazione dell'azione amministrativa;
l) escludere le attività di stoccaggio di gas naturale in acquiferi profondi.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alle Camere affinché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
4. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni per l'anno 2025, finalizzato a promuovere lo sviluppo delle Green community, in attuazione della strategia nazionale delle Green community di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, affidata al coordinamento del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri mediante il finanziamento di piani di sviluppo nelle aree interne.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la presentazione dei piani di sviluppo, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
Capo V
PERSONALE
Art. 17.
(Misure urgenti per l'assunzione
di personale nei comuni delle aree interne)
1. I comuni di cui all'articolo 2 della presente legge possono procedere, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nel limite di spesa di cui al comma 2 del presente articolo, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato necessario allo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Per l'attuazione del comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra i comuni di cui all'articolo 2 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 30 luglio di ciascun anno, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni fondamentali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.
4. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Nei comuni».
Art. 18.
(Agevolazioni per l'acquisto
di abitazioni principali nelle aree interne)
1. Alle persone fisiche che stipulano un contratto di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, per l'acquisto di un'unità immobiliare, diversa da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, da adibire ad abitazione principale, ivi compresi i fabbricati rurali ad uso abitativo, situata in uno dei comuni di cui all'articolo 2 spetta, per il periodo d'imposta nel corso del quale è acceso il finanziamento e per i quattro periodi d'imposta successivi, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta commisurato all'ammontare degli interessi passivi pagati in dipendenza del finanziamento.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2026, nel limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro annui.
3. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.