FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2525

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CHERCHI, CARAMIELLO, AIELLO, AMATO, ORRICO, CASU, PELLEGRINI, TUCCI, CAROTENUTO, IARIA, FERRARA, MORFINO,
BARZOTTI

Modifica all'articolo 10 della legge 6 giugno 2025, n. 82, in materia di divieto di detenzione di animali di affezione alla catena

Presentata il 22 luglio 2025

Onorevoli Colleghi! — La legge 6 giugno 2025, n. 82, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali, persegue l'obiettivo – anche alla luce della recente riforma dell'articolo 9 della Costituzione – di rafforzare la tutela degli animali, intervenendo in primo luogo sul codice penale, inasprendo le pene attualmente previste per i reati commessi in danno di animali; ampliando l'ambito di applicabilità di fattispecie penali esistenti, nonché introducendo nuove fattispecie penali e nuove aggravanti.
Durante l'esame parlamentare, diverse sono state le specifiche disposizioni introdotte in materia di protezione degli animali di affezione e da compagnia, sebbene sia stato anche introdotto un articolo che paradossalmente legittima una condotta certamente crudele nei confronti degli stessi animali: la detenzione in catena. Appare sufficiente, infatti, che la contenzione dell'animale permetta il minimo movimento per poter considerare tale detenzione lecita. Ad aggravare la disposizione, inoltre, vi è il fatto che, per certificate ragioni sanitarie documentate dal medico veterinario o per temporanee esigenze di sicurezza, la contenzione può essere addirittura tale da impedire qualsiasi movimento.
Tale previsione si pone, peraltro, in contrasto rispetto a quanto già disposto da alcune regioni che hanno vietato, sostanzialmente senza eccezioni, la detenzione con la catena, come la Calabria, la Campania, le Marche e l'Umbria, ma ancor più appare in contrasto con quanto disposto dalla Costituzione agli articoli 9 e 41, che contemplano il diritto alla salute al benessere degli animali.
La presente proposta di legge, che consta di un solo articolo, modifica l'articolo 10 della legge 6 giugno 2025, n. 82, esplicitando il divieto di detenzione dei cani con la catena, senza alcuna eccezione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 10 della legge 6 giugno 2025, n. 82, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione è fatto divieto di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione similare».

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser