FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2532

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FRATOIANNI, BONELLI, ZANELLA, BORRELLI, DORI, GHIRRA,
GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI, ZARATTI

Introduzione di un meccanismo di indicizzazione
delle retribuzioni dei lavoratori

Presentata il 24 luglio 2025

Onorevoli Colleghe e Colleghi! – In Italia c'è un'emergenza, tanto drammatica quanto troppo spesso dimenticata dalla politica: gli stipendi sono bassi; si fatica ad arrivare a fine mese pur lavorando; il caro prezzi, dall'energia ai beni alimentari essenziali (pane, latte, pasta), ha raggiunto nell'ultimo triennio livelli record, erodendo il potere d'acquisto di retribuzioni già inadeguate. Per rispondere all'emergenza, che riguarda 24 milioni di lavoratrici e lavoratori, e tra questi 17 milioni di dipendenti, con la presente proposta di legge, cosiddetta «Sblocca stipendi», prospettiamo l'introduzione di un meccanismo di indicizzazione delle retribuzioni da lavoro.
Quella salariale, in Italia, è un'emergenza vecchia e nuova al contempo. Vecchia, perché sono almeno trent'anni che le retribuzioni non crescono; situazione fortemente aggravata, tra l'altro e come noto, dalla crisi finanziaria e del debito pubblico esplosa tra il 2008 e il 2012; nuova, perché nel biennio 2021-2022, dopo l'epidemia di COVID-19 e con la guerra in Ucraina, l'inflazione ha ripreso a salire.
Il rapporto mondiale sui salari 2024-2025 dell'Organizzazione internazionale del lavoro chiarisce la profondità storica dell'emergenza: in un arco temporale di 17 anni, ovvero a partire dal 2008, l'Italia ha subìto le perdite maggiori in termini di potere d'acquisto dei salari; tra i Paesi a economia avanzata del G20, infatti, le perdite di salario reale sono state dell'8,7 per cento in Italia, del 6,3 per cento in Giappone, del 4,5 per cento in Spagna e del 2,5 per cento nel Regno Unito.
Il rapporto dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) 2025 e quello dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulle «Prospettive occupazionali» del 2025 fotografano invece l'emergenza nella sua impietosa e stringente attualità. Secondo l'ISTAT, considerando il periodo da gennaio 2019 alla fine del 2024, la crescita delle retribuzioni contrattuali è stata pari al 10,1 per cento, a fronte di un aumento dell'inflazione pari al 21,6 per cento. Secondo l'OCSE, l'Italia ha registrato il calo più significativo dei salari reali tra tutte le principali economie; nonostante ci sia stato un aumento importante nell'ultimo anno, all'inizio del 2025 i salari reali erano ancora inferiori del 7,5 per cento rispetto all'inizio del 2021.
Non stupisce, allora, e sono i dati dell'Ufficio statistico dell'Unione europea di aprile 2025 a dare indicazioni inequivocabili, che più di un lavoratore su 10 sia a rischio povertà. Quota in crescita nel 2024 rispetto all'anno precedente, dal 9,9 per cento al 10,3 per cento; considerando che, in Germania, la percentuale degli occupati a rischio povertà è al 6,5 per cento, in Polonia al 9,3 e in Finlandia al 2,8. Non stupisce che, nel 2024, chi ha un reddito inferiore al 60 per cento di quello mediano nazionale (al netto dei trasferimenti sociali) è il 9 per cento (nel 2023, 8,7 per cento), una percentuale più che doppia di quella della Germania, che è al 3,7. Non stupisce, ma indigna, che circa 5 milioni di persone non riescano ad affrontare cinque spese decisive per qualificare una vita degna: avere una casa adeguatamente riscaldata, fare almeno una settimana di vacanza, far fronte a spese improvvise, fare un pasto proteico almeno ogni due giorni, avere una connessione a internet.
Per quel che riguarda l'inflazione, e la sua rinnovata esplosione a partire dal 2021, rilevano in particolare il vertiginoso aumento dei prezzi dei beni energetici, con un incremento, secondo il rapporto ISTAT 2025, del 43 per cento dal 2019 al 2024, e quello dei beni alimentari essenziali, con rincari nell'ultimo triennio, secondo il Centro studi di Unimpresa, del pane del 62 per cento, del latte del 20 per cento e della pasta del 38 per cento. Ma è un'indagine condotta dal Fondo monetario internazionale, nel pieno della dinamica inflativa del 2022, a chiarire che tale dinamica, senz'altro generata dai costi e dalle «strozzature» nelle catene globali della logistica e del valore, è stata in Europa legata al notevole aumento dei profitti d'impresa: agli inizi del 2022, infatti, i profitti rappresentavano il 45 per cento dell'aumento dei prezzi.
È in questo quadro desolante che il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, intervenendo al 30° Congresso ASSIOM FOREX, a febbraio 2024, ha affermato che con i «profitti delle imprese elevati, un qualche recupero del potere d'acquisto dei salari, dopo le perdite subite, è fisiologico e potrà sostenere i consumi e la ripresa dell'economia». Un auspicio autorevole, o forse un monito, di cui politica e imprese sembrano non essersi accorte.
Appare poi evidente come nell'attuale contesto, caratterizzato da significative sacche di lavoro povero, e più in generale dall'incertezza geopolitica, dalle guerre guerreggiate e da quelle commerciali (i dazi), nonché dal caro prezzi conseguente, la contrattazione collettiva, che pure svolge una funzione fondamentale, non sia sempre in grado di recuperare la perdita del potere d'acquisto dei lavoratori.
Uno dei fattori che mantengono bassi i salari è certamente l'assenza di un salario minimo legale, ma un altro è riconducibile al ritardo nei rinnovi contrattuali. L'ISTAT ci segnala che, nel primo trimestre del 2025, sono stati recepiti 9 contratti, mentre, a fine marzo 2025, i contratti in attesa di rinnovo sono 35 e coinvolgono 6,2 milioni di dipendenti, ovvero il 47,3 per cento del totale. Ancora: il tempo medio di attesa di rinnovo per lavoratrici e lavoratori con contratto scaduto, seppur in diminuzione, è di 23,1 mesi, mentre per il totale dei dipendenti è aumentato, tra marzo 2024 e marzo 2025, da 10,1 a 10,9 mesi. Tempi lunghi, a volte lunghissimi, per un mondo che cambia in fretta.
Inoltre, al fenomeno dei cosiddetti «contratti pirata» si affianca un uso spregiudicato e incongruo – da parte di molte imprese – anche dei contratti collettivi nazionali firmati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, tramite l'applicazione di contratti collettivi nazionali di lavoro che non corrispondono alle mansioni svolte dai lavoratori.
L'introduzione del salario minimo legale costituirebbe un provvedimento centrale per contrastare l'impoverimento dei redditi da lavoro, ma è, al contempo, necessaria una legislazione che rafforzi e tuteli il sistema della rappresentanza collettiva e della contrattazione, al fine di contrastare il dumping sociale e recuperare il differenziale retributivo con il resto d'Europa.
Altresì, appare urgente introdurre un sistema di indicizzazione dei salari al costo della vita.
Nelle more dell'attuazione di un provvedimento legislativo che intervenga sul tema della rappresentanza sindacale, dei perimetri contrattuali e del salario minimo legale, a fronte del quadro economico fin qui descritto, appare urgente intervenire per tutelare il potere di acquisto dei salari.
Inoltre, contro la vulgata che antepone la crescita della produttività del lavoro alle concrete possibilità di avanzamento salariale, si è sviluppata un'ampia letteratura scientifica che inverte il nesso causale tra le due variabili: solo una spinta salariale sostenuta può stimolare la crescita del prodotto e le innovazioni tecniche necessarie a garantire un adeguato ritmo di sviluppo della produttività.
La crescita salariale, in tal senso, costituisce una «frusta competitiva» necessaria per orientare il tessuto imprenditoriale verso l'innovazione e l'efficienza. L'obiettivo del recupero del potere d'acquisto delle retribuzioni non può perciò essere vincolato e limitato da una bassa produttività: al contrario, può costituire un volàno per il rilancio della produttività stessa.
Tale ribaltamento causale è tanto più vero in Italia, dove la depressione salariale di questi anni ha alimentato una spirale di lassismo, inefficienze e carenza di investimenti tale da generare una depressione senza precedenti della produttività oraria del lavoro.
Eppure nelle manovre di bilancio degli ultimi decenni sono mancate le misure sui minimi salariali e sull'indicizzazione dei salari o delle aliquote e delle detrazioni fiscali all'inflazione, con una rinuncia a tutelare il potere d'acquisto dei lavoratori.
La presente proposta di legge si pone, pertanto, l'obiettivo di rovesciare tale tendenza e di sbloccare gli stipendi, avviando un meccanismo di adeguamento degli stessi al costo della vita.
La presente proposta di legge prevede che limitatamente al personale statale l'adeguamento sia posto a totale carico della finanza pubblica e finanziato con le maggiori risorse rivenienti dall'incremento di 4 punti percentuali dell'attuale aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria, ossia sui dividendi e sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni azionarie (cosiddetto «capital gain»).

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione di un meccanismo di indicizzazione delle retribuzioni dei lavoratori)

1. Nel rispetto del principio di cui all'articolo 36, primo comma, della Costituzione, il trattamento economico di ciascun lavoratore subordinato, parasubordinato o comunque etero-organizzato è rivalutato automaticamente alla fine di ogni anno al fine di recuperare integralmente il differenziale tra l'inflazione programmata e l'inflazione reale in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, con proprio decreto, da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal Documento di finanza pubblica per il medesimo anno e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato, al netto dei beni energetici importati (IPCA-NEI), rilevata dall'ISTAT per i dodici mesi precedenti la suddetta data. A decorrere dal mese di gennaio di ciascun anno i datori di lavoro, pubblici e privati, e i committenti corrispondono ai lavoratori, insieme alla retribuzione o al compenso mensile, un importo pari a un dodicesimo della somma determinata applicando all'ultima retribuzione globale annua di fatto, o al compenso complessivo annuo corrisposto, la percentuale determinata dal decreto di cui al secondo periodo.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, sono stabilite le modalità di trattamento fiscale della somma di cui al comma 1 al fine di neutralizzare, a decorrere dal periodo d'imposta 2025, l'effetto di drenaggio fiscale che si determina a carico dei lavoratori a seguito dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.
3. L'adeguamento di cui al comma 1 si applica, maggiorato del 50 per cento, con le medesime modalità di corresponsione, anche ai contratti collettivi di lavoro scaduti e fino alla decorrenza dell'accordo di rinnovo. Con riferimento ai soli lavoratori del settore privato, tale adeguamento è applicato all'ultima retribuzione globale annua di fatto, all'interno della quale è computato, per ciascun anno, anche l'importo risultante dall'ultimo adeguamento.
4. L'adeguamento di cui al presente articolo riconosciuto al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 è posto a carico della finanza pubblica.
5. Ferma restando la possibilità dei contratti collettivi di lavoro di stabilire trattamenti più favorevoli, sono nulle tutte le clausole in contrasto con le disposizioni del comma 1.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 2.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge posti a carico del bilancio dello Stato per il riconoscimento dell'indicizzazione delle retribuzioni del personale statale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assunto in regime di diritto pubblico, valutato in 2 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2 del presente articolo.
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «sono stabilite nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite nella misura del 30 per cento».

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