XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2552
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
PATRIARCA, BOSCAINI
Modifiche all'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e altre disposizioni in materia di zone di rispetto circostanti le aree cimiteriali
Presentata il 31 luglio 2025
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge mira a novellare l'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'articolo 28 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che sottopone i cimiteri e le pratiche di sepoltura a una rigida disciplina giuridica nell'interesse generale della salute e dell'igiene pubblica.
L'attuale normativa discende dall'evoluzione dell'editto di Saint-Cloud, emanato nel 1804 da Napoleone Bonaparte e applicato in Italia dal 1806, al fine di individuare una soluzione ai problemi igienico-sanitari che derivavano dalla decomposizione delle salme nelle chiese. In Italia l'attuale assetto normativo, anche a livello regionale, si rifà alle disposizioni del citato articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie.
Attualmente, è previsto un vincolo – più precisamente una «zona di rispetto» – che dispone il divieto di costruire nuovi edifici e di ampliare quelli preesistenti entro il raggio di 200 metri intorno ai cimiteri. La ratio della norma persegue una molteplicità di interessi pubblici: la tutela di esigenze sanitarie; la tutela della sacralità del luogo; la preordinazione dell'area alla possibile espansione del plesso cimiteriale.
Le innovazioni normative succedutesi nel tempo hanno evidenziato che, delle tre finalità che tradizionalmente si riconducono alla ratio della norma, l'unica effettiva è quella igienico sanitaria. Con le modifiche introdotte dall'articolo 28 della legge n. 166 del 2002 si sono volute moderare le restrizioni correlate al vincolo di inedificabilità con riferimento agli edifici esistenti situati all'interno delle zone di rispetto, consentendo alcune tipologie di intervento di recupero, quali la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la ristrutturazione edilizia.
Oggi, per effetto dell'espansione urbana, le aree cimiteriali sono state incluse nell'ambito urbano. In alcuni casi, in seguito alle modifiche normative introdotte in un certo periodo storico, volte a prevedere la possibilità di ridurre la «zona di rispetto» così da consentire interventi urbanistici fino a 50 metri dal perimetro esterno ai cimiteri – a seguito di parere in materia igienico-sanitaria e di successiva deliberazione del consiglio comunale – i cimiteri sorti in un periodo storico antecedente all'espansione urbana di città e comuni presentano aree circostanti che risultano spesso caratterizzate da un'urbanizzazione diffusa e dispersa, talvolta frammentata, lasciando spazio ad ambiti incompiuti se non degradati. Inoltre, vi sono casi in cui i cimiteri esistenti in ambito storico e urbano non sono più suscettibili di utilizzo o di ampliamento, trattandosi di cimiteri esauriti o di cimiteri che rivestono esclusivamente una funzione di memoria, storico-testimoniale. In tali contesti la «zona di rispetto» di 200 metri dalle mura perimetrali risulta alquanto restrittiva rispetto al contesto e alla possibilità di utilizzo.
La presente proposta di legge interviene sulla ridefinizione dei vincoli cimiteriali relativi ai cimiteri già esistenti, inglobati ormai nelle città o nelle sue zone periferiche, prevedendo di mantenere una distanza minima per eventuali nuovi cimiteri o forni crematori pari ad almeno 200 metri dai centri abitati in aree libere da corpi idrici o da dislivelli naturali rilevanti per ragioni ambientali oltre che igienico-sanitarie.
Per i cimiteri esistenti, si stabilisce una fascia di inedificabilità di nuovi edifici di 50 metri dal perimetro cimiteriale per i piccoli comuni con popolazione pari o inferiore a 20.000 abitanti e di 100 metri dal medesimo perimetro per i comuni maggiori, precisandosi che, in relazione all'eventuale peculiare conformazione dei luoghi – per la presenza di strade pubbliche almeno di livello comunale, o di fiumi, di laghi o di rilevanti dislivelli naturali ovvero di ponti o di impianti ferroviari – le dette zone di inedificabilità tengano conto di essa, arrestandosi al relativo limite, laddove inferiore a metri 50 o a metri 100, sia esso viario, idrico o morfologico.
Rispetto al testo vigente del citato articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, la presente proposta di legge aggiorna i riferimenti normativi per l'individuazione delle categorie di intervento consentite nelle fasce di rispetto cimiteriali. È fondamentale assicurare che tutti gli immobili esistenti possano essere assoggettati ai necessari interventi di adattamento agli standard energetici e antisismici, che in molti casi consistono in ristrutturazioni edilizie e necessitano di innovazioni o incrementi volumetrici per il raggiungimento degli standard più recenti. Per questo motivo la presente proposta di legge innalza al 20 per cento la percentuale massima di ampliamento volumetrico degli edifici ricadenti all'interno del vincolo cimiteriale.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)
1. All'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: «I nuovi cimiteri e forni crematori devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato in aree libere da corpi idrici o da dislivelli naturali rilevanti»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nel caso di cimiteri militari di guerra, la zona di rispetto di cui al primo comma è ridotta a 50 metri»;
c) al quinto comma sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dal settimo comma,»;
d) il settimo comma è sostituito dal seguente:
«All'interno della zona di rispetto di cui al primo comma sono consentiti interventi di recupero, di installazione di servizi tecnici e di abbattimento delle barriere architettoniche funzionali all'utilizzo dell'edificio esistente, tra cui l'ampliamento, nella percentuale massima del 20 per cento, ridotta al 10 per cento per le destinazioni d'uso non residenziali, della volumetria esistente e i cambi di destinazione d'uso, oltre agli interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
Art. 2.
(Disposizioni per i cimiteri esistenti)
1. Ferma restando la disciplina prevista dal settimo comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, per i cimiteri esistenti alla data di entrata in vigore della medesima legge si applicano le seguenti disposizioni:
a) per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti è vietato qualsiasi intervento di costruzione di nuovi edifici entro 100 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale;
b) per i comuni con popolazione pari o inferiore a 20.000 abitanti è vietato qualsiasi intervento di costruzione di nuovi edifici entro 50 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale;
c) è vietato qualsiasi intervento di costruzione di nuovi edifici entro 50 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale non più suscettibile di ampliamento futuro e dichiarato cimitero esaurito o avente valore storico-testimoniale, con delibera del consiglio comunale.
2. In caso di peculiare conformazione dei luoghi, per la presenza di strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o di fiumi, di laghi o di rilevanti dislivelli naturali, ovvero di ponti o di impianti ferroviari, le zone di inedificabilità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si arrestano ai relativi limiti, laddove inferiori, siano essi viari, idrici o morfologici, lungo i versanti ove essi insistono.
3. Nell'adozione di nuovi strumenti urbanistici, predisposti anche in considerazione del piano regolatore cimiteriale, i comuni tengono conto delle zone di rispetto circostanti le aree cimiteriali di cui ai commi 1 e 2.
4. Sono fatte salve le riduzioni della zona di rispetto già adottate alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto previsto dal comma 2.