FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI
Relazione Commissione: 01
Relazione Commissione: 02
Relazione Commissione: 03
Relazione Commissione: 04
Relazione Commissione: 05
Relazione Commissione: 06
Relazione Commissione: 07
Relazione Commissione: 08
Relazione Commissione: 09
Relazione Commissione: 10
Relazione Commissione: 11
Relazione Commissione: 12
Relazione Commissione: 13

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

            Capo I               Capo I  
                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
            Capo II               Capo II  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                      Articolo 5  
                      Articolo 6  
                      Articolo 7  
                      Articolo 8  
                      Articolo 9  
            Capo III               Capo III  
                    Articolo 5                       Articolo 10  
                    Articolo 6                       Articolo 11  
                    Articolo 7                       Articolo 12  
                    Articolo 8                       Articolo 13  
                    Articolo 9                       Articolo 14  
                      Articolo 15  
                    Articolo 10                       Articolo 16  
                    Articolo 11                       Articolo 17  
                    Articolo 12                       Articolo 18  
                    Articolo 13                       Articolo 19  
                      Articolo 20  

ALLEGATO - TESTO A FRONTE

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2574-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro per gli affari europei, il pnrr
e le politiche di coesione

(FOTI)

di concerto con il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(TAJANI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)

con il ministro della giustizia
(NORDIO)

con il ministro dell'interno
(PIANTEDOSI)

con il ministro della difesa
(CROSETTO)

con il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
(PICHETTO FRATIN)

con il ministro delle imprese e del made in italy
(URSO)

e con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(CALDERONE)

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025

Presentato l'11 agosto 2025

(Relatori: GIORDANO e CANDIANI)

NOTA: La XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), il 26 novembre 2025, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2574 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, che si compone di 13 articoli e di un allegato, reca un contenuto corrispondente al modello delineato dalla legge n. 234 del 2012 e contiene le deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, rispondendo all'esigenza di adempiere all'obbligo di adeguare l'ordinamento interno alla normativa europea non direttamente applicabile, mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 3, al comma 2, lettera e), fa erroneamente riferimento al «regolamento (UE) 2024/2823», atto non esistente; la formulazione della disposizione dovrebbe pertanto essere approfondita al fine di chiarire se si intenda fare riferimento alla «direttiva (UE) 2024/2823» ovvero al «regolamento (UE) 2024/2822», entrambi richiamati dal disegno di legge in esame;

l'articolo 4, recante i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799, in materia di norme comuni che promuovono la riparazione dei beni, al comma 1, lettera a), appare prefigurare, in sede di attuazione della delega, una scelta tra diverse opzioni, rimessa alla valutazione discrezionale del Governo, libero, «ove opportuno», di tenere conto di determinati criteri ovvero di adottare particolari misure; la formulazione di tale disposizione potrebbe essere approfondita al fine di precisarne la portata normativa;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 8, comma 2, lettera f), l'articolo 9, comma 2, lettera a), e l'articolo 10, comma 2, lettera f), n. 1), delegano il Governo a prevedere sanzioni, sia amministrative sia penali, effettive, dissuasive e proporzionate anche in deroga ai criteri e ai limiti fissati dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché, nel caso dell'articolo 8, anche in deroga alla legge 24 novembre 1981, n. 689; in proposito, si ricorda che l'articolo 32, comma 1, lettera d) della legge n. 234 del 2012, per cui è prevista dal provvedimento in esame la facoltà di deroga, indica il regime sanzionatorio applicabile, prevedendo i limiti minimi e massimi sia per le sanzioni penali sia per le sanzioni amministrative; sul punto, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza del 14 luglio 2022, n. 175, in linea con la giurisprudenza costituzionale consolidata, ha ribadito che «se per un verso, in generale, la delega legislativa comporta una discrezionalità del legislatore delegato, più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei princìpi e criteri direttivi determinati nella legge delega, tenendo anche conto della sua ratio e della finalità da quest'ultima perseguita (ex plurimis, sentenze n. 142 del 2020, n. 96 del 2020 e n. 10 del 2018); per l'altro, in particolare, il legislatore delegante deve adottare, nella materia penale, criteri direttivi e princìpi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti (sentenze n. 49 del 1999 e n. 53 del 1997, ordinanza n. 134 del 2003); infatti, nella materia penale è più elevato il grado di determinatezza richiesto per le regole fissate nella legge delega; ciò perché il controllo del rispetto, da parte del Governo, dei princìpi e criteri direttivi, è anche strumento di garanzia della riserva di legge e del rispetto del principio di stretta legalità, spettando al Parlamento l'individuazione dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili (sentenze n. 174 del 2021, n. 127 del 2017 e n. 5 del 2014)»;

il testo originario del provvedimento risulta corredato solamente dell'analisi tecnico-normativa (ATN); non è presente l'analisi di impatto della regolazione (AIR); è invece presente la dichiarazione di esclusione dall'AIR con specifico riferimento agli articoli 1 e 2;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a correggere il riferimento recato dall'articolo 3, comma 2, lettera e), al «regolamento (UE) 2024/2823»;

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 4, comma 1, lettera a), precisandone il perimetro di operatività;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 8, comma 2, lettera f), l'articolo 9, comma 2, lettera a), e l'articolo 10, comma 2, lettera f), n. 1), alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata.

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

La I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2574, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025;

rilevato che:

il disegno di legge consta di 13 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 16 direttive europee inserite nell'allegato A, prevedendo princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 2 direttive e per l'adeguamento della normativa nazionale a 10 regolamenti europei;

quanto agli ambiti materiali attinenti ai profili di competenza della I Commissione, riguardo al contenuto del già richiamato Allegato A, assume rilievo la direttiva (UE) 2024/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che estende l'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/2841 ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;

la direttiva estende alle persone con disabilità che sono cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro e la cui condizione di disabilità o il cui diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità sono stati riconosciuti da tale Stato membro, nonché alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali, e agli animali da assistenza, i diritti e gli obblighi stabiliti nella direttiva UE n. 2024/2481, che promuove e garantisce la libera circolazione delle persone con disabilità che partecipano a un programma di mobilità dell'Unione;

il termine di recepimento della direttiva è fissato al 5 giugno 2027 e le disposizioni dovranno essere applicate a decorrere dal 5 giugno 2028;

assumono inoltre particolare rilievo, per quanto concerne gli ambiti di competenza della I Commissione, gli articoli 10, 11 e 12 del provvedimento;

l'articolo 10 reca la delega legislativa, da esercitarsi entro sei mesi, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali. Il comma 2 individua, in aggiunta ai princìpi e criteri direttivi generali previsti all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/2847; individuare l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità di notifica e di vigilanza del mercato; adeguare e raccordare alle disposizioni del regolamento le disposizioni nazionali vigenti e, in particolare, le modalità e le procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza cibernetica dei prodotti con elementi digitali, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili; definire il sistema sanzionatorio prevedendo sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate; garantire che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale disponga di adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei compiti previsti dal regolamento;

l'articolo 11 reca delega legislativa, da esercitarsi entro tre mesi, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, in materia di servizi di sicurezza gestiti, che vi estende il sistema europeo di certificazione della cybersicurezza. I «servizi di sicurezza», ossia quelle attività legate alla gestione dei rischi dei clienti in materia di cybersicurezza, dovranno quindi rispettare gli adeguamenti normativi che incideranno, tra l'altro, sul decreto legislativo n. 123 del 2022 e sul decreto-legge n. 82 del 2021;

l'articolo 12 reca delega legislativa, da esercitarsi entro nove mesi, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/38 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, noto anche come Cyber Solidarity Act, che stabilisce misure per rafforzare la solidarietà e la capacità dell'Unione di rilevamento e risposta verso minacce e incidenti informatici. Il regolamento prevede alcune misure importanti, tra cui: l'istituzione di un «sistema europeo di allerta per la cybersicurezza»; un «meccanismo per le emergenze di cybersicurezza»; la «riserva dell'UE per la cybersicurezza», ossia l'erogazione, da parte di fornitori di fiducia di servizi di sicurezza gestiti selezionati, di servizi di risposta o nella fornitura di sostegno in caso di incidenti di cybersicurezza significativi e su vasta scala (o equivalenti) o nell'avvio della ripresa da tali incidenti; un «meccanismo europeo di riesame degli incidenti di cybersicurezza», teso al riesame e valutazione di incidenti di cybersicurezza significativi o su vasta scala,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2574 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025;

premesso che l'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, e secondo e i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, la consueta delega della durata di diciotto mesi per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee, recepite in via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea, pubblicati alla data di entrata in vigore della legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative;

premesso altresì che sono conferite le deleghe, indicando specifici principi e criteri direttivi:

all'articolo 3 – per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2823 nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/2822 in materia di protezione giuridica dei disegni e modelli – in relazione alla previsione di una relativa procedura amministrativa e dei relativi mezzi di impugnazione dei provvedimenti;

all'articolo 4 – per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 sulla riparazione dei beni – in relazione alla definizione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e alle conseguenti modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo);

all'articolo 5 – per l'attuazione del regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine – con riguardo al quadro sanzionatorio e al relativo procedimento amministrativo;

all'articolo 8 – per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2024/1244 sulla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e sulla creazione di un portale sulle emissioni industriali – in relazione alla definizione di sanzioni, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui al citato articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012, e di cui alla legge n. 689 del 1981;

all'articolo 9 – per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti – in relazione alla definizione di sanzioni, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui al citato articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012, e di cui alla legge n. 689 del 1981;

all'articolo 10 – per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847, in materia di requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali – in relazione alla definizione di sanzioni, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui al citato articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012, e di cui alla legge n. 689 del 1981, in coordinamento con il sistema sanzionatorio previsto a livello nazionale nell'ambito di competenza dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nonché con riguardo all'introduzione di misure deflattive del procedimento sanzionatorio o del contenzioso;

richiamate infine le seguenti direttive ricomprese nell'Allegato A:

direttiva (UE) 2024/2853, che è volta a stabilire norme comuni in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, il cui termine di recepimento è fissato al 9 dicembre 2026;

direttiva (UE) 2024/3101, che interviene in materia di inquinamento da navi e introduce specifiche sanzioni amministrative con l'obiettivo di rafforzare il ruolo dello Stato di approdo nel prevenire l'inquinamento marittimo, il cui termine di recepimento è fissato al 6 luglio 2027;

direttiva (UE) 2025/794, che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, il cui termine di recepimento è fissato al 31 dicembre 2025,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2574 Governo, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025;

considerata l'esigenza di assicurare la rapida approvazione del provvedimento al fine di garantire l'adeguamento del nostro ordinamento nazionale al quadro normativo europeo, anche in un'ottica di prevenzione di procedure di contenzioso;

preso atto, in particolare, del dettato dell'articolo 10, che reca la delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847, relativo a requisiti orizzontali di cyber-sicurezza per i prodotti con elementi digitali;

preso atto, altresì, dell'articolo 11, che reca la delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cyber-sicurezza (ENISA) e ai «servizi di sicurezza gestiti»;

preso atto dell'articolo 12, che reca la delega per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/38, che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento e di risposta alle minacce in materia di cyber-sicurezza;

segnalato che la direttiva (UE) 2024/3099, contenuta nell'Allegato A, provvede ad armonizzare il sistema di controllo delle navi straniere da parte dello Stato di approdo, adeguando il quadro giuridico europeo ai cambiamenti avvenuti nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale ed aggiornando l'elenco delle Convenzioni internazionali applicate allo Stato di approdo,

DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO FAVOREVOLE

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2574, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2574, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025;

segnalato che, a seguito della presentazione, presso il Senato della Repubblica, del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, si è proceduto alla revoca della relazione approvata da questa Commissione in data 22 ottobre 2025, limitatamente alle valutazioni riferite ai profili finanziari del disegno di legge in esame, al fine di verificare la compatibilità tra le disposizioni da esso recate e le previsioni contenute nei documenti di bilancio per il prossimo triennio;

rilevato che gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le cui proiezioni sono utilizzate, con finalità di copertura finanziaria, rispettivamente, dagli articoli 3, comma 5, e 13, comma 4, e dall'articolo 8, comma 4, e che l'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le cui proiezioni sono utilizzate, con finalità di copertura finanziaria, dal medesimo articolo 8, comma 4, recano le necessarie disponibilità anche considerando gli stanziamenti previsti dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2026;

segnalato, a tale riguardo, che la relazione illustrativa al citato disegno di legge di bilancio per l'anno 2026 indica il provvedimento in esame tra le finalizzazioni cui sono destinate le risorse degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy, nonché le risorse dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha confermato che, anche alla luce degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per l'anno 2026, le dotazioni del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 recano le disponibilità necessarie ad assicurare la copertura finanziaria degli oneri indicati dall'articolo 10, comma 3, del provvedimento in esame, nonché degli eventuali nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe conferite dal medesimo provvedimento, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame;

rilevata l'esigenza di confermare le valutazioni già espresse, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, nella relazione approvata il 22 ottobre 2025,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 8, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

e con le seguenti condizioni:

All'articolo 3, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: L'amministrazione interessata provvede con le seguenti: Le amministrazioni interessate provvedono;

All'articolo 5, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: Le autorità con le seguenti: Le amministrazioni;

All'articolo 8, comma 4, lettera a), sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2026 e 2027, nonché a euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: annui a decorrere dall'anno 2026.

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

La VI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2574, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025»,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2574, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2574 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025;

premesso che il disegno di legge contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive dell'Unione europea, nonché per l'attuazione degli altri atti normativi dell'Unione europea al fine dell'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto europeo;

evidenziato che l'articolo 4 contiene i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni, tenendo in considerazione le specificità che caratterizzano il quadro giuridico nazionale;

rilevato che l'articolo 6 conferisce la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG);

considerato che l'articolo 7 prevede la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, ai fini di un complessivo riordino e aggiornamento del vigente quadro normativo che consenta l'efficace applicazione del regolamento europeo;

tenuto conto della necessità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, anche al fine di assicurare l'operatività degli strumenti telematici nazionali per la pubblicazione dei dati raccolti nonché il riordino e la razionalizzazione dei flussi informativi connessi alle comunicazioni previste dalla disciplina vigente;

valutato che l'articolo 9 elenca princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti;

segnalato che l'articolo 13 disciplina l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette, prevedendo una serie di principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega al Governo volti a stimolare gli investimenti in tali tecnologie;

preso atto delle ulteriori direttive da recepire e attuare nell'ordinamento nazionale elencate nell'Allegato A, tra le quali la direttiva (UE) 2024/1760, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, la direttiva (UE) 2024/3019, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, nonché le direttive (UE) 2024/3100 e 2024/3101 relative rispettivamente al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera e all'inquinamento provocato dalle navi,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

La IX Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 2574, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025»;

rilevato che:

l'articolo 10 reca i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento europeo relativo ai requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali (regolamento (UE) 2024/2847);

l'articolo 11 delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 per quanto concerne la certificazione della cybersicurezza dei servizi di sicurezza gestiti;

l'articolo 12 delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/38, noto anche come Cyber Solidarity Act (CSoA), che stabilisce misure per rafforzare la solidarietà e la capacità dell'Unione di rilevamento e risposta verso minacce e incidenti informatici;

considerato che il Governo è delegato a recepire, con la delega conferita dall'articolo 1, le direttive elencate nell'allegato A, tra le quali, rilevano:

la direttiva UE 2024/2842, la quale estende alle persone con disabilità che sono cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro i diritti e gli obblighi stabiliti nella direttiva (UE) 2024/2841, la quale istituisce la Carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità;

la direttiva (UE) 2024/3101, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni amministrative in caso di violazione;

la direttiva (UE) 2024/3237, che intende agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, modificando a tal fine la precedente direttiva (UE) 2015/413,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2574, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025;

premesso che la legge di delegazione europea 2025 conferisce deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale;

considerato che:

l'articolo 3 reca i principi e i criteri direttivi della delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2823 relativa alla protezione giuridica dei disegni e modelli nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari e abroga il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione;

l'articolo 4 fornisce i princìpi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto ad osservare nel recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828;

l'articolo 5 reca i princìpi e i criteri direttivi della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio;

l'articolo 8 reca i princìpi e i criteri direttivi della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244 relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006;

l'articolo 13 reca i princìpi e i criteri direttivi della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724;

segnalato che il disegno di legge conferisce delega al Governo per il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui all'annesso allegato A, tra i quali:

la direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859;

la direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio;

la direttiva (UE) 2025/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2025, che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2574, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025;

rilevato che il provvedimento, all'articolo 5, reca princìpi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio;

ricordato che il regolamento in oggetto, che abrogherà e sostituirà in via definitiva la direttiva 2006/42/CE a decorrere dal 20 gennaio 2027, stabilisce le norme per la progettazione, costruzione ed immissione sul mercato delle macchine, quasi-macchine e prodotti correlati, con l'obiettivo di garantire un elevato livello di sicurezza per i lavoratori e i cittadini dell'Unione, nonché la libera circolazione di prodotti conformi all'interno del mercato unico,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2574, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025»;

evidenziate, in particolare, le due direttive contenute nell'Allegato A che afferiscono a materie di competenza della XII Commissione, quali la direttiva 2024/2842, che estende ai cittadini di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro l'ambito di applicazione della direttiva 2024/2841, volta a garantire la libera circolazione delle persone con disabilità attraverso l'istituzione di un quadro di norme e condizioni comuni, e la direttiva 2024/2839, tesa a razionalizzare gli obblighi di comunicazione in determinati settori tra cui quello dei diritti dei pazienti, al fine di garantire che tali obblighi raggiungano lo scopo per cui sono stati concepiti e di limitare gli oneri amministrativi,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2574, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2025;

considerate con favore per il comparto primario le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 13 e alle direttive UE 2024/2835, 2024/1760 e 2024/794, che recano, anche indirettamente, disposizioni d'interesse per il settore,

DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO FAVOREVOLE

TESTO
del disegno di legge

TESTO
della Commissione

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RECEPIMENTO E L'ATTUAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RECEPIMENTO E L'ATTUAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)

Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 13 della presente legge e all'annesso allegato A.

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure, i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 20 della presente legge e all'annesso allegato A.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

2. Identico.

3. Fermo restando quanto previsto agli articoli 3, comma 4, 4, comma 2, 5, comma 3, 6, comma 3, 7, comma 4, 8, comma 5, 9, comma 4, 11, comma 3, 12, comma 3, e 13, comma 3, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012.

3. Fermo restando quanto previsto agli articoli 3, comma 4, 4, comma 2, 7, comma 3, 8, comma 3, 9, comma 3, 10, comma 3, 11, comma 3, 12, comma 4, 13, comma 5, 14, comma 4, 15, comma 4, 17, comma 3, 18, comma 3, 19, comma 3, e 20, comma 4, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012.

Art. 2.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

Art. 2.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee, recepite in via regolamentare o amministrativa, ovvero in regolamenti dell'Unione europea, pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Identico.

Capo II
DELEGHE AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE

Capo II
DELEGHE AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE

Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2823 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari e abroga il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione)

Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2823 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari e abroga il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2024/2823 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.

1. Identico.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

2. Identico:

a) adeguare le disposizioni del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2823 e del regolamento (UE) 2024/2822, con abrogazione espressa delle disposizioni superate;

a) identica;

b) prevedere, conformemente alla direttiva (UE) 2024/2823, i casi in cui un disegno e modello debba essere escluso dalla registrazione o, se registrato, debba essere dichiarato nullo;

b) identica;

c) fatto salvo il diritto delle parti al ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali, prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida per la dichiarazione di nullità di un diritto su un disegno o modello registrato da espletare dinanzi all'Ufficio italiano brevetti e marchi, soggetta al pagamento dei diritti di deposito delle relative domande, nei termini e con le modalità stabiliti dal decreto previsto dall'articolo 226 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la cui omissione determini l'irricevibilità delle domande stesse;

c) identica;

d) modificare e integrare la disciplina delle procedure dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, al fine di garantirne l'efficienza e la rapidità complessive, anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti in tema di nullità, di cui alla lettera c);

d) identica;

e) prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al regolamento (UE) 2024/2823, l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del made in Italy, con il reclutamento, tramite concorso pubblico, di cinque unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2027, da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali-triennio 2022-2024.

e) prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attività di cui alla direttiva (UE) 2024/2823, l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del made in Italy, con il reclutamento, tramite concorso pubblico ovvero mediante scorrimento delle graduatorie vigenti o procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cinque unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2027, da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali-triennio 2022-2024.

3. Il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, disposizioni attuative della direttiva (UE) 2024/2823 anche mediante provvedimenti di natura regolamentare, anche mediante l'eventuale aggiornamento delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33.

3. Identico.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 2, lettera e), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 2, lettera e), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera e), pari a euro 120.000 per l'anno 2026 e a euro 276.323 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

5. Identico.

Art. 4.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828)

Art. 4.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828)

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

Identico.

a) definire le modalità con cui aderire alla sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione di cui all'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1799 esercitando, ove opportuno, le opzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, e all'articolo 9, paragrafo 2, della medesima direttiva, tenendo conto dell'obiettivo di garantire adeguata partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, delle opportunità per i consumatori e del buon funzionamento della sezione nazionale;

b) individuare il punto di contatto nazionale per la piattaforma online europea di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1799 incaricato di svolgere i compiti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, della stessa direttiva e che possa esercitare il monitoraggio sui dati contenuti nella sezione nazionale al fine di rilevare, identificare e rimuovere informazioni non valide in conformità con il diritto dell'Unione europea e con la normativa nazionale;

c) individuare il quadro di rimedi per i consumatori qualora il riparatore non esegua il servizio di riparazione dopo che il consumatore ha accettato il modulo di informazioni sulla riparazione di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2024/1799;

d) individuare l'organismo competente all'irrogazione delle sanzioni e definire il quadro sanzionatorio di cui all'articolo 15 della direttiva (UE) 2024/1799 e il sistema di vigilanza ed esecuzione, in particolare:

1) prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2024/1799;

2) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati fino a un massimo del 50 per cento per l'attuazione degli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva (UE) 2024/1799;

e) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2024/1799;

f) armonizzare la disciplina delle garanzie post-vendita di cui al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo;

g) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti e atte ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione))

1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) garantire, nell'attuazione degli articoli 9 e 10 della direttiva (UE) 2024/3019, la tutela della sostenibilità economica delle filiere interessate, la sostenibilità delle tariffe idriche applicate ai cittadini, nonché la disponibilità e l'accessibilità, anche economica, dei prodotti a livello nazionale, in particolare dei medicinali, immessi sul mercato dell'Unione europea, in conformità al considerando 21 della direttiva (UE) 2024/3019;

b) istituire un tavolo tecnico con il compito di definire le modalità di attuazione del sistema di responsabilità estesa del produttore e delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva (UE) 2024/3019, comprendendo nel tavolo rappresentanti delle istituzioni competenti e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori interessati;

c) limitare l'onere finanziario a carico dei produttori alla misura dell'80 per cento del totale dei costi di implementazione del trattamento quaternario, in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, e al considerando 21 della direttiva (UE) 2024/3019;

d) definire un metodo di calcolo della responsabilità estesa del produttore con il coinvolgimento del tavolo di cui alla lettera b). In particolare, tale metodo deve:

1) tenere conto dei possibili effetti dell'applicazione dei requisiti relativi alla responsabilità estesa del produttore sulla disponibilità e sull'accessibilità, anche economica, dei prodotti di cui all'allegato III della direttiva (UE) 2024/3019;

2) correlare il livello di contribuzione della responsabilità estesa del produttore agli obiettivi percentuali nazionali di carico e temporali per l'introduzione del trattamento quaternario come definiti dall'articolo 8 della direttiva (UE) 2024/3019;

3) attribuire i costi per ciascun produttore in base alle quantità e alla pericolosità nelle acque reflue urbane delle sostanze contenute nei prodotti immessi sul mercato.

Art. 6.
(Adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) del 4 ottobre 2024 (C-548/21))

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire il corretto adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) del 4 ottobre 2024 (C-548/21).

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: adeguare le disposizioni del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, e del codice di procedura penale a quanto disposto dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) del 4 ottobre 2024 (C-548/21) riguardo all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in tema di trattamento di categorie particolari di dati personali e in materia di acquisizione di dati di carattere personale prevedendo una disciplina che, riconoscendo alle autorità competenti la possibilità di accedere ai dati contenuti in dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali e all'acquisizione dei dati negli stessi contenuti, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati in generale:

a) definisca in modo sufficientemente preciso la natura e le categorie delle infrazioni rilevanti;

b) garantisca il rispetto del principio di proporzionalità;

c) subordini l'esercizio della possibilità di accesso ai dati, salvo che per i casi di urgenza debitamente giustificati e salvo che per i reati di cui agli articoli 371-bis, comma 4-bis, e 406, comma 5-bis, del codice di procedura penale e all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, al controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente.

Art. 7.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»))

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il recepimento nella normativa nazionale della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, volta a contrastare le azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo osserva anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: definire la nozione di «questioni con implicazioni transfrontaliere», di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1069, sulla base della condizione negativa prevista dal paragrafo 1 del medesimo articolo 5.

3. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025, che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (Canis lupus))

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: apportare alla normativa vigente e, in particolare, al regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2025/1237.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.
(Princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) designare il Ministero dell'economia e delle finanze quale Ministero competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2025/1 e istituire, ove necessario, un adeguato meccanismo di coordinamento con gli altri Ministeri interessati;

b) designare l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) quale Autorità di risoluzione nazionale:

1) abilitandolo ad applicare gli strumenti di risoluzione e a esercitare i poteri di risoluzione previsti dalla direttiva (UE) 2025/1;

2) assicurando il tempestivo scambio di informazioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero delle imprese e del made in Italy e, ove opportuno, con il Comitato per le politiche macroprudenziali e prevedendo che il Ministero dell'economia e delle finanze dia comunicazione della designazione all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA);

3) prevedendo, se necessarie, le opportune misure per evitare conflitti di interesse tra le funzioni affidate all'Autorità di risoluzione a norma della direttiva (UE) 2025/1 e le funzioni di vigilanza svolte dall'IVASS;

c) prevedere l'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze prima dell'attuazione di decisioni dell'Autorità di risoluzione che, alternativamente o congiuntamente:

1) hanno un impatto diretto sul bilancio dello Stato;

2) hanno implicazioni sistemiche che possono verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato;

3) avviano alla risoluzione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS nell'esercizio dei poteri regolamentari;

e) assicurare, nel recepimento della direttiva (UE) 2025/1, l'applicazione del principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea e dall'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2025/1;

f) prevedere l'estensione del regime di responsabilità di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, all'esercizio delle funzioni e dei poteri disciplinati dalla direttiva (UE) 2025/1 per l'IVASS, ai componenti dei suoi organi, ai suoi dipendenti, nonché agli organi delle procedure di intervento precoce e di risoluzione, compresi i commissari, l'impresa-ponte, la società veicolo per la gestione delle attività e delle passività e i componenti dei loro organi;

g) non avvalersi della facoltà, prevista dall'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1, di imporre l'approvazione ex ante, da parte dell'autorità giudiziaria, della decisione di adottare una misura di prevenzione o di gestione della crisi;

h) disporre che la violazione dell'obbligo di riservatezza, previsto dall'articolo 66 della direttiva (UE) 2025/1, da parte di soggetti che non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio sia punita a norma dell'articolo 622 del codice penale, con procedibilità d'ufficio;

i) introdurre la possibilità di una dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo IX della parte prima del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, senza che, in tale caso, assuma rilievo esimente l'eventuale superamento dello stato di insolvenza per effetto della risoluzione; stabilire l'applicabilità agli organi della risoluzione delle fattispecie penali previste nel medesimo titolo IX, in linea con l'articolo 343, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019;

l) mediante estensione dell'ambito applicativo dell'articolo 2638, comma 3-bis, del codice civile, disporre l'equiparazione, agli effetti della legge penale, delle autorità e delle funzioni di risoluzione di cui alla direttiva (UE) 2025/1 alle autorità e alle funzioni di vigilanza;

m) attribuire all'IVASS, ove opportuno, la definizione, tramite disciplina secondaria, di quanto disposto dalla direttiva (UE) 2025/1 sui piani preventivi di risanamento e dei piani di risoluzione, e ulteriori strumenti e poteri addizionali nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2025/1;

n) con riguardo allo strumento della svalutazione o conversione definito all'articolo 2, numero 46), della direttiva (UE) 2025/1, prevedere l'introduzione di modalità applicative coerenti con la forma societaria cooperativa e con la forma societaria di mutua assicurazione e, in conformità all'articolo 35, paragrafo 6, della medesima direttiva (UE) 2025/1, prevedere che l'IVASS non applichi lo strumento della svalutazione o conversione, in relazione alle passività derivanti da crediti di assicurazione presenti e futuri coperti da attività, conformemente all'articolo 275, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

o) prevedere che, come previsto dall'articolo 52, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2025/1, l'IVASS possa imporre alle imprese capogruppo di garantire che le loro imprese figlie di paesi terzi che sono soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva (UE) 2025/1 includano nei contratti finanziari di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1 clausole contrattuali al fine di escludere che l'esercizio, da parte dell'IVASS, del potere di sospendere o restringere i diritti e gli obblighi dell'impresa capogruppo costituisca un valido motivo per l'estinzione precoce, la sospensione, la modifica, il netting e l'esercizio dei diritti di compensazione o dell'esecutività dei diritti di garanzia su detti contratti;

p) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dalla direttiva (UE) 2025/1, introdurre nell'ordinamento nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 83, paragrafo 1, della stessa direttiva (UE) 2025/1, nuove fattispecie di illeciti amministrativi per la violazione delle disposizioni della medesima direttiva:

1) stabilendo l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle imprese di assicurazione e di riassicurazione nei cui confronti sono accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilità da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

2) definendo l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:

2.1) la sanzione applicabile alle persone giuridiche sia compresa tra il minimo di 30.000 euro e il massimo del 10 per cento del fatturato;

2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra il minimo di 5.000 euro e il massimo di 5 milioni di euro;

2.3) se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione è superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 2.1) e 2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile;

3) attribuendo all'IVASS il potere di irrogare le sanzioni e definendo i criteri cui esso deve attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/1, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689;

4) definendo le modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni e il regime per lo scambio di informazioni con l'EIOPA, in linea con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/1;

5) attribuendo all'IVASS il potere di adottare disposizioni attuative, con riferimento, tra l'altro, alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;

6) con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, prevedendo, ove compatibili con la direttiva (UE) 2025/1, efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo all'IVASS la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità;

7) attribuendo all'IVASS il potere di adottare le misure previste dalla direttiva (UE) 2025/1 relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare condotte irregolari o di porvi rimedio e astenersi dal ripeterle, e alla sospensione temporanea dall'incarico;

q) con riferimento alla disciplina dei meccanismi di finanziamento, prevedere, ove necessario, l'istituzione di uno o più fondi di risoluzione, per cui sono definite le modalità di calcolo e di riscossione dei contributi dovuti da parte degli enti che vi aderiscono, in linea con quanto previsto dall'articolo 81 della direttiva (UE) 2025/1 e dal regolamento (CE) 2004/883, e per cui sono determinate le modalità di amministrazione e la struttura deputata alla loro gestione, prevedendo l'opportuno coordinamento con i sistemi di garanzia a tutela degli assicurati già esistenti;

r) prevedere che a un fondo di garanzia esistente o di nuova costituzione possa essere assegnato il ruolo di un'impresa-ponte ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1;

s) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché al quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi, tutte le modificazioni necessarie alla corretta e integrale applicazione e attuazione della direttiva (UE) 2025/1;

t) definire l'ambito di applicazione della disciplina nazionale di recepimento in coerenza con quello delineato dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1 e prevedere l'opportuno coordinamento con la disciplina nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, in modo da assicurare l'ordinato svolgimento delle procedure nel caso in cui queste riguardino imprese appartenenti a gruppi intersettoriali o strutture conglomerali;

u) prevedere adeguate forme di coordinamento e cooperazione, nel rispetto degli articoli 10, 10-bis e 10-ter del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo scambi di informazione anche con i seguenti soggetti:

1) con la Banca d'Italia per l'applicazione di misure di risoluzione a società di partecipazione finanziaria mista e, se controllano una o più imprese bancarie, a società di partecipazione mista;

2) fermi restando obblighi rigorosi di riservatezza, con qualunque altra persona, se necessario ai fini della pianificazione o attuazione di un'azione di risoluzione;

3) con le Commissioni parlamentari di inchiesta, la Corte dei conti e altri organismi nazionali di indagine, alle opportune condizioni;

4) con le autorità nazionali responsabili della vigilanza dei sistemi di pagamento, le autorità responsabili delle procedure ordinarie di insolvenza, le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altri soggetti del settore finanziario, le autorità responsabili della vigilanza dei mercati finanziari, degli enti creditizi e delle imprese di investimento e gli ispettori che agiscono per loro conto, le autorità degli Stati membri dell'Unione europea responsabili del mantenimento della stabilità del sistema finanziario nei medesimi Stati tramite norme macroprudenziali, le autorità responsabili della protezione della stabilità del sistema finanziario e le persone responsabili per l'esecuzione di revisioni legali;

v) conferire all'Autorità di risoluzione il potere di nominare più amministratori speciali, ove necessario;

z) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione e attuazione della direttiva (UE) 2025/1 e a garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare, inclusa la facoltà di introdurre deroghe all'applicazione della legge 7 agosto 1990 n. 241.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Capo III
DELEGHE AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI REGOLAMENTI EUROPEI

Capo III
DELEGHE AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI REGOLAMENTI EUROPEI

Art. 5.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio)

Art. 10.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale, in particolare il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023.

1. Identico.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

2. Identico:

a) apportare le necessarie abrogazioni, modificazioni e integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, al fine di assicurare l'attuazione del regolamento (UE) 2023/1230, come modificato dal regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024;

a) identica;

b) garantire la coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e conformità dei prodotti di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, nonché con il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, e con la disciplina nazionale di attuazione;

b) identica;

c) prevedere una disciplina transitoria per assicurare la commerciabilità dei prodotti immessi sul mercato prima del 20 gennaio 2027, conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006;

c) identica;

d) aggiornare il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e conformità delle macchine e integrare le nuove fattispecie sanzionatorie derivanti dall'attuazione del regolamento (UE) 2023/1230, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità e alla durata delle relative violazioni, nonché garantire la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa anche nei procedimenti sanzionatori;

d) identica;

e) prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera d) agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato competenti per materia e funzioni, individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, per essere destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato.

e) identica;

f) prevedere, ai sensi degli articoli 10, paragrafo 7, 11, paragrafo 7, 15, paragrafo 2, lettera c), e 16, paragrafo 2, lettera b), nonché dell'allegato III, parte B, punto 1.7.1, del regolamento (UE) 2023/1230, la lingua in cui deve essere redatta la documentazione prevista dalle medesime disposizioni;

g) apportare alla normativa vigente le modificazioni e le integrazioni necessarie per assicurare il coordinamento con le disposizioni introdotte in attuazione del presente articolo.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859)

Art. 11.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859.

Identico.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/3005 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti;

b) designare la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), quale autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2024/3005, prevedendo che essa eserciti le funzioni e i poteri disciplinati dal citato regolamento nei casi e con le modalità ivi previsti.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009)

Art. 12.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare la normativa nazionale in materia di sostanze che riducono lo strato di ozono alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/590, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009.

Identico.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) ridefinire la disciplina nazionale in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, anche attraverso l'abrogazione della legge 28 dicembre 1993, n. 549, nel rispetto degli obblighi internazionali e sulla base dell'attuale quadro normativo eurounitario, ivi compreso il regolamento (UE) 2024/590, con particolare riferimento agli adempimenti posti a carico degli operatori e della pubblica amministrazione;

b) assicurare la prosecuzione del monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta, previsto dall'articolo 13 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, mediante le risorse finanziarie già destinate a tale scopo in attuazione del medesimo articolo;

c) ridefinire il quadro del sistema di rilascio delle licenze, dei controlli sul commercio, della promozione del recupero, del riciclo, della rigenerazione e della distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, delle attività di comunicazione e di verifica, con attribuzione delle relative funzioni alle autorità di vigilanza del mercato nazionali, alle autorità doganali, alle autorità regionali o ad altri soggetti autorizzati alla luce di quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/590;

d) assicurare il coordinamento tra il sistema sanzionatorio e la disciplina degli adempimenti e delle competenze in materia, come definiti sulla base del regolamento (UE) 2024/590.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006)

Art. 13.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1244 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006.

1. Identico.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

2. Identico.

a) assicurare, in attuazione degli obblighi recati dal regolamento (UE) 2024/1244, l'operatività di strumenti telematici per mettere a disposizione del pubblico i dati nazionali raccolti in attuazione del medesimo regolamento, in modo continuo, gratuito e senza necessità di registrazione, destinando a tal fine adeguate risorse;

b) riordinare, anche in considerazione degli sviluppi della reportistica eurounitaria e assicurando la continuità della raccolta di dati emissivi storici, i rapporti tra le diverse comunicazioni relative agli impianti industriali previste in attuazione della disciplina sulle emissioni industriali, di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e sul portale delle emissioni, di cui al regolamento (UE) 2024/1244, nonché da altre normative, come la disciplina in materia di combustibile solido secondario, razionalizzando tali comunicazioni, anche attraverso l'eliminazione degli oneri informativi non necessari, tenendo conto delle informazioni già disponibili nel fascicolo di impresa e promuovendo l'integrazione e la complementarietà dei sistemi informativi;

c) prevedere, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1244, la facoltà per le autorità regionali competenti di effettuare le dichiarazioni annuali relative alle emissioni inquinanti per conto dei gestori degli impianti di allevamento e di acquacoltura;

d) prevedere che, con successivi decreti attuativi, possano essere stabiliti i criteri e i formati per effettuare la valutazione sulla qualità dei dati forniti con le dichiarazioni annuali;

e) prevedere disposizioni transitorie per garantire che, nelle more della piena interoperabilità dei sistemi informativi pubblici, i dati necessari a predisporre i rapporti richiesti dal regolamento (UE) 2024/1244 possano comunque essere raccolti presso i gestori, mantenendo in ogni caso la responsabilità dei gestori medesimi in merito alla qualità dei dati forniti;

f) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità delle violazioni degli obblighi stabiliti dal regolamento, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo altresì strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;

g) assegnare alle autorità competenti i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1, destinando gli stessi al miglioramento delle validazioni e dei controlli sull'attuazione del regolamento;

h) apportare alla normativa vigente ogni ulteriore modifica e integrazione al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, anche attraverso l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Identico.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera a), pari a euro 522.000 per l'anno 2026, a euro 522.000 per l'anno 2027 per lo sviluppo del sistema e ad euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2028 per il suo successivo mantenimento, si provvede:

4. Identico:

a) quanto a euro 222.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, nonché a euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

a) quanto a euro 222.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

b) quanto a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

b) identica.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006)

Art. 14.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006.

Identico.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2024/1157, conformemente ai criteri di cui all'articolo 63 del regolamento medesimo, ivi comprese le procedure e le autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni stesse, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

b) individuare le autorità coinvolte nelle ispezioni ai sensi dell'articolo 61 del regolamento (UE) 2024/1157, designare le autorità competenti responsabili per l'attuazione del regolamento ai sensi dell'articolo 75 del regolamento medesimo e le autorità responsabili della cooperazione di cui all'articolo 65 del citato regolamento (UE) 2024/1157, nonché stabilire le modalità di designazione dei membri e del personale di ruolo responsabili della cooperazione di cui al medesimo articolo 65 e dei rappresentanti nazionali nel gruppo di controllo di cui all'articolo 66 del predetto regolamento (UE) 2024/1157;

c) apportare le modificazioni, le integrazioni e le abrogazioni alla normativa vigente in materia di spedizione di rifiuti, ivi incluse le disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2024/1157.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 15.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) introdurre sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2025/40, conformemente ai criteri stabiliti dall'articolo 68 del regolamento medesimo, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, individuando altresì le autorità competenti e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni;

b) individuare le autorità nazionali competenti per l'applicazione, il controllo, la vigilanza e la raccolta dei dati previsti dal regolamento (UE) 2025/40, garantendo il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti;

c) apportare le modificazioni, le integrazioni e le abrogazioni alla normativa vigente in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, ivi incluse le disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2025/40.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla cyberresilienza))

Art. 16.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla cyberresilienza))

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla cyberresilienza).

Identico.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/2847 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento, in particolare, con le disposizioni del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, del decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, e con le disposizioni settoriali vigenti;

b) individuare l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità di notifica ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2024/2847;

c) individuare l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità di vigilanza del mercato ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) 2024/2847, relativamente ai requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali;

d) prevedere forme di coordinamento tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nel ruolo di cui alle lettere b) e c), e le altre autorità nazionali competenti individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, nonché tra le altre pubbliche amministrazioni e le autorità indipendenti, ai fini dello svolgimento dei compiti discendenti dal regolamento (UE) 2024/2487;

e) adeguare e raccordare alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 le disposizioni nazionali vigenti e, in particolare, le modalità e le procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza cibernetica dei prodotti con elementi digitali, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;

f) definire il sistema sanzionatorio prevedendo sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità e alla durata ed all'eventuale reiterazione della violazione degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2024/2847:

1) anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

2) coordinandolo con il sistema sanzionatorio previsto dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, in coerenza, quanto al procedimento applicabile, con quanto previsto dall'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;

3) apportando alla normativa vigente le necessarie modificazioni, anche al fine di introdurre misure deflattive del procedimento sanzionatorio o del contenzioso;

4) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

g) garantire che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale disponga di adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei compiti previsti dal regolamento (UE) 2024/2847.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera g), pari a euro 2.100.000 per l'anno 2026, a euro 5.875.000 per l'anno 2027, a euro 9.125.000 per l'anno 2028 e a euro 6.925.000 annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Art. 11.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti)

Art. 17.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti, e per coordinare le discipline di settore vigenti al quadro normativo europeo in materia.

Identico.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123, tutte le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2019/881, anche con riguardo alle modifiche apportate dal regolamento (UE) 2025/37, e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti;

b) apportare al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, le modifiche e le integrazioni necessarie a specificare le modalità di esercizio delle funzioni attribuite all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di accreditamento, autorizzazione e delega degli organismi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), punti 1) e 2), del medesimo decreto-legge n. 82 del 2021, in conformità con le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2019/881.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/38 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di preparazione e risposta agli stessi, e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sulla cibersolidarietà)

Art. 18.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/38 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di preparazione e risposta agli stessi, e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sulla cibersolidarietà)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/38 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di preparazione e risposta agli stessi, e che modifica il regolamento (UE) 2021/694.

Identico.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2025/38 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti;

b) prevedere disposizioni per la partecipazione nazionale al sistema europeo di allerta per la cybersicurezza, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2025/38;

c) prevedere la designazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale polo informatico nazionale ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2025/38;

d) prevedere disposizioni per la partecipazione nazionale al meccanismo per le emergenze di cybersicurezza, di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2025/38;

e) prevedere disposizioni finalizzate alla partecipazione nazionale al sistema della riserva dell'UE per la cybersicurezza, di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2025/38.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 13.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724)

Art. 19.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale, alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.

1. Identico.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

2. Identico:

a) individuare lo Sportello unico della attività produttive (SUAP) territorialmente competente quale punto di contatto unico ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1735, con il compito di agevolare e coordinare le procedure di rilascio delle autorizzazioni dei progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, nel rispetto dei tempi e delle disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1735, riservando alle amministrazioni centrali di cui alla lettera c) la competenza in ordine ai progetti dichiarati di interesse strategico;

a) identica;

b) prevedere la collaborazione e il supporto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per qualificare un progetto quale progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette;

b) identica;

c) prevedere misure di coordinamento tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per valutare un progetto, presentato dal promotore, quale progetto strategico ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1735;

c) identica;

d) individuare nel Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'organo deputato a riconoscere lo status prioritario di progetto strategico;

d) identica;

e) attribuire al progetto strategico la qualità di progetto di pubblico interesse nazionale e qualificare le opere e gli interventi necessari alla realizzazione dello stesso quali interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1735;

e) identica;

f) prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al regolamento (UE) 2024/1735, l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del made in Italy, con il reclutamento tramite concorso pubblico di otto unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2027, da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali – triennio 2022-2024.

f) prevedere, per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al regolamento (UE) 2024/1735, l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del made in Italy, con il reclutamento tramite concorso pubblico ovvero mediante scorrimento delle graduatorie vigenti o procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di otto unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2027, da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione professionale del personale, ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali – triennio 2022-2024.

3. Dall'attuazione del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 2, lettera f), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Identico.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera f), pari a euro 180.000 per il 2026 e a euro 442.117 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

4. Identico.

Art. 20.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente, in particolare al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/3110, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 13 giugno 2025, n. 91, e dei decreti legislativi adottati in attuazione di tale articolo, nonché delle disposizioni settoriali vigenti;

b) aggiornare le competenze spettanti a ciascuna delle autorità di vigilanza del mercato individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, garantendo la coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e di conformità dei prodotti di cui al medesimo decreto legislativo n. 157 del 2022 nonché con la disciplina nazionale di attuazione;

c) rafforzare le funzioni e il ruolo di coordinamento e di indirizzo del Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106;

d) aggiornare le disposizioni vigenti al fine di prevedere modalità semplificate per l'individuazione e la designazione degli organismi nazionali di valutazione tecnica per una o più famiglie di prodotti di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2024/3110, nonché per i prodotti emergenti o innovativi che non rientrano nelle famiglie di prodotti già esistenti di cui al medesimo allegato VII;

e) aggiornare le disposizioni relative agli organismi competenti all'irrogazione delle sanzioni e al sistema di vigilanza, nonché quelle relative al quadro sanzionatorio derivante dagli obblighi di cui al regolamento (UE) 2024/3110 in conformità ai criteri ivi previsti e anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, garantendo la specificità di ciascuna amministrazione in relazione ai requisiti di base dei prodotti da costruzione di rispettiva competenza;

f) prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera e) agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato competenti per materia e funzioni, individuate ai sensi del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, per essere destinate alle attività finalizzate al potenziamento della vigilanza sul mercato e all'incentivazione di tutto il personale di ciascuna autorità, secondo i rispettivi ordinamenti;

g) aggiornare, conformemente all'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le disposizioni relative alle tariffe versate dai richiedenti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, anche prevedendo specifiche tariffe per le singole amministrazioni competenti e le modalità di versamento degli introiti derivanti dalle medesime tariffe in appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione;

h) nelle more della piena operatività del passaporto digitale del prodotto, definire e incentivare l'utilizzo delle più recenti tecnologie, definendo gli obblighi da parte degli operatori economici, anche al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, e di agevolare la sicurezza dei consumatori, dei soccorritori e degli occupanti e la vigilanza sul mercato;

i) salvaguardare la possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3110 con successivo regolamento governativo, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle materie non riservate alla legge e già disciplinate mediante regolamenti.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Allegato A
(articolo 1, comma 1)

Allegato A
(articolo 1, comma 1)

1) Direttiva (UE) 2024/1760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859 (Testo rilevante ai fini del SEE);

1) Identico;

2) direttiva (UE) 2024/2842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che estende l'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/2841 ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;

2) Identico;

3) direttiva (UE) 2024/2839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica le direttive 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE e 2014/53/UE per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio (Testo rilevante ai fini del SEE);

3) Identico;

4) direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE);

4) Identico;

5) direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE);

soppresso

6) direttiva (UE) 2024/3099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (Testo rilevante ai fini del SEE);

5) Identico;

7) direttiva (UE) 2024/3100 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (Testo rilevante ai fini del SEE);

6) Identico;

8) direttiva (UE) 2024/3101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni amministrative in caso di violazioni (Testo rilevante ai fini del SEE);

7) Identico;

9) direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129 (Testo rilevante ai fini del SEE);

soppresso

10) direttiva (UE) 2025/50 del Consiglio, del 10 dicembre 2024, relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso;

8) Identico;

11) direttiva (UE) 2025/25 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, recante modifica delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario;

9) Identico;

12) direttiva (UE) 2024/3237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica la direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (Testo rilevante ai fini del SEE);

10) Identico;

13) direttiva (UE) 2025/425 del Consiglio, del 18 febbraio 2025, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativamente al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;

11) Identico;

14) direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale;

12) Identico;

15) direttiva (UE) 2025/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2025, che modifica le direttive (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda le date a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (Testo rilevante ai fini del SEE);

soppresso;

16) direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio, del 14 aprile 2025, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

13) Identico;

14) direttiva (UE) 2025/1442 della Commissione, del 18 luglio 2025, che modifica la direttiva 2006/111/CE per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione (Testo rilevante ai fini del SEE);

15) direttiva (UE) 2025/1539 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA relative ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati e l'applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione;

16) direttiva (UE) 2025/1788 del Consiglio, del 24 giugno 2025, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (rifusione);

17) direttiva (UE) 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 settembre 2025, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (Testo rilevante ai fini del SEE).

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