PROGETTO DI LEGGE
Capo I
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Capo II
Articolo 4
Capo III
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Capo IV
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2601
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
RAVETTO, MOLINARI, DAVIDE BERGAMINI, BISA, CECCHETTI, GUSMEROLI, MACCANTI, NISINI
Disposizioni e delega al Governo in materia di tutela dell'identità digitale e della rappresentazione sintetica delle persone fisiche
Presentata il 16 settembre 2025
Onorevoli Colleghi! – Negli ultimi anni la dimensione digitale dell'esistenza umana ha assunto un rilievo crescente e sempre più pervasivo. Ogni individuo dispone oggi di un'identità digitale che non si esaurisce nei soli strumenti di accesso ai servizi pubblici e privati, ma che si proietta in molteplici ambiti della vita sociale, culturale ed economica. L'avvento dell'intelligenza artificiale generativa ha ampliato le possibilità di rappresentazione sintetica delle persone fisiche, attraverso immagini, video, registrazioni vocali o animazioni che riproducono in maniera realistica i tratti somatici, la voce e le espressioni. Queste tecnologie, se da un lato offrono opportunità di innovazione e creatività, dall'altro lato pongono rischi elevati per la dignità della persona e per la fiducia collettiva nella comunicazione digitale.
Fenomeni di falsi contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale, cosiddetti deepfake, evidenziano tali rischi: la manipolazione di contenuti digitali, apparentemente autentici, può essere impiegata per finalità di disinformazione, diffamazione, estorsione o sfruttamento economico non autorizzato. La normativa vigente, pur disponendo già di tutele in materia di diritto d'autore e di protezione dei dati personali, non appare pienamente adeguata a fronteggiare la complessità delle nuove minacce.
La presente proposta di legge nasce dunque dall'esigenza di:
rafforzare il riconoscimento giuridico dell'identità digitale personale;
disciplinare l'uso degli strumenti di identificazione digitale nazionali, assicurandone l'allineamento alla normativa europea;
introdurre specifiche tutele contro la riproduzione sintetica non autorizzata dell'identità personale;
adeguare l'ordinamento penale prevedendo nuove fattispecie di abuso;
promuovere la ricerca scientifica e la responsabilità etica nello sviluppo delle tecnologie.
La presente proposta di legge si compone di quattro capi suddivisi in undici articoli. Il capo I reca le disposizioni generali, prevedendo, all'articolo 1, l'oggetto e le finalità della legge e, all'articolo 2, la definizione di identità digitale intesa sia come insieme dei dati personali e di autenticazione informatica sia come rappresentazione digitale della persona generata artificialmente. Si afferma così un principio di titolarità esclusiva e si pongono le basi per una disciplina organica che tenga conto delle definizioni già contenute nel codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati personali (GDPR).
Il capo II, dedicato agli strumenti di identificazione digitale, individua nel Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) e nella carta di identità elettronica (CIE) i cardini del sistema nazionale di identità nazionale (articolo 5) e prevede l'adeguamento tecnico e normativo al portafoglio europeo di identità digitale introdotto dal regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, al fine di garantire l'interoperabilità, la gratuità e la semplicità di utilizzo per i cittadini. A tal fine, si prevede l'adozione di un regolamento governativo.
Il capo III, concernente la tutela dell'identità digitale sintetica, affronta la questione più innovativa. All'articolo 5 viene riconosciuto alla persona un diritto esclusivo di sfruttamento della propria immagine, della propria voce e delle proprie caratteristiche biometriche, anche quando riprodotte artificialmente. Tale diritto è qualificato come personalissimo e la sua efficacia si estende anche agli eredi dopo la morte del titolare. All'articolo 6 sono tuttavia previste alcune eccezioni necessarie per salvaguardare la libertà di espressione artistica, satirica, educativa e giornalistica, purché esercitata in modo non lesivo della dignità della persona. All'articolo 7 sono introdotti meccanismi di tutela immediata, come la rimozione dei contenuti non autorizzati e il risarcimento dei danni, unitamente a obblighi specifici per le piattaforme e i fornitori di servizi digitali chiamati ad attivare sistemi di segnalazione rapida e di tracciabilità dei contenuti.
All'interno del medesimo capo, l'articolo 8 reca una modifica al codice penale, mediante l'introduzione del nuovo articolo 617-octies concernente il reato di uso abusivo di rappresentazioni digitali di persona, che prevede le pene della reclusione e della multa nonché circostanze aggravanti per la diffusione massiva o automatizzata. Si dispone inoltre la procedibilità d'ufficio per tale reato, al fine di evidenziare la gravità sociale del fenomeno e la necessità di una tutela generalizzata.
Il capo IV, recante le disposizioni finali, guarda infine al futuro. L'articolo 9, da un lato, impegna le principali autorità nazionali, ossia il Ministero dell'università e della ricerca, l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a promuovere programmi di ricerca, a definire standard etici e a favorire iniziative di sensibilizzazione e, dall'altro lato, istituisce presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri il Centro nazionale per l'identità digitale, quale luogo di osservazione, elaborazione tecnica e diffusione di buone pratiche, con compiti di monitoraggio e certificazione. L'articolo 10 reca una disposizione di delega al Governo per l'armonizzazione della legislazione nazionale al diritto dell'Unione europea in materia di identità digitale, protezione dei dati, intelligenza artificiale e diritto d'autore, al fine di garantire la coerenza e l'uniformità con la normativa europea più recente.
L'articolo 11, infine, prevede la clausola di invarianza finanziaria.
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge reca disposizioni in materia di riconoscimento, tutela e valorizzazione dell'identità digitale delle persone fisiche sia nella dimensione documentale e di accesso ai servizi digitali sia nella sua proiezione rappresentativa generata artificialmente.
2. La presente legge:
a) riconosce alla persona fisica il diritto esclusivo di controllo sull'utilizzo della propria identità digitale, compresa la sua eventuale riproduzione sintetica o generata tramite strumenti di intelligenza artificiale;
b) disciplina l'uso degli strumenti di identificazione digitale nazionali e sovranazionali, promuovendo la sicurezza, l'interoperabilità e la gratuità degli stessi;
c) introduce forme di tutela giuridica, anche patrimoniale, contro l'uso non autorizzato dell'identità digitale personale, al fine di contrastare fenomeni di manipolazione o rappresentazione ingannevole.
Art. 2.
(Definizione di identità digitale personale)
1. Ai fini della presente legge, per identità digitale personale si intende l'insieme strutturato dei dati personali, anagrafici, biometrici, di accesso e identificazione informatica che consentono l'individuazione univoca di una persona fisica nell'ambiente digitale, anche mediante strumenti di intelligenza artificiale.
2. Costituiscono altresì espressione dell'identità digitale le rappresentazioni digitali realistiche della persona fisica, statiche o dinamiche, generate artificialmente, che riproducono in modo riconoscibile i suoi tratti somatici, la voce, i gesti o la fisionomia generale.
3. Restano ferme le definizioni contenute nel codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Art. 3.
(Princìpi generali)
1. Ogni persona fisica ha diritto:
a) a essere titolare esclusiva della propria identità digitale e a disporne in maniera libera e consapevole;
b) a utilizzare strumenti di autenticazione conformi ai livelli di sicurezza e interoperabilità definiti a livello nazionale ed europeo, accessibili in forma gratuita;
c) a ottenere la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione dei dati personali errati, obsoleti o trattati in violazione di legge;
d) a essere protetta contro qualsiasi uso non autorizzato, abusivo, fraudolento o manipolativo della propria identità digitale, compresa la riproduzione sintetica.
Capo II
STRUMENTI DI IDENTIFICAZIONE
DIGITALE
Art. 4.
(Strumenti nazionali di identità digitale)
1. Il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) e la carta d'identità elettronica costituiscono gli strumenti primari per l'identificazione digitale con validità nazionale.
2. L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero dell'interno, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, promuove l'adeguamento tecnico e normativo del sistema SPID e della carta d'identità elettronica al fine di garantirne la piena interoperabilità con il portafoglio europeo di identità digitale di cui al regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a:
a) garantire l'integrazione e l'interoperabilità del sistema SPID e della carta d'identità elettronica con l'infrastruttura europea di cui al comma 2;
b) favorire la progressiva convergenza dei sistemi in un'unica piattaforma nazionale conforme ai livelli fissati dall'Unione europea;
c) assicurare la gratuità e il facile rinnovo delle credenziali digitali da parte dei cittadini.
Capo III
TUTELA DELL'IDENTITÀ DIGITALE
Art. 5.
(Diritto d'autore sull'identità personale)
1. È riconosciuto a ogni persona fisica il diritto esclusivo di utilizzo e di sfruttamento economico dell'immagine corporea, della voce, delle espressioni somatiche e delle caratteristiche biometriche, anche qualora esse siano riprodotte mediante tecnologie di generazione sintetica o automatizzata.
2. Il diritto di cui al comma 1 ha efficacia:
a) per l'intera durata della vita dell'interessato;
b) per i cinquant'anni successivi alla sua morte, in favore degli eredi o dei soggetti indicati con disposizione testamentaria.
3. L'utilizzo, la diffusione o la riproduzione a fini commerciali, editoriali o ricreativi della rappresentazione digitale realistica di una persona sono subordinati al consenso esplicito, libero e informato dell'interessato.
Art. 6.
(Eccezioni)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 5 non si applicano nei seguenti casi:
a) contenuti dichiaratamente parodici, satirici o espressivi della libertà artistica;
b) finalità educative, giornalistiche o comunque di rilevante interesse pubblico, sempreché il contenuto non risulti fuorviante o lesivo della dignità della persona rappresentata.
Art. 7.
(Forme di tutela)
1. Al fine di garantire l'effettività dei diritti di cui alla presente legge e di prevenire la diffusione di contenuti digitali lesivi dell'identità personale, chiunque subisca la riproduzione o l'utilizzo non autorizzato della propria identità digitale ha diritto di ottenere la cessazione immediata della condotta e l'eliminazione dei relativi contenuti.
2. In particolare, l'interessato può richiedere:
a) la rimozione tempestiva e, comunque, non oltre dodici ore dalla segnalazione, di contenuti digitali non autorizzati che lo riguardino, diffusi attraverso piattaforme digitali o altri canali di comunicazione digitale;
b) il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto all'identità digitale.
3. Le piattaforme digitali, i fornitori di contenuti e i prestatori di servizi digitali sono tenuti a:
a) predisporre procedure trasparenti e canali dedicati per la segnalazione e la rimozione tempestiva dei contenuti illeciti, con modalità accessibili e gratuite per gli interessati;
b) assicurare che la rimozione avvenga senza pregiudizio per l'eventuale diritto di difesa del soggetto che ha diffuso il contenuto, anche mediante meccanismi di riesame rapido;
c) garantire la tracciabilità dell'origine dei contenuti digitali attraverso sistemi di marcatura, watermarking o tecnologie equivalenti, compresa la blockchain.
Art. 8.
(Introduzione dell'articolo 617-octies del codice penale, in materia di uso abusivo di rappresentazioni digitali di persona)
1. Dopo l'articolo 617-septies del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 617-octies – (Uso abusivo di rappresentazioni digitali di persona) – Chiunque, senza il consenso dell'interessato, utilizza, diffonde o commercializza contenuti digitali idonei a rappresentare in modo realistico una persona fisica è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 50.000.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso mediante diffusione massiva o automatizzata ovvero se risulta idoneo a ledere gravemente la reputazione della persona offesa.
Il delitto è perseguibile d'ufficio».
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 9.
(Promozione della ricerca e istituzione del Centro nazionale per l'identità digitale)
1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni:
a) promuove programmi di ricerca scientifica finalizzati alla rilevazione e al contrasto dell'uso illecito di tecnologie per la rappresentazione sintetica delle persone fisiche;
b) definisce linee guida e standard etici per lo sviluppo e l'impiego di sistemi generativi;
c) favorisce iniziative di educazione digitale e campagne di sensibilizzazione rivolte a cittadini e operatori dei mezzi di comunicazione di massa.
2. È istituito, presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Centro nazionale per l'identità digitale, cui sono attribuiti i seguenti compiti:
a) monitorare l'evoluzione delle tecnologie di manipolazione digitale e il relativo impatto sociale;
b) predisporre metodologie e strumenti di certificazione e autenticazione delle immagini, dei video e dei contenuti digitali;
c) svolgere attività di consulenza tecnica e di supporto ai Ministeri e alle Autorità indipendenti competenti;
d) curare la diffusione di buone pratiche e standard tecnologici a livello nazionale ed europeo.
Art. 10.
(Delega al Governo per l'armonizzazione della disciplina nazionale con il diritto dell'Unione europea in materia di identità digitale, protezione dei dati, intelligenza artificiale e diritto d'autore)
1. Il Governo è delegato a adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati all'armonizzazione della normativa nazionale in materia di identità digitale, protezione dei dati, intelligenza artificiale e diritto d'autore con:
a) il regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione del quadro europeo relativo a un'identità digitale;
b) il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
c) il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme armonizzate sull'intelligenza artificiale;
d) la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, come attuata dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire la piena operatività del quadro europeo relativo all'identità digitale;
b) aggiornare e integrare la normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali;
c) adeguare la disciplina relativa ai sistemi di intelligenza artificiale ai rischi specifici, garantendo adeguati livelli di controllo, trasparenza e responsabilità;
d) rafforzare il regime di tutela del diritto d'autore nel contesto delle tecnologie digitali e della rete internet.
Art. 11.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.