XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2613
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MORRONE, MOLINARI, ANDREUZZA, BISA, MACCANTI
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto, concessione e revoca della cittadinanza, e all'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ricongiungimento familiare
Presentata il 22 settembre 2025
Onorevoli Colleghi! – All'indomani della «bocciatura» del recente referendum abrogativo dell'8 e 9 giugno 2025 in materia di requisiti per la richiesta di cittadinanza, che mirava a dimezzare il periodo di residenza da dieci a cinque anni previsto dalla legge ai fini dell'ottenimento della cittadinanza italiana da parte dello straniero, è emersa in modo ancora più chiaro la volontà del popolo italiano. Infatti, i risultati referendari, unitamente ai sondaggi e all'ascolto quotidiano dei cittadini nelle strade e nelle piazze, consentono di affermare che gli italiani considerano lo status di cittadino come un riconoscimento importante, da attribuire solo agli stranieri residenti nel territorio nazionale che dimostrino di meritarlo.
Per tale ragione la presente proposta di legge interviene in maniera puntuale, razionale ed efficace, da un lato, sulle modalità di acquisizione della cittadinanza e, dall'altro lato, sulla condizione giuridica per l'accesso allo status di lungo soggiornante, che rappresenta uno dei canali di accesso privilegiato non soltanto alla cittadinanza, ma prima ancora alle prestazioni sociali offerte dallo Stato.
Tenuto conto dell'esito referendario, che ha mostrato una decisa contrarietà all'abbassamento dei requisiti temporali per richiedere la cittadinanza, si intende attuare quanto previsto nelle premesse del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, che richiama la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure per evitare «un eccezionale e incontrollato afflusso di domande di riconoscimento della cittadinanza, tale da impedire l'ordinata funzionalità degli uffici consolari all'estero, dei comuni e degli uffici giudiziari», pure ricordando come l'intervento si colloca «nelle more dell'approvazione di una riforma organica delle disposizioni in materia di cittadinanza».
Attraverso limitate ma puntuali modifiche della disciplina vigente, la presente proposta di legge mira a razionalizzare il sistema di riconoscimento della cittadinanza e di accesso allo status di lungo soggiornante che, come sopra ricordato, consente un immediato e pieno accesso ai diritti sociali, determinando un grave onere per le finanze pubbliche.
Troppo spesso il dibattito in materia si rivela ammantato da proiezioni ideologiche che portano taluni a criticare il sistema italiano per la sua asserita severità. In realtà è vero il contrario. Sovente accade che negli ordinamenti di altri Paesi, «superficialmente» portati ad esempio, gran parte delle persone che in Italia ottengono il riconoscimento della cittadinanza ne sarebbero escluse. La narrazione ideologica ha prodotto un ampliamento dei canali di accesso al nostro Paese per quanto concerne sia lo status di lungo soggiornante sia quello di cittadino, che spesso dallo status di lungo soggiornante dipende quale sorta di canale privilegiato.
La presente proposta di legge apporta, dunque, alcune modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Per quanto riguarda la legge n. 91 del 1992, le novelle intervengono, in senso restrittivo, sui requisiti riguardanti i minori e le persone adulte per l'accesso alla cittadinanza; sono, inoltre, rese più rigorose le modalità e le cause di revoca della cittadinanza. Per contro, però, sono ridotti i tempi per la definizione dei procedimenti amministrativi.
Per quanto riguarda l'acquisto della cittadinanza da parte del minore, figlio o discendente in linea retta di secondo grado di persone che sono o sono state cittadine per nascita, il periodo minimo di residenza legale in Italia per poter chiedere, al raggiungimento della maggiore età, la cittadinanza italiana è raddoppiato da due a quattro anni (articolo 4, comma 1, lettera c), della legge n. 91 del 1992).
Analogamente, anche il periodo di residenza legale in Italia, successivo alla dichiarazione di volontà dei genitori di far acquistare la cittadinanza al minore straniero o apolide del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, passa da due a quattro anni continuativi (articolo 4, comma 1-bis, lettera a), della legge n. 91 del 1992).
Inoltre, per lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, non è più sufficiente la dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data, ma si prevedono altresì ulteriori requisiti, quali: il superamento dell'esame di integrazione, i cui contenuti e le cui modalità di svolgimento sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, che è volto a verificare l'effettiva integrazione nonché la conoscenza delle regole sociali e giuridiche minime; l'assenza di condanne penali per delitti non colposi; l'assenza di procedimenti penali in corso per delitti non colposi; la non ammissione all'applicazione della pena su richiesta delle parti per delitti non colposi e l'assenza di delitti commessi nei tre anni precedenti per i quali si è beneficiato del perdono giudiziale (articolo 4, comma 2, della legge n. 91 del 1992).
Si tratta peraltro di condizioni il cui effetto preclusivo cessa con la riabilitazione (articolo 4, comma 2-bis, della legge n. 91 del 1992).
Per le persone straniere adulte i periodi di residenza legale minima nel territorio della Repubblica sono così aumentati: da due a quattro anni, per lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono o sono stati cittadini per nascita; da tre a dieci anni, per lo straniero nato nel territorio della Repubblica; da quattro a otto anni, per il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea; da cinque a dieci anni, per l'apolide (articolo 9 della legge n. 91 del 1992).
Come previsto per i minori, oltre alla durata minima della residenza legale nel territorio italiano, anche per gli adulti vengono modificati i requisiti per poter accedere alla cittadinanza, in particolare introducendo l'avvenuto superamento di un esame di integrazione, sul modello di altri Stati europei, in modo da favorire l'integrazione nella cultura italiana degli aspiranti cittadini.
Inoltre, allo scopo di impedire l'accesso alla cittadinanza da parte di persone che non rispettano le regole minimali di convivenza rappresentate dalla legislazione penale sono state introdotte le seguenti preclusioni:
a) l'aver riportato una condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
b) l'aver riportato una condanna per un delitto non colposo da parte di un'autorità giudiziaria italiana ovvero una condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica (articolo 9.1, comma 1-bis, della legge n. 91 del 1992).
Vale la pena precisare che si è anche voluta valorizzare la prova, già prevista dalla disposizione vigente, concernente il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (Qcer). A tale fine, si prevede un'attenta verifica per evitare comportamenti elusivi e il possesso di idonea certificazione rilasciata da un soggetto pubblico. In particolare sono abrogate le irragionevoli eccezioni che attualmente consentono ai richiedenti che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione, di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o ai titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, di omettere la fondamentale verifica circa la conoscenza della lingua italiana.
È importante sottolineare che, accanto alle sopra descritte misure restrittive, la presente proposta di legge valorizza le esigenze di velocizzazione delle procedure amministrative avviate dagli stranieri aspiranti cittadini italiani. Infatti, si prevede una notevole riduzione dei termini per la definizione dei procedimenti per il riconoscimento della cittadinanza, che passano da ventiquattro a dodici mesi, prorogabili fino al massimo di ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda, in luogo dei trentasei mesi attualmente previsti.
Ulteriori novità sono previste in materia di revoca della cittadinanza. Attualmente, infatti, le ipotesi previste dalla legge sono limitate soltanto ai rarissimi casi in cui la persona compia gli specifici delitti, particolarmente gravi ed esiziali per la tenuta dell'ordinamento costituzionale, indicati dall'articolo 10-bis della legge n. 91 del 1992, che prevedono una pena detentiva non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni ovvero i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale, ai sensi dell'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice di procedura penale, nonché i reati di assistenza agli associati e sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro di cui, rispettivamente, agli articoli 270-ter e 270-quinquies.2 del codice penale.
Con la presente proposta di legge, accanto a queste ipotesi che si verificano raramente, sono inseriti i casi di condanna definitiva a una pena detentiva maggiore di cinque anni ovvero una condanna definitiva superiore a tre anni per i reati espressione di violenza di genere, ossia quelli di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 5 maggio 2022, n. 53, che comprendono la violenza sessuale, i maltrattamenti contro familiari e conviventi, lo stalking e il revenge porn, nonché quelli cosiddetti «culturalmente motivati», come la costrizione o induzione al matrimonio, le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili o la tratta di esseri umani.
È inoltre ridotto, da dieci a due anni, il termine per l'adozione della revoca della cittadinanza, che continua a decorrere dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna nonché eliminata l'impossibilità di revoca laddove l'interessato non possieda o non possa acquisire un'altra cittadinanza, elemento che rende di fatto attualmente inapplicabile la revoca nella maggioranza dei casi (articolo 10-bis della legge n. 91 del 1992).
In aggiunta alle modifiche alla disciplina in materia di cittadinanza di cui alla citata legge n. 91 del 1992, si rende necessario un ulteriore intervento sul testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione delle straniero, di cui al citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di ridurre la platea dei potenziali soggetti interessati e di non vanificare l'effetto delle nuove disposizioni introdotte dalla presente proposta di legge.
A tale fondamentale scopo, si apportano alcune novelle alla disciplina in materia di ricongiungimento familiare, escludendo dal novero dei familiari ricongiungibili le persone che nella propria vita attiva non hanno fornito alcun contributo al progresso della comunità nazionale italiana e che, ragionevolmente, possono determinare un aumento degli oneri in termini di prestazioni sociali anziché rappresentare un sostegno per la collettività. In particolare, ci si riferisce ai genitori a carico, per i quali attualmente è possibile il ricongiungimento qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, e ai genitori ultrasessantacinquenni, per i quali attualmente è possibile il ricongiungimento qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati e gravi motivi di salute. Inoltre, è aumentata la soglia di reddito minimo annuo derivante da fonti lecite prevista per richiedere il ricongiungimento, passando dall'attuale importo annuo, pari a quello dell'assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere, a un importo pari al triplo dell'assegno sociale aumentato dell'intero importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Viene, altresì, soppressa la disposizione che richiede un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore a quattordici anni.
Viene, infine, esteso l'obbligo di assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, che non è più previsto soltanto nel caso di ricongiungimento di un ascendente ultrasessantacinquenne ma è esteso al ricongiungimento di ciascun familiare, diventando una regola generale.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto, concessione e revoca della cittadinanza)
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1, lettera c), la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
2) al comma 1-bis, lettera a), la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
3) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo superamento dell'esame di integrazione di cui all'articolo 9.1, comma 1, della presente legge, purché:
a) non abbia riportato condanne per delitti non colposi;
b) non abbia procedimenti penali in corso per delitti non colposi;
c) non sia stato ammesso all'applicazione della pena su richiesta delle parti per delitti non colposi;
d) non abbia commesso, nei tre anni precedenti, un delitto per il quale sia intervenuto il perdono giudiziale ai sensi dell'articolo 169 del codice penale»;
4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. La concessione della riabilitazione ai sensi dell'articolo 179 del codice penale fa cessare gli effetti preclusivi della condanna»;
b) all'articolo 6, comma 1, lettera b), le parole: «per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dell'autorità giudiziaria italiana»;
c) all'articolo 9, comma 1:
1) alla lettera a), la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
2) alla lettera a-bis), la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
3) alla lettera d), le parole: «delle Comunità europee» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Unione europea» e la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «otto»;
4) alla lettera e), la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
d) all'articolo 9.1:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al superamento di un esame volto a verificare l'effettiva integrazione nonché la conoscenza delle regole sociali e giuridiche minime da parte del richiedente, i cui contenuti e le cui modalità di svolgimento sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno»;
1.2) al secondo periodo, le parole: «, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo testo unico,» sono soppresse;
2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. L'acquisto della cittadinanza ai sensi del presente articolo è precluso nei casi di cui all'articolo 6 della presente legge»;
e) all'articolo 9-ter, comma 1, le parole: «ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi prorogabili fino al massimo di ventiquattro mesi»;
f) all'articolo 10-bis, comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «, a condizione che l'interessato possieda o possa acquisire un'altra cittadinanza» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero in caso di condanna definitiva a una pena detentiva superiore a cinque anni o a tre anni per uno dei reati di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 5 maggio 2022, n. 53»;
2) al secondo periodo, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
g) all'articolo 16, comma 2, le parole: «, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare» sono soppresse.
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ricongiungimento familiare)
1. All'articolo 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera d) è abrogata;
b) al comma 1-bis, le parole: «comma 1, lettere b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettere b) e c)»;
c) al comma 1-ter, le parole: «di cui alle lettere a) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera a)»;
d) al comma 3:
1) alla lettera b), al primo periodo, le parole: «non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale aumentato» e il secondo periodo è soppresso;
2) alla lettera b-bis), le parole: «dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dei familiari che si intende ricongiungere ovvero della loro iscrizione»;
e) al comma 10, alinea, le parole: «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «La richiesta di ricongiungimento familiare non è consentita».