PROGETTO DI LEGGE
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2620
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato BENIGNI
Disposizioni per la prevenzione del suicidio in età giovanile e per agevolare l'accesso tempestivo ai servizi di supporto psicologico
Presentata il 24 settembre 2025
Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge trae ispirazione dai valori fondamentali della centralità della persona, della tutela della dignità umana, della promozione della libertà individuale e del sostegno alla famiglia. Tali princìpi trovano una concreta applicazione nella necessità di affrontare con decisione il fenomeno del suicidio in età giovanile, sempre frequente nelle nuove generazioni aggravato da ritardi strutturali nell'accesso alle cure e dall'insufficiente riconoscimento pubblico della salute mentale come componente imprescindibile del benessere sociale.
Secondo i dati dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, nel 2023 oltre 7.000 giovani hanno contattato l'associazione Telefono Amico Italia per pensieri suicidari, confermando il suicidio come seconda causa di morte nella fascia d'età tra i 10 e i 25 anni. L'Istituto nazionale di statistica ha inoltre registrato un incremento dei suicidi totali: 3.870 nel 2021, contro i 3.748 del 2020, con un aumento del 16 per cento nella fascia 15-34 anni.
A fronte di questa emergenza sociale, si rileva una persistente carenza di accesso ai servizi di salute mentale, aggravata da lunghi tempi di attesa e da uno stigma sociale ancora radicato. Il Sistema sanitario nazionale, pur riconoscendo l'importanza della psicologia e della psichiatria nei livelli essenziali di assistenza, non è attualmente in grado di garantire un supporto tempestivo e capillare, soprattutto nelle aree rurali o marginali.
La presente proposta di legge, dunque, si propone di rafforzare gli strumenti di prevenzione, supporto e trattamento, al fine di creare un sistema nazionale di prevenzione e intervento psicologico basato su misure strutturali e innovative.
Attraverso il potenziamento delle reti territoriali di supporto psicologico e la promozione di un accesso rapido, gratuito e non stigmatizzante ai servizi di assistenza, si intende intercettare precocemente i segnali di disagio e offrire risposte efficaci e integrate. A tal fine, tra le misure previste rientrano anche la definizione di una strategia nazionale per la prevenzione del suicidio giovanile e l'istituzione di un numero verde nazionale.
Per rafforzare il supporto psicologico delle nuove generazioni, la presente proposta di legge prevede la riduzione delle liste d'attesa tramite strumenti digitali e l'impiego dell'intelligenza artificiale, oltre all'attuazione di campagne di sensibilizzazione e la valorizzazione della collaborazione con le famiglie, le scuole, le comunità locali e gli enti del Terzo settore.
La presente proposta di legge, inoltre, istituisce un Osservatorio nazionale sul disagio psicologico giovanile, un Garante nazionale e regionale per la salute mentale dei giovani, nonché fornisce strumenti di formazione obbligatoria per il personale scolastico e sanitario, al fine di garantire interventi tempestivi, mirati e coordinati, assicurando la piena tutela della salute mentale dei giovani e la promozione del loro benessere complessivo.
Si auspica quindi il sostegno di tutti i gruppi parlamentari a questa proposta di legge, riconoscendo la salute mentale dei nostri giovani come una priorità sociale assoluta e assumendoci la responsabilità generazionale di proteggere e promuovere il benessere psicologico delle nuove generazioni.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge riconosce il suicidio, i tentativi di suicidio e i comportamenti di disagio giovanile ad alto rischio come una priorità sanitaria e sociale, con particolare attenzione ai soggetti in età compresa tra dieci e trenta anni, al fine di tutelarne la salute mentale e promuoverne il benessere complessivo.
2. Il Ministro della salute inserisce la prevenzione del suicidio, dei tentativi di suicidio e dei comportamenti di disagio giovanile ad alto rischio nella direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione del Ministero della salute e nelle relative linee programmatiche e obiettivi strategici, redatti annualmente, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2.
(Strategia nazionale per la prevenzione del suicidio in età giovanile)
1. Con decreto del Ministro della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le linee guida per definire una Strategia nazionale per la prevenzione del suicidio in età giovanile, di seguito denominata «Strategia nazionale», volta alla prevenzione, al riconoscimento precoce e al trattamento tempestivo dei comportamenti sintomatici di tendenze suicidarie, nonché all'assistenza psicologica e al sostegno dei sopravvissuti per i giovani di età compresa tra dieci e trenta anni. Le linee guida di cui al primo periodo sono aggiornate ogni tre anni sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio ai sensi dell'articolo 11.
2. La Strategia nazionale integra gli strumenti di prevenzione del disagio giovanile già previsti dalla normativa vigente, definisce specifiche azioni volte a promuovere la conoscenza del fenomeno, a far percepire come condotta normale la richiesta di aiuto, ad abbattere lo stigma sociale sulla salute mentale anche promuovendo la trattazione del tema della prevenzione dei suicidi da parte dei mezzi di comunicazione, nonché a favorire l'accesso equo e rapido alle cure, a coinvolgere le famiglie, le istituzioni scolastiche e le comunità locali e a valorizzare l'intervento degli enti del Terzo settore.
Art. 3.
(Riduzione delle liste d'attesa e utilizzo dell'intelligenza artificiale)
1. Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 2, per garantire l'accesso tempestivo ai servizi psicologici territoriali, è istituito presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Sistema regionale per la gestione della domanda di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di sostegno, di seguito denominato «Sistema regionale». Il sistema è abilitato al trattamento dei dati per lo sviluppo di metodologie predittive per l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) conoscere, in tempo reale, i bisogni psicologici del territorio sulla base delle richieste anche in coordinamento con gli istituti scolastici e le sedi universitarie del territorio;
b) classificare automaticamente le richieste in base all'urgenza dell'intervento, alla fragilità del richiedente e alla cronicità della patologia;
c) assegnare le risorse professionali disponibili ottimizzando l'agenda delle prestazioni.
2. Il Sistema regionale è predisposto dal Ministero della salute in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Per la gestione del Sistema regionale le regioni possono attivare convenzioni con enti pubblici, privati accreditati e professionisti.
Art. 4.
(Sportelli di ascolto psicologico nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado)
1. Le scuole secondarie di primo e di secondo grado, in raccordo con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, promuovono, nell'ambito della propria autonomia, attività educative e iniziative di confronto rivolte a studenti, docenti e genitori, in collaborazione con psicologi ed educatori, orientate alla promozione delle relazioni interpersonali per contrastare l'isolamento sociale, al potenziamento dei legami all'interno dei contesti educativi e scolastici nonché a fornire un supporto a favore dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, con riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali per una migliore gestione delle situazioni di disagio.
2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1 le istituzioni scolastiche si avvalgono di psicologi iscritti all'Ordine degli psicologi, con specializzazione, almeno triennale, nello specifico settore dell'età evolutiva, anche tramite la stipulazione di convenzioni con le aziende sanitarie locali.
3. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
Art. 5.
(Campagne nazionali di informazione e sensibilizzazione)
1. Il Ministero della salute, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito e con il Dipartimento per le politiche giovanili, promuove campagne nazionali di informazione e sensibilizzazione sui temi della prevenzione dei comportamenti suicidari, del disagio psicologico giovanile e della salute mentale, al fine di diffondere la conoscenza dei fattori di rischio del disagio psicologico, di far percepire come condotta normale la richiesta di supporto psicologico, di contrastare la diffusione di messaggi autolesivi, in particolare quella effettuata per via telematica, e di fornire informazioni sui servizi pubblici disponibili.
2. Per la realizzazione delle campagne nazionali di informazione e sensibilizzazione di cui al comma 1, la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, dedica spazi ai temi connessi alle finalità della presente legge nell'ambito della programmazione radiotelevisiva nazionale e regionale, nonché attraverso contenuti diffusi a mezzo digitale.
Art. 6.
(Numero verde nazionale)
1. Con decreto del Ministro della salute, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero della salute un numero verde nazionale dedicato all'emergenza relativa ai suicidi, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, finalizzato a fornire un servizio di prima assistenza psicologica da parte di personale dotato di adeguate competenze in situazioni di crisi e di disagio psicologico.
2. Il servizio di cui al comma 1 è accessibile telefonicamente e tramite una applicazione digitale, che consente all'utente di ricevere informazioni affidabili, contattare professionisti qualificati, segnalare situazioni a rischio e, se necessario, attivare i soccorsi del servizio sanitario di emergenza, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.
Art. 7.
(Garante nazionale e regionale)
1. È istituito il Garante nazionale per la salute mentale nei giovani, con lo scopo di tutelare, promuovere e monitorare, nel territorio nazionale, i diritti alla salute mentale delle persone di età compresa tra dieci e trenta anni. Il Garante di cui al primo periodo promuove il rispetto dei diritti dei giovani in relazione alla salute mentale, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e informazione e vigila sull'attuazione delle normative nazionali e internazionali in materia di salute mentale minorile e giovanile.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nominano un Garante regionale per la salute mentale nei giovani, incaricato di monitorare le attività a livello regionale e di presentare relazioni semestrali al Garante nazionale di cui al comma 1 contenenti dati aggregati, criticità emerse e proposte operative.
Art. 8.
(Formazione obbligatoria del personale scolastico e sanitario)
1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo nazionale per la formazione permanente del personale scolastico, universitario e sanitario, in materia di prevenzione del disagio psichico giovanile, con particolare attenzione ai comportamenti passivi, all'isolamento, ai cambiamenti nel rendimento scolastico e al linguaggio corporeo, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 287, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.
3. Il Servizio sanitario di urgenza ed emergenza 112, le aziende ospedaliere, le aziende sanitarie locali, i servizi psichiatrici di diagnosi e di cura, gli istituti scolastici e universitari attivano specifici corsi di formazione obbligatori destinati al personale sanitario e scolastico in materia di prevenzione del suicidio. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti dei corsi di formazione di cui al primo periodo.
Art. 9.
(Collaborazione con enti del Terzo settore e comunità locali)
1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni possono stipulare convenzioni con associazioni, fondazioni, enti del Terzo settore, enti religiosi, parrocchie, consultori e organizzazioni non governative per la promozione di progetti per la prevenzione degli atti di suicidio.
Art. 10.
(Osservatorio nazionale sul disagio psicologico giovanile)
1. È istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio nazionale sul disagio psicologico giovanile, di seguito denominato «Osservatorio».
2. L'Osservatorio è composto da:
a) un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
b) un rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi;
c) tre esperti in materia di disagio psicologico giovanile, individuati dal Ministro della salute;
d) tre esperti in materia di prevenzione del suicidio giovanile e di autolesionismo, individuati dal Ministro della salute.
3. I componenti dell'Osservatorio durano in carica cinque anni dalla data di nomina e possono essere confermati una sola volta.
4. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.
Art. 11.
(Compiti dell'Osservatorio)
1. L'Osservatorio ha il compito di:
a) monitorare i dati epidemiologici e clinici a livello nazionale e regionale sul disagio psichico giovanile, le condotte autolesive, i tentativi di suicidio e i suicidi utilizzando i dati raccolti dal Ministero della salute attraverso il suo Sistema informativo nazionale per la salute mentale, dall'Istituto superiore di sanità tramite il sito internet EpiCentro nonché dalle aziende sanitarie locali tramite i dipartimenti di salute mentale;
b) promuovere la diffusione dei dati raccolti;
c) valutare l'efficacia delle misure attuate nell'ambito della presente legge;
d) proporre misure e iniziative da inserire nella Strategia nazionale.
2. L'Osservatorio, per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1, può avvalersi di algoritmi predittivi per segnalare aree a rischio e suggerire interventi mirati.
Art. 12.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando, per una quota pari a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute e, per una quota pari a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 8, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui dall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo per la prevenzione del disagio giovanile e del suicidio nello stato di previsione del Ministero della salute finanziato mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.