XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2629
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro della giustizia
(NORDIO)
Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense
Presentato il 26 settembre 2025
Onorevoli Deputati! – Il disegno di legge delega per la riforma dell'ordinamento forense si presenta come un intervento normativo destinato a incidere in maniera rilevante sulla professione di avvocato. Il vigente ordinamento forense, disciplinato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, ha assicurato agli avvocati adeguate condizioni di autonomia e indipendenza, ma si presenta oggi insufficiente di fronte alle necessità di regolazione delle nuove forme di esercizio della professione (società tra avvocati, reti di professionisti, monocommittenza) e foriero di dubbi interpretativi che, specie sul terreno della elezione degli organi di autogoverno della professione, hanno generato un rilevante contenzioso, indebolendo la coesione interna della categoria.
Lo scenario generale e il contesto nel quale la professione forense oggi opera sono significativamente differenti rispetto a quelli di circa tredici anni fa. Non si assiste più al costante aumento del numero degli iscritti negli albi, elemento da cui si può desumere, unitamente alla flessione del numero complessivo degli studenti di giurisprudenza, che la professione forense si presenta poco attrattiva per molti giovani. I margini di guadagno si sono ridotti e interi segmenti del corpo professionale, specialmente giovani e donne, soffrono condizioni di scarso reddito pur a fronte di un intenso impegno professionale, come conferma la scelta del legislatore di introdurre la disciplina dell'equo compenso, di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49.
La riforma pone al centro del nuovo ordinamento il principio della libertà e dell'indipendenza dell'avvocato, elevandolo a valore fondante dell'intera disciplina.
L'articolo 1 prevede una delega legislativa al Governo per l'adozione, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi volti alla riforma organica dell'ordinamento professionale forense.
L'esercizio di tale delega avviene su proposta del Ministro della giustizia, previa consultazione del Consiglio nazionale forense (CNF). La procedura prevede la trasmissione degli schemi di decreto legislativo alle Camere, corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendersi entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora la scadenza del termine per il parere parlamentare cada nei trenta giorni antecedenti al termine della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato automaticamente di trenta giorni.
La norma prevede altresì una delega correttiva, conferendo al Governo la facoltà di adottare decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti già emanati. Tale facoltà può essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo decreto legislativo adottato ovvero dalla scadenza del termine originario della delega principale, se posteriore. I decreti correttivi devono rispettare i medesimi princìpi e criteri direttivi della legge di delega e seguire la procedura parlamentare sopra descritta.
L'articolo 2, al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), stabilisce che la disciplina dei princìpi generali dell'ordinamento della professione forense deve garantire i valori della libertà e dell'indipendenza dell'avvocato, riconoscendo il suo ruolo fondamentale nel garantire il rispetto dei princìpi dello Stato di diritto e la corretta amministrazione della giustizia. L'espresso riferimento allo Stato di diritto rappresenta una novità significativa, che mira a collocare la professione forense nel quadro costituzionale come presidio insostituibile delle garanzie democratiche. L'indipendenza e la libertà dell'avvocato sono condizione della libera interpretazione del diritto oggettivo, il più prezioso fattore di trasformazione in senso evolutivo delle forme giuridiche di tutela dei diritti e degli interessi degli assistiti.
Ferme restando le competenze attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate e agli avvocati dell'Avvocatura dello Stato, la riforma chiarisce inoltre il perimetro delle attività riservate agli avvocati, compresi quelli che esercitano attività legale per conto di enti pubblici, risolvendo questioni interpretative sorte durante l'applicazione della legge vigente. In particolare, il numero 3) amplia il novero delle attività riservate agli iscritti all'albo rispetto al vigente articolo 2, comma 5, della legge n. 247 del 2012.
La nuova disciplina mantiene e rafforza la riserva tradizionale relativa all'assistenza, alla rappresentanza e alla difesa davanti agli organi giurisdizionali, utilizzando la più ampia locuzione «davanti a tutti gli organi giurisdizionali» per chiarire che la riserva copre ogni tipo di attività processuale, e conferma la riserva nei procedimenti di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice. Per questi ultimi la riforma, in linea con le recenti riforme del processo civile, riconosce che la complessità tecnica di tali procedimenti richiede competenze specialistiche qualitativamente non inferiori a quelle richieste nel procedimento giurisdizionale. Ulteriore ambito di riserva riguarda ovviamente le procedure di negoziazione assistita, caratterizzate dalla qualità tecnica dell'assistenza in esse prestata. Si ribadisce altresì che resta di esclusiva competenza dell'avvocato l'attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale, quando svolte in modo continuativo, sistematico, organizzato e dietro corrispettivo, ove connesse all'attività giurisdizionale. Tale previsione appare conforme alle indicazioni del diritto dell'Unione europea, in particolare al considerando n. 88 della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, cosiddetta «Direttiva Bolkestein», che annovera la riserva di consulenza legale agli avvocati tra le eccezioni consentite al principio di libera prestazione di servizi.
A rinforzo della riserva, la riforma introduce misure che ne garantiscano l'effettività. Il numero 4), ferme restando le competenze attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate, prevede la nullità di ogni pattuizione avente ad oggetto il pagamento di corrispettivi per attività di consulenza legale e assistenza legale, ove connesse all'attività giurisdizionale, svolte da soggetti non iscritti all'albo degli avvocati, rendendo non esigibili i compensi eventualmente pattuiti. È altresì chiarito, con disposizione ricognitiva, che la legge determina le ipotesi in cui specifici atti aventi rilevanza giuridica per l'ordinamento sono considerati nulli o annullabili ove compiuti senza assistenza legale. Si tratta di una previsione che mira a garantire la qualità tecnica dell'assistenza per atti di particolare complessità o rilevanza economica.
Il numero 5) prevede che il decreto legislativo stabilisca che l'utilizzo del titolo di avvocato sia riservato esclusivamente ai soggetti attualmente iscritti negli albi circondariali degli ordini forensi, a coloro che risultino essere stati precedentemente iscritti e agli avvocati dello Stato. Contestualmente, dovrà essere espressamente vietato l'uso di tale titolo ai soggetti che abbiano subito la cancellazione dall'albo per effetto del provvedimento disciplinare di radiazione oppure che abbiano perduto i requisiti normativamente previsti per il mantenimento dell'iscrizione professionale.
Di impatto simbolico è il ripristino dell'istituto del giuramento dell'avvocato, previsto dal numero 6). La legge n. 247 del 2012 aveva derubricato il giuramento a «impegno solenne», mentre la riforma restituisce solennità a un atto che vincola ritualmente l'avvocato ad operare per i fini della giustizia e per la tutela dell'assistito.
La riforma dedica particolare attenzione al segreto professionale; la lettera b) prevede che la relativa disciplina sia rafforzata, garantendone l'inviolabilità e l'indisponibilità. L'uso dei termini «inviolabilità» e «indisponibilità» colloca l'istituto tra i valori fondanti dell'ordinamento professionale, comportando la proclamazione della natura inviolabile e indisponibile del diritto al segreto professionale dell'assistito e del suo avvocato. Il segreto professionale, oltre che diritto e dovere dell'avvocato, è prima di tutto diritto fondamentale dell'assistito, con deroghe ipotizzabili solo in casi tipici ed eccezionali, a tutela di valori costituzionali per lo meno equivalenti.
La lettera c) stabilisce che spetti al Consiglio nazionale forense il compito di elaborare e mantenere aggiornato il codice deontologico professionale, previo parere degli ordini circondariali. Tale organismo avrà inoltre la responsabilità di provvedere alla sua diffusione e divulgazione, assicurandone l'aggiornamento periodico in relazione all'evolversi della normativa e della prassi professionale.
Alla lettera d) si prevede che il decreto legislativo disponga l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione e che le condizioni essenziali e i valori minimi dei massimali della polizza siano stabiliti e aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense.
Con la lettera e) si prevede che sia stabilita una regolamentazione specifica per le informazioni relative all'esercizio della professione legale, con l'obiettivo di salvaguardare la fiducia della collettività nei confronti della categoria e di assicurare il mantenimento della riservatezza professionale.
Secondo la lettera f) l'ordinamento riformato dovrà prevedere che l'incarico per lo svolgimento dell'attività legale mantenga carattere strettamente personale, anche quando venga conferito a un professionista che operi all'interno di forme associative, societarie o di rete. Con l'accettazione dell'incarico, l'avvocato dovrà assumere una responsabilità personale e illimitata, che si aggiunge in forma solidale a quella eventualmente gravante sulla struttura societaria di appartenenza. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il professionista potrà avvalersi della sostituzione da parte di altro avvocato o di praticante abilitato, mediante conferimento di delega anche in forma verbale.
Alla lettera g), la delega prevede modifiche di sensibile rilievo nella disciplina del compenso professionale; se, da una parte, viene confermato il principio della libera pattuizione, fatti salvi i casi disciplinati dalle norme sull'equo compenso, d'altra parte si innova la materia, prevedendo di parametrare il compenso al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo restando il divieto del patto di quota lite, di cui all'articolo 2233 del codice civile, e il rispetto del principio di proporzionalità. Si conferma altresì il principio di solidarietà nel pagamento: tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale o arbitrale definito mediante accordo sono solidalmente tenuti al pagamento dei compensi agli avvocati che hanno prestato attività professionale e risultino ancora creditori.
Rimettendone la valutazione in concreto al legislatore delegato, si apre alla possibilità di conferire al consiglio dell'ordine il potere di adottare un parere di congruità sul compenso, che costituisce titolo esecutivo per la sua riscossione, fatta salva la facoltà del debitore di proporre opposizione al giudice competente; si tratta di uno strumento agile per il recupero dei crediti professionali allo scopo di ridurre il contenzioso meramente dilatorio.
Più in particolare, ai sensi del numero 1) il decreto delegato dovrà stabilire che la determinazione del compenso avvenga mediante libero accordo tra le parti, fatta eccezione per le situazioni regolate dalla normativa sull'equo compenso. Il compenso dovrà essere commisurato alla quantità e qualità della prestazione professionale erogata e potrà essere correlato al conseguimento degli obiettivi prefissati. Rimangono fermi il divieto stabilito dall'articolo 1261 del codice civile e il principio di proporzionalità tra compenso e attività svolta, secondo quanto disposto dall'articolo 2233 del codice civile.
In base al numero 2) dovrà essere previsto che il Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, emani con cadenza biennale un decreto contenente i criteri di calcolo del compenso professionale da applicare nelle ipotesi di mancanza di accordo scritto o consensuale tra le parti, nonché nei casi di liquidazione giudiziale del compenso stesso.
Secondo il numero 3) la normativa dovrà prevedere un regime di responsabilità solidale per il pagamento del compenso agli avvocati creditori, esteso a tutti i soggetti coinvolti in procedimenti giudiziali o arbitrali che si concludano mediante accordo di qualsiasi natura.
Ai sensi del numero 4) dovrà essere valutata la possibilità di estendere, ove compatibile, la disciplina prevista dall'articolo 7 della legge 21 aprile 2023, n. 49, ad altre fattispecie in cui l'ordine degli avvocati rilasci pareri di congruità sui compensi o onorari richiesti dal professionista.
Infine, secondo il numero 5), il decreto legislativo dovrà stabilire l'obbligo di corrispondere all'avvocato il rimborso delle spese effettivamente sostenute e anticipate, oltre alle spese forfettarie nell'importo determinato dal Ministero mediante apposito decreto.
Con il criterio di cui alla lettera h) la delega propone di chiarire ulteriormente la disciplina dell'esercizio della professione in forma collettiva, articolando il fenomeno su tre livelli: associazioni professionali, reti professionali e società tra avvocati. Il principio cardine è che l'incarico professionale è sempre conferito in via personale all'avvocato e la partecipazione a collettività organizzate deve salvaguardare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale del professionista, con nullità di ogni patto contrario.
In particolare, secondo il numero 1) il decreto delegato dovrà stabilire che l'esercizio dell'attività professionale in forma collettiva si realizzi attraverso la partecipazione dell'avvocato ad associazioni professionali, a società costituite tra avvocati o reti di professionisti.
In base al numero 2) dovrà essere previsto che l'incarico professionale sia sempre attribuito personalmente all'avvocato e che la sua partecipazione ad associazioni professionali, a società tra avvocati o a reti di professionisti avvenga, a pena di nullità di qualsiasi clausola contraria, garantendo l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale e di giudizio del professionista nell'espletamento dell'incarico ricevuto.
Ai sensi del numero 3) dovrà essere stabilito che l'associazione professionale forense costituisca un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici e che ciascun associato, anche disgiuntamente, può stare in giudizio per conto della stessa.
In conformità al numero 4) il decreto delegato dovrà prevedere che l'associazione professionale abbia natura forense esclusivamente quando la maggioranza degli associati sia costituita da avvocati.
Secondo il numero 5) dovranno essere definiti gli elementi negoziali essenziali da inserire nel contratto associativo.
In base al numero 6) dovrà essere prevista la possibilità di esercitare la professione forense mediante partecipazione a una o più reti tra avvocati o con altri professionisti, stabilendo che alle reti multidisciplinari debbano partecipare almeno due avvocati iscritti all'albo, condizione necessaria perché il contratto di rete possa avere ad oggetto l'esercizio di attività proprie della professione forense.
Il numero 7) stabilisce che la normativa dovrà consentire ai professionisti di partecipare sia a «reti-contratto» che a «reti-soggetto», queste ultime dotate di soggettività giuridica purché il contratto che le istituisce sia stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e preveda la presenza di un organo comune e del fondo patrimoniale.
Ai sensi del numero 8) dovrà essere stabilito che l'esercizio della professione forense in forma di società tra avvocati sia consentito a società di persone, società di capitali o società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la società.
In conformità al numero 9) il decreto delegato dovrà prevedere che nelle società tra avvocati i titolari di una partecipazione sociale corrispondente almeno ai due terzi non solo del capitale sociale e dei diritti di voto, ma anche del diritto di partecipazione agli utili, debbano essere avvocati iscritti nell'albo ovvero avvocati iscritti nell'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni.
Secondo il numero 10) dovrà essere stabilito che nelle società tra avvocati siano ammessi soci non professionisti esclusivamente per prestazioni tecniche o per finalità di investimento e che la maggioranza dei membri dell'organo di gestione debba essere composta da soci avvocati.
In base al numero 11) la normativa delegata dovrà prevedere che la società tra avvocati non possa prestare attività a favore del socio non professionista o di soggetti da questi controllati, collegati o sottoposti a comune controllo.
Ai sensi del numero 12) dovrà essere stabilito che la designazione del socio professionista che deve personalmente eseguire il mandato professionale conferito alla società tra avvocati sia sempre effettuata dal cliente e che, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto al cliente.
Infine, al numero 13) si prevede che il decreto delegato dovrà stabilire che gli avvocati possano partecipare alle società tra professionisti disciplinate dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, esclusivamente per l'esercizio dell'attività di consulenza.
Riguardo alla normativa in materia di esercizio della professione in forma collettiva, testé illustrata, appare di notevole rilievo la considerazione espressa delle reti professionali, quali strumenti negoziali che consentono lo sviluppo della cooperazione con maggiore flessibilità rispetto alle forme tradizionali. Le reti infatti favoriscono un ampliamento dell'offerta di servizi, un maggiore accesso ai finanziamenti pubblici e la partecipazione a gare per l'affidamento di contratti pubblici. Si distinguono reti tra soli avvocati e reti multidisciplinari: per queste ultime è richiesta la partecipazione di almeno due avvocati, e solo in tal caso il contratto di rete può avere ad oggetto l'esercizio di attività proprie della professione forense. Da evidenziare appare anche la previsione, per le società tra avvocati, di un innalzamento della quota di partecipazione riservata ai professionisti: i soci avvocati devono detenere almeno due terzi non solo del capitale sociale e dei diritti di voto, ma anche del diritto di partecipazione agli utili, impedendo che la maggioranza economica sia detenuta da soci non professionisti. In relazione al conferimento dell'incarico da parte di un terzo, il principio dettato dalla lettera i) dispone che il decreto delegato dovrà prevedere, in base al numero 1), che l'incarico debba essere svolto nell'interesse esclusivo del soggetto patrocinato e, ai sensi del numero 2), che l'incarico conferito dal terzo possa essere accettato esclusivamente previa comunicazione e con il consenso della parte assistita, senza che ciò pregiudichi l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nell'espletamento dell'incarico ricevuto.
Con il principio di cui alla lettera l) la riforma mira ad introdurre una disciplina organica del rapporto di collaborazione professionale tra avvocati, colmando un vuoto normativo che ha generato un rilevante contenzioso e creando le condizioni per una maggiore tutela, in particolare dei professionisti più giovani.
La riforma tipizza due fattispecie ampiamente utilizzate nella prassi: l'esercizio dell'attività in regime di monocommittenza e la collaborazione continuativa. Tali fattispecie sono volte ad assicurare un sistema di garanzia e tutela, classificando l'attività come prestazione d'opera professionale intellettuale e preservando così l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato. Il fine della nuova disciplina è di favorire l'accesso al mercato del lavoro da parte del singolo professionista con salvaguardia, nello svolgimento del rapporto, dell'autonomia, della libertà e dell'indipendenza intellettuale e di giudizio, del diritto a un compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita e, comunque, non inferiore ai parametri stabiliti in via regolamentare.
Alla lettera m) si prevede che il sistema della formazione continua recepisca la prassi già adottata dal Consiglio nazionale forense (CNF) dal 2021, prevedendo un obbligo di frequenza minima su base annuale. L'omesso assolvimento dell'obbligo comporta conseguenze severe: sospensione amministrativa dall'albo con effetto immediato, salvo recupero entro il primo trimestre dell'anno successivo. Le esenzioni dall'obbligo formativo risultano ampliate e dettagliate, includendo: avvocati temporaneamente sospesi o che ricoprono cariche istituzionali di vertice, componenti di organi con funzioni legislative o giurisdizionali nazionali, europei o internazionali. Sono altresì esentati i professori universitari strutturati e ricercatori in materie giuridiche, benché siano comunque tenuti all'obbligo formativo in materia di deontologia e ordinamento forense. Il CNF può individuare con regolamento ulteriori cause di esenzione, tenuto conto dell'anzianità di iscrizione e di particolari situazioni soggettive, superando il sistema rigido attuale che prevede esenzioni solo per gli ultra sessantenni o per gli iscritti all'albo da più di 25 anni.
In particolare, in base al numero 1), il decreto legislativo deve prevedere l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento su base annuale e che all'omesso adempimento consegua la sospensione amministrativa dall'albo con effetto immediato in mancanza di comprovato recupero entro il primo trimestre dell'anno successivo.
Ai sensi del numero 2), l'esenzione temporanea, per il periodo di durata della carica, dell'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; dell'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro o sottosegretario di Stato; dell'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; dell'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; dell'avvocato eletto presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di 500.000 abitanti; degli avvocati che compongono, per elezione o per nomina, organi con funzioni legislative o giurisdizionali, nazionali, europei o internazionali.
Il numero 3) stabilisce che sia prevista l'esenzione dall'obbligo di formazione continua dei professori universitari, sia in ruolo che fuori ruolo, anche collocati a riposo, e dei ricercatori in materie giuridiche, ad eccezione delle materie della deontologia professionale e dell'ordinamento forense.
In conformità al numero 4) si dovrà prevedere l'adozione di un regolamento mediante il quale il CNF: stabilisca le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione e aggiornamento professionale; disciplini la gestione e l'organizzazione dell'attività di formazione e aggiornamento professionale a cura degli ordini territoriali, anche tramite le unioni, delle associazioni forensi maggiormente rappresentative anche specialistiche nonché di altri soggetti accreditati, tra i quali sono compresi i Dipartimenti di giurisprudenza e le scuole di specializzazione per le professioni legali che hanno sottoscritto convenzioni con le scuole forensi per la collaborazione dei docenti universitari all'attività didattica formativa; individui le misure premiali per incentivare la formazione individuale; determini i criteri per l'accreditamento di soggetti terzi, fermo restando che l'atto costitutivo o lo statuto che ne regola il funzionamento deve prevedere tra gli scopi e le finalità la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale; determini ulteriori cause di esenzione avuto riguardo all'anzianità di iscrizione all'albo parametrata all'anzianità pensionistica e ad altre condizioni che incidano, anche solo parzialmente e per un periodo limitato di tempo, sull'obbligo di formazione e aggiornamento professionale.
Ai sensi del numero 5) sarà disciplinata la funzione consultiva del CNF rispetto alla redazione di provvedimenti normativi e amministrativi relativi ai corsi di formazione che abilitano gli avvocati all'iscrizione in albi o elenchi tenuti da autorità giudiziarie o amministrative.
Infine, secondo il numero 6) le iniziative formative realizzate, nel rispetto del regolamento adottato dal Consiglio nazionale forense, dagli ordini territoriali e dalle associazioni forensi maggiormente rappresentative anche specialistiche dovranno essere tendenzialmente gratuite.
Secondo la lettera n) il decreto legislativo dovrà prevedere e razionalizzare la disciplina delle specializzazioni forensi, affidando l'organizzazione dei corsi formativi agli ordini territoriali di intesa con le associazioni forensi specialistiche, anche mediante convenzione o collaborazione con le università, stabilendo che spetti al CNF l'attribuzione del titolo di specialista.
Con il criterio di cui alla lettera o) la delega prevede una razionalizzazione e semplificazione del sistema di albi, elenchi e registri, delineando un albo unico degli esercenti la professione a qualsiasi titolo, con indicazione delle modalità di esercizio (individuale o collettiva). Si stabilisce che tutte le informazioni confluiscano in una scheda personale dell'iscritto, accessibile al pubblico e pubblicata nel sito internet dell'ordine.
Ulteriore novità è rappresentata dall'istituzione dell'archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni, accessibile in modalità riservata al CNF, agli ordini, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e ai consigli distrettuali di disciplina (CDD). Le modalità telematiche di tenuta e aggiornamento dell'archivio sono disciplinate da un regolamento adottato su proposta del CNF, assicurando sincronizzazione e interoperabilità tra i sistemi gestionali.
In dettaglio, il decreto legislativo dovrà prevedere, in base al numero 1), l'istituzione presso ciascun consiglio dell'ordine di un albo unico degli esercenti la professione a qualsiasi titolo, con l'indicazione di coloro che esercitano la professione in forma collettiva, delle associazioni o delle società di appartenenza, e che l'albo contenga una scheda personale per ciascun iscritto comprensiva di tutte le informazioni necessarie.
Ai sensi del numero 2), dovranno essere istituiti presso ciascun consiglio dell'ordine gli elenchi degli avvocati specialisti, il registro dei praticanti e ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge.
Il numero 3) dispone che le modalità telematiche di tenuta e aggiornamento degli albi, degli elenchi e dei registri siano disciplinate con un regolamento adottato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF.
In conformità al numero 4), come già accennato, sarà istituito un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni negli albi, elenchi e registri e cancellazioni dagli stessi, disciplinato con il regolamento di cui al numero 3), garantendo l'accesso riservato ai consigli dell'ordine, ai consigli distrettuali di disciplina, al CNF e alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
Ai sensi del numero 5) il decreto legislativo dovrà disciplinare i requisiti per l'iscrizione nell'albo, negli elenchi e nei registri, nonché le cause di cancellazione, oltre ai procedimenti di iscrizione e di cancellazione, nel rispetto del diritto al contraddittorio dell'interessato e fatta salva l'impugnabilità delle decisioni in materia di iscrizione e di cancellazione di fronte al CNF.
Secondo il numero 6) saranno previsti i casi di sospensione necessaria dall'esercizio professionale, fatto salvo il diritto dell'iscritto di chiedere la sospensione volontaria.
In base al numero 7) l'iscrizione nell'albo comporterà la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
Ai sensi del numero 8) la professione forense dovrà essere esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salvi i casi di cui alla lettera p), numero 2.6).
Secondo il numero 9) il decreto legislativo dovrà disciplinare l'istituzione dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, tenuto dal CNF, e determinare i requisiti e le modalità di iscrizione nello stesso.
Infine, in conformità al numero 10) è prevista la conservazione dei diritti acquisiti degli avvocati degli uffici legali degli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, con la garanzia che siano assicurati la piena indipendenza e l'autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.
Con il criterio di cui alla lettera p) la delega prevede una riorganizzazione complessiva del regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione forense, delineando un quadro normativo che distingue chiaramente tra attività incompatibili e compatibili. Il nuovo sistema mira a garantire l'indipendenza e la qualità dell'esercizio professionale, mantenendo al contempo aperture selettive verso attività che possano arricchire il bagaglio culturale e professionale dell'avvocato.
La disciplina delle incompatibilità si articola secondo un principio generale di esclusività temperato da specifiche eccezioni, con particolare attenzione alla tutela della monocommittenza e dell'autonomia professionale. Il regime delle compatibilità valorizza invece le attività di carattere intellettuale e quelle funzionali all'aggiornamento e alla specializzazione del professionista.
Il regime delle incompatibilità è aggiornato alle nuove esigenze del mercato professionale: resta ferma l'incompatibilità con il lavoro subordinato e il lavoro autonomo continuativo, con l'attività notarile, con l'esercizio d'impresa, ma si aprono nuovi ambiti di attività, introducendo la compatibilità con cariche di amministratore unico, consigliere delegato, presidente o liquidatore di società di capitali, nonché la compatibilità con l'amministrazione di condomini e l'attività di agente sportivo. Il ruolo dell'avvocato nella governance delle società capitalistiche risponde all'esigenza di fornire supporto legale specialistico nella gestione di collettività dotate di personalità giuridica; l'evoluzione del diritto societario e delle specializzazioni professionali porta a superare l'incompatibilità totale rispetto all'ambito gestorio societario.
In dettaglio, il decreto delegato dovrà prevedere, in base al numero 1), che, fermi restando il regime delle compatibilità di cui al numero 2) e i criteri dettati in materia di monocommittenza, la professione di avvocato sia incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro subordinato e di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio dell'attività di notaio, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, e con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, salvo non siano società tra avvocati.
Ai sensi del numero 2), la professione sarà compatibile con:
l'esercizio di attività di lavoro autonomo di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale (numero 1.1);
l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, pubblicista, revisore contabile e consulente del lavoro, previa iscrizione nei rispettivi albi (numero 2.2);
la carica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone se l'oggetto dell'attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari (numero 2.3);
la carica di amministratore unico ovvero di consigliere delegato o di presidente o di liquidatore, anche con poteri individuali, degli organi di amministrazione di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché di società a capitale pubblico, enti e consorzi, pubblici e privati (numero 2.4);
gli incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa (numero 2.5);
l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nelle università, nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, fermi restando i limiti contenuti nell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (numero 2.6);
la carica di amministratore di condominio di edifici (numero 2.7);
l'attività di agente sportivo o l'esercizio di attività sportiva ove il professionista sia iscritto in appositi registri o elenchi (numero 2.8).
In continuità con la normativa vigente, alla lettera q) sono fissati i princìpi e criteri direttivi della disciplina degli avvocati degli enti pubblici.
In particolare, al numero 1) si prescrive che agli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, deve essere assicurata la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta; tali avvocati sono iscritti nell'albo tenuto dal consiglio dell'ordine del circondario nel quale ha sede l'ente pubblico.
Al numero 2) si esplicita che l'iscrizione nell'albo è obbligatoria per compiere le prestazioni riservate agli avvocati, le quali possono essere rese esclusivamente in favore dell'ente pubblico presso cui risultano assunti con contratto di lavoro subordinato.
Al numero 3) si chiarisce che il potere disciplinare è attribuito al consiglio dell'ordine che vigila sull'albo in cui gli avvocati degli enti pubblici sono iscritti.
Alla lettera r) la riforma rafforza l'autonomia degli ordini forensi, confermandone la natura di enti pubblici non economici a carattere associativo, soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria. Inoltre, al comma 3 dell'articolo 2 si prevede di garantire una maggiore partecipazione democratica dei consigli dell'ordine e delle associazioni forensi maggiormente rappresentative alle scelte normative secondarie, attraverso forme di consultazione da parte del CNF.
Con il criterio di cui alla lettera s) la delega prevede una riorganizzazione complessiva degli ordini circondariali forensi, rafforzandone il ruolo di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e definendo un quadro organizzativo unitario e funzionale. Il nuovo sistema mira a garantire una maggiore efficienza gestionale e una più incisiva presenza territoriale, valorizzando l'autonomia degli ordini e potenziando i servizi offerti agli iscritti e ai cittadini.
La riforma delinea un modello organizzativo standardizzato che preserva le specificità locali, introducendo strumenti innovativi come lo sportello per il cittadino e potenziando le funzioni di vigilanza e di formazione. Particolare attenzione è rivolta alla sostenibilità finanziaria degli ordini circondariali e alla promozione delle pari opportunità nella professione.
In dettaglio, il decreto legislativo dovrà prevedere, in base al numero 1), che l'ordine degli avvocati sia costituito presso ciascun tribunale, assicurando ad esso in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e la promozione dei rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni mediante l'attribuzione al medesimo del potere regolamentare e di compiti e prerogative in materia di: tenuta degli albi; vigilanza sullo svolgimento del tirocinio e sulla condotta degli iscritti, anche in relazione all'assolvimento dell'obbligo formativo; organizzazione e promozione di iniziative atte a elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri nonché di iniziative formative, anche rivolte all'acquisizione del titolo di specialista; tutela dell'indipendenza e del decoro professionale e vigilanza sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti; pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti e intervento nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro e i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale.
Ai sensi del numero 2) sarà disciplinata la gestione finanziaria e amministrativa degli ordini, autorizzando il consiglio a fissare un contributo annuale di iscrizione e ulteriori contributi ordinari e straordinari a carico degli iscritti al fine di provvedere alle spese di gestione, all'esercizio dei propri compiti e delle proprie prerogative e di ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali, disciplinando altresì i casi e le modalità di sospensione degli iscritti che non versino nei termini stabiliti il contributo annuale di iscrizione.
Secondo il numero 3) l'ordine circondariale potrà costituire o aderire a unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli dell'ordine ovvero costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti.
In conformità al numero 4) l'ordine circondariale garantirà l'attuazione, sentito il comitato pari opportunità, dell'articolo 51 della Costituzione nella professione forense.
Ai sensi del numero 5) l'ordine circondariale potrà costituire camere arbitrali in conformità a un regolamento adottato dal Consiglio nazionale forense e secondo le modalità da esso stabilite nonché organismi di risoluzione alternativa delle controversie.
Il numero 6) prevede l'istituzione da parte di ciascun consiglio dell'ordine di uno sportello per il cittadino, volto a fornire informazioni e supporto ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia, disciplinandone le modalità di costituzione, funzionamento e finanziamento mediante rinvio a un regolamento del Consiglio nazionale forense; l'iniziativa sottolinea l'apertura della professione verso i cittadini e il ruolo sociale dell'avvocatura.
In base al numero 7) l'organizzazione dell'ordine circondariale forense comprenderà: l'assemblea degli iscritti, con competenza ad approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo, a esprimere il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio e a esercitare ogni altra funzione ad essa attribuita dall'ordinamento professionale; il consiglio, con mandato triennale, composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a venticinque, secondo un criterio di progressività rispetto al numero degli iscritti all'ordine, prevedendo che lo stesso, ove composto da nove o più membri, possa svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro; il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere, prevedendo che l'elezione sia disciplinata da parte del consiglio, attribuendo al presidente la rappresentanza dell'ordine circondariale e assicurando ai consigli con almeno quindici componenti la possibilità di eleggere due vicepresidenti, uno dei quali vicario; l'organo di revisione dei conti, nominato dal presidente del tribunale in continuità con la disciplina vigente, avente la funzione di verificare la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio, determinandone la durata in carica.
Ai sensi del numero 8) sarà disciplinato il regime delle incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine circondariale e la carica di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina, ivi comprese le conseguenze dell'incompatibilità e le modalità di esercizio dell'opzione tra cariche incompatibili.
Infine, secondo il numero 9) il decreto legislativo dovrà prevedere la possibilità di scioglimento del consiglio dell'ordine con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, determinandone i casi e le modalità, che devono comprendere la nomina di un commissario da parte dello stesso CNF.
Con il criterio di cui alla lettera t) la delega prevede la standardizzazione delle procedure elettorali per i consigli dell'ordine circondariali, attribuendo al presidente dell'ordine il ruolo centrale nell'organizzazione del processo elettorale. Il nuovo sistema mira a garantire uniformità procedurale e proporzionalità rappresentativa, assicurando che la composizione numerica del consiglio rifletta adeguatamente la consistenza dell'ordine territoriale.
In dettaglio, il decreto delegato dovrà prevedere che l'elezione dei consigli dell'ordine avvenga previa convocazione effettuata dal presidente dell'ordine e che il numero dei componenti del consiglio da eleggere sia fissato secondo i criteri determinati ai sensi della lettera s), numero 7.2).
Il sistema elettorale viene completamente ridisegnato con il criterio di cui alla lettera u); la delega prevede una riforma organica del sistema elettorale per l'elezione dei consiglieri dell'ordine, introducendo un quadro normativo unitario che garantisce democraticità, trasparenza e rappresentatività. Il nuovo sistema mira a tutelare le minoranze, promuovere la parità di genere e assicurare l'integrità del processo elettorale, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici che possano modernizzare le procedure di voto.
La disciplina elettorale si caratterizza per un approccio inclusivo che valorizza sia le candidature individuali che quelle collettive, introducendo meccanismi di garanzia per la qualità dei candidati e la correttezza delle procedure. Particolare attenzione è rivolta alla prevenzione dei conflitti di interesse e alla tutela della segretezza del voto, con un sistema di controlli giurisdizionali che assicura effettività alle garanzie processuali.
In dettaglio, il decreto delegato dovrà prevedere un sistema elettorale per l'elezione dei consiglieri dell'ordine, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici, che, secondo il numero 1), determini il numero massimo di preferenze esprimibili rispetto al numero dei componenti del consiglio dell'ordine da eleggere, al fine di tutelare le minoranze.
Ai sensi del numero 2) l'elettorato attivo non spetterà agli avvocati sospesi a qualsiasi titolo o causa dall'esercizio dell'attività professionale.
Secondo il numero 3) saranno ammesse candidature individuali o tramite liste, prevedendo che la candidatura all'interno di una lista comporti anche quella a titolo individuale e garantendo la tutela della parità di genere sia nella composizione della lista sia nelle preferenze esprimibili.
In conformità al numero 4) potranno essere candidati solo gli avvocati in regola con gli obblighi contributivi, che non abbiano riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento ovvero una condanna penale definitiva per uno dei reati contro l'amministrazione della giustizia e che siano di condotta specchiata.
Ai sensi del numero 5) la propaganda elettorale dovrà rispettare il codice deontologico.
Secondo il numero 6) i candidati alle elezioni non potranno far parte del seggio elettorale, prevedendo che esso sia composto in numero dispari da un minimo di cinque soggetti e che il presidente e segretario dell'ordine, qualora non candidati alle elezioni, siano di diritto componenti del seggio elettorale e assumano rispettivamente la funzione di presidente e segretario, mentre gli altri componenti siano scelti a sorte tra gli iscritti all'albo.
In base al numero 7) le schede elettorali conterranno un numero di righe pari a quello dei voti esprimibili nonché l'eventuale raggruppamento in liste.
Ai sensi del numero 8) il voto potrà essere espresso indicando il nome e il cognome del candidato ovvero il nome della lista, con la previsione che quest'ultima modalità di voto comporti l'attribuzione di un voto ad ogni componente della lista.
Secondo il numero 9) potranno esprimersi tutte le preferenze se i voti sono destinati ad entrambi i sessi.
In conformità al numero 10) potrà esprimersi un numero di voti inferiore a quello di cui al numero 9) se i voti sono destinati ad un solo genere.
Ai sensi del numero 11) le operazioni di voto avverranno, nel rispetto della segretezza del voto, nei locali dell'ordine, dove le stesse potranno svolgersi anche con modalità elettroniche, e la cui disciplina è demandata a un regolamento del Consiglio nazionale forense, nel rispetto dei princìpi espressi nella legge.
Secondo il numero 12) verrà comunque salvaguardata l'espressione del voto fino alla concorrenza dei voti esprimibili, qualora vengano espresse più preferenze di quelle previste dalla legge.
Il numero 13) prevede che i decreti delegati dovranno disciplinare le procedure di verifica del rispetto delle disposizioni sulla formazione delle liste e sull'elettorato attivo e passivo nonché sulle operazioni elettorali e sulle ulteriori attività connesse, sino alla proclamazione degli eletti;
In base al numero 14) il presidente del seggio, chiuse le operazioni di voto, procederà alle operazioni di scrutinio e, all'esito delle stesse, proclamerà eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire; il decreto legislativo dovrà prevedere anche criteri di preferenza in caso di parità di voti.
Ai sensi del numero 15) sarà prevista l'ineleggibilità dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, della durata ciascuno di tre anni, e saranno disciplinate le ipotesi di ricandidatura dopo un periodo stabilito.
Infine, secondo il numero 16) i risultati elettorali, al pari di tutti i vizi relativi al procedimento elettorale, alle candidature e allo scrutinio, saranno impugnabili giudizialmente dinanzi al Consiglio nazionale forense entro un termine breve, decorrente dalla data di proclamazione degli eletti; l'impugnazione non sospende automaticamente l'insediamento del consiglio dell'ordine eletto.
Con il criterio di cui alla lettera v) la delega prevede una riorganizzazione complessiva del Consiglio nazionale forense, rafforzandone il ruolo di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale, europeo e internazionale. Il nuovo sistema mira a garantire maggiore democraticità nell'elezione, equilibrio territoriale e di genere nella composizione e una più efficace governance dell'istituzione attraverso meccanismi di rinnovamento e controllo.
La riforma mantiene il quadro normativo di riferimento stabilito dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, introducendo però significative innovazioni in termini di durata del mandato, sistema elettorale e funzioni istituzionali. Particolare attenzione è rivolta al potenziamento delle funzioni di coordinamento, indirizzo e controllo, con l'introduzione di nuovi strumenti di governance e trasparenza.
In dettaglio, il decreto delegato dovrà prevedere, in base al numero 1), che esso duri in carica tre anni e che i suoi componenti, avvocati abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non possano essere eletti consecutivamente per più di tre mandati, consentendo esclusivamente per una volta lo svolgimento di un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati ha avuto durata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno, per qualsiasi causa.
Ai sensi del numero 2) il CNF sarà composto da un numero di consiglieri variabile, assicurando almeno un componente in rappresentanza di ciascun distretto di corte di appello e prevedendo l'elezione di un ulteriore consigliere, garantendo la rappresentanza tra i generi, nel caso di distretti in cui il numero complessivo degli iscritti negli albi sia pari o superiore a diecimila.
Secondo il numero 3) il CNF sarà eletto dai consigli dell'ordine degli avvocati mediante un sistema di voto ponderato che attribuisca a ciascun consiglio dell'ordine un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila iscritti.
In conformità al numero 4) sarà disciplinata sia l'ineleggibilità di coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento sia il regime di incompatibilità con la carica di consigliere dell'ordine, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina; saranno disciplinate anche le conseguenze delle incompatibilità e le modalità di esercizio dell'opzione tra cariche incompatibili.
Ai sensi del numero 5) il CNF eleggerà il presidente, due vicepresidenti, il segretario e il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza, e nominerà i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal proprio regolamento interno di organizzazione.
Secondo il numero 6) il decreto legislativo dovrà attribuire al CNF in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale, europeo ed internazionale, e il compito di promuovere i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti, riconoscendo al medesimo il potere regolamentare e compiti e prerogative in materia di: emanazione e aggiornamento del codice deontologico; tenuta e aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; coordinamento e indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali, al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa, nonché collaborazione con i medesimi, al fine di conservare e tutelare l'indipendenza e il decoro professionale; formazione degli avvocati e dei tirocinanti, specializzazione e previdenza forense; predisposizione della proposta al Ministro della giustizia dei parametri per la determinazione del compenso dell'avvocato; espressione di pareri, su richiesta del Ministro della giustizia, su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia; pubblicazioni e iniziative culturali finalizzate a informare sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura; istituzione e cura degli elenchi delle associazioni forensi e delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse, della promozione dei valori fondamentali del diritto e del giusto ed equo processo, della promozione di iniziative volte ad ottenere un miglioramento del funzionamento dell'amministrazione e dell'organizzazione della giustizia in conformità alle norme costituzionali e sovranazionali, nonché, per le associazioni specialistiche, dell'offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la tendenziale gratuità.
In base al numero 7) il CNF potrà costituire o aderire a fondazioni e ad associazioni in materie di interesse per l'avvocatura o per la giurisdizione e istituirà e disciplinerà con proprio regolamento l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione.
Ai sensi del numero 8) il CNF sarà autorizzato, nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, a determinare un contributo di iscrizione annuale, posto a carico degli iscritti e riscosso dagli ordini circondariali, nonché a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie e la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori; sarà inoltre previsto che il controllo contabile e della gestione sia svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti.
Infine, secondo il numero 9) il decreto legislativo dovrà prevedere che il CNF eserciti, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e consentendo l'applicazione dell'articolo 700 del codice di procedura civile e, se necessario, delle norme e dei princìpi del codice di procedura civile, la giurisdizione sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari e in materia di albi, elenchi e registri, in materia di rilascio del certificato di compiuta pratica nonché sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine, dei consigli distrettuali di disciplina e dei comitati di pari opportunità e sui conflitti di competenza tra ordini circondariali. Il CNF eserciterà inoltre le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare.
Con il criterio di cui alla lettera z) la delega prevede l'istituzionalizzazione del Congresso nazionale forense, quale assise politica dell'avvocatura italiana, delineando un sistema di governance democratica che garantisce la partecipazione della categoria alle decisioni strategiche. Il nuovo quadro normativo mira a rafforzare la rappresentatività delle scelte politiche dell'avvocatura e ad assicurare continuità nell'attuazione delle deliberazioni congressuali attraverso un organismo stabile e rinnovabile.
In dettaglio, il decreto delegato dovrà prevedere che il congresso nazionale forense, assise politica dell'avvocatura italiana, sia convocato dal Consiglio nazionale forense almeno ogni tre anni, elegga l'organismo congressuale forense, con mandato di durata triennale, con il compito di dare attuazione alle deliberazioni congressuali e i cui componenti sono ineleggibili dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, disciplinando le ipotesi di rieleggibilità dopo il terzo mandato consecutivo.
Con il criterio di cui alla lettera aa) la delega prevede una riforma organica del tirocinio per l'accesso alla professione forense, introducendo un sistema formativo integrato che coniuga l'esperienza pratica presso gli studi professionali con una formazione teorica strutturata e certificata. Il nuovo modello mira a garantire una preparazione completa e uniforme in tutto il territorio nazionale, elevando gli standard qualitativi dell'accesso alla professione e rafforzando la dimensione etica e deontologica della formazione.
Il tirocinio mantiene la durata di diciotto mesi ma diventa percorso formativo strutturato con obbligo di frequenza di corsi presso scuole forensi istituite dai consigli dell'ordine ovvero organizzati da soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense oppure presso le scuole di specializzazione per le professioni legali accreditate dal medesimo CNF. In tal modo, sono altresì valorizzate le scuole di specializzazione per le professioni legali, in continuità con quanto attualmente previsto dal decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, che ha regolato i corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. L'evoluzione della professione forense e le trasformazioni della giurisdizione (digitalizzazione, meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie-ADR, tecnologie) pongono alte sfide sulla formazione, che devono essere affrontate con lo sforzo convergente di tutti i soggetti istituzionali interessati.
La legge n. 247 del 2012 aveva perseguito l'obiettivo – ambizioso – di trovare un punto di equilibrio tra qualità del tirocinio forense e sua finalizzazione alla preparazione all'esercizio della professione, da una parte e, dall'altra, tra tirocinio forense e l'esigenza di consentire ai giovani laureati di maturare competenze ed esperienze che potessero servire loro anche per l'avvicinamento alle altre professioni giuridiche. In questa prospettiva si spiega, ad esempio, la fiducia mostrata dalla legge n. 247 del 2012 verso forme alternative di svolgimento del tirocinio (su tutte: lo svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari). La concreta esperienza applicativa non ha tuttavia operato nel senso di rendere attrattivo il tirocinio forense e, soprattutto, di irrobustire la sua necessaria prevalente, se non esclusiva, finalizzazione alla preparazione di giovani avvocati.
La nuova disciplina mira a rendere attrattiva la pratica forense, anticipando la scelta professionale e qualificando il percorso con componenti teorico-pratiche direttamente legate all'esercizio della professione. Si incentra sul ritorno al modello basato sulla frequenza dello studio legale, escludendo equipollenze come il tirocinio presso gli uffici giudiziari, ad eccezione dell'Avvocatura dello Stato e degli enti pubblici. Il sistema prevede meccanismi di controllo e certificazione che assicurano l'effettività del percorso formativo, con particolare attenzione alle competenze pratiche necessarie per la gestione di uno studio legale e all'apprendimento dei princìpi etici fondamentali.
In dettaglio, il decreto delegato dovrà prevedere, in base al numero 1), che il tirocinio abbia una durata continuativa di diciotto mesi e consista nella formazione, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzata a fargli conseguire le competenze necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i princìpi etici e le regole deontologiche.
Ai sensi del numero 2) si prevede che il tirocinio si articoli, oltre che nella pratica svolta presso lo studio professionale di un avvocato avente un'anzianità di iscrizione nell'albo tale da assicurare un'adeguata formazione, anche nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale organizzati dai consigli dell'ordine degli avvocati mediante l'istituzione di scuole forensi, anche in collaborazione con le università, ovvero da soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense o di corsi organizzati dalle scuole di specializzazione per le professioni legali accreditate dal Consiglio nazionale forense.
Secondo il numero 3) dovranno essere previste le modalità di istituzione delle scuole forensi, compresa la determinazione dei criteri organizzativi, dimensionali e di sostenibilità economica dei corsi, le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione, i criteri di accreditamento degli altri soggetti che intendano organizzare corsi di formazione per i praticanti, i criteri di selezione dei docenti, l'organizzazione dei corsi di formazione, e la loro durata minima, ivi compresa la possibilità di svolgere formazione a distanza in modalità sincrona, nel limite del 40 per cento del monte orario; il decreto legislativo dovrà prevedere inoltre che le modalità di svolgimento della prova finale siano oggetto di un regolamento del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, nel rispetto dei princìpi di libertà e di pluralismo dell'offerta formativa, di adeguatezza dei contenuti formativi alle esigenze di competenze pratiche nella redazione degli atti e dei pareri, di omogeneità dei piani didattici a livello nazionale, di necessità di verifiche intermedie e finali del profitto secondo criteri omogenei di giudizio nel territorio nazionale.
In conformità al numero 4) sarà prevista l'esclusione di modalità di tirocinio diverse o equipollenti rispetto a quelle di cui al numero 2), fatta salva la possibilità di svolgere il tirocinio, per l'intera durata, presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico, anche se trasformato in persona giuridica di diritto privato, sino a quando sia partecipato prevalentemente da enti pubblici, di svolgere un semestre di tirocinio in altro Paese appartenente all'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione, nonché di svolgere il tirocinio, per non più di sei mesi, durante l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea.
Ai sensi del numero 5) sarà disciplinata la gestione dei casi di interruzione del tirocinio e delle attività di vigilanza dei consigli dell'ordine sul corretto ed effettivo svolgimento del tirocinio, nonché le modalità di trasferimento presso altro consiglio dell'ordine.
Secondo il numero 6) sarà prevista la possibilità di svolgere il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse.
In base al numero 7) sarà prevista la possibilità per il praticante di chiedere di essere abilitato al patrocinio «autonomo» in materia civile e penale, mediante iscrizione in un'apposita sezione del registro, individuando i limiti di valore o di pena e il tipo di controversia in relazione alla quale il praticante è abilitato al patrocinio.
Infine, ai sensi del numero 8) il superamento della prova finale dei corsi di formazione obbligatori sarà condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e per l'accesso all'esame di Stato.
Con il principio di cui alla lettera bb) l'esame di Stato per l'accesso alla professione subisce una semplificazione radicale, che però non avviene a discapito della serietà della verifica di preparazione, tanto più che i candidati, per accedere alla prova, devono aver previamente superato le prove finali dei corsi di formazione obbligatori, come previsto dalla lettera aa), numero 8). Si passa da tre prove scritte a due, consistenti nella redazione di un parere motivato su una questione proposta, in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo, e di un atto giudiziario che richieda conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesito proposto, in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo. Per la prova orale, si prevede: un colloquio avente ad oggetto la soluzione di un caso pratico che presupponga le conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale in una materia scelta preventivamente dal candidato tra quelle regolate dal codice civile o dal codice penale o dal diritto amministrativo; un quesito in materia di diritto processuale a scelta del candidato; un quesito in materia di diritto sostanziale a scelta tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo; un quesito in una materia scelta tra il diritto commerciale, il diritto costituzionale, il diritto del lavoro, il diritto dell'Unione europea, il diritto ecclesiastico e il diritto tributario; un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forensi. Inoltre, si intende introdurre un sistema di valutazione delle prove più uniforme e adeguato agli attuali livelli qualitativi della professione. Il decreto legislativo che introdurrà questo nuovo modello di valutazione delle prove dovrà garantire una valutazione più efficace delle competenze pratiche e teoriche necessarie per l'esercizio della professione, superando le criticità del sistema attuale attraverso criteri di valutazione più specifici e oggettivi.
La riforma mantiene la struttura tradizionale dell'esame con prove scritte e prova orale, ma introduce significative innovazioni nelle modalità di svolgimento e, come già accennato, nei criteri di valutazione. L'evoluzione verso l'utilizzo di sistemi informatici riflette la necessità di adeguare le procedure di esame alle trasformazioni tecnologiche che caratterizzano l'esercizio contemporaneo della professione legale. Particolare attenzione è rivolta alla composizione delle commissioni di esame, garantendo un equilibrio tra le diverse componenti professionali e accademiche, con prevalenza della componente forense.
Il sistema di valutazione delle prove d'esame si orienta verso una verifica più articolata delle competenze, privilegiando la capacità di soluzione di problemi concreti e l'applicazione pratica delle conoscenze teoriche. L'introduzione di criteri valutativi specifici mira a rendere più trasparente e uniforme il processo di selezione, valorizzando le competenze argomentative e metodologiche essenziali per l'avvocato moderno.
In dettaglio, il decreto delegato dovrà prevedere, in base al numero 1), che l'esame si svolga in unica sessione annuale e si articoli in due prove scritte e in una prova orale.
Ai sensi del numero 2) dovranno essere definite le modalità di svolgimento delle prove scritte, che dovrebbero consistere nella redazione, in presenza e mediante modalità di videoscrittura con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza, di un parere motivato e di un atto giudiziario.
Il numero 3) stabilisce che saranno disciplinate le modalità di svolgimento della prova orale, che dovrà consistere in un colloquio avente ad oggetto la soluzione di un caso pratico che presupponga le conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra quelle regolate dal codice civile o dal codice penale o dal diritto amministrativo, la risposta a quesiti in materia di diritto processuale civile e penale, la risposta a un quesito in materia di diritto sostanziale a scelta tra diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, un quesito in una materia scelta tra diritto commerciale, diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione europea, diritto ecclesiastico e diritto tributario e un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forense.
In conformità al numero 4) saranno stabiliti i criteri di composizione delle commissioni di esame a livello nazionale e di distretto di corte d'appello, in modo che le stesse siano composte da avvocati, magistrati e professori universitari o ricercatori in materie giuridiche, anche in pensione, prevedendo la possibilità di costituire sottocommissioni e assicurando che la maggioranza dei componenti delle commissioni sia composta da avvocati, i quali non potranno essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e del Consiglio nazionale forense nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto nelle commissioni di esame.
Infine, ai sensi del numero 5) saranno definiti i criteri di valutazione della prova orale e delle prove scritte, sulla base dei seguenti parametri: chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione; dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici; dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà; dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.
Con il criterio di cui alla lettera cc) la delega prevede una riforma organica del sistema disciplinare forense, introducendo un modello procedurale più efficiente e garantista che rafforza l'indipendenza dei consigli distrettuali di disciplina e modernizza le procedure sanzionatorie. Il nuovo sistema mira a superare le criticità del modello attuale attraverso una riorganizzazione strutturale che separa nettamente le funzioni disciplinari da quelle ordinistiche, garantendo maggiore terzietà e specializzazione nella gestione dei procedimenti.
La riforma introduce significative innovazioni nell'architettura del sistema disciplinare, mantenendo i consigli distrettuali di disciplina come organi giudicanti ma potenziandone l'autonomia operativa e le garanzie procedurali. L'evoluzione verso procedure più snelle e differenziate (rito ordinario e rito semplificato per le condotte di lieve entità) riflette la necessità di adeguare il sistema alle diverse tipologie di illeciti, garantendo proporzionalità tra la condotta e la sanzione. Particolare attenzione è rivolta alla digitalizzazione delle comunicazioni e all'ampliamento delle garanzie difensive, in linea con i princìpi del giusto processo.
Il procedimento disciplinare viene semplificato mantenendo le garanzie. L'innovazione principale è l'attribuzione al consigliere istruttore non solo dell'istruttoria ma anche della formulazione del capo d'incolpazione e della citazione a giudizio, eliminando il «pre-giudizio» della sezione che oggi approva l'incolpazione prima del dibattimento. È previsto un rito semplificato per condotte lievi con applicazione del richiamo verbale in adunanza plenaria, opponibile dall'interessato. La prescrizione dell'azione disciplinare è di sei anni, con un sistema articolato di interruzioni e sospensioni. Il termine massimo di durata non può superare sette anni e sei mesi dal fatto. Si prevede altresì la partecipazione del consiglio dell'ordine al dibattimento. Viene introdotta la rilevante novità della riabilitazione per gli avvocati sanzionati (esclusi i radiati), ottenibile una sola volta. La competenza territoriale segue il principio di prevenzione, con spostamento al consiglio distrettuale di disciplina viciniore per segnalazioni da/su rappresentanti istituzionali forensi.
Il sistema si caratterizza per un approccio garantista che valorizza il contraddittorio e introduce meccanismi di riabilitazione, bilanciando l'esigenza sanzionatoria con quella della tutela della dignità professionale. L'introduzione di criteri temporali certi per la prescrizione e termini procedurali definiti mira a rendere più prevedibile e trasparente l'azione disciplinare.
In dettaglio, il decreto delegato dovrà prevedere, in base al numero 1), l'attribuzione della potestà disciplinare ai consigli distrettuali di disciplina forense (CDD), aventi sede nel capoluogo distrettuale e composti da membri eletti dai consigli dell'ordine circondariali entro il 31 dicembre del primo anno della consiliatura ordinaria in numero parametrato ai componenti del consiglio dell'ordine e nel rispetto dell'equilibrio di genere, secondo modalità di elezione determinate con regolamento del Consiglio nazionale forense, prevedendo che il mandato abbia durata triennale e che i consiglieri non possano essere eletti consecutivamente per più di tre volte e che non siano eleggibili coloro che abbiano subito una sanzione disciplinare definitiva e non siano in regola con l'assolvimento degli obblighi formativi e con gli oneri dichiarativi e contributivi nei confronti del consiglio dell'ordine e della cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
Ai sensi del numero 2) il CDD opererà in adunanza plenaria o attraverso sezioni giudicanti composte da tre membri effettivi e due supplenti, senza la partecipazione dei consiglieri appartenenti al medesimo ordine circondariale del segnalato, secondo modalità di funzionamento stabilite con regolamento del Consiglio nazionale forense, che preveda che l'adunanza plenaria deliberi la prescrizione dell'azione disciplinare o la sua manifesta infondatezza o applichi il richiamo verbale oppure l'assegnazione del procedimento alla sezione secondo principi di automaticità, rotazione e trasparenza e nomini il consigliere istruttore, che non deve appartenere al medesimo ordine circondariale del segnalato; che il consigliere istruttore, responsabile della conduzione della fase istruttoria preliminare secondo modalità che consentano la partecipazione e l'esercizio delle facoltà difensive all'iscritto, nei sei mesi dalla nomina proponga alla sezione motivata richiesta di archiviazione ovvero formuli il capo di incolpazione provvedendo alla citazione dell'incolpato; che la sezione all'esito dell'istruzione dibattimentale pronunci decisione di non luogo a provvedere, commini la sanzione o se dall'istruttoria emergano fatti nuovi e diversi rimetta gli atti al presidente per la designazione di diversa sezione giudicante.
Il numero 3) prevede che sia disciplinata la competenza secondo il criterio di prevenzione o sia attribuita al CDD viciniore qualora la notizia di illecito riguardi o provenga da un iscritto che riveste cariche istituzionali, prevedendo che l'azione disciplinare sui consiglieri nazionali si svolga innanzi al Consiglio nazionale forense.
In conformità al numero 4) saranno disciplinati i rapporti con il processo penale secondo il principio di autonomia rispetto allo stesso, con previsione di motivata sospensione del procedimento disciplinare per fini di acquisizione istruttoria non oltre la definizione del giudizio penale di primo grado e riapertura del procedimento in ipotesi di conflitto di giudicati.
Ai sensi del numero 5) sarà regolata la prescrizione secondo i criteri per cui l'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto e in nessun caso il termine ordinario può essere prolungato di oltre un quarto senza computarvi il tempo in cui il procedimento disciplinare è sospeso; la prescrizione è interrotta con la comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito, la notifica della decisione del CDD, e della sentenza pronunciata dal Consiglio nazionale forense e che da ogni atto interruttivo decorre un nuovo termine di prescrizione.
Il numero 6) prevede che sia disciplinato il sistema delle sanzioni erogabili secondo un criterio di graduazione.
In base al numero 7) il decreto legislativo dovrà prevedere un rito semplificato per le condotte di minima entità, che consista nella definizione del procedimento innanzi all'adunanza plenaria con motivata delibera di applicazione del richiamo verbale nei confronti dell'iscritto che non abbia già subito due volte lo stesso provvedimento, opponibile dallo stesso e non impugnabile.
Ai sensi del numero 8) sarà introdotto l'istituto della riabilitazione dell'iscritto condannato in via definitiva a una sanzione diversa dalla radiazione, ottenibile per una sola volta e di competenza del consiglio dell'ordine di iscrizione al momento in cui la stessa sia divenuta definitiva.
Infine, secondo il numero 9) saranno disciplinate tutte le fasi del procedimento innanzi ai CDD prevedendo:
l'obbligo dell'autorità giudiziaria di dare immediata e circostanziata notizia al consiglio distrettuale competente quando nei confronti di un iscritto è esercitata l'azione penale, è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza, sono effettuati perquisizioni o sequestri, sono emessi provvedimenti che definiscono il grado di giudizio (numero 9.1);
l'attribuzione di poteri istruttori e la previsione di ampie garanzie difensive per l'incolpato fin dalla fase di comunicazione della notizia dell'illecito ivi compresa la facoltà di nomina di proprio difensore (numero 9.2);
la facoltà del Consiglio dell'ordine dell'iscritto e della procura della Repubblica di partecipazione al procedimento e al dibattimento, anche mediante impugnazione della decisione del consiglio di disciplina (numero 9.3);
l'interruzione del procedimento disciplinare innanzi al CDD e conseguente sospensione della prescrizione in seguito alla cancellazione dall'albo o registro dell'iscritto, dopo la comunicazione della notizia dell'illecito e le modalità di riattivazione dello stesso in caso di reiscrizione (numero 9.4);
l'applicazione in via suppletiva delle norme del codice di procedura penale, se compatibili, ivi compresa la disciplina del legittimo impedimento dell'incolpato o del suo difensore e dei suoi effetti sul corso della prescrizione (numero 9.5);
la disciplina dei casi di astensione e ricusazione (numero 9.6);
la previsione che ogni provvedimento, comunicazione o notifica del CDD siano comunicati alle parti a mezzo di posta elettronica certificata e, solo in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con ufficiale giudiziario (numero 9.7);
l'ampliamento dei termini di impugnazione di ogni decisione disciplinare (numero 9.8);
la disciplina della sospensione cautelare dall'esercizio della professione nel caso di applicazione di una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale, nel caso di applicazione di una pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, nel caso di applicazione di una misura di sicurezza, nonché nel caso di condanna in primo grado per reati propri del difensore o di condanna penale definitiva non inferiore a tre anni (numero 9.9);
che le decisioni disciplinari di condanna siano esecutive senza necessità di alcun ulteriore avviso all'incolpato, a decorrere dalla scadenza dei termini per la proposizione del ricorso al Consiglio nazionale forense, a seguito di mancata riassunzione del giudizio in caso di interruzione o cassazione con rinvio e dalla notifica all'iscritto della sentenza del Consiglio nazionale forense (numero 9.10);
la disciplina della fase di esecuzione e della pubblicità delle sanzioni attribuendo la competenza esclusiva a provvedervi al consiglio dell'ordine dell'iscritto e regolandone le forme di comunicazione e di pubblicità, stabilendo che in caso di più sanzioni debba essere eseguita prima quella divenuta esecutiva per prima e che siano detratti il periodo di sospensione cautelare e di sospensione o radiazione presofferta per il medesimo fatto, il periodo della misura dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria per il medesimo fatto e non coincidente con provvedimenti di sospensione irrogati in sede disciplinare, il periodo di sospensione cautelare e di sospensione o radiazione presofferte per fatti diversi e successivi, il cui procedimento si sia concluso con decisione o sentenza irrevocabile di proscioglimento nel merito (numero 9.11).
Con il comma 2 dell'articolo 2 si prevede che il legislatore delegato dia luogo ad una riforma complessiva di carattere sistematico che comporta l'abrogazione espressa di tutte le disposizioni oggetto di riordino e di quelle incompatibili con la nuova disciplina, introducendo un quadro normativo organico e coerente per l'ordinamento forense. Il nuovo sistema mira a superare la frammentazione normativa esistente attraverso un'opera di razionalizzazione che elimini sovrapposizioni e contraddizioni, garantendo certezza del diritto e uniformità applicativa.
La riforma si caratterizza, quindi, per un approccio sistematico che non si limita alla mera sostituzione delle norme esistenti, ma prevede un'opera di coordinamento complessivo dell'ordinamento forense. L'introduzione di disposizioni transitorie e finali riflette la necessità di gestire il passaggio dal vecchio al nuovo sistema in modo graduale e armonico, tutelando le situazioni giuridiche in corso e garantendo continuità nell'esercizio della professione.
In particolare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, dovranno prevedere l'abrogazione espressa di tutte le disposizioni oggetto di riordino da parte della legge nonché quelle con essi incompatibili, recando le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.
Al comma 3, si valorizza il principio dell'autoregolamentazione della professione forense, attribuendo preferenza al potere normativo del Consiglio nazionale forense per l'attuazione della delega. Il nuovo modello mira a garantire una regolamentazione tecnica e specialistica che tenga conto delle specificità professionali, rafforzando il principio di sussidiarietà e l'autonomia ordinamentale dell'avvocatura.
La riforma introduce un meccanismo di bilanciamento tra autoregolamentazione professionale e controllo pubblico, prevedendo comunque il coinvolgimento del Consiglio nazionale forense anche nei casi in cui il potere regolamentare sia esercitato dal Governo o dal Ministro della giustizia. Il sistema di consultazione obbligatoria degli ordini territoriali e delle associazioni forensi rappresentative assicura democraticità e partecipazione nel processo normativo, garantendo che la regolamentazione rifletta le esigenze concrete della professione a tutti i livelli.
In particolare, qualora i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, facciano rinvio a disposizioni di attuazione, le stesse devono essere adottate di preferenza mediante regolamenti del Consiglio nazionale forense ovvero, nel caso di autorizzazione all'esercizio del potere regolamentare da parte del Governo o del Ministro della giustizia, sia prevista l'espressione di un parere da parte del Consiglio nazionale forense. I medesimi decreti legislativi dovranno inoltre prevedere che, nei casi di cui al precedente periodo, l'esercizio del potere regolamentare da parte del Consiglio nazionale forense avvenga assicurando forme di consultazione dei consigli dell'ordine degli avvocati e delle associazioni forensi maggiormente rappresentative.
L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
In conclusione, la riforma delinea un nuovo modello di professione forense in grado di rispondere alle sfide contemporanee mantenendo saldi i valori fondamentali, in modo che l'avvocatura possa risultare rafforzata nel suo ruolo costituzionale di presidio delle libertà e dei diritti, con maggiori garanzie di indipendenza e autonomia, ma anche con responsabilità accresciute.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA

















ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE


























DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento della professione forense)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma organica dell'ordinamento della professione forense.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense.
3. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Il parere è reso entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni.
4. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.
Art. 2.
(Principi e criteri direttivi)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che la disciplina dei princìpi generali dell'ordinamento forense:
1) garantisca la libertà e l'indipendenza dell'avvocato e riconosca il ruolo fondamentale dell'avvocato nel garantire il rispetto dei princìpi dello Stato di diritto e la corretta amministrazione della giustizia;
2) riconosca la dignità sociale della professione e ne regolamenti l'organizzazione e l'esercizio, al fine di assicurare l'idoneità professionale degli avvocati e di tutelare l'affidamento della collettività e degli assistiti;
3) definisca le attività professionali riservate agli iscritti nell'albo degli avvocati, precisando che, ferme restando le competenze attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate, anche rispetto all'assistenza, rappresentanza e difesa presso gli organi di giustizia tributaria di merito, e ferme restando le competenze attribuite dalla legge all'Avvocatura dello Stato, sono sempre attività esclusive dell'avvocato l'assistenza, la rappresentanza e la difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure di arbitrato rituale e di negoziazione assistita, nei procedimenti di mediazione obbligatoria e demandata dal giudice, nonché le attività di consulenza legale e assistenza legale, svolte in modo continuativo, sistematico, organizzato e dietro corrispettivo, ove connesse all'attività giurisdizionale;
4) ferme restando le competenze attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate, disponga la nullità di ogni pattuizione avente a oggetto il pagamento di corrispettivi, in qualunque forma, in favore di soggetti non iscritti all'albo degli avvocati quale compenso per attività di consulenza legale e assistenza legale, ove connesse all'attività giurisdizionale, e stabilisca che la legge determina le ipotesi in cui specifici atti aventi rilevanza giuridica per l'ordinamento sono considerati nulli o annullabili ove compiuti senza assistenza legale;
5) limiti l'uso del titolo di avvocato a chi è iscritto o è stato iscritto in un albo circondariale nonché agli avvocati dello Stato e ne vieti l'uso a chi sia stato radiato o abbia perso i requisiti previsti per l'iscrizione;
6) ripristini l'istituto del giuramento dell'avvocato;
b) rafforzare la disciplina del segreto professionale, garantendone l'inviolabilità e l'indisponibilità;
c) prevedere che il Consiglio nazionale forense, sentiti gli ordini circondariali, emani e aggiorni periodicamente il codice deontologico e ne curi la diffusione;
d) stabilire l'obbligo per l'avvocato di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione e prevedere che le condizioni essenziali e i valori minimi dei massimali della polizza siano stabiliti e aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense;
e) stabilire che l'informazione sull'esercizio della professione dell'avvocato sia disciplinata in modo idoneo a tutelare l'affidamento della collettività e a garantire il rispetto del segreto professionale;
f) prevedere che l'incarico per lo svolgimento di attività professionale sia personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o di una rete professionale o di una società professionale; che con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assuma la responsabilità personale illimitata, solidalmente con la società di appartenenza; che nell'esercizio della sua attività l'avvocato possa farsi sostituire da un altro avvocato o da un praticante abilitato, mediante conferimento di una delega anche in forma verbale;
g) in materia di compenso dell'avvocato:
1) prevedere la libera pattuizione tra le parti, salvo i casi disciplinati dalla normativa in materia di equo compenso, prevedendo che lo stesso sia adeguato alla quantità e alla qualità della prestazione resa e possa essere anche parametrato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo restando il divieto dell'articolo 1261 del codice civile e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, secondo quanto disposto dall'articolo 2233 del codice civile;
2) prevedere che il Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, adotti ogni due anni un decreto contenente i parametri per il calcolo del compenso dell'avvocato da applicare in assenza di pattuizione scritta o comunque consensuale del compenso nonché nei casi di liquidazione giudiziale degli stessi;
3) prevedere che tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale o arbitrale definito mediante accordo di qualsiasi natura siano obbligati in solido al pagamento del compenso agli avvocati che hanno prestato l'attività professionale e che risultino creditori;
4) valutare la possibilità di estendere la disciplina di cui all'articolo 7 della legge 21 aprile 2023, n. 49, ove compatibile, ad altre ipotesi di rilascio da parte dell'ordine degli avvocati di un parere di congruità sul compenso o sugli onorari richiesti dall'avvocato;
5) prevedere l'obbligo di rimborsare all'avvocato le spese sostenute e anticipate, nonché le spese forfettarie nell'importo determinato con decreto del Ministro della giustizia;
h) con riferimento alle modalità di svolgimento della professione in forma collettiva, prevedere:
1) che l'esercizio dell'attività professionale in forma collettiva avvenga mediante la partecipazione dell'avvocato ad associazioni professionali, a reti professionali o a società tra avvocati;
2) che l'incarico professionale sia sempre conferito personalmente all'avvocato e che la partecipazione di questi ad associazioni, a reti professionali o a società tra avvocati sia svolta, a pena di nullità di qualsivoglia patto contrario, con salvaguardia dell'autonomia, della libertà e dell'indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito;
3) che l'associazione professionale forense rappresenti un centro autonomo d'imputazione di rapporti giuridici e che ciascun associato, anche disgiuntamente, possa stare in giudizio per conto della stessa;
4) che l'associazione professionale abbia natura forense solo qualora la maggioranza degli associati siano avvocati;
5) gli elementi negoziali essenziali da indicare nel contratto associativo;
6) la possibilità di esercitare la professione forense con la partecipazione a una o più reti tra avvocati o con altri professionisti, che alle reti multidisciplinari debbano partecipare almeno due avvocati iscritti all'albo e che solo in quest'ultimo caso il contratto di rete possa avere ad oggetto l'esercizio di attività proprie della professione forense;
7) la possibilità dei professionisti di partecipare a reti-contratto e a reti-soggetto, queste ultime dotate di soggettività giuridica purché la forma del contratto istitutivo della rete-soggetto sia l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata e sia in esso stabilita la presenza di un organo comune e del fondo patrimoniale;
8) che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la società;
9) che nelle società tra avvocati i titolari di una partecipazione sociale corrispondente almeno a due terzi non solo del capitale sociale e dei diritti di voto, ma anche del diritto di partecipazione agli utili, debbano essere avvocati iscritti nell'albo, ovvero avvocati iscritti nell'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni;
10) che nelle società tra avvocati siano ammessi soci non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento e che la maggioranza dei membri dell'organo di gestione debba essere composta da soci avvocati;
11) che la società tra avvocati non possa prestare attività a favore del socio non professionista o di soggetti da esso controllati o collegati o sottoposti a comune controllo;
12) che la designazione del socio professionista che deve personalmente eseguire il mandato professionale conferito alla società tra avvocati sia compiuta sempre dal cliente e che, in assenza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto al cliente;
13) che gli avvocati possano partecipare alle società tra professionisti disciplinate dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, solo per l'esercizio dell'attività di consulenza;
i) con riferimento al conferimento dell'incarico da parte di un terzo, prevedere:
1) che l'incarico debba essere svolto nell'interesse esclusivo del soggetto patrocinato;
2) che l'incarico conferito dal terzo possa essere accettato solo previa comunicazione e con il consenso della parte assistita e senza pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico conferito;
l) con riferimento all'esercizio dell'attività professionale da parte di un avvocato in favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una rete tra avvocati o multidisciplinare dotata di soggettività giuridica o di una società tra avvocati, a fronte di un compenso, prevedere, nel rispetto dei princìpi dell'Unione europea in materia di lavoro, una disciplina organica della professione di avvocato resa in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa, al fine di favorire l'accesso al mercato del lavoro da parte del singolo professionista con salvaguardia, nello svolgimento del rapporto, dell'autonomia, della libertà e dell'indipendenza intellettuale e di giudizio nonché del diritto a un compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d'opera professionale eseguita e, comunque, non inferiore ai parametri stabiliti in via regolamentare;
m) in materia di formazione e aggiornamento professionale, prevedere:
1) l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento su base annuale e che all'omesso assolvimento dell'obbligo stesso consegua la sospensione amministrativa dall'albo con effetto immediato in mancanza di comprovato recupero entro il primo trimestre dell'anno successivo;
2) l'esenzione temporanea, per il periodo di durata della carica, dell'avvocato eletto Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati; dell'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro o sottosegretario di Stato; dell'avvocato eletto presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano; dell'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura; dell'avvocato eletto presidente di una provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di un comune con più di 500.000 abitanti; degli avvocati che compongono, per elezione o per nomina, organi con funzioni legislative o giurisdizionali, nazionali, europei o internazionali;
3) l'esenzione dall'obbligo di formazione continua dei professori universitari, sia in ruolo che fuori ruolo, anche collocati a riposo, e dei ricercatori in materie giuridiche, ad eccezione delle materie della deontologia professionale e dell'ordinamento forense;
4) l'adozione di un regolamento con cui il Consiglio nazionale forense: stabilisca le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione e di aggiornamento professionale; disciplini la gestione e l'organizzazione dell'attività di formazione e di aggiornamento professionale a cura degli ordini territoriali, anche tramite le unioni, delle associazioni forensi maggiormente rappresentative, anche specialistiche, nonché di altri soggetti accreditati, tra i quali sono compresi i Dipartimenti di giurisprudenza e le scuole di specializzazione per le professioni legali che hanno sottoscritto convenzioni con le scuole forensi per la collaborazione dei docenti universitari all'attività didattica formativa; individui le misure premiali per incentivare la formazione individuale; determini i criteri per l'accreditamento di soggetti terzi, fermo restando che l'atto costitutivo o lo statuto che ne regola il funzionamento deve prevedere tra gli scopi e le finalità la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale; determini ulteriori cause di esenzione, avendo riguardo all'anzianità di iscrizione nell'albo parametrata all'anzianità pensionistica e ad altre condizioni che incidono, anche solo parzialmente e per un periodo limitato di tempo, sull'obbligo di formazione e di aggiornamento professionale;
5) la funzione consultiva del Consiglio nazionale forense rispetto alla redazione di provvedimenti normativi e amministrativi relativi ai corsi di formazione che abilitano gli avvocati all'iscrizione in albi o in elenchi tenuti da autorità giudiziarie o amministrative;
6) la tendenziale gratuità delle iniziative formative realizzate, nel rispetto del regolamento adottato dal Consiglio nazionale forense ai sensi del numero 4), dagli ordini territoriali e dalle associazioni forensi maggiormente rappresentative, anche specialistiche;
n) prevedere e razionalizzare la disciplina delle specializzazioni forensi, affidando l'organizzazione dei corsi formativi agli ordini territoriali d'intesa con le associazioni forensi specialistiche, anche mediante convenzioni o collaborazioni con le università, e stabilendo che sia il Consiglio nazionale forense ad attribuire il titolo di specialista;
o) in materia di istituzione e di tenuta di albi, elenchi e registri, prevedere:
1) l'istituzione, presso ciascun consiglio dell'ordine territoriale, di un albo unico degli esercenti la professione forense a qualsiasi titolo, con l'indicazione di coloro che esercitano la professione in forma collettiva, delle associazioni o delle società di appartenenza; che l'albo contenga una scheda personale per ciascun iscritto comprensiva di tutte le informazioni necessarie;
2) l'istituzione, presso ciascun consiglio dell'ordine, degli elenchi degli avvocati specialisti, del registro dei praticanti, di ogni altro albo, elenco o registro previsto dalla legge;
3) che le modalità telematiche di tenuta e di aggiornamento degli albi, degli elenchi e dei registri siano disciplinate con un regolamento adottato dal Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense;
4) l'istituzione di un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari e delle decisioni su iscrizioni e cancellazioni, disciplinato con il regolamento di cui al numero 3), garantendo che l'accesso ad esso sia riservato ai consigli dell'ordine, ai consigli distrettuali di disciplina, al Consiglio nazionale forense e alla Cassa di previdenza e assistenza forense;
5) la disciplina dei requisiti per l'iscrizione nell'albo, negli elenchi e nei registri e delle cause di cancellazione dagli stessi, nonché la disciplina dei procedimenti di iscrizione e di cancellazione, nel rispetto del diritto al contraddittorio dell'interessato e fatta salva la impugnabilità delle decisioni in materia di iscrizione e di cancellazione di fronte al Consiglio nazionale forense;
6) i casi di sospensione necessaria dall'esercizio professionale, fatto salvo il diritto dell'iscritto di chiedere la sospensione volontaria;
7) che l'iscrizione nell'albo comporti la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
8) che la professione forense debba essere esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salvi i casi di cui alla lettera p), numero 2.6);
9) l'istituzione dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, tenuto dal Consiglio nazionale forense, determinando i requisiti e le modalità di iscrizione nel medesimo;
10) la conservazione dei diritti acquisiti degli avvocati degli uffici legali degli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, garantendo che siano assicurati la piena indipendenza e l'autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta;
p) in relazione al regime delle incompatibilità con l'esercizio della professione, prevedere:
1) che, fermi restando il criterio di cui al numero 2) e i criteri dettati in materia di monocommittenza, la professione di avvocato sia incompatibile con:
1.1) qualsiasi altra attività di lavoro subordinato e di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente;
1.2) l'esercizio dell'attività di notaio;
1.3) l'esercizio di qualsiasi attività di impresa svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui;
1.4) la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, salvo non siano società tra avvocati;
2) che la professione sia compatibile con:
2.1) l'esercizio di attività di lavoro autonomo di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale;
2.2) l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, pubblicista, revisore contabile e consulente del lavoro, previa iscrizione nei relativi albi;
2.3) la carica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone se l'oggetto dell'attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari;
2.4) la carica di amministratore unico ovvero di consigliere delegato o di presidente o di liquidatore, anche con poteri individuali, degli organi di amministrazione di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché di società a capitale pubblico, enti e consorzi, pubblici e privati;
2.5) gli incarichi di gestione e di vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;
2.6) l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nelle università, nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, fermi restando i limiti contenuti nell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
2.7) la carica di amministratore di condominio di edifici;
2.8) l'attività di agente sportivo ovvero l'esercizio di attività sportiva da parte di soggetti iscritti in appositi registri o elenchi;
q) disciplinare l'attività degli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, stabilendo:
1) che ad essi siano assicurati la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta e determinato in conformità a princìpi generali previsti nel decreto legislativo, e che siano iscritti nell'albo tenuto dal consiglio dell'ordine del circondario nel quale ha sede l'ente pubblico;
2) che l'iscrizione nell'albo di cui al numero 1) sia obbligatoria per compiere le prestazioni riservate agli avvocati, le quali possono essere rese esclusivamente in favore dell'ente pubblico presso cui risultano assunti con contratto di lavoro subordinato;
3) che il potere disciplinare sia attribuito al consiglio dell'ordine che vigila sull'albo in cui gli avvocati degli enti pubblici sono iscritti;
r) prevedere la disciplina della natura giuridica del Consiglio nazionale forense e degli ordini circondariali, quali enti pubblici non economici aventi carattere associativo, soggetti alla vigilanza del Ministro della giustizia e dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria;
s) con riferimento agli ordini circondariali forensi, prevedere:
1) che l'ordine degli avvocati sia costituito presso ciascun tribunale, assicurando ad esso in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello locale e la promozione dei rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni mediante l'attribuzione al medesimo di potere regolamentare e di compiti e prerogative in materia di: tenuta degli albi, salvo quanto previsto alla lettera o), numero 3); vigilanza sullo svolgimento del tirocinio e sulla condotta degli iscritti, anche in relazione all'assolvimento dell'obbligo formativo; organizzazione e promozione di iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri e di iniziative formative, anche rivolte all'acquisizione del titolo di specialista; tutela dell'indipendenza e del decoro professionale e vigilanza sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario, segnalando violazioni e incompatibilità agli organi competenti; espressione di pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti e intervento nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro e i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale;
2) la disciplina delle modalità di finanziamento, gestione finanziaria e amministrazione dei beni dell'ordine, spettante al consiglio, autorizzando il medesimo a fissare un contributo annuale di iscrizione e ulteriori contributi ordinari e straordinari a carico degli iscritti al fine di provvedere alle spese di gestione, all'esercizio dei propri compiti e prerogative e di ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali, nonché la disciplina dei casi e delle modalità di sospensione degli iscritti che non versino nei termini stabiliti il contributo annuale di iscrizione;
3) che l'ordine circondariale possa costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli ovvero costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;
4) che l'ordine circondariale garantisca l'attuazione, sentito il comitato pari opportunità, dell'articolo 51 della Costituzione nella professione forense;
5) che l'ordine circondariale possa costituire camere arbitrali in conformità a un regolamento del Consiglio nazionale forense e secondo le modalità da esso stabilite nonché organismi di risoluzione alternativa delle controversie;
6) l'istituzione, da parte di ciascun consiglio dell'ordine, di uno sportello per il cittadino, volto a fornire informazioni e supporto ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia, disciplinandone le modalità di costituzione, funzionamento e finanziamento mediante rinvio a un regolamento del Consiglio nazionale forense;
7) che l'organizzazione dell'ordine circondariale forense comprenda:
7.1) l'assemblea degli iscritti, attribuendo ad essa la competenza ad approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo, l'espressione del parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio e l'esercizio di ogni altra funzione ad essa attribuita dall'ordinamento professionale;
7.2) il consiglio, del quale deve essere disciplinata la durata triennale e la composizione in numero non inferiore a cinque e non superiore a venticinque, secondo un criterio di progressività rispetto al numero degli iscritti all'ordine e prevedendo che lo stesso, ove composto da nove o più membri, possa svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro, il cui funzionamento è disciplinato da un regolamento interno dell'ordine;
7.3) il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere, disciplinandone l'elezione da parte del consiglio e attribuendo al presidente la rappresentanza dell'ordine circondariale nonché assicurando ai consigli con almeno quindici componenti la possibilità di eleggere due vicepresidenti, uno dei quali vicario;
7.4) l'organo di revisione dei conti, nominato dal presidente del tribunale, avente la funzione di verificare la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio, del quale deve essere altresì determinata la durata in carica;
8) il regime delle incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine circondariale e la carica di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina, disciplinando altresì le conseguenze delle incompatibilità e le modalità di esercizio dell'opzione tra cariche incompatibili;
9) la possibilità di scioglimento del consiglio dell'ordine con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, determinandone i casi e le modalità, che devono comprendere la nomina di un commissario da parte dello stesso Consiglio nazionale forense;
t) prevedere che l'elezione dei consigli dell'ordine si svolga previa convocazione effettuata dal presidente dell'ordine e che il numero dei componenti del consiglio da eleggere sia fissato secondo i criteri determinati ai sensi della lettera s), numero 7.2);
u) prevedere un sistema elettorale per l'elezione dei consiglieri dell'ordine circondariale, anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici:
1) che determini il numero massimo di preferenze esprimibili rispetto al numero dei componenti del consiglio dell'ordine da eleggere, al fine di tutelare le minoranze;
2) in cui l'elettorato attivo non spetti agli avvocati sospesi a qualsiasi titolo o causa dall'esercizio dell'attività professionale;
3) che ammetta candidature individuali o tramite liste, prevedendo che la candidatura all'interno di una lista comporti anche quella a titolo individuale e garantendo la tutela della parità di genere sia nella composizione della lista sia nelle preferenze esprimibili;
4) in cui possano essere candidati solo gli avvocati in regola con gli obblighi contributivi, che non abbiano riportato nei cinque anni precedenti una sanzione disciplinare definitiva superiore all'avvertimento ovvero una condanna penale definitiva per uno dei reati contro l'amministrazione della giustizia e che siano di condotta specchiata;
5) in cui la propaganda elettorale rispetti il codice deontologico;
6) in cui i candidati alle elezioni non possano far parte del seggio elettorale, prevedendo che esso sia composto, in numero dispari, da un minimo di cinque membri e il cui presidente e segretario dell'ordine, qualora non candidati alle elezioni, siano di diritto componenti del seggio elettorale e assumano, rispettivamente, la funzione di presidente e segretario, mentre gli altri componenti siano scelti a sorte tra gli iscritti all'albo;
7) in cui le schede elettorali contengano un numero di righe pari a quello dei voti esprimibili nonché l'eventuale raggruppamento in liste;
8) in cui il voto possa essere espresso indicando il nome e il cognome del candidato ovvero il nome della lista, con la previsione che tale ultima modalità di voto comporti l'attribuzione di un voto ad ogni componente della lista;
9) in cui possano esprimersi tutte le preferenze purché siano destinate a candidati di entrambi i sessi;
10) in cui possa esprimersi un numero di preferenze inferiore a quello massimo stabilito, se tali preferenze sono destinate a candidati appartenenti ad un solo sesso;
11) in cui le operazioni di voto si svolgano, nel rispetto della segretezza del voto, nei locali dell'ordine, anche con modalità elettroniche, e la cui disciplina sia demandata ad un regolamento del Consiglio nazionale forense nel rispetto dei princìpi espressi nella presente legge;
12) in cui sia comunque salvaguardata l'espressione del voto fino alla concorrenza dei voti esprimibili, qualora siano espresse più preferenze di quelle previste dalla presente legge;
13) in cui sono previste procedure di verifica del rispetto delle disposizioni sulla formazione delle liste e sull'elettorato attivo e passivo nonché sulle operazioni elettorali e sulle ulteriori attività connesse, sino alla proclamazione degli eletti;
14) in cui il presidente del seggio, chiuse le operazioni di voto, proceda alle operazioni di scrutinio e, all'esito delle stesse, proclami eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire, e che siano stabiliti criteri di preferenza in caso di parità di voti;
15) che preveda l'ineleggibilità dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, della durata ciascuno di tre anni, e disciplini le ipotesi di ricandidatura dopo un periodo stabilito;
16) i cui risultati, al pari di tutti i vizi relativi al procedimento elettorale, alle candidature e allo scrutinio, siano impugnabili giudizialmente dinanzi al Consiglio nazionale forense entro un termine breve, decorrente dalla data di proclamazione degli eletti, senza che ciò comporti automaticamente la sospensione dell'insediamento del consiglio eletto;
v) con riferimento al Consiglio nazionale forense, che resta previsto e disciplinato dagli articoli 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dagli articoli 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37:
1) prevedere che esso duri in carica tre anni e che i suoi componenti, avvocati abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non possano essere eletti consecutivamente più di tre volte e che sia consentito esclusivamente per una volta lo svolgimento di un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati ha avuto durata inferiore a un anno, sei mesi e un giorno, per qualsiasi causa;
2) prevedere che esso sia composto da un numero di consiglieri variabile, in ragione di almeno un componente in rappresentanza di ciascun distretto di corte di appello e prevedendo un ulteriore consigliere, da eleggere garantendo la rappresentanza di entrambi i sessi, nel caso di distretti in cui il numero complessivo degli iscritti negli albi sia pari o superiore a diecimila;
3) prevedere che esso sia eletto dai consigli dell'ordine degli avvocati mediante un sistema di voto ponderato che attribuisca a ciascun consiglio dell'ordine un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni successivi trecento iscritti, da duecentouno fino ad ottocento iscritti; un voto per ogni successivi seicento iscritti, da ottocentouno fino a duemila iscritti; un voto per ogni successivi mille iscritti, da duemilauno a diecimila iscritti; un voto per ogni successivi tremila iscritti, al di sopra dei diecimila iscritti;
4) disciplinare la ineleggibilità di coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una condanna esecutiva, anche non definitiva, ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento e il regime di incompatibilità con la carica di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina, disciplinando altresì le conseguenze delle incompatibilità e le modalità di esercizio dell'opzione tra cariche incompatibili;
5) prevedere che esso elegga il presidente, due vicepresidenti, il segretario e il tesoriere, che formano il consiglio di presidenza, e che nomini i componenti delle commissioni e degli altri organi previsti dal proprio regolamento interno di organizzazione;
6) attribuire ad esso in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale, europeo ed internazionale e il compito di promuovere i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni nonché conferire al medesimo il potere regolamentare e compiti e prerogative in materia di: emanazione e aggiornamento del codice deontologico; tenuta e aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; coordinamento e indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa, nonché collaborazione con i medesimi al fine di conservare e tutelare l'indipendenza e il decoro professionale; formazione degli avvocati e dei tirocinanti, specializzazione e previdenza forense; predisposizione della proposta al Ministro della giustizia dei parametri per la determinazione del compenso dell'avvocato; espressione di pareri, su richiesta del Ministro della giustizia, su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia; pubblicazioni e iniziative culturali finalizzate a informare sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura; istituzione e cura degli elenchi delle associazioni forensi e delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse, della promozione dei valori fondamentali del diritto e del giusto ed equo processo, della promozione di iniziative volte ad ottenere un miglioramento del funzionamento dell'amministrazione e dell'organizzazione della giustizia in conformità alle norme costituzionali e sovranazionali, nonché, per le associazioni specialistiche, dell'offerta formativa sulla materia di competenza; prevedere altresì che sia garantita la tendenziale gratuità dell'offerta formativa nelle materia di competenza destinata alle associazioni specialistiche;
7) prevedere che esso possa costituire o aderire a fondazioni e ad associazioni in materie di interesse per l'avvocatura o per la giurisdizione e che esso istituisca e disciplini con proprio regolamento l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione;
8) prevedere che esso sia autorizzato, nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione e al fine di garantire almeno il pareggio di bilancio, a determinare un contributo di iscrizione annuale, da porre a carico degli iscritti e da riscuotere da parte degli ordini circondariali, nonché a stabilire diritti per il rilascio di certificati e di copie e a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori; prevedere altresì che il controllo contabile e della gestione sia svolto da un collegio di tre revisori dei conti, nominato dal primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti;
9) prevedere che esso eserciti, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e con la possibilità di applicare l'articolo 700 del codice di procedura civile e, se necessario, le norme ed i princìpi del codice di procedura civile, la giurisdizione sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari, sui reclami in materia di albi, elenchi e registri e di rilascio del certificato di compiuta pratica nonché sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine, dei consigli distrettuali di disciplina e dei comitati pari opportunità e sui conflitti di competenza tra ordini circondariali; prevedere che esso eserciti le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare;
z) prevedere che il Consiglio nazionale forense convochi il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni, che il congresso elegga l'organismo congressuale forense, con mandato di durata triennale, deputato a dare attuazione alle deliberazioni congressuali e i cui componenti siano ineleggibili dopo lo svolgimento di tre mandati consecutivi, disciplinando le ipotesi di rieleggibilità dopo il terzo mandato consecutivo;
aa) con riferimento al tirocinio per l'accesso alla professione forense, prevedere:
1) che il tirocinio abbia una durata continuativa di diciotto mesi e consista nella formazione, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzata a fargli conseguire le competenze necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i princìpi etici e le regole deontologiche;
2) che il tirocinio si articoli, oltre che nella pratica svolta presso lo studio professionale di un avvocato avente un'anzianità di iscrizione nell'albo tale da assicurare un'adeguata formazione, nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale organizzati dai consigli dell'ordine degli avvocati mediante l'istituzione di scuole forensi, anche in collaborazione con le università, ovvero da soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense e dalle scuole di specializzazione per le professioni legali accreditate dal Consiglio nazionale forense;
3) che le modalità di istituzione delle scuole forensi, compresa la determinazione dei criteri organizzativi, dimensionali e di sostenibilità economica dei corsi, le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione, i criteri di accreditamento degli altri soggetti che intendano organizzare corsi di formazione per i praticanti, i criteri di selezione dei docenti, l'organizzazione dei corsi di formazione e la loro durata minima, ivi compresa la possibilità di svolgere formazione a distanza in modalità sincrona, nel limite del 40 per cento del monte orario, nonché le modalità di svolgimento della prova finale siano oggetto di un regolamento del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, nel rispetto dei seguenti princìpi generali:
3.1) garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa delle scuole forensi e dei soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense nonché la libertà della relativa scelta individuale;
3.2) prevedere, quali essenziali contenuti formativi dei corsi di formazione, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;
3.3) rendere omogenei i piani didattici a livello nazionale;
3.4) rendere omogenei i criteri di giudizio nel territorio nazionale, mediante attribuzione delle verifiche intermedie e finali del profitto a una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari;
4) l'esclusione di modalità di tirocinio diverse o equipollenti rispetto a quelle di cui al numero 2), fatta salva la possibilità di svolgere il tirocinio, per l'intera durata dello stesso, presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico, anche se trasformato in persona giuridica di diritto privato, sino a quando sia partecipato prevalentemente da enti pubblici, la possibilità di svolgere un semestre di tirocinio in altro Paese appartenente all'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione, nonché la possibilità di svolgere il tirocinio, per non più di sei mesi, durante l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea;
5) la disciplina dei casi di interruzione del tirocinio e delle attività di vigilanza dei consigli dell'ordine degli avvocati sul corretto ed effettivo svolgimento del tirocinio nonché le modalità di trasferimento presso un altro consiglio dell'ordine degli avvocati;
6) la possibilità di svolgere il tirocinio contestualmente allo svolgimento di attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio medesimo e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse;
7) la possibilità per il praticante di chiedere di essere abilitato al patrocinio in materia civile e penale, mediante l'iscrizione in apposita sezione del registro, individuando i limiti di valore o di pena e il tipo di controversia in relazione alla quale il praticante è abilitato al patrocinio;
8) che il superamento della prova finale dei corsi di formazione obbligatori sia condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e per l'accesso all'esame di Stato;
bb) con riferimento all'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, per lo svolgimento del quale può essere previsto l'utilizzo di sistemi informatici, prevedere:
1) che l'esame si svolga in unica sessione annuale e si articoli in due prove scritte e in una prova orale;
2) le modalità di svolgimento delle prove scritte, stabilendo che esse consistano nella redazione, in presenza e mediante modalità di videoscrittura con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza, di un parere motivato su una questione proposta, in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo, e di un atto giudiziario che richieda conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo;
3) le modalità di svolgimento della prova orale, stabilendo che essa consista in un colloquio avente ad oggetto la soluzione di un caso pratico che presupponga le conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra quelle regolate dal codice civile o dal codice penale o dal diritto amministrativo, la risposta a un quesito in materia di diritto processuale a scelta del candidato, la risposta ad un quesito in materia di diritto sostanziale a scelta tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo, un quesito in una materia scelta tra il diritto commerciale, il diritto costituzionale, il diritto del lavoro, il diritto dell'Unione europea, il diritto ecclesiastico e il diritto tributario e un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forensi;
4) i criteri di composizione delle commissioni di esame a livello nazionale e di distretto di corte d'appello, in modo che le stesse siano composte da avvocati, magistrati e professori universitari o ricercatori in materie giuridiche, anche in pensione, prevedendo la possibilità di costituire sottocommissioni e che la maggioranza dei componenti delle commissioni sia composta da avvocati, per i quali sia stabilita l'ineleggibilità quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e del Consiglio nazionale forense nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto nelle commissioni di esame;
5) i criteri di valutazione della prova orale e delle prove scritte, sulla base dei seguenti parametri:
5.1) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
5.2) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
5.3) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
5.4) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarità;
5.5) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione;
cc) con riferimento al potere disciplinare sugli iscritti agli albi e registri, prevedere:
1) l'attribuzione della potestà disciplinare ai consigli distrettuali di disciplina forense, aventi sede nel capoluogo distrettuale e composti da membri eletti dai consigli dell'ordine circondariali entro il 31 dicembre del primo anno della consiliatura ordinaria, in numero parametrato ai componenti del consiglio dell'ordine e nel rispetto dell'equilibro di genere, secondo modalità di elezione determinate con regolamento del Consiglio nazionale forense, nel rispetto dei seguenti princìpi generali:
1.1) che il mandato dei componenti dei consigli distrettuali di disciplina abbia durata triennale e che i consiglieri non possano essere eletti consecutivamente per più di tre volte;
1.2) che non siano eleggibili coloro che abbiano subìto una sanzione disciplinare definitiva e che non siano in regola con l'assolvimento degli obblighi formativi e con gli oneri dichiarativi e contributivi nei confronti del consiglio dell'ordine e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
2) che il consiglio distrettuale di disciplina operi in adunanza plenaria o attraverso sezioni giudicanti composte da tre membri effettivi e due supplenti, senza la partecipazione dei consiglieri appartenenti al medesimo ordine circondariale del segnalato, secondo modalità di funzionamento stabilite con regolamento del Consiglio nazionale forense che preveda:
2.1) che l'adunanza plenaria deliberi la prescrizione dell'azione disciplinare o la sua manifesta infondatezza o applichi il richiamo verbale oppure l'assegnazione del procedimento alla sezione giudicante secondo princìpi di automaticità, rotazione e trasparenza nonché nomini il consigliere istruttore, che non deve appartenere al medesimo ordine circondariale del segnalato;
2.2) che il consigliere istruttore, responsabile della conduzione della fase istruttoria preliminare secondo modalità che consentano al segnalato la partecipazione e l'esercizio delle facoltà difensive, nei sei mesi dalla nomina proponga alla sezione motivata richiesta di archiviazione ovvero formuli il capo di incolpazione, provvedendo alla citazione dell'incolpato;
2.3) che la sezione, all'esito dell'istruzione dibattimentale, pronunci decisione di non luogo a provvedere, commini la sanzione o, se dall'istruttoria emergano fatti nuovi e diversi, rimetta gli atti al presidente del consiglio distrettuale di disciplina per la designazione di una diversa sezione giudicante;
3) la disciplina della competenza secondo il criterio di prevenzione o attribuendola al consiglio di disciplina viciniore qualora la notizia di illecito riguardi o provenga da un iscritto che riveste cariche istituzionali. L'azione disciplinare nei confronti dei consiglieri nazionali si svolge innanzi al Consiglio nazionale forense;
4) la disciplina dei rapporti con il processo penale secondo il principio di autonomia rispetto allo stesso, con previsione di motivata sospensione del procedimento disciplinare per fini di acquisizione istruttoria non oltre la definizione del giudizio penale di primo grado e riapertura del procedimento in ipotesi di conflitto di giudicati;
5) la disciplina della prescrizione secondo i seguenti criteri direttivi:
5.1) prescrizione dell'azione disciplinare nel termine di sei anni dal fatto, termine che in nessun caso può essere prolungato di oltre un quarto senza computare il tempo in cui il procedimento disciplinare è sospeso;
5.2) interruzione della prescrizione per effetto della comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito, della notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina e della sentenza pronunciata dal Consiglio nazionale forense e decorrenza di un nuovo termine di prescrizione da ogni atto interruttivo;
6) la disciplina delle sanzioni erogabili secondo un criterio di graduazione;
7) la previsione di un rito semplificato per le condotte di minima entità, che consista nella definizione del procedimento innanzi all'adunanza plenaria con motivata deliberazione di applicazione del richiamo verbale nei confronti dell'iscritto che non abbia già subìto due volte lo stesso provvedimento, opponibile dallo stesso e non impugnabile;
8) l'introduzione dell'istituto della riabilitazione dell'iscritto condannato in via definitiva a una sanzione diversa dalla radiazione, ottenibile per una sola volta e di competenza del consiglio dell'ordine di iscrizione al momento in cui la stessa sia divenuta definitiva;
9) la disciplina di tutte le fasi del procedimento innanzi ai consigli di disciplina, prevedendo:
9.1) l'obbligo dell'autorità giudiziaria di dare immediata e circostanziata notizia al consiglio distrettuale competente quando nei confronti di un iscritto è esercitata l'azione penale, è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza, sono effettuati perquisizioni o sequestri o sono emessi provvedimenti che definiscono il grado di giudizio;
9.2) l'attribuzione di poteri istruttori e la previsione di ampie garanzie difensive per l'incolpato fin dalla fase di comunicazione della notizia dell'illecito, compresa la facoltà di nominare un proprio difensore;
9.3) la facoltà del Consiglio dell'ordine dell'iscritto e della procura della Repubblica di partecipare al procedimento, anche mediante l'impugnazione della decisione del consiglio distrettuale di disciplina;
9.4) l'interruzione del procedimento disciplinare innanzi al consiglio distrettuale di disciplina con conseguente sospensione della prescrizione in seguito alla cancellazione dall'albo o registro dell'iscritto, dopo la comunicazione della notizia dell'illecito e le modalità di riattivazione dello stesso in caso di reiscrizione;
9.5) l'applicazione in via suppletiva delle norme del codice di procedura penale, se compatibili, ivi compresa la disciplina del legittimo impedimento dell'incolpato o del suo difensore e dei suoi effetti sul corso della prescrizione;
9.6) la disciplina dei casi di astensione e ricusazione dei componenti del consiglio distrettuale di disciplina;
9.7) la previsione che i provvedimenti, le comunicazioni o le notifiche del consiglio distrettuale di disciplina siano comunicati alle parti a mezzo di posta elettronica certificata e, solo in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con ufficiale giudiziario;
9.8) l'ampliamento dei termini di impugnazione di ogni decisione disciplinare;
9.9) la disciplina della sospensione cautelare dall'esercizio della professione nel caso di applicazione di una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale, nel caso di applicazione di una pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, nel caso di applicazione di una misura di sicurezza nonché nel caso di condanna in primo grado per reati propri del difensore o di condanna penale definitiva non inferiore a tre anni;
9.10) che le decisioni disciplinari di condanna siano esecutive senza necessità di alcun ulteriore avviso all'incolpato, a decorrere dalla scadenza dei termini per la proposizione del ricorso al Consiglio nazionale forense, a seguito di mancata riassunzione del giudizio in caso di interruzione o cassazione con rinvio e dalla notifica all'iscritto della sentenza del Consiglio nazionale forense;
9.11) la disciplina della fase di esecuzione e della pubblicità delle sanzioni attribuendo la competenza esclusiva a provvedervi al consiglio dell'ordine dell'iscritto e regolandone le forme di comunicazione e di pubblicità, stabilendo che in caso di più sanzioni sia eseguita prima quella divenuta esecutiva per prima e che siano detratti il periodo di sospensione cautelare e di sospensione o radiazione presofferta per il medesimo fatto, il periodo della misura dell'interdizione dall'esercizio della professione inflitta dall'autorità giudiziaria per il medesimo fatto e non coincidente con i provvedimenti di sospensione irrogati in sede disciplinare, il periodo di sospensione cautelare e di sospensione o radiazione presofferte per fatti diversi e successivi, il cui procedimento si sia concluso con decisione o sentenza irrevocabile di proscioglimento nel merito.
2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, abrogano espressamente le disposizioni oggetto di riordino ai sensi della presente legge nonché quelle con essi incompatibili e stabiliscono le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.
3. Qualora i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, facciano rinvio a disposizioni di attuazione, devono prevedere, di preferenza, che le stesse siano adottate mediante regolamenti del Consiglio nazionale forense ovvero, qualora i medesimi decreti legislativi autorizzino l'esercizio del potere regolamentare da parte del Governo o del Ministro della giustizia, devono prevedere l'espressione di un parere da parte del Consiglio nazionale forense. I medesimi decreti legislativi prevedono che, nei casi di cui al primo periodo, il potere regolamentare sia esercitato dal Consiglio nazionale forense assicurando forme di consultazione dei consigli dell'ordine territoriali degli avvocati e delle associazioni forensi maggiormente rappresentative.
Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, agli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione della presente legge le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.