FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2639

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BARABOTTI, DAVIDE BERGAMINI, CECCHETTI, GIGLIO VIGNA, LOIZZO, PIZZIMENTI

Modifiche all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di efficacia temporale dell'autorizzazione paesaggistica

Presentata il 2 ottobre 2025

Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge ha lo scopo di ridurre gli oneri burocratici derivanti dal mancato coordinamento tra le disposizioni in materia di efficacia temporale dell'autorizzazione paesaggistica, che prevedono un periodo di cinque anni, e la durata del titolo autorizzativo per la realizzazione di un intervento su beni immobili e aree di interesse paesaggistico.
Tale criticità incide soprattutto sulle grandi opere che di regola non si concludono nel quinquennio di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica nonché, in particolare, sulle imprese del settore della coltivazione delle cave, ove l'autorizzazione regionale all'attività estrattiva ha una durata compresa tra dieci e trenta anni mentre l'autorizzazione paesaggistica, come detto, scade ogni cinque anni. In tali casi, le imprese sono obbligate a rinnovare più volte l'autorizzazione paesaggistica nel corso dell'attività estrattiva, anche qualora il progetto autorizzato con il piano di cava non abbia subìto modifiche.
Per risolvere tali criticità, la presente proposta di legge, composta da un articolo unico, novella il comma 4 dell'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, uniformando la durata delle citate autorizzazioni. In particolare, alla lettera a) del comma 1 si attribuisce all'autorizzazione paesaggistica la medesima durata dell'atto che legittima la realizzazione dell'intervento, ivi comprese le relative proroghe, e comunque non inferiore a cinque anni.
Alla lettera b) del comma 1 si chiarisce meglio la portata della disposizione vigente, per quanto concerne la decorrenza dell'efficacia temporale dell'autorizzazione, che ha luogo dal giorno in cui l'atto che legittima la realizzazione dell'intervento acquista efficacia.
Attraverso le citate modifiche al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si realizza l'auspicato allineamento del periodo di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica, compreso il relativo termine di decorrenza, con quello dell'atto legittimante l'intervento, comprese le relative proroghe, consentendo di evitare, in particolare per i progetti più complessi, un'efficacia temporale differenziata. In ogni caso, viene comunque assicurato un periodo di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica non inferiore a cinque anni, in conformità con la disciplina vigente.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 4 dell'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorizzazione ha la medesima efficacia temporale del titolo legittimante l'intervento, ivi comprese le relative proroghe, e comunque non inferiore a cinque anni»;

b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo legittimante l'intervento».

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser