FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2649

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato VOLPI

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, in materia di istituzione di corsi destinati a stranieri, da svolgere nei Paesi d'origine, per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente

Presentata l'8 ottobre 2025

Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge reca disposizioni nell'ambito delle politiche attive del lavoro, della logistica e dell'internazionalizzazione del capitale umano. In particolare, si intende attivare un modello autorizzato e tracciato per l'ammissione all'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, da parte di cittadini stranieri formati all'estero ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La presente proposta di legge si pone in coerenza con l'interesse strategico nazionale volto al rafforzamento del sistema logistico italiano, attualmente oggetto di una condizione di sofferenza strutturale per quanto concerne il reperimento di conducenti professionali. Secondo il Global Driver Shortage Report 2024 redatto dall'International Road Transport Union, in Europa il fabbisogno di conducenti professionali, ossia le posizioni vacanti, supera le 500.000 unità, mentre in Italia la stima si attesta a circa 20.000 unità, con una tendenza in crescita a causa dell'invecchiamento della forza lavoro, dell'assenza di ricambio generazionale e dell'elevato tasso di abbandono della professione. Tale squilibrio tra la domanda e l'offerta di lavoro genera ripercussioni dirette sulla produttività della filiera logistica, sulla tenuta del sistema distributivo e, più in generale, sulla competitività economica del Paese.
In particolare, la presente proposta di legge assume valore strategico per la competitività del made in Italy, poiché consente di:

supportare l'operatività del sistema produttivo e di quello distributivo interno;

creare un bacino di lavoratori formati secondo criteri stabiliti dalla legislazione italiana;

favorire l'internazionalizzazione della logistica italiana, grazie al possibile reimpiego dei lavoratori stranieri nei Paesi d'origine, come «ambasciatori tecnici» dei flussi commerciali e dei prodotti italiani in un contesto globale.

Si assicura, inoltre, il pieno allineamento agli obiettivi del Piano strategico Italia-Africa, denominato «Piano Mattei», adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2024, in quanto si incentivano la cooperazione allo sviluppo, la formazione professionale e la valorizzazione delle competenze, la prevenzione e il contrasto dell'immigrazione irregolare e la gestione dei flussi migratori legali, nonché la creazione di nuove opportunità in determinati Paesi, nel rispetto dei princìpi di reciprocità e di sviluppo sostenibile.
La presente proposta di legge, composta da cinque articoli, realizza un'integrazione tra la disciplina recata, da un lato, dall'articolo 23 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, concernente la formazione professionale dei cittadini stranieri residenti all'estero, secondo cui i soggetti italiani, pubblici o privati, possono promuovere progetti formativi autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in raccordo con il Ministero dell'interno, finalizzati all'inserimento lavorativo in Italia, tramite richiesta nominativa di nulla osta al lavoro ai sensi dell'articolo 22 del medesimo testo unico e, dall'altro lato, dalla direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, in materia di qualificazione dei conducenti professionali, e dalle norme italiane di recepimento, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2014, che regolano, tra l'altro, la formazione iniziale e periodica e l'esame per il rilascio della carta di qualificazione del conducente.
In particolare, all'articolo 1 è definito l'oggetto della proposta di legge; all'articolo 2 sono identificati i destinatari della proposta di legge che si applica ai cittadini di Paesi terzi, agli apolidi e ai rifugiati presenti in Paesi terzi di primo asilo o di transito con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo di reciproco riconoscimento delle patenti di guida rilasciate da Paesi non appartenenti all'Unione europea, in possesso dei requisiti specificati dalla disposizione stessa e che abbiano concluso un ciclo formativo professionale per richiedere la carta di qualificazione del conducente; gli articoli 3 e 4 modificano, rispettivamente, l'articolo 23 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e l'articolo 21 del citato decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, inserendovi i riferimenti tanto alla carta di qualificazione del conducente quanto alla provenienza dei cittadini destinatari dei provvedimenti esistenti; l'articolo 5, infine, reca le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto)

1. La presente legge reca disposizioni in materia di istituzione di corsi destinati a stranieri, da svolgere nei Paesi d'origine, per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nell'ambito dei progetti formativi finalizzati all'ingresso nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di lavoratori stranieri formati all'estero previsti dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 2.
(Ambito soggettivo di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai cittadini di Paesi terzi nonché agli apolidi e ai rifugiati presenti in Paesi terzi di primo asilo o di transito con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo, in corso di validità, che assicuri il riconoscimento reciproco delle patenti di guida rilasciate da Paesi non appartenenti all'Unione europea, i quali:

a) sono in possesso della patente di guida, in corso di validità, della categoria compatibile con la carta di qualificazione del conducente richiesta (categoria C per il trasporto di merci e categoria D per il trasporto di persone);

b) hanno completato, con esito positivo, corsi di istruzione e di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi d'origine o di transito, ai sensi dell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in conformità a quanto previsto dalle linee guida adottate con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 27 del 7 luglio 2023.

Art. 3.
(Modifica all'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. All'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-quater. Possono essere altresì previsti, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, programmi di formazione professionale e linguistica conformi alle disposizioni del presente articolo e alle disposizioni in materia di qualificazione iniziale per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286».

Art. 4.
(Modifica all'articolo 21 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, possono essere riconosciuti, ai fini dell'ammissione all'esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, i corsi di qualificazione svolti all'estero nell'ambito dei programmi autorizzati ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19 del presente decreto legislativo».

Art. 5.
(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. I costi connessi allo svolgimento e alla gestione amministrativa dei corsi di formazione nei Paesi d'origine nonché all'inserimento lavorativo in Italia dei soggetti che abbiano seguito i corsi medesimi sono a carico dei soggetti proponenti e delle imprese interessate.

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