FRONTESPIZIO

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XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2655-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
l'8 ottobre 2025 (v. stampato Senato n. 1184)

presentato dal ministro per la pubblica amministrazione
(ZANGRILLO)

e dal ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa
(ALBERTI CASELLATI)

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
l'8 ottobre 2025

(Relatore: Paolo Emilio RUSSO)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 2655. La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 12 novembre 2025, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 2655.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il testo del disegno di legge n. 2655, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese, e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto coerente con la finalità trasversale di semplificazione e corrispondente al titolo; esso è sottoposto al parere del Comitato in ragione della presenza, all'articolo 71, di una disposizione contenente una delega legislativa, nonché, all'articolo 50, comma 2, della proroga di un termine per l'esercizio di un'ulteriore delega legislativa;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 6, recante misure in materia di semplificazioni per lo sviluppo di sistemi di agricoltura di precisione, al comma 1, capoverso Art. 13-bis, comma 1, prevede che «in deroga alle norme vigenti» l'irrorazione aerea con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto UAS è consentita per un periodo di tre anni se svolta nei limiti e con le modalità prescritti dal medesimo articolo, diversamente da quanto previsto dal paragrafo 2, lettera c), della circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, secondo cui la disposizione derogatoria deve sempre richiamare la disposizione generale derogata;

l'articolo 13, comma 1, in tema di semplificazione della disciplina dei servizi di trasporto pubblico di linea, introduce un regime di libera iniziativa privata e di libero accesso delle imprese al mercato per servizi di trasporto pubblico locale di linea non disciplinati dal decreto legislativo n. 285 del 2005 o non compresi nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1370/2007; nel dettaglio, il decreto legislativo n. 285 del 2005 trova applicazione per i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, e aventi itinerari, orari e frequenze prestabiliti che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250 chilometri e che collegano almeno due regioni; il regolamento (CE) n. 1370/2007, invece, costituisce la normativa generale di riferimento per i servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia; ciò premesso, considerato che la disciplina in esame ha carattere generale e residuale, trovando applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili né il decreto legislativo n. 285 del 2005 né il regolamento (CE) n. 1370/2007 – quest'ultimo caratterizzato da una portata particolarmente ampia – la formulazione della disposizione in esame potrebbe essere approfondita al fine di individuare con maggiore precisione le categorie di servizi di trasporto pubblico alle quali si applica il menzionato regime di libera iniziativa privata e di libero accesso al mercato, così da delimitarne con maggiore chiarezza l'effettivo ambito di operatività;

la formulazione dell'articolo 42, comma 1, capoverso Art. 182-bis, nella parte in cui afferma che acquisiscono la qualifica di restauratore di beni culturali coloro che, nell'ambito degli specifici settori indicati nell'allegato B, abbiano maturato «un'adeguata competenza professionale» appare suscettibile di maggiore approfondimento;

analogamente, appare suscettibile di essere approfondita anche l'ampia formulazione delle lettere b) e d) del comma 1 dell'articolo 71, nella parte in cui, quali princìpi e criteri direttivi di delega, tali lettere fanno rispettivamente riferimento alla possibilità di «considerare adeguatamente le pratiche gestionali e operative del settore» nonché a quella di «garantire la gestione e l'utilizzo dei fanghi in condizioni di sicurezza per l'uomo e per l'ambiente, anche definendo parametri di qualità e modalità di controllo»;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 37, comma 1, lettera a), reca una serie di modifiche testuali al regolamento di delegificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, in materia di revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, in contrasto con il paragrafo 3, lettera e), della circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, che prescrive di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di «resistenza» ad interventi modificativi successivi; la disposizione andrebbe quindi riformulata nel senso di autorizzare la modifica delle norme regolamentari sulle quali si interviene;

l'articolo 43 reca alcune misure di semplificazione in materia di cumulo degli incentivi in conto energia; in particolare, il comma 1, al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, prevede che i contribuenti che non si siano avvalsi della definizione di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (il quale prevede che, in caso di cumulo degli incentivi con la detassazione per investimenti ambientali, il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti è subordinato al pagamento di una determinata somma) possono continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei servizi energetici esclusivamente previa presentazione, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla medesima data, di apposita istanza al Gestore con la quale accettano l'applicazione di una determinata compensazione e di una decurtazione del 5 per cento delle tariffe incentivanti spettanti; il comma 2 precisa che la citata istanza produce effetti su tutti i giudizi pendenti, sia tributari che amministrativi, e che, nelle more del pagamento delle somme da versare mediante compensazione, il giudice ha l'obbligo di sospendere il processo; il comma 3, infine, prevede che l'estinzione di tali giudizi sospesi è subordinata all'integrale compensazione delle somme dovute entro il termine di scadenza della relativa convenzione sottoscritta, all'incondizionata accettazione della decurtazione delle tariffe incentivanti nonché al versamento in denaro, da parte del contribuente, dell'eventuale differenza tra l'importo dovuto e le somme effettivamente compensabili; sul punto, si ricorda che la giurisprudenza costituzionale, fermo restando l'articolo 25 della Costituzione che vieta in modo assoluto la retroattività di norme penali sfavorevoli, ha chiarito che pur non essendo al legislatore preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative sia di interpretazione autentica, tuttavia, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, «solo imperative ragioni di interesse generale» possono consentire un'interferenza del legislatore su giudizi in corso; i princìpi dello Stato di diritto e del giusto processo impongono che tali ragioni siano trattate con il massimo grado di circospezione possibile, essendo assoggettate ad un rigoroso e stringente scrutinio di costituzionalità (sentenze nn. 4 e 77 del 2024);

l'articolo 52 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo n. 258 del 1999, in virtù della quale «i rapporti di lavoro subordinato con la Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci sono rapporti di diritto privato e sono disciplinati dal codice civile, dalla normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato privato, nonché dalla contrattazione collettiva di diritto privato ove applicabile»; poiché tuttavia la norma interpretata già prevede testualmente che i rapporti di lavoro subordinato con la medesima fondazione «sono disciplinati dal codice civile e dalla contrattazione collettiva di diritto privato», l'effettiva portata normativa della disposizione andrebbe approfondita;

anche l'articolo 57 reca una norma di interpretazione autentica; esso stabilisce infatti che, entro determinati limiti di trattamento economico, il conferimento a titolo oneroso degli incarichi di presidente e di componente del consiglio di amministrazione delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) è possibile anche in favore di soggetti collocati in quiescenza, senza che trovino applicazione le limitazioni previste per la generalità delle pubbliche amministrazioni, in cui rientrano le istituzioni AFAM, dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012; la disposizione appare dunque sancire, con effetti retroattivi, una deroga al divieto di conferire incarichi a persone collocate in quiescenza limitatamente al compenso del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione dei richiamati istituti; sul punto, si ricorda, in materia di norme di interpretazione autentica, la sentenza n. 73 del 2017 della Corte costituzionale, con cui la Corte ha rilevato che la qualifica di norma interpretativa va ascritta solo a quelle disposizioni «che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo. Il legislatore, del resto, può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore»; al tempo stesso la sentenza ricorda che al legislatore «non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive sia innovative che di interpretazione autentica. La retroattività deve, tuttavia, trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata»;

l'articolo 71, comma 2, al primo periodo, prevede che i decreti legislativi siano adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, al secondo periodo, che sugli schemi dei decreti sia acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari; in proposito, si rileva che il combinato disposto dei menzionati periodi non appare idoneo a soddisfare in termini inequivoci «l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo», come richiesto invece dalla lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998; il medesimo comma, al terzo periodo, prevede che, qualora il termine di trenta giorni per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi dei decreti legislativi scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cosiddetta «tecnica dello scorrimento»); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta «una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa»; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 11 novembre 2024;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a riformulare l'articolo 37, comma 1, lettera a), nel senso di autorizzare il Governo a modificare la norma regolamentare sulla quale si interviene, evitando la modifica diretta e frammentaria;

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

dell'articolo 6, comma 1, capoverso Art. 13-bis, comma 1, alla luce del paragrafo 2, lettera c), della circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, che prescrive di richiamare la disposizione generale derogata;

dell'articolo 13, comma 1, individuando con maggiore precisione le categorie di servizi di trasporto pubblico per le quali trova applicazione il menzionato regime di libera iniziativa privata e di libero accesso al mercato;

dell'articolo 42, comma 1, capoverso Art. 182-bis, precisando il concetto di «adeguata competenza professionale»;

dell'articolo 71, comma 1, lettere b) e d), precisando i princìpi e criteri direttivi di delega richiamati da tali lettere;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire:

l'articolo 43, commi 2 e 3, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in tema di norme che interferiscano con giudizi pendenti;

l'articolo 52, chiarendone l'effettiva portata normativa;

l'articolo 57, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in materia di norme di interpretazione autentica;

l'articolo 71, comma 2, assicurando l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo, come richiesto dalla lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998, nonché prevedendo termini certi entro cui il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2655, approvato dal Senato, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese,

premesso che:

l'articolo 2, comma 1, lettera b), prevede l'emissione del cosiddetto «buono pallet», il cui possesso dà diritto alla restituzione ai sensi dell'articolo 1996 del codice civile; la medesima disposizione stabilisce la nullità di ogni patto contrario alle disposizioni recate dall'articolo 17-bis e dall'introducendo articolo 17-ter del decreto-legge n. 21 del 2022;

l'articolo 29 interviene in materia di normativa anti-riciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo, al fine di attribuire alle pubbliche amministrazioni poteri di accesso più ampi alle informazioni contenute nel registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private;

l'articolo 35, commi 4 e 8, reca disposizioni su taluni profili ordinamentali dell'Automobile Club d'Italia e delle società da esso controllate;

l'articolo 36, comma 1, lettera d), prevede disposizioni sanzionatorie per le imprese esercenti attività funebri che violino le norme sul trasporto delle ceneri;

l'articolo 37 semplifica le procedure di redazione e trasmissione degli atti di morte nonché le procedure autorizzatorie relative all'inumazione, tumulazione e cremazione, di competenza dell'ufficiale di stato civile;

l'articolo 38 riduce i termini per la proposizione della domanda giudiziale di dichiarazione di assenza e di dichiarazione di morte presunta;

l'articolo 39 reca disposizioni in materia di formazione, sottoscrizione e trasmissione di perizie stragiudiziali, con particolare riguardo alle traduzioni giurate;

l'articolo 41 reca modifiche in merito all'accettazione di eredità, introducendo una nuova modalità di trascrizione nei registri immobiliari;

l'articolo 43 reca disposizioni sui giudizi pendenti in materia di incentivi in conto energia;

l'articolo 44 apporta modifiche al codice civile al fine di agevolare la circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni;

l'articolo 61, comma 1, lettera b), modifica la disciplina sanzionatoria in materia di commercializzazione di medicinali;

l'articolo 68, comma 1, lettere g) e h), modifica la disciplina sanzionatoria in materia di autorizzazioni all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso;

l'articolo 72, comma 1, lettere f) e g), e comma 2, reca abrogazioni di disposizioni in materia di intercettazioni e dati personali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2655, approvato dal Senato, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese;

evidenziato che l'articolo 68, introdotto nel corso dell'esame al Senato, mira ad adeguare l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2019/125, in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura, e al regolamento (UE) 2021/821, in materia di controllo delle esportazioni, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso, ovverosia quelli che prevedono un utilizzo prevalentemente civile, ma tali da poter essere utilizzati anche a fini militari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge n. 2655 Governo, approvato dal Senato, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese;

valutato favorevolmente quanto previsto dall'articolo 11, che introduce la possibilità per le strutture alberghiere di ottenere la concessione, in via temporanea, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso di parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli, pur nel rispetto delle limitazioni generali previste dalla normativa sull'occupazione della sede stradale;

considerata con favore la riduzione, da novanta a trenta giorni, disposta dall'articolo 21, dei termini entro i quali lo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo rilascia il nulla osta o comunica il rigetto, a seguito dell'istanza presentata dal datore al lavoro per lavoratori stranieri altamente qualificati;

preso atto che l'articolo 30 prevede misure di semplificazione in materia di cooperative elettriche storiche;

valutato favorevolmente quanto stabilito dall'articolo 43, che prevede misure di semplificazione in materia di cumulo degli incentivi in conto energia;

apprezzata la misura di semplificazione introdotta dall'articolo 46, che obbliga le amministrazioni, quando richiedono alle imprese di usare software per adempiere a obblighi amministrativi, a tener conto non solo dei tempi di esecuzione da parte delle imprese, ma anche dei tempi tecnici necessari allo sviluppo e al collaudo dei programmi informatici, nonché a fornire, con adeguato anticipo, specifiche, schemi e strumenti di prova, così da garantire scadenze realistiche e la qualità dei dati trasmessi;

considerato che l'articolo 50:

al comma 1, introduce misure relative ai cosiddetti dehors: a) prorogando al 31 dicembre 2026 il termine per l'esercizio, da parte del Governo, della delega conferita dall'articolo 26 della legge n. 193 del 2024 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023); b) prevedendo l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo di riordino anche ai dehors installati in virtù dei regimi autorizzatori transitori finora vigenti, previa richiesta con apposita istanza; c) disponendo l'introduzione, al comma 2 del predetto articolo 26, di un nuovo principio e criterio direttivo per l'esercizio della delega, secondo cui, nell'esercitare la delega, bisogna consentire alle imprese di pubblico esercizio che hanno installato strutture amovibili fruendo delle deroghe previste dai regimi autorizzatori transitori di disporre di un adeguato lasso temporale per il ripristino dei luoghi, nel caso di diniego dell'autorizzazione paesaggistica, edilizia o culturale prevista dal codice dei beni culturali e del paesaggio o dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; d) prorogando ulteriormente il termine massimo stabilito per la validità dei titoli ottenuti per l'installazione di dehors ai sensi della normativa emergenziale, estendendolo fino al 30 giugno 2027;

al comma 2, proroga il termine entro cui il Governo può esercitare la delega disposta dalla legge n. 160 del 2023 in materia di incentivi alle imprese, in scadenza il 30 novembre 2025, fino al 31 marzo 2026, esclusivamente per quanto riguarda la delega di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della predetta legge;

al comma 3, modifica la decorrenza della disciplina per il contrasto del fenomeno della cosiddetta shrinkflation, portandola dal 1° ottobre 2025 al 1° luglio 2026;

apprezzata la norma di semplificazione recata dall'articolo 72, comma 1, lettera b), riguardante la disciplina prevista per assolvere all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi, a cui sono tenuti i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto attraverso sistemi evoluti di incasso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2655, approvato dal Senato, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese;

preso atto che l'articolo 4 reca alcune novelle al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernenti le procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato a cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (o ad apolidi);

preso atto inoltre, quanto all'articolo 12, della disciplina agevolativa e semplificatoria per gli interventi, iniziati entro il 31 dicembre 2026, di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione finalizzati alla creazione o alla riqualificazione e all'ammodernamento di alloggi destinati, a condizioni agevolate, ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi compresi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

rilevato che l'articolo 20 inserisce anche le strutture territoriali annesse alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nell'ambito delle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per soggetti stranieri;

considerato che l'articolo 21 riduce da novanta a trenta giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori altamente qualificati da parte dello sportello unico per l'immigrazione;

considerato altresì che l'articolo 23, al fine di limitare il fenomeno del lavoro irregolare in agricoltura, proroga per il 2025 la disciplina transitoria relativa al lavoro occasionale in agricoltura, attualmente prevista per il biennio 2023-2024,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2655, approvato dal Senato, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese;

evidenziate, in particolare, le disposizioni volte a introdurre misure di semplificazione in materia sanitaria, tra cui quelle concernenti le certificazioni mediche attraverso sistemi di telemedicina, e, soprattutto, le misure volte a promuovere l'erogazione di servizi da parte delle farmacie, ampliando la gamma dei servizi erogabili quali la somministrazione dei vaccini rientranti nel Piano di prevenzione vaccinale, i servizi di telemedicina, la scelta del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2655, approvato dal Senato, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese;

preso atto con favore delle disposizioni di competenza contenute, in particolare, negli articoli: 5, recante misure di semplificazione in materia di sistemi di responsabilità estesa del produttore; 6, che autorizza in via sperimentale l'irrorazione aerea di prodotti fitosanitari con sistemi aeromobili a pilotaggio remoto; 23, che proroga per il 2025 la disciplina transitoria sul lavoro occasionale in agricoltura; 26, relativo al trasporto di animali; 31, recante misure di semplificazione in materia agricola relative alle zone pedemontane svantaggiate; 33, concernente il codice identificativo delle fatture elettroniche dei prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni uniche nazionali; 69, recante proroga al 31 maggio 2026 della sospensione di disposizioni sull'immissione in natura di specie ittiche non autoctone, al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2655, approvato dal Senato, recante disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese, così come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito;

considerato che il disegno di legge introduce interventi volti a: semplificare procedure amministrative per le imprese; favorire l'accesso ai servizi da parte di cittadini e imprese, con particolare riferimento allo sportello unico per l'immigrazione e ai permessi di soggiorno per lavoratori altamente qualificati; disciplinare aspetti relativi alle professioni regolamentate, prevedendo modifiche per guide alpine, accompagnatori di media montagna e consulenti chimici di porto; riordinare la disciplina in materia di impiego e utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e del digestato da rifiuti, in coerenza con gli obiettivi e la normativa dell'Unione europea;

rilevato che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, con riferimento all'articolo 19, relativo all'accesso all'attività professionale di consulente chimico di porto, l'esecuzione del test di proporzionalità previsto dalla normativa europea e dal decreto legislativo n. 142 del 2020, al fine di verificare che eventuali limitazioni o requisiti aggiuntivi siano adeguati, necessari e proporzionati rispetto agli obiettivi perseguiti, assicurando coerenza con le disposizioni dell'Unione europea in materia di regolamentazione delle professioni e tutela del mercato interno.

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