FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2698

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato TIRELLI

Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto della cittadinanza da parte dei discendenti fino al secondo grado di cittadini italiani

Presentata il 13 novembre 2025

Onorevoli Colleghi! – Le norme sulla cittadinanza in Italia sono disciplinate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, che, all'articolo 1, comma 1, lettera a), sancisce il principio dello ius sanguinis, stabilendo che è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini italiani.
La disciplina è stata recentemente modificata dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, che ha introdotto limiti generazionali e territoriali al riconoscimento della cittadinanza per discendenza.
La presente proposta di legge, nel rispetto del principio dello ius sanguinis e nel quadro dei valori costituzionali di eguaglianza, di non retroattività e di coesione nazionale, intende ripristinare il diritto di acquisizione della cittadinanza italiana per discendenza ai figli e ai nipoti di cittadini italiani, garantendo al contempo un effettivo legame linguistico e culturale con il nostro Paese.
La presente proposta di legge, attraverso una novella alla citata legge n. 91 del 1992, include, inoltre, i pronipoti e i discendenti ulteriori di cittadini italiani, a condizione che dimostrino una conoscenza adeguata della cultura e della lingua italiana (prevedendo il possesso di un livello almeno B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) e presentino la documentazione idonea a comprovare la discendenza.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

«Art. 3-ter. – 1. I discendenti di cittadini italiani fino al secondo grado, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza proprio o dell'ascendente, qualora non possiedano la cittadinanza italiana ai sensi della presente legge, possono acquistarla mediante presentazione di una domanda, corredata della documentazione attestante la linea di discendenza, all'ufficio consolare o al sindaco competenti.
2. I discendenti di cittadini italiani oltre il secondo grado, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza proprio o dell'ascendente, qualora non possiedano la cittadinanza italiana ai sensi della presente legge, possono acquistarla con le modalità di cui al comma 1, a condizione che dimostrino un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue».

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