XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2703
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GIACCONE, MOLINARI, BRUZZONE, CAVANDOLI, CECCHETTI,
GIAGONI, GIGLIO VIGNA, LAZZARINI, LOIZZO
Introduzione di un sistema di rintracciabilità dell'origine delle carni bovine impiegate negli alimenti destinati alla somministrazione o alla vendita da asporto e obblighi di informazione nei riguardi del consumatore
Presentata il 18 novembre 2025
Onorevoli Colleghi! — Sulla base delle recenti indagini di mercato, i pasti degli italiani consumati fuori dalla propria abitazione sono in aumento e ad oggi superano il 50 per cento del totale. Con la crescita ininterrotta dei consumi alimentari fuori casa o delle consegne a domicilio di pasti pronti, la richiesta di una maggiore trasparenza a tavola sta spingendo diversi Paesi dell'Unione europea a introdurre norme nazionali per rendere obbligatoria l'indicazione di origine degli alimenti nelle mense, nei fast food e nei ristoranti, a partire dalla carne.
Secondo il «Rapporto ristorazione 2025» della Federazione italiana pubblici esercizi, il documento annuale che analizza l'andamento del settore della ristorazione in Italia, tra le principali tendenze nell'anno 2025 ci sono infatti «l'aumento della domanda di prodotti salutari» e «una interconnessione sempre più forte tra sostenibilità e cibo (...) che orienta le scelte dei consumatori verso prodotti con origine trasparente, etici e a basso impatto». La Svezia è l'ultimo Paese dell'UE ad aver reso obbligatoria l'etichettatura di origine della carne nei ristoranti, ma altri Stati europei hanno già adottato proprie misure per garantire che il Paese di origine appaia nei menu, secondo un'indagine di Euractiv, il sito internet di informazioni sulle politiche dell'UE.
In Slovacchia, dal 2019, è in vigore l'obbligo per i ristoranti, le mense, i bistrot e gli stand dei festival di indicare in etichetta l'origine della carne di maiale, manzo, pollame, pecora e capra.
In Finlandia lo stesso obbligo è entrato in vigore nel 2019, mentre l'Estonia ha pubblicato un progetto di legge che prevede l'indicazione del Paese di origine della carne negli esercizi di ristorazione; infine, la Francia ha approvato un decreto che rende obbligatoria analoga indicazione per i vari tipi di carne servita nei ristoranti e tale misura sembra essere apprezzata sia dai produttori sia dai ristoratori.
L'Associazione tedesca del pollame ha esortato il governo federale ad adottare le stesse misure.
In Slovacchia, per ridurre l'onere amministrativo che i ristoratori avrebbero dovuto sostenere per inserire le informazioni sull'origine della carne nei menu, è stato deciso che la provenienza della carne non debba essere indicata nel menu, ma resa disponibile in una bacheca all'interno del ristorante.
Per quanto concerne l'Italia, secondo i dati del citato Rapporto ristorazione 2025, i consumi nella ristorazione nel 2024 sono saliti a oltre 96 miliardi di euro, con un incremento dell'1,6 per cento in termini reali rispetto al 2023, ma ancora al di sotto dei livelli precedenti alla pandemia di COVID-19, rispetto ai quali si registra un decremento del 6 per cento. Tenuto conto che i consumi domestici alimentari nel 2024 sono stati pari a 196 miliardi, in Italia 1 euro su 3 destinati all'alimentazione è speso per mangiare fuori casa e tale percentuale è destinata comunque ad aumentare secondo l'Osservatorio dell'associazione Coldiretti.
L'indicazione dell'origine degli alimenti nei menu degli oltre 328.000 ristoranti, pizzerie, bar e attività di ristorazione mobili presenti in Italia sarebbe di conseguenza un'importante svolta per il suo impatto sui produttori, anche alla luce dello sviluppo delle consegne a domicilio di pasti pronti da parte di esercizi della ristorazione.
A partire dalla carne e dal pesce, tenuto conto che il livello di autoapprovvigionamento dell'Italia secondo l'Analisi dei consumi domestici delle famiglie italiane 2024 dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare è pari al 106 per cento per la carne di pollo, al 63 per cento per quella suina e ad appena il 40 per cento per quella bovina. Peraltro i volumi di acquisto di carne fresca sono in calo del 2,3 per cento per quella bovina e del 2,7 per cento per quella suina, mentre in controtendenza aumentano dell'1,4 per cento quelli delle carni avicole. I dati relativi al 2024 evidenziano altresì un calo del 3,5 per cento nei volumi acquistati di pesce fresco, per il quale la dipendenza dall'estero è pari all'80 per cento.
L'etichettatura delle carni è stata uno strumento fortemente innovativo e trasparente a disposizione di tutta la filiera delle carni e ha fornito al consumatore, al momento dell'acquisto, le giuste informazioni per una scelta consapevole.
La presente proposta di legge vuole introdurre un'ulteriore importante misura per la trasparenza, come dimostra l'esperienza dell'olio extravergine di oliva che, a seguito dell'introduzione del «divieto ai pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati», di cui all'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ha avviato un percorso di valorizzazione economica e promozionale a vantaggio delle produzioni del territorio. Il rapporto diretto con la ristorazione garantisce infatti normalmente margini più elevati e favorisce le realtà locali. L'Italia, che è stata promotrice in Europa dell'obbligo di indicare in etichetta l'origine degli alimenti, ha le carte in regola per condurre anche questa iniziativa.
La legislazione europea vigente prevede infatti che sulle etichette venga indicato il Paese di origine per commercializzare la carne bovina, suina, ovina, caprina e pollame, mentre per il pesce pescato in mare è obbligatorio indicare la zona di pesca e le sottozone, anche se tale obbligo non vige per il consumo di tali alimenti nei ristoranti.
È pertanto necessario rendere obbligatoria l'indicazione dell'origine degli ingredienti in tutti gli alimenti in commercio in Europa. L'estensione di tale obbligo a tutti i prodotti alimentari previene le frodi, tutela la salute pubblica e garantisce il diritto all'informazione dei consumatori. Questo consentirebbe altresì di porre fine al fenomeno dell'Italian sounding, ossia l'utilizzo ingannevole di nomi, parole, colori, bandiere tricolori, immagini o marchi che evocano l'Italia per commercializzare prodotti agroalimentari non autentici, spesso esteri, difendendo in tale modo la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori.
La necessità di avere un'informazione trasparente sulla provenienza degli alimenti che si consumano è diventata un elemento fondamentale della cultura alimentare italiana, anche alla luce della consapevolezza del rischio di etichettature ingannevoli. Secondo un sondaggio dell'associazione Coldiretti, più di un cittadino su due (53 per cento) afferma di aver consumato un prodotto ritenuto italiano, per poi scoprire che non lo era.
La presente proposta di legge rappresenta un'iniziativa utile per favorire tale trasparenza.
Sarebbe importante intervenire nel settore degli alberghi, dei ristoranti e dei bar (Ho.Re.Ca.) anche a tutela delle produzioni italiane che spesso tali operatori vantano senza fornire alcuna garanzia o certificazione.
Infatti, nell'ordinamento vigente non vi è alcuna disposizione che prevede l'obbligo di fornire le informazioni sull'origine della carne bovina impiegate negli alimenti destinati alla somministrazione, a fronte di una crescente attenzione del cliente in merito all'origine dei prodotti consumati fuori casa.
Si ritiene quindi indispensabile consentire ai consumatori di conoscere le informazioni sulla rintracciabilità dell'origine delle carni bovine, non soltanto in fase di acquisto, ma anche in fase di somministrazione dei prodotti che le contengono. A maggior ragione in quanto i pasti consumati fuori casa esprimono una crescente quota dei consumi alimentari in Italia.
La presente proposta di legge si compone di sette articoli. L'articolo 1 stabilisce l'oggetto della proposta di legge. L'articolo 2 richiama le definizioni già previste dalla legislazione europea di «carni bovine», «carni macinate», «rintracciabilità dell'origine» e «collettività». L'articolo 3 stabilisce che le «collettività», come definite dall'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, ossia «qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale», si devono dotare di un sistema di registrazione dell'origine o della provenienza delle carni bovine, anche macinate, e delle loro preparazioni. L'articolo 4 prevede che le medesime «collettività», che in Italia somministrano o vendono da asporto carni bovine, anche macinate, e le preparazioni che le contengono, quand'anche addizionate di altri ingredienti, hanno l'obbligo di informare il consumatore tramite l'esposizione in modo visibile, sul menu o su altri supporti resi disponibili ai consumatori, la provenienza delle carni bovine impiegate in ciascun alimento. Il medesimo articolo stabilisce, altresì, le informazioni di interesse del consumatore.
L'articolo 5 prevede sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie nei casi di violazione delle disposizioni degli articoli 3 e 4 della proposta di legge. L'articolo 6 reca le disposizioni finanziarie. L'articolo 7 prevede una disposizione transitoria secondo la quale le sanzioni previste dall'articolo 5 si applicano decorsi ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della proposta di legge, al fine di dare un congruo lasso di tempo ai soggetti obbligati per adeguarsi alle nuove disposizioni.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto)
1. La presente legge reca disposizioni in materia di rintracciabilità e indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza delle carni bovine, anche macinate, e delle preparazioni che le contengono, impiegate negli alimenti destinati alla somministrazione e alla vendita da asporto.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per «carni bovine»: le carni di cui all'articolo 12, punto 1), del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000;
b) per «carni macinate»: le carni di cui all'articolo 12, punto 4), del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000;
c) per «rintracciabilità dell'origine»: il sistema di identificazione e di registrazione di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione, del 25 agosto 2000;
d) per «collettività»: le strutture di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.
Art. 3.
(Rintracciabilità dell'origine)
1. Le collettività si dotano di un sistema di registrazione dell'origine o della provenienza delle carni bovine, anche macinate, e delle preparazioni che le contengono, impiegate negli alimenti.
2. Esse applicano tali sistemi con modalità idonee a garantire il collegamento tra ciascun alimento e l'origine o la provenienza delle carni bovine o delle preparazioni che le contengono, secondo quanto disposto dall'articolo 4.
Art. 4.
(Informazione al consumatore)
1. Le collettività che somministrano o vendono da asporto carni bovine, anche macinate, o preparazioni che le contengono, anche se addizionate di altri ingredienti, rendono disponibili al consumatore le informazioni sull'origine e la provenienza delle carni medesime secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. Le collettività espongono in modo visibile, nel menu o con altre modalità rese disponibili ai consumatori, le informazioni sull'origine o la provenienza delle carni bovine impiegate negli alimenti destinati alla somministrazione o alla vendita da asporto, indicando i seguenti dati:
a) il Paese di nascita del bovino;
b) il Paese o i Paesi di allevamento;
c) il Paese di macellazione.
3. Qualora le carni bovine provengano da animali nati, allevati e macellati nello stesso Stato membro dell'Unione europea, i dati di cui al comma 2 possono essere indicati secondo la seguente modalità: «Origine: (nome del Paese)».
4. Qualora le carni bovine siano etichettate nel rispetto dei disciplinari di etichettatura volontaria autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 876 del 15 gennaio 2015 ovvero dei disciplinari del sistema di qualità nazionale zootecnia di cui al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 646632 del 16 dicembre 2022, le ulteriori informazioni riguardanti l'origine della carne possono essere rese disponibili al consumatore in aggiunta a quelle previste dal comma 2.
5. Le informazioni di cui ai commi 3 e 4 sono esposte in caratteri di dimensione non inferiore a quelli utilizzati per identificare l'alimento.
6. Le informazioni aggiuntive di cui al comma 4, che sono fornite su base volontaria per una più precisa identificazione delle filiere e dei prodotti, sono oggettive, verificabili da parte delle autorità competenti e rese in forma agevolmente comprensibile ai consumatori.
Art. 5.
(Sanzioni amministrative)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione degli obblighi di rintracciabilità previsti dall'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione degli obblighi d'informazione al consumatore previsti dall'articolo 4, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione degli obblighi d'informazione al consumatore previsti dall'articolo 4, commi 4 e 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.800 euro.
4. In caso di recidiva, si applicano la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre a dieci giorni. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo e viene pubblicato sui quotidiani locali a spese del contravventore.
5. All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge provvedono gli organi addetti al controllo pubblico ufficiale nell'ambito delle rispettive competenze, con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 6.
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono in misura del 50 per cento all'entrata del bilancio della regione o provincia autonoma di appartenenza dell'ente che le irroga. L'utilizzo di tali somme è vincolato al finanziamento di attività di formazione del personale ispettivo in materia di sicurezza alimentare e informazione al consumatore.
Art. 7.
(Disposizioni transitorie)
1. Al fine di consentire l'adeguamento della collettività alle disposizioni della presente legge, le disposizioni dei commi da 1 a 4 dell'articolo 5 si applicano decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.